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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/11/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 84/2025
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………………… Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….... Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..……………………. Consigliere est. dott. Cinzia Calì …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………. Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 84/25 RG V.G. instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 116/2024 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 13 novembre 2024, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela dei minori:
di e , nato a [...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(ME) il 24 luglio 2021, CF: , elettivamente domiciliato presso C.F._1 lo studio del tutore provvisorio, già curatore speciale, avv. Maria Luisa Avellino del foro di Messina sito in Messina,via XXIV maggio n. 5; di e , nato a [...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
(ME) il 2 luglio 2022, CF: C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del tutore provvisorio, già curatore speciale, avv. Maria Luisa Avellino del foro di Messina sito in Messina,via XXIV maggio n. 5; Per entrambi tutore provvisorio e già curatore speciale anche con funzioni di assistenza legale: Avv. Maria Luisa Avellino, proposto da
nato a [...] P.G. il 17 febbraio 2021 (CF: Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Annalisa C.F._3
Munafò del Foro di Barcellona P.G., che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
nei confronti di:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO nata in [...] il [...], (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Dama giusta procura C.F._4 in atti e nel cui studio professionale sito in Milazzo, Via F. Crispi 91, è elettivamente domiciliata,
CONVENUTA - APPELLANTE INCIDENTALE
TUTORE PROVVISORIO GIA' CURATORE SPECIALE dei minori, avv. Maria Luisa Avellino
CONVENUTO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_5
), e nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
28.04.1959 (C.F. , entrambi ON paterni dei minori C.F._6 Per_1
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
[...] Controparte_4
Carmen Pino del Foro di Barcellona P.G. che li rappresenta e difende come da procura in atti,
CONVENUTI
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_7
), ON NA dei minori, elettivamente domiciliata in C.F._7
Milazzo, Via F. Crispi 91, presso lo studio dell' Avv. Irene Dama che la rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTA
Con la sentenza di cui in epigrafe, su ricorso a tutela dei minori depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva la decadenza della responsabilità genitoriale, sui figli e dei genitori ed CP_1 CP_4 Parte_1
, disponendo nelle more di ulteriori interventi in tutela la Parte_2 collocazione dei minori, a cura del Servizio Sociale di Barcellona P.G., presso luogo sicuro quale una casa-famiglia o comunità di tipo familiare, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di altra sistemazione (anche presso idoneo nucleo familiare) e, nelle more delle ulteriori valutazioni del caso nell'ambito del procedimento per dichiarazione di adottabilità richiesto dal Pubblico Ministero, vietando visite e consegna dei minori ai genitori, a parenti o terzi senza autorizzazione dello stesso Tribunale, nonchè nominando tutore provvisorio dei minori l'avvocato Maria Luisa Avellino.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello il padre dei minori, Parte_1
, deducendo manifesta illogicità della sentenza ed errata ricostruzione dei fatti
[...] operata dal primo giudice in ordine alla personalità dello stesso appellante ed alle condizioni dei due minori. Nel gravame si afferma, infatti, che nessuna valutazione delle competenze genitoriali di sarebbe stata effettuata in primo grado e che non sarebbe stato Parte_1 indicato in che misura egli avrebbe pregiudicato effettivamente i figli. Si deduce che, nella specie, l'allontanamento dei due bambini e l'inserimento in comunità, inizialmente con la madre, trovava origine dalla richiesta di intervento della
, la quale aveva affermato di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del Pt_2 compagno alla presenza dei figli minori. Si censura la sentenza impugnata, altresì, poiché il giudice di primo grado non avrebbe considerato che il è stato del tutto prosciolto dalle accuse della , CP_2 Pt_2 né avrebbe tenuto conto degli incontri padre/figli avvenuti durante il periodo dell'allontanamento e prima che venissero sospesi i contatti e delle telefonate dall'uomo effettuate alla comunità per conoscere lo stato emotivo dei figli. Il Tribunale avrebbe omesso, ancora, di valutare la diversa posizione dei due genitori: il infatti, non si sarebbe reso partecipe della scelta della di CP_2 Pt_2 abbandonare più volte la comunità e i propri figli. Si evidenzia che il il quale a lungo si sarebbe lasciato trasportare dall'idea CP_2 di poter ricostruire il legame tossico con la , nel corso del giudizio di primo Pt_2 grado avrebbe dimostrato di aver finalmente capito gli errori, avrebbe chiesto scusa e proseguito il percorso psicologico e sanitario intrapreso. Infatti, dalle analisi effettuate il sarebbe risultato “pulito” da sostanze, e già da diverso tempo egli avrebbe CP_2 intrapreso un nuovo percorso lavorativo. Si osserva, pertanto, che nel caso in esame, caratterizzato “da una madre totalmente incapace ad assurgere al suo ruolo e, allo stesso tempo, come visto, capace esclusivamente di inscenare situazioni del tutto inventate al sol fine di raggiungere i propri obiettivi (si ribadisce che tutte le accuse a carico del sono state CP_2 archiviate) la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nei cui confronti i minori nutrono invece un forte attaccamento, avrebbe richiesto un'analisi più accurata, con l'individuazione di condotte malevole o disfunzionali a suo carico”. Si deduce altresì che, da oltre un anno, il non avrebbe la possibilità di CP_2 sentire e/o vedere e nonostante in tutti gli incontri effettuati dopo il loro CP_1 CP_4 inserimento comunitario non sarebbe stato mai rilevato alcun comportamento paterno inadeguato. I minori sarebbero stati, quindi, allontanati a causa delle accuse infamanti e rpive di fondamento della , ed il sarebbe stato di fatto Pt_2 CP_2 abbandonato dal Servizio Sociale. Si evidenzia che, sebbene il secondo incontro del percorso di sostegno alla genitorialità sia stato effettivamente disdetto dal successivamente questi avrebbe CP_2 richiesto invano di poter riprendere il lavoro 'di valutazione' e si sarebbe attivato privatamente, intraprendendo un percorso con la dott.ssa (come da CP_8 certificazione allegata all'atto di appello) al fine di lavorare su sè stesso. In definitiva, la decisione di recidere il legame familiare non sarebbe stata preceduta da una seria valutazione della capacità del padre di esercitare il ruolo di genitore, non sarebbe stata disposta alcuna perizia psicologica né sarebbero stati compiuti sforzi adeguati per preservare il legame fra padre e figli, posto che le difficoltà del CP_2 avrebbero potuto essere superate attraverso un'assistenza sociale mirata. Pertanto, si chiede di disporre l'immediata ripresa dei contatti di e con il CP_1 CP_4 padre, in presenza e tramite videochiamate e, nel merito, la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'appellante per mancanza dei presupposti di legge, con conseguente ripristino della relazione tra padre e figli, mediante la predisposizione di percorsi e misure ad hoc, la previsione del rientro di e presso il padre ed altresì di un calendario di visite dei bambini con la madre CP_1 CP_4 secondo le tempistiche e le modalità più opportune nel loro superiore interesse, ed ogni ulteriore intervento di supporto necessario da parte del Servizio Sociale.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale e tutore provvisorio dei minori, avv. Maria Luisa Avellino, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto fuori termine e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge, evidenziando che uno dei due minori è ammesso al patrocinio a spese dello stato.
