Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11729
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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Nell'accertamento della qualità edificatoria di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, in presenza di variante al piano regolatore generale (o al programma di fabbricazione) il carattere conformativo di essa (che soltanto consente di tenerne conto ai fini indennitari), e non ablatorio, non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli nella stessa contenuti. Tale carattere è dunque configurabile ove tali vincoli mirino ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica; per converso, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area, pur quando la variante abbia mutato la classificazione urbanistica di quest'ultima, con la conseguenza che soltanto in tal caso deve farsi riferimento alla previgente destinazione del P.R.G. (ovvero del programma di fabbricazione).

Nel sistema introdotto dall'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., in legge n. 359 del 1992), caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilità (che non si identifica e non si esaurisce in quella abitativa) postula l'indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all'area (nella fattispecie classificata, in forza di variante al piano di fabbricazione, in zona F/1, rientrante nell'ambito di quelle che l'art. 2 D.M. 2 aprile 1968 include fra "le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale"): ove, infatti, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, che non ne tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti di convenzionamento, la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l'area va qualificata come non edificabile; ove, invece, il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, o promiscua pubblico - privata, che non comporta, cioè, interventi (o successive espropriazioni) ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, attuabili anche dal soggetto privato (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa), detto vincolo non è idoneo ad escludere la vocazione edificatoria del suolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11729
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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