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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Michele De Maria Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 495 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello
D A
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Gambacciani elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo via Tripoli n.3 presso lo studio dell'Avv.to Alfredo Sigillò Massara appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Federico Contrino presso il cui Controparte_1 studio in Palermo via G. Galilei n.139 è elettivamente domiciliato appellato All'udienza di discussione del giorno 22 maggio 2025 i procuratori hanno concluso come da rispettivi atti. FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.4248/2022, emessa il 30.12.2022, il Tribunale G.L. di Palermo ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.427/2019, emesso dal medesimo organo giurisdizionale, col quale l' Parte_1 gli aveva intimato il pagamento della somma 77.284,24 a titolo di contributi non versati nel periodo dal 2007 al 2016.
Premesso che alcuna contestazione era stata sollevata in ordine alla sussistenza delle omissioni contributive, il primo Giudice ha, anzitutto, escluso che prima del deposito del ricorso monitorio fosse intervenuta una transazione tra le parti. Nel resto, ha rilevato che l'unica lettera con la quale la aveva chiesto il CP_2 pagamento dei contributi era stata ricevuta dal il 6 marzo 2018 e, CP_1 conseguentemente ha ritenuto prescritti i contributi dal 2007 al 2011.
Per tali ragioni, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato prescritti i contributi e le sanzioni inerenti gli anni dal 2007 al 2011 e condannato il Lo
Pag.1 Preiato al versamento in favore di dei contributi relativamente agli anni dal Parte_1
2012 al 2015 onerando l'ente convenuto di provvedere al ricalcolo di quanto dovuto.
Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso depositato Parte_1 il 26.5.2023. In particolare, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che in atti non vi fossero altre lettere di diffida oltre quella del 2018. Sostiene, al contrario, di aver allegato al ricorso monitorio (e, successivamente, in sede di giudizio di opposizione) le lettere di diffida del 17.10.2011, del 20.6.2014 e del 27.4.2017 contenenti, ciascuna, “una esplicita richiesta di pagamento” e le “singole annualità e gli importi dei contributi omessi e delle relative sanzioni e interessi”. Soggiunge: che tutte le lettere inviate erano state accompagnate da prospetti riepilogativi e dall'estratto conto previdenziale di , con l'espressa Controparte_1 indicazione dell'importo del saldo contabile negativo riferito alle singole annualità contestate e suddiviso per contributi non versati (soggettivo, integrativo e di maternità) e relative sanzioni;
che in ciascuna delle lettere inviate, oltre alla richiesta di pagamento, era espressamente indicato che “la presente comunicazione è da intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma del Codice Civile e delle modifiche all'art. 11 del Regolamento Generale di Previdenza “2012” (o dell'art. 38 dello Statuto previgente)”; che, trattandosi di obbligazione contributiva avente natura inderogabile ed indisponibile, anche le comunicazioni di riepilogo del credito non necessitavano di alcuna formula sacramentale “non essendo ipotizzabile alcuna remissione del debito da parte del creditore”. In subordine, chiede che venga corretto il dispositivo della sentenza di primo grado avendo il Tribunale erroneamente condannato controparte al versamento dei contributi fino al 2015 e non fino al 2016.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2) L'appello è fondato e come tale deve essere accolto. Per consolidata giurisprudenza è certo che ai fini della “costituzione in mora” del debitore non è richiesto il rispetto di alcuna formula sacramentale, essendo necessario, invece, perché abbia “efficacia interruttiva del decorso della prescrizione” che contenga “ oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione della pretesa, l'intimazione
o la richiesta scritta di adempimento che manifesta l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con una sostanziale costituzione in mora (elemento oggettivo). Tale ultimo requisito non è vincolato a specifici elementi di forma, salvo ovviamente la forma scritta, non richiedendo dunque formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente la propria volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.” (cfr. Cassazione n. 16465/2017).
Pag.2 Orbene, nel caso di specie, tutte le lettere (oltre quella del 2018), versate in atti dall'appellante, del 17.10.2011 (ricevuta il 27.10.2011), del 20.6.2014 (ricevuta il
21.6.2014) e del 27.4.2017 (ricevuta il 28.4.2017) contengono sia l'indicazione del soggetto obbligato (il ), che l'esposizione delle somme dovute e il titolo in CP_1 forza del quale dette somme sono dovute.
Con quella del 2017 (“notifica provvedimento sanzionatorio – accertamento con adesione n.333958 del 22.4.2017”), è stato quantificato l'importo (a titolo di contributi, interessi e sanzioni per gli anni 2015 e 2016) di euro 8.922,51 con l'espressa indicazione che la comunicazione doveva intendersi interruttiva dei termini di prescrizione (cfr. doc. fascicolo di parte appellante). Inoltre, la stessa missiva conteneva il riepilogo della situazione contabile debitoria sin dal 2007.
Con la lettera del 2014 (“sanzioni – accertamento con adesione n.156765 del 20.6.2014”), veniva quantificata la situazione debitoria complessiva pari ad euro 42.960,80 a titolo di contributi da 2007 fino al 2014, con l'espressa indicazione che la comunicazione aveva valore di atto interruttivo dei termini di decorrenza della prescrizione (cfr. doc. fascicolo di parte appellante).
Ad ogni evidenza, dunque, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, i contributi dal 2008 al 2011 non si erano affatto prescritti, essendo documentalmente provata l'esistenza di idoneo atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale (ulteriormente interrotto dalle successive lettere del 2017 e del 2018).
Quanto all'anno 2007 viene in rilievo la lettera del 17.10.2011 (“Regolarizzazione posizione previdenziale – accertamento n.30835 del 15.10.2011”) in cui veniva quantificata la situazione debitoria del per gli anni dal 2007 al 2009 per complessivi euro CP_1
8.217,62 (a titolo di contributi) oltre interessi e sanzioni;
nella stessa missiva il CP_1 veniva sollecitato al pagamento del saldo entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza o tramite rateizzazione.
Anche tal ultimo atto, si osserva, deve ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione giacchè, pur non richiamando l'art.2943 c.c., dal suo tenore complessivo emerge l'indicazione chiara del soggetto obbligato e l'esplicitazione della pretesa che rappresentano, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, l'inequivocabile volontà della di far valere il proprio diritto di credito e, in definitiva, la sostanziale costituzione CP_2 in mora del . CP_1
Dovendosi, in definitiva, ritenere che il credito complessivo oggetto di causa (relativo al periodo dal 2007 al 2016) non sia stato colpito (anche solo parzialmente) dal dedotto fenomeno estintivo quinquennale, la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag.3 3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.4248/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto. Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado che liquida in favore dell'appellante, per il primo grado, in complessivi €3.200,00 e, per il secondo grado, in complessivi €4.997,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Palermo 22 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Maria G. Di Marco
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