Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della
Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11793/2023 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Erra ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Tino di Camaino 4;
opponente
E
con sede legale in Mestre (VE) alla Via Terraglio 63, (C.F. n. Controparte_1
, (già e per essa quale mandataria la P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Mestre (VE) alla Via Terraglio 63, (C.F. n. e P.IVA
[...] P.IVA_2
, (già , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco ed P.IVA_3 CP_3
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Vibo Valentia alla Piazza del
Lavoro 3;
P.IVA n. , e per essa quale mandataria la (già P.IVA_4 Controparte_2
, con sede legale in Mestre (VE) alla Via Terraglio 63, (C.F. n. CP_3 P.IVA_2
partecipante al gruppo Partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto P.IVA_3
Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Vibo Valentia alla
Piazza del Lavoro 3.
terza intervenuta
CONCLUSIONI
La causa è decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla udienza del 20.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati alla legge n. 69 del
18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione notificato a mezzo pec del
15.05.2023, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 21.04.2023, Parte_1
con il quale la (già , gli ha intimato il pagamento Controparte_1 Controparte_1
della somma complessiva di euro 13.708,01, di cui euro 322,57 per interessi “legali” dalla domanda al soddisfo e la restante somma per competenze e spese di precetto, in forza del decreto ingiuntivo n. 2189/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.04.2020, non opposto, dichiarato esecutivo il 3.09.2020 e munito di formula esecutiva il 19.10.2020.
A sostegno della presente opposizione, l'istante ha dedotto un unico motivo di doglianza,
contestando la misura del credito precettato sotto il profilo della corretta quantificazione delle voci di credito richieste a titolo di sorta capitale, interessi legali e spese di procedura. Ha
precisato parte attrice che, sulla scorta del provvedimento monitorio in parola, parte convenuta ha già intrapreso procedura di espropriazione presso terzi, dinanzi al Tribunale di
Napoli, iscritta al numero di R.G.E. 13755/2020 e conclusasi con l'ordinanza di assegnazione del 07.06.2022, con la quale il G.E. ha assegnato alla società creditrice “le somme dovute dal terzo
in persona del legale rapp.p.t al debitore Parte_3
nei limiti di €216,86 mensili nonché un quinto di ogni successiva retribuzione Parte_1
mensile e/o indennità, dalla notifica del pignoramento fino alla concorrenza di Euro 1.683,18 per le
spese di esecuzione, come sopra specificate comprensivi di iva cpa e spese generali se documentate con
fattura e non detraibili dal creditore, ed Euro 13.035,91(tredicimilatrentacinque /91) al creditore a
soddisfazione del credito azionato”. Deducendo, altresì, che, a seguito della predetta azione esecutiva, il terzo debitor debitoris, rendendo dichiarazione di quantità positiva (cfr. all n. 5
dell'atto di citazione del , ha trattenuto in favore della creditrice assegnataria, fino Parte_1
alla data di notifica del precetto in contestazione, l'importo di euro 5.182,50 come da cedolini paga allegati (cfr. all n. 4 dell'atto di citazione), il ha assunto che la somma corretta Parte_1
da riconoscere all'odierna convenuta sia pari ad euro di euro 10.988,85. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di intimazione in ragione dell'erroneo conteggio delle somme richieste e, in via subordinata, ha chiesto disporre la riduzione delle somme precettate sino a quelle corrispondenti al credito accertato. Ha concluso come in atti,
con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si è costituita la e per essa quale mandataria la Controparte_1 [...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità degli assunti attorei in Controparte_2
quanto preclusi dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2189/2020. Invero, ad avviso di parte convenuta, non avendo il debitore spiegato l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., il provvedimento monitorio è ormai passato in giudicato e gli importi precettati divenuti incontestabili. La società intimante ha precisato, riassuntivamente, che il credito di cui ha chiesto la soddisfazione origina da due contratti di finanziamento stipulati dall'esecutato,
rispettivamente, con la contratto poi ceduto direttamente alla odierna Controparte_4
opposta, e con la fusa successivamente per incorporazione con la CP_5 CP_6
di cui la (già fa parte e di tale credito ha
[...] Controparte_1 Controparte_1
acquisito la titolarità in seguito al verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del
29.06.2018. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione dell'opposta). Pertanto, in conformità a quanto sopra, la (già e per essa quale mandataria la Controparte_1 Controparte_1
dando prova sia dei poteri spesi che della titolarità del diritto, Controparte_2
atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte del ha ottenuto il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2189/2020, reso esecutivo con provvedimento del 03.09.2020 e con formula esecutiva apposta il 19.10.2020, per l'importo capitale di euro 12.096,68, nonché per spese della procedura pari ad euro 145,50 ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA
e rimborso forfetario al 15%. Ha insistito, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Con atto depositato il 13.04.2024, ha spiegato intervento volontario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 c.p.c., la in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, in qualità di cessionaria della (già e per essa, Controparte_1 Controparte_1 quale mandataria, la associandosi alle contestazioni e doglianze Controparte_2
già svolte dalla cedente. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della proposta opposizione.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, all'udienza del
20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. In via preliminare, va ribadito alla luce del granitico orientamento della Suprema Corte di
Cassazione che il giudice del merito, avuto riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, provvede alla qualificazione della domanda attorea.
La domanda che ne occupa è giuridicamente qualificabile, alla luce del petitum e della causa
petendi, come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta sostanzialmente, sia pure in ordine al “quantum”, il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011).
Sempre in apertura di motivazione, va precisato che l'intervento della Parte_2
si palesa senz'altro ammissibile, a nulla rilevando le eccezioni di parte opponente perchè
[...]
tardive.
Nel caso in esame, parte intervenuta deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari nel contesto di un'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione, operazione in forza della quale è subentrata al predetto istituto nei rapporti di credito, vantati nei confronti del debitore esecutato: circostanza provata a mezzo della documentazione dalla stessa versata in atti. (cfr. all. nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della comparsa di costiuzione della terza intervenuta).
Ora, secondo quanto disposto dalla disciplina codicistica, prevista dall'art. 111 c.p.c., per l'ipotesi di successione inter vivos, come nei fatti di causa, il processo prosegue fra le parti originarie. Principio ribadito più volte dalla stessa Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che, a norma del suindicato articolo, “se nel corso del processo si trasferisce il
diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie”.
(Cass. civile Sent. 4333/1993; Cass. Ord. 4536/2015; Cass. civile Sent. n. 12436/2018; Cass. civile
III sez. Sent. n.7780/2016). Pertanto, alla stregua di quanto affermato, legittimata passiva permane la società cedente, salvo che non sia stata espressamente estromessa dal giudizio con il consenso della controparte, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ora, passando all'esame delle deduzioni attoree tese a contestare l'entità della pretesa creditoria azionata dalla con il precetto impugnato, si rileva che la Controparte_1
notifica di un ulteriore atto di intimazione, quando vi sia già stata una procedura esecutiva conclusasi con un provvedimento di assegnazione delle somme, non rappresenta una condotta abusiva degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte. Illegittima apparirebbe soltanto la richiesta, nel nuovo precetto, delle spese e delle competenze già dedotte nel precedente atto di intimazione. A ben vedere, l'art. 2928 c.c. prevede che, qualora oggetto d'assegnazione sia un credito, il diritto dell'assegnatario nei confronti del debitore che subisce l'espropriazione si estingue soltanto con la riscossione del credito assegnato. In altre parole,
l'assegnazione coattiva riproduce l'archetipo della cessione pro solvendo, rimanendo l'estinzione del credito assegnato (con l'affrancazione dal vincolo obbligatorio del debitore esecutato) condizionata all'effettivo pagamento da parte del debitor debitoris assegnato. (cfr.
Cass., 31 marzo 2011, n. 7508; Cass., 11 dicembre 2007, n. 25946). Secondo l'impostazione ormai consolidata, la fattispecie è, in effetti, un'ipotesi di trasferimento coattivo contrassegnata dall'elemento caratteristico della liberazione del debitore solo in ragione del successivo pagamento del terzo assegnato. La sopravvivenza dell'obbligazione originaria, che rimane quiescente fino all'esazione del credito ceduto, pur non equivalendo a garanzia della solubilità
del debitore assegnato, nondimeno assolve ad una funzione in tal senso atteggiata e a denotarlo è l'espresso richiamo che l'art. 1198 c.c. dedica al secondo comma dell'art. 1267 c.c. Dunque, se è pacifico che non è preclusa al creditore la possibilità di notificare “un secondo
precetto anche quando ne abbia già notificato altro … ed anche quando sulla base del primo precetto
abbia già avviato un'azione esecutiva” (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 28614 del 20.12.2013; Cass., Sez.
