Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4262 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MINUTOLI MARIAGRAZIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 24/12/2024 i coniugi
[...]
[...]
Messina il 06/03/1977, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/12/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 817, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
27/08/2010, e nato a [...] il [...]; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 18016/2015 del 06/10/2015;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data 21.12.2007 Parte_1 CP_1
in Messina trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Messina Atto n. 817 parte II serie A anno 2007, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Messina a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di rispettiva residenza;
2. Assegnare la casa coniugale di proprietà della sig. alla sig.ra affinché continui a CP_1 CP_1
viverci ed abitarci con i due figli minori e;
3. Per_1 Persona_2
2 Ritenere e dichiarare che ciascuno dei ricorrenti è autonomo ed economicamente indipendente, con rinuncia ad ogni obbligo di mantenimento reciproco;
4. Confermare l'affidamento condiviso dei due figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] con domiciliazione privilegiata presso e nell'abitazione della madre sita in Messina Via Venetico, n.
2 - Mili Marina;
5. Ritenere e dichiarare che il sig. per il mantenimento dei Parte_1
due figli minori e , si impegna ed obbliga a corrispondere Per_1 Per_2
entro il giorno 25 di ogni mese alla sig.ra un assegno mensile CP_1
di € 500,00 (euro cinquecento/00), di cui € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi direttamente mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra avente le seguenti coordinate CP_1
Iban: [...]. Mentre, le spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili nell'interesse dei due figli e Per_1 Per_2
saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà; del pari, saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà le spese - preventivamente concordate tra le parti - a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, dentistiche, oculistiche, sportive, di studio, tasse e gite scolastiche, ricreative, doposcuola, ecc.; 6. Ritenere e dichiarare il diritto di visita del sig.
[...]
, padre naturale dei minori e , con diritto a vedere Parte_1 Per_1 Per_2
e tenere con sé i figli, prelevandoli anche dall'abitazione materna, sita in
Messina Via Venetico, n.
2 - Mili Marina, secondo le modalità e tempi indicati in premessa”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
3 Alla suddetta udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 18016/2015 del 06/10/2015, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 21/12/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 817, parte II, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il CP_1
06/03/1977, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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