********************************************
Con memoria di costituzione ed appello incidentale si è costituita in giudizio chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca Parte_2 della decadenza della stessa dalla responsabilità, l'immediata ripresa dei contatti e delle visite con i minori, l'immediata ripresa dei contatti tra i minori e i ON paterni e la ON NA, da riprendere in modo progressivo con l'ausilio dei professionisti e del personale della struttura presso cui sono collocati i minori, la collocazione dei bambini presso la ON NA , valutandone anche l'affidamento, o Controparte_7 disponendolo temporaneamente in capo ai S.S., con indicazione specifica dei tempi e delle modalità di contatto con entrambi i genitori (eventualmente in forma protetta o in spazio neutro) e con gli altri prossimi congiunti costituiti, dando mandato nelle more al CF di Barcellona P.G. o a quello competente per territorio in base al domicilio di ciascun genitore, di predisporre e avviare “un adeguato percorso di sostegno alla genitorialità, unitamente ad una presa in carico psicoeducativa, psicologica e farmacologica” per nonchè per il padre Parte_2 Parte_1 qualora disponibile ed al S.S. Territoriale di predisporre tutte le necessarie attività di osservazione e supporto ai genitori e alla rete familiare di riferimento. Si deduce, quanto al periodo di permanenza della nella struttura il Pt_2
, che tale periodo è stato caratterizzato da un'accesa conflittualità tra la Parte_3 stessa e gli operatori della comunità, in ragione della difficoltà della a gestire Pt_2 la costrizione derivante dalla situazione e della inidoneità degli operatori a gestire la particolarità del caso. Pertanto, si evidenzia che dopo pochi giorni già la struttura comunitaria presentava una relazione particolarmente critica nei confronti della
, concludendo con una richiesta di “trasferimento della stessa presso altra Pt_2 struttura ”, non ritenendo che ci fossero elementi sufficienti al proseguimento di un lavoro efficace. Si osserva che nel mese di agosto 2023 veniva eseguita ad opera del consultorio familiare di ME la valutazione delle competenze genitoriali della , ritenute compromesse ma recuperabili ove coinvolta in una adeguato
Pt_2 percorso di sostegno alla genitorialità, unitamente ad una presa in carico psicoeducativa, psicologica e farmacologica. Si osserva che non sarebbe vero che la non avrebbe inteso aderire al percorso
Pt_2 in quanto non vi è neanche traccia che tale sostegno sia stato organizzato o proposto né dalla struttura né dal CF competente, né dai SS, né tantomeno dal Tribunale. Quanto al presunto abbandono dei figli da parte della madre, si deduce che malgrado le successive e numerose relazioni negative da parte della struttura “il Quadrifoglio” sul comportamento della non sarebbe stata sollecitata l' attivazione di
Pt_2 appropriati interventi volti al recupero o alla la gestione di tali lamentati comportamenti disfunzionali, così come suggeriti dal CF. Si evidenzia, inoltre, che non vi sarebbe prova in atti delle “ricadute” della
Pt_2 rispetto al consumo di droghe in epoca successiva al giugno 2023 e che non sarebbe stata adeguatamente valutata la patologia diagnosticata alla , consistente in un
Pt_2
“disturbo della personalità di tipo borderline di livello medio grave”, patologia che andava certamente curata. Si afferma al riguardo che la struttura comunitaria più volte aveva chiesto, invano, anche al Tribunale per i Minorenni di Messina di spostare la e i figli in una Pt_2 struttura meglio organizzata per la gestione della problematica senza che il Tribunale adottasse alcun provvedimento in merito. Si deduce che nel mese di febbraio 2024 “Il ” chiedeva “le dimissioni Parte_3 immediate della signora e il trasferimento dei minori in una comunità vicina Pt_2 al territorio di appartenenza” nonché “URGENTEMENTE interventi a tutela dei minori” a causa del ritardato rientro della donna in struttura dopo un permesso di alcuni giorni;
la Comunità “Il Quadrifoglio” il 27/02/2024 rappresentava che “…in data odierna la signora madre dei minori indicati in oggetto, Parte_2 abbandona volontariamente la struttura, verbalizzando di non voler più aderire al progetto per lei pensato. Pertanto si chiede urgente provvedimento di trasferimento dei minori presso una comunità alloggio individuata dal Servizio Sociale”. Si deduce che “L'ipotesi più plausibile è quella in cui i responsabili della Struttura, stanchi dell'inerzia del Tribunale rispetto alle loro doglianze, hanno paventato alla
che sarebbe dovuta andare via e lasciare i bambini. Questa rappresentazione Pt_2 ha evidentemente determinato e indotto l' allontanamento dalla Struttura della madre
, solo apparentemente volontario e comunque da lei mai immaginato Parte_2 come scelta irreversibile. “ In ordine agli eventi successivi al presunto abbandono della struttura da parte della madre, si segnala il permanere in comunità dei minori trasferiti in una CP_2 nuova struttura a Palermo, da soli e privi di ogni contatto con tutti i familiari, il provvedimento del 21 febbraio 2024 del Tribunale con cui è stata confermata la collocazione dei minori nella struttura ed è stato richiesto un aggiornamento sulla situazione complessiva della famiglia allargata e del padre, e la circostanza che tale aggiornamento ssarebbe stato svolto dai Servizi solo con riferimento ai parenti paterni e non con riferimento ai parenti materni e, in particolare, alla ON CP_7
e che tale omissione avrebbe condizionato la decisione finale.