6-5, Ord. n. 25480 del 12.11.2020, Cassazione civile, Sez. 3, 08.05.2023, n. 12195), è altrettanto pacifico che, a seguito della precedente espropriazione mobiliare, il terzo ha trattenuto in favore della creditrice assegnataria la somma di euro 5.182,50. Dunque configurandosi, alla data di notifica del precetto de quo, una soddisfazione parziale del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo n. 2189/2020, illegittima appare la richiesta, nel nuovo precetto, delle spese e delle competenze già dedotte nell'ordinanza di assegnazione del 07.06.2022, emessa a chiusura della procedura esecutiva recante R.G.E. 13755/2020. In altri termini, se non può
essere dichiarata l'integrale illegittimità del precetto successivo, quale quello per cui oggi è
causa, deve essere tuttavia apportata una decurtazione pari giustappunto alle spese e competenze dedotte nel provvedimento di chiusura del pignoramento presso terzi con rideterminazione del quantum dovuto. (Cass. 26 luglio 2012, n. 13205; Cass. 3 maggio 2011, n.
9698; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 18 febbraio
2008, n. 4022; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886).
Orbene, in data 07.06.22 il G.E. ha liquidato in favore della ed in forza del titolo CP_6
esecutivo (D.I. n. 2189/2020), euro 13.059,91 per “sorta, competenze di cui al decreto ingiuntivo ed esborsi”, ivi compresi per interessi legali, nonchè ha liquidato euro 1.683,18 per spese e competenze di precetto e di esecuzione.
Ora, considerato l'accantonamento della somma di euro 5.182,50 da parte del terzo debitor
debitoris in favore della creditrice assegnataria e rilevando, altresì, una illegittima duplicazione delle somme richieste a titolo di compensi professionali liquidati nel decreto ingiuntivo n.
2189/2020 (euro 540,00 per compensi professionali, euro 81,00 per spese forfettarie ed euro
145,50 per spese liquidate per il procedimento monitorio), in quanto già dedotte nell'ordinanza di assegnazione, occorre procedere alla detrazione dell'importo suindicato (5.182,50), (che va imputato prima alle spese, agli interessi e solo successivamente al capitale),
dalla somma complessivamente precettata pari ad euro 13.708,01. E ciò a mente dell'art. 1194
comma I, c.c., per cui “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli
interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. Sul punto si osserva, infatti, che il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale (in difetto del consenso del creditore), di cui alla suindicata disposizione normativa, non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento.
Come nel caso di specie, quando il debitore paga solo parzialmente il proprio debito, le somme da questi versate al creditore devono considerarsi – se non c'è stato un diverso accordo
– imputate prima a saldare gli interessi del debito e le spese e, solo dopo, il capitale.
L'autorizzazione, da parte del creditore, a imputare la somma pagata alla sorte capitale, e non agli accessori, deve risultare in forma espressa e per iscritto. Dunque, il debitore non può, di propria spontanea iniziativa, considerare il pagamento effettuato come volto a saldare direttamente il capitale se non ha ottenuto prima l'autorizzazione scritta del creditore. (cfr.
Cass. sent. n. 17661/2002).
Pertanto, facendo buon governo delle prescrizioni testé indicate e alla stregua delle suesposte considerazioni, va affermato che l'intimante ha errato nel precettare la somma di euro
13.708,01.
Al riguardo, ricordando che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema
di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass.
civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo il quale la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo,
relativamente alla somma di euro 5.182,50.
Lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il d.m. 147/22,
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente prestata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso il precetto notificato in data 21.04.2023, così provvede: Controparte_2
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto relativamente alla somma di euro 5.182,50;
b) dichiara che il precetto resta valido ed efficace per la differenza dovuta alla data di notifica del medesimo;
c) condanna parte opposta, alla refusione delle spese di lite, in Controparte_1
favore di parte opponente, con attribuzione all'avv. Lucio Erra, che se ne è Parte_1
dichiarato antistatario, che si liquidano in euro 1.700 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA ed euro 237 per spese.
Napoli, il 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone