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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 282/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...], DA (Stati Uniti d'America) il Parte_1
15.07.1968 e residente in 1620 Heritage Trail, Rosewell, Georgia (Stati Uniti
d'America), c.f. CodiceFiscale_1
nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il Parte_2
24.04.1960 e residente in 618 Alpine Drive, Jasper, Georgia (Stati Uniti d'America), c.f.
CodiceFiscale_2
nato a [...], DA (Stati Uniti d'America) il Parte_3
24.10.1968 e residente in 7531 Devista Drive, Los Angeles, California (Stati Uniti
d'America), c.f. CodiceFiscale_3
nata a [...], DA (Stati Uniti Parte_4
d'America) il 13.12.1964 e residente in 2780 Edington Road, Columbus, Ohio (Stati
Uniti d'America), c.f. CodiceFiscale_4
1 nato ad [...], Georgia (Stati Uniti d'America) il Parte_5
25.05.2004 e residente in 1620 Heritage Trail, Rosewell, Georgia (Stati Uniti
d'America), c.f. CodiceFiscale_5
nato ad [...], Georgia (Stati Uniti d'America) Parte_6
il 17.10.2005 e residente in 1620 Heritage Trail, Rosewell, Georgia (Stati Uniti
d'America), c.f. CodiceFiscale_6
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna c.f,.
, PEC unitamente CodiceFiscale_7 Email_1
e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo c.f. C.F._8
, PEC
[...] Email_2 elettivamente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian parte appellante contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
Email_3
parte appellata – contumace con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
***
Conclusioni per la parte appellante:
In riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis, 702 ter c.p.c. resa nella causa n. 12566/2022 R.G. dal Tribunale di Palermo - Sezione Prima Civile in data 03.02.2023 comunicata dalla cancelleria in data 03.02.2023 e non notificata_
Voglia la Corte d'Appello di Palermo, contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_4
nata a [...], DA (Stati Uniti d'America) in data 13.12.1964 è
[...] cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina Persona_1
italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di TE (AG) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_1
2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di TE
(AG);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_2
nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) in data 24.04.1960 è
[...]
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina Persona_1 italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di TE (AG) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_1 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di TE
(AG);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
nato a [...], DA (Stati Uniti d'America) in data 15.07.1968 è cittadino
[...]
italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana Persona_1 che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di TE (AG) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_1 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di TE
(AG);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3
nato a [...], DA (Stati Uniti d'America) in data 24.10.1968 è
[...]
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina Persona_1 italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di TE (AG) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_1 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di TE
(AG);
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_5 nato a [...], Georgia (Stati Uniti d'America) in data 25.05.2004 è cittadino
[...]
italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana Persona_1 che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di TE (AG) quale Comune di
3 riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_1
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di TE
(AG);
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_6
nato a [...], Georgia (Stati Uniti d'America) in data 17.10.2005 è cittadino
[...] italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana Persona_1
che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di TE (AG) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_1
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di TE
(AG).
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni per il PG:
Chiede il rigetto dell'appello.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 3 febbraio 2023, emessa in esito a procedimento svoltosi nelle forme previste dall'art. 702 bis c.p.c. nella contumacia del , il Controparte_1
Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda che i sei ricorrenti nominativamente elencati in epigrafe, oggi appellanti, avevano proposto al fine di ottenere il riconoscimento della loro cittadinanza italiana in qualità di discendenti di , nata a [...] il [...] e perciò cittadina Persona_1
italiana, ma successivamente – in data 21.5.1945, quando i figli Persona_2
e erano ancora minorenni - Persona_3 Persona_4 naturalizzatasi cittadina statunitense.
Dopo aver precisato che il padre dei ricorrenti si era naturalizzato cittadino statunitense già prima della loro nascita, di tal che i figli avevano acquistato la cittadinanza statunitense iure soli nonché la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figli di madre italiana, il Tribunale ha illustrato i principi regolatori della materia, caratterizzati tra l'altro dalla persistente applicabilità ratione temporis della L. 555/1912,
e ha osservato che, contrariamente alla giurisprudenza citata dai ricorrenti, non poteva trovare applicazione l'art. 7 (secondo cui “il cittadino italiano nato e residente in uno stato
4 estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi”), bensì l'art. 12 (secondo cui, per quanto in questa sede interessa, “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli
3 e 9”).
Non ha ritenuto condivisibile, pertanto, la tesi prospettata dai ricorrenti secondo cui la naturalizzazione della loro comune dante causa non avrebbe determinato l'effetto di “trascinamento” dei discendenti sicchè costoro, che in seguito non avevano rinunciato alla cittadinanza italiana, erano rimasti cittadini italiani, e doveva invece ritenersi che l'effetto “trascinamento” si era invece puntualmente verificato, sicchè i ricorrenti avevano perso la cittadinanza italiana contestualmente alla naturalizzazione di e avevano essi stessi in seguito determinato il consolidamento Persona_1 della nuova condizione di cittadini esclusivamente statunitensi, non constando alcuna delle condizioni previste dagli artt. 3 e 9 L. cit. (laddove l'art. 3 prevedeva la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana per lo straniero che presta servizio militare nel territorio italiano o accetta un impiego dello Stato;
alla maggiore età risiede nel territorio italiano ed entro un anno dichiara di eleggere la cittadinanza italiana;
risiede in Italia da almeno dieci anni e non dichiara entro un anno dalla maggiore età di voler conservare la cittadinanza straniera; e l'art. 9 prevedeva invece la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana per lo straniero alle seguenti condizioni: se presti servizio militare nel territorio italiano o accetti un impiego dello Stato;
se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel [Regno]; dopo due anni di residenza nel territorio italiano se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera).
2. Sull'appello degli interessati proposto con atto di citazione notificato il
17/02/2023, nel contraddittorio col P.G. e col che anche nel presente grado CP_1 del giudizio non ha ritenuto di costituirsi, la causa, rimessa all'udienza del 24.5.2024, svoltasi con scambio di memorie scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse. 5 ***
3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , non Controparte_1
costituito in giudizio sebbene regolarmente citato.
4. L'appello riguarda esclusivamente il punto della decisione del primo giudice succintamente riportato nella presente sentenza sub 1.
Ripropongono, gli appellanti, una lettura - già prospettata in prime cure - delle disposizioni di legge in rilievo, esattamente contraria a quella divisata dal Tribunale, e da questo analiticamente spiegata tra l'altro con consapevole e argomentato dissenso rispetto a diverse pronunce del Tribunale di Roma che ha invece ritenuto applicabile l'art. 7 L. 555/2012.
Nelle note di udienza depositate il 29.5.2023 gli appellanti elencano numerose altre pronunce di merito assertivamente favorevoli alla loro prospettazione.
5. E' noto il contrasto giurisprudenziale in atto in ordine all'individuazione della disposizione applicabile a casi analoghi a quello oggi prospettato dai discendenti di
: Persona_1
- parte della giurisprudenza ritiene che l'art. 7 della L. 555/1912 costituisca norma speciale che deroga, oltre al principio di unicità della cittadinanza, anche quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quella dei genitori, sancito dall'art. 12 della medesima legge. Sicchè il mutamento di cittadinanza della genitrice durante la minore età della prole non avrebbe rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano;
- il giudice di primo grado ritiene invece che le due disposizioni non siano l'una eccezione rispetto all'altra, ma costituiscano, piuttosto, espressione del medesimo criterio guida, che è quello di preservare per quanto possibile l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare. <Non vi è>>, chiosa il primo giudice <alcun elemento letterale o sistematico che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui durante la minore età dei figli il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12>>. E <L'affermazione secondo cui – in fattispecie come la presente – il minore italiano conserverebbe la cittadinanza italiana anche in caso di rinuncia successiva ad opera del genitore, appare frutto di una opzione ermeneutica
6 piuttosto arbitraria>>.
6. Ritiene la Corte che la soluzione del caso debba prendere le mosse da un punto fermo ben chiaro nella giurisprudenza di legittimità disponibile al momento della presente decisione (v. sentenza n. 454 dei giorni 29.11.2023/8.1.2024): la ratio legis delle disposizioni in parola, corrispondente a quella alla quale si improntava il codice civile del 1865, era finalizzata a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia.
Sulla scorta di tali premesse, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha quindi osservato che mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato del quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che ”i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Il rapporto di specialità è quindi inverso rispetto a quello divisato dagli appellati.
Mentre l'art. 7 riguarda l'ordinario caso di chi nasce e risiede all'estero con cittadinanza straniera iure soli e che abbia anche la cittadinanza italiana iure sanguinis (disponendo che in questo caso spetta all'interessato scegliere se rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età), l'art. 12 – come osservato dalla Corte di Cassazione - invece < una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero. E ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello
Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi>>.
Nella specie si verte appunto in ipotesi di minorenni che avevano la stessa residenza del padre già cittadino statunitense per naturalizzazione precedente alla loro nascita, e che a seguito della volontaria naturalizzazione anche della madre, successiva alla loro nascita, sono a loro volta divenuti “stranieri” e hanno acquisito la cittadinanza statunitense. Ad essi si applica la regola speciale, ossia il trascinamento della loro 7 cittadinanza verso quella che già aveva il padre esercente la potestà, e che anche la loro madre ha acquisito per successiva naturalizzazione.
Con l'ordinanza citata, peraltro, la Corte di Cassazione ha anche richiamato la propria precedente ordinanza n. 17161/2023, segnatamente nella parte in cui, vagliando l'effetto della perdita della cittadinanza da parte del genitore (in quel caso, il padre) sullo status civitatis del figlio minorenne, ha osservato che non rileva “l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 del stessa legge”.
7. Non v'è dubbio, quindi, che primo giudice ha fatto, nel caso di specie, corretta applicazione dell'art. 12, donde il rigetto dell'appello.
8. Le spese del giudizio non possono se non essere lasciate a carico della parte appellante, mentre al rigetto dell'appello segue, di diritto, la condanna degli appellanti al pagamento del cosiddetto “doppio contributo unificato”, rammentandosi, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, con obbligo, per il giudice, di dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, dovendosi di conseguenza provvedere in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, del , sentiti i procuratori degli Controparte_1 appellanti e il P.G., rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 3 febbraio Parte_6
2023, emessa in esito al procedimento iscritto al n. r.g. 12566/2022.
Lascia a carico degli appellanti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
8 Dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l.
n. 228/2012.
Palermo, 17/09/2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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