[...] Si deduce, altresì, che la sospensione dei contatti tra i minori e i genitori avrebbe sarebbe stata errata e si evidenzia che sia i ON paterni sia la ON NA si sarebbero messi in contatto con la struttura di Palermo, i cui responsabili avrebbero comunicato il parrere contrario espresso dal curatore dei minori, che avrebbe condotto il Tribunale a negare qualsiasi autorizzazione. Si deduce che tale situazione avrebbe inciso gravemente sull'equilibrio psico-fisico dei bambini e imposto loro una recisione dei rapporti affettivi e che i successivi tentativi della di effettuare un percorso di recupero personale complessivo anche CP_9 finalizzato al recupero delle funzioni genitoriali sarebbero rimasti privi di riscontro. Si sostiene che la donna avrebbe riavviato volontariamente il percorso presso il SERD di Barcellona P.G. a partire dal 22/05/2024 (i relativi test hanno dato sempre esito negativo confermando che la non fa più uso di stupefacenti), avrebbe lavorato Pt_2 come cameriera a tempo pieno dal 12/06/2024 presso la Marinello Servizi Turistici srls e sino al 15/09/2024 per l'intera stagione estiva, dopo il periodo estivo avrebbe cambiato luogo di dimora trasferendosi al Nord Italia in località che le offre opportunità professionali e la tiene lontana anche dal padre dei bambini, con cui purtroppo, pur condividendo l'intenzione di non abbandonare i figli e di farli tornare in seno alle famiglie di origine anche con collocazione presso i ON, non riesce ad avere un sano rapporto, avrebbe oggi una relazione stabile con tale - Persona_2 precedentemente sposato con la sorella di , e dal quale Parte_1 aspetterebbe un figlio. Si deduce ancora, avuto riguardo alla ON NA , che il Controparte_7
Tribunale avrebbe effettuato una parziale ricostruzione delle dichiarazioni rese in udienza dalla stessa, evidenziando che si tratterebbe del soggetto più idoneo per svolgere la funzione vicariale, in quanto giovane ed inserita nel contesto socio economico di Barcellona P.G., anche quale soggetto affidatario in attesa della verifica di un pieno recupero delle capacità genitoriali da parte dei genitori. Al pari, anche i ON paterni sarebbero di fatto idonei ed equilibrati per svolgere un ruolo vicariale dei genitori e ad accogliere nella propria abitazione i nipoti, anche in considerazione che il non coabita più con gli stessi. Parte_1
************************ Si sono costituiti in giudizio i ON paterni dei minori, e Controparte_5 CP_6
deducendo di essere 'intervenuti' nel procedimento di primo grado per
[...] chiedere l'affidamento ed il collocamento dei nipoti e di reiterare tali richieste anche in questa sede, dichiarandosi disponibili ad avere il collocamento dei propri nipoti così da permettere ai bambini di poter far rientro a casa e manifestando la propria disponibilità a qualsiasi presa in carico da parte del Servizio Sociale per eventuali supporto. Si afferma che i predetti ON, sebbene un po' avanti con l'età, non hanno mai arrecato pregiudizio ai nipoti e che deve ritenersi certamente ingiustificata la sospensione dei contati con i bambini;
si evidenzia, inoltre, che il servizio sociale non avrebbe mai proposto ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, né avrebbe aiutato la famiglia allargata in tal senso. Si sostiene che il oggi ha Parte_1 totalmente cambiato vita, non ha più contatti con la , ha intrapreso un percorso Pt_2 di sostegno alla genitorialità e chiede di poter rivedere i propri figli. Alla luce di quanto sopra, e chiedono la revoca Controparte_5 Controparte_6 della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
sui figli e il ripristino della relazione padre – figli e ON – nipoti,
[...] CP_1 CP_4 ed ongi intervento di supporto ritenuto più opportuno da parte del Servizio Sociale.
***************************** Si è costituita in giudizio anche la ON NA dei due minori, CP_7
, chiedendo la riforma della sentezza sul presupposto che non ricorrono i
[...] presupposti di fatto e diritto per la conferma della sentenza e “in caso di conferma dei provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c. nei confronti dei genitori e Parte_1
, revocare il divieto di contatti e incontri con i ON materni e Parte_2 paterni” e “” per l'effetto disporre la riattivazione e la regolamentazione degli incontri tra la ON NA i minori ed , in virtù della stabile relazione affettiva CP_4 CP_1 continuativa”. Si deduce che la ON NA avrebbe chiesto di sottoporsi ad un percorso di valutazione della capacità genitoriale presso il Consultorio Familiare competente per territorio e che “tali passaggi sono mancati prima dell'emissione della sentenza oggi reclamata e non si ravvisa la motivazione per la sospensione degli incontri e/o dei contatti coi ON sia paterni che materni, in attesa delle opportune valutazioni”, in quanto il servizio sociale non avrebbe mai avviato alcuna indagine socio-ambientale sul nucleo familiare della sig.ra . Si evidenzia che è conosciuta sul Controparte_7 territorio, ha lavorato sempre in una struttura ricettiva del territorio, è molto giovane, non ha precedenti penali né problemi di salute, è sposata ed ha avuto un figlio di dieci anni ben integrato nel territorio.
************************ All'odierna udienza, previa revoca dell'ordinanza emessa da questa Corte con cui era stata disposta l'acquisizione della eventuale perizia effettuata sulle figure dei ON nell'ambito del procedimento in corso sulla adottabilità dei minori (v. verbale d'udienza), viste le conclusioni delle parti la Corte ha così deciso.
L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Preliminarmente devono intendersi integralmenve richiamati in questa sede tutti gli atti del giudizio di primo grado, peraltro compiutamente ricostruiti e riportati nel provvedimento impugnato. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
[...] sollevata dal tutore provvisorio dei minori avv. Maria Luisa Parte_1
Avellino con la comparsa di costituzione. L'invocato protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale per i Minorenni di Messina e i Consigli dell'Ordine di Messina Barcellona e Patti non può essere ritenersi
“prevalente” sulle previsioni legislative in materia sicché l'eccezione, pur avendo tale “protocollo” previsto la comunicazione via pec dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Messina, non può essere accolta. Nel merito si osserva quanto segue. Il presente procedimento nasce da una denuncia presentata dalla madre dei minori nei confronti dell'odierno appellante per il reato di maltrattamenti in presenza dei figli, a seguito della quale è stata accertata, nel contesto familiare attenzionato, la presenza di minori in tenera età, disagiate condizioni dell'abitazione del nucleo e, soprattutto, la circostanza che entrambi i genitori risultavano assuntori di sostanze stupefacenti. L'appellante è risultato, in qualche misura, soggetto manipolato dalla compagna, nonché un padre poco attento ai bisogni dei figli piccoli. La circostanza che egli sia stato prosciolto dalle accuse di maltrattamento non può, inoltre, acquistare rilievo ai fini invocati, poiché è stata comunque accertata l'inadeguatezza di entrambi i genitori, ossia e Parte_1 CP_10
i quali anche in presenza dei bambini assumevano sostante stupefacenti.
[...]
Non corrisponde al vero che alcuna valutazione o sostegno sia stata fatta nei confronti del da parte delle Istituzioni a ciò preposte, in quanto risulta in Parte_1 atti che i Servizi hanno supportato il ma che questi si è disinteressato del CP_2 percorso di recupero delle competenze genitoriali, non presentandosi nel mese di marzo 2024 alla convocazione del Servizio sociale, disattendendo gli incontri col Consultorio, così dimostrando superficialità e mancanza di consapevolezza (v.rel S.S. 24-04-2024 con all. nota Consultorio). La circostanza che solo successivamente egli si sia presentato al S.S. non può essere significativa, non elidendo la manifestata inadeguatezza. In atto non emerge, inoltre, la prova che abbia un lavoro fisso e non vi sono emergenze concrete che consentano di auspicare un eventuale recupero, in tempi brevi, delle competenze genitoriali. Quanto alla posizione della , va osservato che ella in Comunità ha tenuto un Pt_2 comportamento deprecabile, non ha accudito i figli in maniera adeguata, è stata aggressiva in loro presenza, ha fatto uso di sostanze e ha di fatto abbandonato i figli, dichiarando ai responsabili della Comunità che non intendeva proseguire nel progetto. La risulta essersi allontanata e non, come paventato dal difensore della stessa, Pt_2 essere stata costretta ad allontanarsi. Peraltro, il consultorio di Menfi ha descritto la come una donna dalla personalità borderline con capacità compromesse e la Pt_2 sua permanenza in Comunità risulta in atti essere stata sempre in dispregio del rispetto delle regole e del dovere di accudimento e di protezione dei figli. Comportandosi in modo aggressivo innanzi ai figli all'interno della struttura comunitaria, allontandosi volontariamente dalla Comunità, rinunciando a tutti gli aiuti di cui avrebbe potuto beneficiare, la si è dimostrata non solo soggetto incapace di provvedere ai Pt_2 figli e di svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale ma anche concretamente e pericolosamente capace di arrevare gravi pregiudizi ai minori ed al loro sviluppo psico- fisico. Trattasi di una madre che è stata incapace di gestire i figli in comunità, incapace di adattarsi alle regole comunitarie, incapace di aderire al progetto di recupero instaurato. Anche i ON paterni,non appellanti, hanno provato ad aiutare la coppia ma con dispiacere si sono arresi : i S.S. relazionano che essi non possono sostituire i genitori né sono in grado di contenere la (v.rel S.S. 24-04-24).Nella stessa relazione si Pt_2 rappresenta che i ON paterni non sono più giovanissimi,badano ad altro figlio disabile con loro convivente e non hanno consapevolezza della portata delle azioni del figlio . Parte_1
In ordine alla posizione della ON NA , emerge una Controparte_7 posizione ambigua e di non completa consapevolezza della situazione di disagio della figlia e di rischio dei nipoti;
la ON ha inoltre manifestato uncerto disinteresse per tutto il tempo in cui la figlia è sstata in Comunità. Un nucleo familiare disgregato, nessuno dei familiari è apparso adeguato, tutti gli aiuti predisposti sono stati colpevolmente e/o dolosamente ignorati. In ordine agli incontri tra familiari e minori si ritiene che al momento in assenza di valutazioni serie presso strutture pubbliche non dovrebbero essere consentiti;
si è aperta la adottabilità ed al più presto inizieranno tutte la valutazione e gli interventi necessari per verificare l'effettiva corrispondenza all'interesse dei minori a questi incontri poiché al momento i bambini hanno acquisito una loro stabilità e potrebbero essere turbati ed indotti in confusione.Nè alcuno dei soggetti in questione ha mostrato interesse concreto e consapevolezza. I due giovani genitori hanno già intrapreso nuova vita con altri nuclei, e la addirittura si è trasferita nel Nord Italia. Pt_2
Alla luce delle superiori risultanze, ritiene questa Corte che ele emergenze in atti depongano per la sussistenza di gravi carenze dei genitori dei minori. Le condizioni del nucleo familiare, in atto, non sono così significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Non può, inoltre, non evidenziarsi che gli altri componenti del nucleo familiare non sono stati in passato in grado di espletare funzioni accuditive suppletive e che essi, allo stato, non possono ritenersi in grado di esercitarle. Le relazioni in atti non permettono di prevedere un recupero delle competenze parentali, non avendo nessuno dei servizi interessati rassegnato valutazioni positive sul punto. Entrambi i genitori non hanno mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali, e tale scarsa consapevolezza limita fortemente la previsione di un percorso progettuale di recupero delle competenze parentali “mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento”. Correttamente il Tribunale dei Minori ha, quindi, ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, tenuto conto di una evidente incapacità di entrambi a svolgere il ruolo genitoriale e a garantire ai figli una organizzazione familiare responsabile. La madre dei minori, , nonostante l'attuazione del progetto anche Parte_2 per un recupero della tossicodipendenza e dei compiti di assistenza e cura dei figli, con le sue condotte ha creato una gravissima condizione di pregiudizio dei minori;
ella non ha inteso aderire ad una presa in carico psicoeducativa, psicologica e farmacologica. Strettamente connesse allo stato psico-patologico della sono anche le Pt_2 dinamiche poste in essere dalla stessa in ambito familiare, avuto riguardo anche ad una relazione avviata con il cognato del , il marito della zia paterna dei minori. CP_2
Lo pur essendosi sottoposto al monitoraggio del SERD incaricato Parte_1 per il recupero della tossicodipendenza, ha tenuto nel corso del progetto attuato un comportamento ambiguo e superficiale avendo, per sua stessa ammissione (v. verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese nel procedimento parallelo relativo all'adottabilità dei due minori, prodotte dal tutore provvisorio), aiutato la ad allontanarsi CP_9 dalla Comunità, sol perché innamorato. Egli si è rivelato poco consapevole della funzione genitoriale ed il fatto che si sia limitato a mantenere i rapporti con i figli attraverso video chiamate o incontri presso la struttura prima della disposta sospensione non comprova alcuna progettualità, ma esclusivamente il bisogno di ricongiungersi alla , nei confronti della quale ha Pt_2 però tenuto immediatamente dopo comportamenti aggressivi accecato dalla gelosia per il fatto che la donna stava intrattenendo altre relazioni. Dal comportamento tenuto dal per come evidenziato nel gravame, non CP_2 può trarsi alcuna assunzione di responsabilità nell'interesse dei figli minori ma, piuttosto, trarsi un evidente e grave pregiudizio arrecatpo ai figli, abbandonati nel lor percorso di crescita da entrambi i genitori. Risulta in atti che anche dopo l'allontanamento della dalla Comunità il sebbene sollecitato, non CP_9 CP_2 abbia manifestato in concreto il suo interesse per i bambini, e che egli ha indubbiamente dimostrato dipendenza dalla ex compagna e gravi criticità in ordine alla sua capacità decisionale nell'interesse dei figli. Ricorrono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con disposizione, allo stato, del mantenimento di tutte le indicazioni e divieti dati dal Tribunale. Per quanto riguarda la posizione dei ON paterni e della ON NA, le deduzioni difensive svolte nelle comparse di costituzione in atti non colgono nel segno e riusltano clamorosamente smentite dalle emergenze probatorie in atti. Innanzitutto, va precisato che in questo grado del giudizio sia i ON paterni sia la ON NA, costituitisi con mera comparsa di costituzione, non hanno espressamente impugnato (con appello incidentale) alcun capo della sentenza emessa dal Tribunale di Minori;
peraltro, la disponibilità all'affidamento dei nipoti viene menzionata nella motivazione della comparsa di costituzione ma non risulta ripresa ed estrinsecata espressamente nelle richieste conclusive formulate). Ad ogni buon conto, la dedotta capacità degli stessi di potersi occupare responsabilmente e in via continuativa dei minori in funzione vicariale, anche solo in via transitoria, non risulta per nulla in atti comprovata, fermo restando che essa costituisce anche oggetto di una perizia che risulta essere in corso di espletamento nell'ambito del diverso procedimento già instauratosi relativo all'adottabilità dei due minori. Le valutazioni al riguardo non possono non tener conto anche dei bisogni speciali riscontrati in capo ai minori, i quali hanno “un ritardo nelle diverse aree dello sviluppo motorio e necessitano un'esperienza genitoriale riparativa all'interno di una relazione esclusiva .. con la possibilità di costruire un legame di attaccamento sicuro “. Quanto ai ON paterni, va in ogni caso evidenziato che la delicata situazione familiare (che vede i ON paterni anche genitori della ex moglie del nuovo compagno della oltre che del dichiarato decaduto dalla responsabilità Pt_2 Parte_1 genitoriale), l'età avanzata degli stessi e la circostanza, non trascurabile, che essi hanno un figlio adulto con problemi di disabilità psichica e conseguente necessità di continua assistenza, non consente a questa Corte, allo stato, di poter configurare l'assunzione di un impegno pienamente sostitutivo di quello genitoriale. Risulta, peraltro, in atti che quando i bambini sono rimasti soli in comunità a seguito dell'allontanamento della madre, non solo il padre ma anche i ON paterni non si sono presentati al Servizio Sociale per chiedere informazioni sui minori, salvo una volta in cui, a dire della ON paterna, si sarebbero recati presso il Servizio senza preavviso e in una giornata di assenza delle assistenti sociali incaricate, non richiedendo però un contatto o un appuntamento. Quanto alla ON NA, va osservato che tale figura viene restituita, dalle emergenze in atti, come figura ambigua, non sufficientemente consapevole delle criticità della figlia e delle condizioni disagiate di vita dei nipotini, forse a causa di una rapporto molto complicato avuto con la , ampiamente emerso anche dalle Pt_2 dichiarazioni rese dalle due donne. Non può peraltro sottacersi il fatto che allorquando la si trovava in Comunità con i figli, la di lei madre non ha mai inteso CP_9 sollecitare alcun incontro con i nipotini. Si ritiene pienamente condivisibile al riguardo anche l'argomentazione del Triibunale, secondo cui “deve rilevarsi che i parenti entro il IV ° grado intervenuti in giudizio, fino al momento attuale, hanno mantenuto rapporti con i genitori dei minori e non sono riusciti a contrastare la condotta trasgressiva sia della che del e, Pt_2 CP_2 comunque, le relazioni di quest'ultimi con le rispettive famiglie e quella dell' ex compagno/a non appaiono improntati a rapporti di fiducia e di accettazione di un aiuto incondizionato”. In definitiva, ritiene questa Corte che per i due minori occorra un riferimento familiare sano, che allo stato non può essere costituito dal nucleo familiare biologico a causa della condizione di elevata fragilità dello stesso e di un contesto socio-familiare gravemente deprivato, connotato da forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali da parte di entrambi i genitori. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 116/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina in data 13 novembre 2024, appellata in via principale da ed in Parte_1 via incidentale da Parte_2
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………………… Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….... Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..……………………. Consigliere est. dott. Cinzia Calì …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………. Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 84/25 RG V.G. instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 116/2024 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 13 novembre 2024, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela dei minori:
di e , nato a [...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(ME) il 24 luglio 2021, CF: , elettivamente domiciliato presso C.F._1 lo studio del tutore provvisorio, già curatore speciale, avv. Maria Luisa Avellino del foro di Messina sito in Messina,via XXIV maggio n. 5; di e , nato a [...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
(ME) il 2 luglio 2022, CF: C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del tutore provvisorio, già curatore speciale, avv. Maria Luisa Avellino del foro di Messina sito in Messina,via XXIV maggio n. 5; Per entrambi tutore provvisorio e già curatore speciale anche con funzioni di assistenza legale: Avv. Maria Luisa Avellino, proposto da
nato a [...] P.G. il 17 febbraio 2021 (CF: Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Annalisa C.F._3
Munafò del Foro di Barcellona P.G., che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
nei confronti di:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO nata in [...] il [...], (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Dama giusta procura C.F._4 in atti e nel cui studio professionale sito in Milazzo, Via F. Crispi 91, è elettivamente domiciliata,
CONVENUTA - APPELLANTE INCIDENTALE
TUTORE PROVVISORIO GIA' CURATORE SPECIALE dei minori, avv. Maria Luisa Avellino
CONVENUTO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_5
), e nata a [...] il C.F._5 Controparte_6
28.04.1959 (C.F. , entrambi ON paterni dei minori C.F._6 Per_1
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
[...] Controparte_4
Carmen Pino del Foro di Barcellona P.G. che li rappresenta e difende come da procura in atti,
CONVENUTI
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_7
), ON NA dei minori, elettivamente domiciliata in C.F._7
Milazzo, Via F. Crispi 91, presso lo studio dell' Avv. Irene Dama che la rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTA
Con la sentenza di cui in epigrafe, su ricorso a tutela dei minori depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva la decadenza della responsabilità genitoriale, sui figli e dei genitori ed CP_1 CP_4 Parte_1
, disponendo nelle more di ulteriori interventi in tutela la Parte_2 collocazione dei minori, a cura del Servizio Sociale di Barcellona P.G., presso luogo sicuro quale una casa-famiglia o comunità di tipo familiare, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di altra sistemazione (anche presso idoneo nucleo familiare) e, nelle more delle ulteriori valutazioni del caso nell'ambito del procedimento per dichiarazione di adottabilità richiesto dal Pubblico Ministero, vietando visite e consegna dei minori ai genitori, a parenti o terzi senza autorizzazione dello stesso Tribunale, nonchè nominando tutore provvisorio dei minori l'avvocato Maria Luisa Avellino.
***** Avverso la detta sentenza ha proposto appello il padre dei minori, Parte_1
, deducendo manifesta illogicità della sentenza ed errata ricostruzione dei fatti
[...] operata dal primo giudice in ordine alla personalità dello stesso appellante ed alle condizioni dei due minori. Nel gravame si afferma, infatti, che nessuna valutazione delle competenze genitoriali di sarebbe stata effettuata in primo grado e che non sarebbe stato Parte_1 indicato in che misura egli avrebbe pregiudicato effettivamente i figli. Si deduce che, nella specie, l'allontanamento dei due bambini e l'inserimento in comunità, inizialmente con la madre, trovava origine dalla richiesta di intervento della
, la quale aveva affermato di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del Pt_2 compagno alla presenza dei figli minori. Si censura la sentenza impugnata, altresì, poiché il giudice di primo grado non avrebbe considerato che il è stato del tutto prosciolto dalle accuse della , CP_2 Pt_2 né avrebbe tenuto conto degli incontri padre/figli avvenuti durante il periodo dell'allontanamento e prima che venissero sospesi i contatti e delle telefonate dall'uomo effettuate alla comunità per conoscere lo stato emotivo dei figli. Il Tribunale avrebbe omesso, ancora, di valutare la diversa posizione dei due genitori: il infatti, non si sarebbe reso partecipe della scelta della di CP_2 Pt_2 abbandonare più volte la comunità e i propri figli. Si evidenzia che il il quale a lungo si sarebbe lasciato trasportare dall'idea CP_2 di poter ricostruire il legame tossico con la , nel corso del giudizio di primo Pt_2 grado avrebbe dimostrato di aver finalmente capito gli errori, avrebbe chiesto scusa e proseguito il percorso psicologico e sanitario intrapreso. Infatti, dalle analisi effettuate il sarebbe risultato “pulito” da sostanze, e già da diverso tempo egli avrebbe CP_2 intrapreso un nuovo percorso lavorativo. Si osserva, pertanto, che nel caso in esame, caratterizzato “da una madre totalmente incapace ad assurgere al suo ruolo e, allo stesso tempo, come visto, capace esclusivamente di inscenare situazioni del tutto inventate al sol fine di raggiungere i propri obiettivi (si ribadisce che tutte le accuse a carico del sono state CP_2 archiviate) la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nei cui confronti i minori nutrono invece un forte attaccamento, avrebbe richiesto un'analisi più accurata, con l'individuazione di condotte malevole o disfunzionali a suo carico”. Si deduce altresì che, da oltre un anno, il non avrebbe la possibilità di CP_2 sentire e/o vedere e nonostante in tutti gli incontri effettuati dopo il loro CP_1 CP_4 inserimento comunitario non sarebbe stato mai rilevato alcun comportamento paterno inadeguato. I minori sarebbero stati, quindi, allontanati a causa delle accuse infamanti e rpive di fondamento della , ed il sarebbe stato di fatto Pt_2 CP_2 abbandonato dal Servizio Sociale. Si evidenzia che, sebbene il secondo incontro del percorso di sostegno alla genitorialità sia stato effettivamente disdetto dal successivamente questi avrebbe CP_2 richiesto invano di poter riprendere il lavoro 'di valutazione' e si sarebbe attivato privatamente, intraprendendo un percorso con la dott.ssa (come da CP_8 certificazione allegata all'atto di appello) al fine di lavorare su sè stesso. In definitiva, la decisione di recidere il legame familiare non sarebbe stata preceduta da una seria valutazione della capacità del padre di esercitare il ruolo di genitore, non sarebbe stata disposta alcuna perizia psicologica né sarebbero stati compiuti sforzi adeguati per preservare il legame fra padre e figli, posto che le difficoltà del CP_2 avrebbero potuto essere superate attraverso un'assistenza sociale mirata. Pertanto, si chiede di disporre l'immediata ripresa dei contatti di e con il CP_1 CP_4 padre, in presenza e tramite videochiamate e, nel merito, la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'appellante per mancanza dei presupposti di legge, con conseguente ripristino della relazione tra padre e figli, mediante la predisposizione di percorsi e misure ad hoc, la previsione del rientro di e presso il padre ed altresì di un calendario di visite dei bambini con la madre CP_1 CP_4 secondo le tempistiche e le modalità più opportune nel loro superiore interesse, ed ogni ulteriore intervento di supporto necessario da parte del Servizio Sociale.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale e tutore provvisorio dei minori, avv. Maria Luisa Avellino, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto fuori termine e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge, evidenziando che uno dei due minori è ammesso al patrocinio a spese dello stato.
********************************************
Con memoria di costituzione ed appello incidentale si è costituita in giudizio chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la revoca Parte_2 della decadenza della stessa dalla responsabilità, l'immediata ripresa dei contatti e delle visite con i minori, l'immediata ripresa dei contatti tra i minori e i ON paterni e la ON NA, da riprendere in modo progressivo con l'ausilio dei professionisti e del personale della struttura presso cui sono collocati i minori, la collocazione dei bambini presso la ON NA , valutandone anche l'affidamento, o Controparte_7 disponendolo temporaneamente in capo ai S.S., con indicazione specifica dei tempi e delle modalità di contatto con entrambi i genitori (eventualmente in forma protetta o in spazio neutro) e con gli altri prossimi congiunti costituiti, dando mandato nelle more al CF di Barcellona P.G. o a quello competente per territorio in base al domicilio di ciascun genitore, di predisporre e avviare “un adeguato percorso di sostegno alla genitorialità, unitamente ad una presa in carico psicoeducativa, psicologica e farmacologica” per nonchè per il padre Parte_2 Parte_1 qualora disponibile ed al S.S. Territoriale di predisporre tutte le necessarie attività di osservazione e supporto ai genitori e alla rete familiare di riferimento. Si deduce, quanto al periodo di permanenza della nella struttura il Pt_2
