Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 30 novembre 2023 (notificata il 9 dicembre 2023) con la quale il Direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (d’ora in avanti, anche solo PERSOMIL) ha disposto il proscioglimento del ricorrente dalla ferma, ai sensi degli artt. 957, comma 1, lettera g) e 960, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con ricorso in riassunzione assistito da istanza cautelare, notificato in data 19.3.2024 e depositato il successivo 20.3.2024 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del T.A.R. Lazio-Roma pubblicata il 29.2.2024, il ricorrente, esponendo di essere un comune di I classe della Marina Militare in congedo, di aver ha frequentato il 30° corso VFP4 per l’anno accademico 2023 presso la Scuola sottufficiali della Marina Militare di Taranto e di non aver superato per due volte degli esami di “ Laboratorio di misure ” e di “ Elettrotecnica e Macchine elettriche ”, ha impugnato innanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, la determinazione del -OMISSIS-, meglio in epigrafe indicata, con cui il Ministero della Difesa ha disposto il proscioglimento del ricorrente dalla ferma “ per scarso rendimento ai sensi degli artt. 957, co. 1, let. g) e 960 comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ”, collocandolo conseguentemente “ in congedo illimitato a decorrere dalla data di notifica del presente decreto ”;
- a sostegno delle pretese azionate, il ricorrente ha lamentato, con primo motivo di ricorso, la violazione di legge, l’eccesso di potere e la manifesta sproporzione del provvedimento gravato, e, con il secondo motivo, il difetto motivazionale del medesimo atto;
- si è costituito nel presente giudizio il Ministero della Difesa in data 26.3.2024;
- all’esito dell’udienza camerale del 9.4.2024, fissata per l’esame della pretesa cautelare di parte ricorrente, la stessa è stata accolta con ordinanza n. 238 del 15.4.2024, con “ sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento in gravame e condanna dell’Amministrazione a provvedere alla concessione del periodo di proroga trimestrale, nonché alla nuova verifica dell’esponente sugli esami non superati ”;
- depositate delle parti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27.1.2025;
2. Rilevato che:
- con memoria del 10.12.2024, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, prospettando che “ con provvedimento n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS- – adottato in esecuzione della predetta ordinanza (cautelare, n.d.r.) – l’amministrazione ha disposto la riammissione, con riserva, del ricorrente alla ferma quadriennale ” e che, “ A seguito del superamento dei due esami, con decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’Amministrazione ha riesaminato ed annullato d’ufficio il provvedimento impugnato, riammettendo il signor -OMISSIS- «in via definitiva alla ferma quadriennale con decorrenza giuridica e amministrativa dal 9 dicembre 2023» ”;
- risulta, altresì, depositato agli atti del presente giudizio il decreto dirigenziale adottato dal Ministero della Difesa, con cui il ricorrente, a seguito di “ positiva verifica, in terza sessione, dei due esami non superati in precedenza ”, è stato “ riammesso in via definitiva alla ferma quadriennale con decorrenza giuridica e amministrativa dal 9 dicembre 2023 ”, previo annullamento del decreto di proscioglimento del -OMISSIS- oggetto di gravame;
3. Considerato che:
- le riscontrate circostanze determinano la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatta la pretesa azionata in giudizio da parte ricorrente;
- infine, alla luce del principio della “soccombenza virtuale”, devono essere poste a carico del Ministero resistente le spese di lite dell’odierno procedimento, nella misura meglio indicata in dispositivo, considerato che l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento gravato manifesta l’evidente bontà della pretesa azionata in questa sede da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.