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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6159/2024 r.g. vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Combariati (C.F.: C.F._2
) e Giorgio Giovanni Stella (C.F. ), per procura in C.F._3 CodiceFiscale_4 calce all'atto di citazione;
-attori-
E
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._5 Controparte_2
) e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._6 CP_3 C.F._7 dall' dell'Avv. Ettore Giovanni Fioresta (C.F. ), per procura in calce alla C.F._8
comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti-
Oggetto: cessata materia del contendere ed esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 19/6/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 Controparte_2 CP_3 conclusioni: “1.- dichiarare, ai sensi degli artt. 1479 e 1453 e.e. la risoluzione parziale del contratto
1 preliminare del 30.11.2009 nella parte in cui si obbligava a trasferire a CP_4 Parte_1
e , le seguenti unità immobiliari:
[...] Parte_2
- magazzino ubicato in Catanzaro alla località Cava, via fiume Busento, censito in Catasto al foglio
65, particella 365, sub 3;
- appartamento ubicato in Catanzaro alla località Cava, via fiume Busento, censiti in Catasto al foglio 65, particella 365, sub 5;
2.- condannare e , quali eredi di , al CP_1 Controparte_5 CP_3 CP_4 risarcimento del danno in favore di e da liquidarsi nella somma di € Parte_1 Parte_2
60.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
3.- emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che tenga luogo del contratto non concluso del
30.11.2009, che richiama la scrittura dell'8.12.2002, trasferendo a e a Parte_1 Pt_2
la proprietà dei seguenti beni:
[...]
- unità immobiliare costituita da una Mansarda di circa mtq 80 sita in abitato di Cava di Catanzaro, riportata al catasto al foglio 65, particella 366 sub 1107. La suddetta Mansarda si trova al 4° piano del palazzo sito in Via Fiume Busento n° 82.
- Unità immobiliare composto da n. 3 porcilaie, individuata in catasto al foglio n. 65, particella 872;
4.- con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
Si sono costituiti i convenuti, i quali hanno contestato gli assunti attorei e chiesto: “1) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, dichiarare le domande attoree inesigibili per intervenuta prescrizione, anche a seguito di declaratoria di falsità del contratto preliminare del 30.11.2009;
2)Sempre in via preliminare e subordinata, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale, giusta disposto dell'art. 12 del contratto preliminare richiamato da parte attrice;
3)Nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
4)In via riconvenzionale, dichiarare tenuti e quindi condannare la sig.ra ed il Parte_1 sig. alla immediata restituzione dell'immobile detenuto senza titolo;
sempre in via Parte_2 riconvenzionale, dichiarare tenuti e quindi condannare gli odierni attori alla restituzione di tutti i frutti percepiti dall'immobile detenuto senza titolo, nonché alla refusione di una indennità di occupazione del medesimo per € 52.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi da ciascuna scadenza sino al soddisfo;
5)in via riconvenzionale subordinata, compensare le somme che verranno eventualmente accertate a titolo di danno per la risoluzione parziale del contratto preliminare con l'indennità da illegittima
2 occupazione e con i frutti percepiti dagli attori negli ultimi 11 anni, dichiarandoli tenuti e quindi condannandoli a rimborsare la differenza contabile che dovesse risultare in giudizio;
6)In ogni caso, condannare gli opposti al pagamento di spese e competenze del presente procedimento.”.
Con decreto ex art. 171-bis del 24/2/2025 è stato assegnato alle parti termine di legge per avviare procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 19/6/2025 fissata per la prima comparizione delle parti, quest'ultime hanno dato atto di aver raggiunto, in sede di mediazione, un accordo come da verbale n. 37 del 22.05.2025 e hanno chiesto di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni in ordine al punto n. 4 del suddetto accordo, con spese compensate.
All'udienza del 18/9/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate da parte attrice, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti in sede di mediazione prevede la rinuncia a tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali da parte dei convenuti e la rinuncia alla domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. delle tre porcilaie e al risarcimento del danno da parte degli attori.
Come previsto al punto 4 del citato accordo, allegato al verbale di mediazione del 22.5.2025, congiuntamente le parti hanno chiesto di emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo al contratto del 30/11/2009 non concluso relativamente alla mansarda di circa mq 80 sita in Cava di
Catanzaro, riportata in Catasto al foglio 65, particella 366 sub 1107, sita al piano 4°del fabbricato sito in Catanzaro via Fiume Busento n. 82, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alle restanti domande ed eccezioni formulate , con compensazione delle spese del presente giudizio e spese di registrazione della presente sentenza a carico di e Parte_1 Pt_2
(v. doc. allegato note del 23/5/2025).
[...]
In ragione della volontà concorde delle parti, espressa nell'accordo firmato in sede di mediazione, ai sensi dell'art. 2932 c.c., si trasferisce in favore di e il diritto di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'unità immobiliare (mansarda) di circa mq 80 sita in Cava di Catanzaro, riportata in
Catasto al foglio 65, particella 366, sub 1107, ubicata al piano 4° del fabbricato sito in Catanzaro, via
Fiume Busento n. 82 e si dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
- Dà atto dell'intervenuto accordo tra le parti in sede di mediazione e dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 - trasferisce in favore di e il diritto di proprietà dell'unità Parte_1 Parte_2
immobiliare (mansarda) di circa mq 80, sita in Cava di Catanzaro, riportata in Catasto al foglio 65, particella 366, sub 1107, ubicata al piano 4° del fabbricato sito in Catanzaro, via Fiume Busento n. 82;
- dispone che il Conservatore provveda alle relative trascrizioni su domanda e a spese dell'interessato;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
- Catanzaro, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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