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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Monaci, n. 13, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Marco Vitali, che, unitamente all'Avv. Letizia Meschini, la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Rieti, Via dei Salici, n. 8, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Daniela Tortelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania, in data 29.12.2006, come da certificato allegato al ricorso.
All'udienza del 21.01.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di separazione: 2
- Pronuncia di separazione;
- Affidamento delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso ciascun genitore;
- Conferma della presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio
Sociale del Comune di Montelibretti, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza delle relazioni famigliari;
- Previsione che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Manifestazione della volontà di entrambe le parti di partecipare a percorso congiunto di sostegno alla capacità genitoriale, da organizzarsi da parte del
Servizio Sociale, anche tramite idoneo centro convenzionato;
- Collocamento prevalente delle minori presso la madre, nell'abitazione di
Montelibretti, Via Giuseppe Garibaldi, n. 69;
- Assegnazione della casa coniugale a favore della madre, unitamente al mobilio, agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti, incluse le pertinenze;
- Previsione che il padre frequenti le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori e ferma la necessità di valorizzare le esigenze e la volontà delle minori, con le seguenti modalità:
o A finesettimana alternati, dal sabato alle ore 18.00, con riaccompagno presso la madre la domenica sera alle ore 21.00;
o Nel periodo estivo, per due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno, e in difetto di accordo dal 01 agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre, ad anni alterni;
o Nel periodo natalizio, con il padre il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 01 gennaio, con la madre il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 06 gennaio, ad anni alterni;
o Nel periodo pasquale ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
o Ulteriori festività e compleanno delle minori ad anni alterni;
- Contributo del padre al mantenimento delle figlie per l'importo mensile complessivo di Euro 375,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat come 3
per legge, adeguamento con decorrenza dal mese dal mese di dicembre 2023, da versarsi alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal momento di rilascio della casa famigliare;
- Assegno unico erogato per le figlie da percepirsi integralmente a favore della madre;
- Previsione che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, determinate come da protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo;
- Spese della consulenza tecnica d'ufficio per pari quote tra le parti.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, risultando peraltro coerenti con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio e la ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata per pari quote tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra ed , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Albania, in data 29.12.2006;
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, per pari quote tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 4709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Monaci, n. 13, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Marco Vitali, che, unitamente all'Avv. Letizia Meschini, la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Rieti, Via dei Salici, n. 8, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Daniela Tortelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania, in data 29.12.2006, come da certificato allegato al ricorso.
All'udienza del 21.01.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di separazione: 2
- Pronuncia di separazione;
- Affidamento delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso ciascun genitore;
- Conferma della presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio
Sociale del Comune di Montelibretti, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza delle relazioni famigliari;
- Previsione che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Manifestazione della volontà di entrambe le parti di partecipare a percorso congiunto di sostegno alla capacità genitoriale, da organizzarsi da parte del
Servizio Sociale, anche tramite idoneo centro convenzionato;
- Collocamento prevalente delle minori presso la madre, nell'abitazione di
Montelibretti, Via Giuseppe Garibaldi, n. 69;
- Assegnazione della casa coniugale a favore della madre, unitamente al mobilio, agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti, incluse le pertinenze;
- Previsione che il padre frequenti le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori e ferma la necessità di valorizzare le esigenze e la volontà delle minori, con le seguenti modalità:
o A finesettimana alternati, dal sabato alle ore 18.00, con riaccompagno presso la madre la domenica sera alle ore 21.00;
o Nel periodo estivo, per due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno, e in difetto di accordo dal 01 agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre, ad anni alterni;
o Nel periodo natalizio, con il padre il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 01 gennaio, con la madre il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 06 gennaio, ad anni alterni;
o Nel periodo pasquale ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
o Ulteriori festività e compleanno delle minori ad anni alterni;
- Contributo del padre al mantenimento delle figlie per l'importo mensile complessivo di Euro 375,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat come 3
per legge, adeguamento con decorrenza dal mese dal mese di dicembre 2023, da versarsi alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal momento di rilascio della casa famigliare;
- Assegno unico erogato per le figlie da percepirsi integralmente a favore della madre;
- Previsione che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, determinate come da protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo;
- Spese della consulenza tecnica d'ufficio per pari quote tra le parti.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, risultando peraltro coerenti con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio e la ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata per pari quote tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra ed , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Albania, in data 29.12.2006;
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, per pari quote tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai