CA
Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il magistrato designato dott. Giuseppe Minutoli, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 733/2024 RGVG, sul ricorso ex legge n.
89/2001, depositato in data 2.7.2024 nell'interesse di
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Criscì per procura in atti, ha emesso il seguente
D E C R E T O considerato che il giudizio presupposto – iscritto al n. 502/2008 RG Trib. di Messina -
è stato promosso dal ricorrente nei confronti di con citazione Controparte_2 notificata il 22.5.2008 ed è stato definito con sentenza del 30.10.2017 n. 2644/2017, di rigetto;
che avverso tale sentenza ha proposto appello il ricorrente e il relativo giudizio (iscritto al n. 288/2018 RG di questa Corte) è stato definito con sentenza del 17.4.2024 n. 363 di rigetto del gravame;
visto il proprio decreto istruttorio del 27 dicembre 2024;
ritenuto che
, in base agli atti, il ricorso appare tempestivo ex art. 4 legge n. 89/2001;
considerato che
il giudizio in questione ha avuto una durata in primo grado di anni 9, mesi 5 e giorni 8 rispetto alla durata ragionevole di anni tre e che il ricorrente ha limitato la domanda di equo indennizzo al solo primo grado di giudizio;
ritenuto, pertanto, che il ritardo indennizzabile, eccedente la ragionevole durata di tre anni ammonta complessivamente ad anni 6, mesi 5 e giorni 8, in assenza di rallentamenti imputabili alle parti, avuto anche riguardo ai rinvii per carico del ruolo o per impedimento del giudice, da arrotondare a 6; ritenuto non necessario esperire alcun rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter legge n.
89/2001 nei procedimenti nei quali – come nel caso in esame – la durata ragionevole è stata già superata anteriormente al 31 ottobre 2016 (art. 6, co. 2 bis); ritenuto che, in ordine al quantum, in relazione agli interessi coinvolti, alla posta in gioco, alla effettiva durata in eccesso ed all'esito della causa, l'equa riparazione per il danno non patrimoniale va liquidata - secondo un parametro complessivo che tenga conto anche della durata della stessa - di euro 400,00 annui, per un totale di euro
2.400,00;
ritenuto che
i compensi vanno liquidati secondo la tabella 8 (e non la tab. 12) del D.M. 147/22, trattandosi di procedimento monitorio
I N G I U N G E al di pagare senza dilazione a c.f. Controparte_3 Parte_1 [...]
la somma di euro 2.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo C.F._1
e spese della presente procedura che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, ed € 284,15 per esborsi, autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
manda alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 5 legge n.
89/2001.
Messina, 7 aprile 2025 .
Il consigliere designato
Seconda sezione civile
Il magistrato designato dott. Giuseppe Minutoli, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 733/2024 RGVG, sul ricorso ex legge n.
89/2001, depositato in data 2.7.2024 nell'interesse di
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Criscì per procura in atti, ha emesso il seguente
D E C R E T O considerato che il giudizio presupposto – iscritto al n. 502/2008 RG Trib. di Messina -
è stato promosso dal ricorrente nei confronti di con citazione Controparte_2 notificata il 22.5.2008 ed è stato definito con sentenza del 30.10.2017 n. 2644/2017, di rigetto;
che avverso tale sentenza ha proposto appello il ricorrente e il relativo giudizio (iscritto al n. 288/2018 RG di questa Corte) è stato definito con sentenza del 17.4.2024 n. 363 di rigetto del gravame;
visto il proprio decreto istruttorio del 27 dicembre 2024;
ritenuto che
, in base agli atti, il ricorso appare tempestivo ex art. 4 legge n. 89/2001;
considerato che
il giudizio in questione ha avuto una durata in primo grado di anni 9, mesi 5 e giorni 8 rispetto alla durata ragionevole di anni tre e che il ricorrente ha limitato la domanda di equo indennizzo al solo primo grado di giudizio;
ritenuto, pertanto, che il ritardo indennizzabile, eccedente la ragionevole durata di tre anni ammonta complessivamente ad anni 6, mesi 5 e giorni 8, in assenza di rallentamenti imputabili alle parti, avuto anche riguardo ai rinvii per carico del ruolo o per impedimento del giudice, da arrotondare a 6; ritenuto non necessario esperire alcun rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter legge n.
89/2001 nei procedimenti nei quali – come nel caso in esame – la durata ragionevole è stata già superata anteriormente al 31 ottobre 2016 (art. 6, co. 2 bis); ritenuto che, in ordine al quantum, in relazione agli interessi coinvolti, alla posta in gioco, alla effettiva durata in eccesso ed all'esito della causa, l'equa riparazione per il danno non patrimoniale va liquidata - secondo un parametro complessivo che tenga conto anche della durata della stessa - di euro 400,00 annui, per un totale di euro
2.400,00;
ritenuto che
i compensi vanno liquidati secondo la tabella 8 (e non la tab. 12) del D.M. 147/22, trattandosi di procedimento monitorio
I N G I U N G E al di pagare senza dilazione a c.f. Controparte_3 Parte_1 [...]
la somma di euro 2.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo C.F._1
e spese della presente procedura che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, ed € 284,15 per esborsi, autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
manda alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 5 legge n.
89/2001.
Messina, 7 aprile 2025 .
Il consigliere designato