, che tale periodo è stato caratterizzato da un'accesa conflittualità tra la Parte_3 stessa e gli operatori della comunità, in ragione della difficoltà della a gestire Pt_2 la costrizione derivante dalla situazione e della inidoneità degli operatori a gestire la particolarità del caso. Pertanto, si evidenzia che dopo pochi giorni già la struttura comunitaria presentava una relazione particolarmente critica nei confronti della
, concludendo con una richiesta di “trasferimento della stessa presso altra Pt_2 struttura ”, non ritenendo che ci fossero elementi sufficienti al proseguimento di un lavoro efficace. Si osserva che nel mese di agosto 2023 veniva eseguita ad opera del consultorio familiare di ME la valutazione delle competenze genitoriali della , ritenute compromesse ma recuperabili ove coinvolta in una adeguato
Pt_2 percorso di sostegno alla genitorialità, unitamente ad una presa in carico psicoeducativa, psicologica e farmacologica. Si osserva che non sarebbe vero che la non avrebbe inteso aderire al percorso
Pt_2 in quanto non vi è neanche traccia che tale sostegno sia stato organizzato o proposto né dalla struttura né dal CF competente, né dai SS, né tantomeno dal Tribunale. Quanto al presunto abbandono dei figli da parte della madre, si deduce che malgrado le successive e numerose relazioni negative da parte della struttura “il Quadrifoglio” sul comportamento della non sarebbe stata sollecitata l' attivazione di
Pt_2 appropriati interventi volti al recupero o alla la gestione di tali lamentati comportamenti disfunzionali, così come suggeriti dal CF. Si evidenzia, inoltre, che non vi sarebbe prova in atti delle “ricadute” della
Pt_2 rispetto al consumo di droghe in epoca successiva al giugno 2023 e che non sarebbe stata adeguatamente valutata la patologia diagnosticata alla , consistente in un
Pt_2
“disturbo della personalità di tipo borderline di livello medio grave”, patologia che andava certamente curata. Si afferma al riguardo che la struttura comunitaria più volte aveva chiesto, invano, anche al Tribunale per i Minorenni di Messina di spostare la e i figli in una Pt_2 struttura meglio organizzata per la gestione della problematica senza che il Tribunale adottasse alcun provvedimento in merito. Si deduce che nel mese di febbraio 2024 “Il ” chiedeva “le dimissioni Parte_3 immediate della signora e il trasferimento dei minori in una comunità vicina Pt_2 al territorio di appartenenza” nonché “URGENTEMENTE interventi a tutela dei minori” a causa del ritardato rientro della donna in struttura dopo un permesso di alcuni giorni;
la Comunità “Il Quadrifoglio” il 27/02/2024 rappresentava che “…in data odierna la signora madre dei minori indicati in oggetto, Parte_2 abbandona volontariamente la struttura, verbalizzando di non voler più aderire al progetto per lei pensato. Pertanto si chiede urgente provvedimento di trasferimento dei minori presso una comunità alloggio individuata dal Servizio Sociale”. Si deduce che “L'ipotesi più plausibile è quella in cui i responsabili della Struttura, stanchi dell'inerzia del Tribunale rispetto alle loro doglianze, hanno paventato alla
che sarebbe dovuta andare via e lasciare i bambini. Questa rappresentazione Pt_2 ha evidentemente determinato e indotto l' allontanamento dalla Struttura della madre
, solo apparentemente volontario e comunque da lei mai immaginato Parte_2 come scelta irreversibile. “ In ordine agli eventi successivi al presunto abbandono della struttura da parte della madre, si segnala il permanere in comunità dei minori trasferiti in una CP_2 nuova struttura a Palermo, da soli e privi di ogni contatto con tutti i familiari, il provvedimento del 21 febbraio 2024 del Tribunale con cui è stata confermata la collocazione dei minori nella struttura ed è stato richiesto un aggiornamento sulla situazione complessiva della famiglia allargata e del padre, e la circostanza che tale aggiornamento ssarebbe stato svolto dai Servizi solo con riferimento ai parenti paterni e non con riferimento ai parenti materni e, in particolare, alla ON CP_7
e che tale omissione avrebbe condizionato la decisione finale.
[...] Si deduce, altresì, che la sospensione dei contatti tra i minori e i genitori avrebbe sarebbe stata errata e si evidenzia che sia i ON paterni sia la ON NA si sarebbero messi in contatto con la struttura di Palermo, i cui responsabili avrebbero comunicato il parrere contrario espresso dal curatore dei minori, che avrebbe condotto il Tribunale a negare qualsiasi autorizzazione. Si deduce che tale situazione avrebbe inciso gravemente sull'equilibrio psico-fisico dei bambini e imposto loro una recisione dei rapporti affettivi e che i successivi tentativi della di effettuare un percorso di recupero personale complessivo anche CP_9 finalizzato al recupero delle funzioni genitoriali sarebbero rimasti privi di riscontro. Si sostiene che la donna avrebbe riavviato volontariamente il percorso presso il SERD di Barcellona P.G. a partire dal 22/05/2024 (i relativi test hanno dato sempre esito negativo confermando che la non fa più uso di stupefacenti), avrebbe lavorato Pt_2 come cameriera a tempo pieno dal 12/06/2024 presso la Marinello Servizi Turistici srls e sino al 15/09/2024 per l'intera stagione estiva, dopo il periodo estivo avrebbe cambiato luogo di dimora trasferendosi al Nord Italia in località che le offre opportunità professionali e la tiene lontana anche dal padre dei bambini, con cui purtroppo, pur condividendo l'intenzione di non abbandonare i figli e di farli tornare in seno alle famiglie di origine anche con collocazione presso i ON, non riesce ad avere un sano rapporto, avrebbe oggi una relazione stabile con tale - Persona_2 precedentemente sposato con la sorella di , e dal quale Parte_1 aspetterebbe un figlio. Si deduce ancora, avuto riguardo alla ON NA , che il Controparte_7
Tribunale avrebbe effettuato una parziale ricostruzione delle dichiarazioni rese in udienza dalla stessa, evidenziando che si tratterebbe del soggetto più idoneo per svolgere la funzione vicariale, in quanto giovane ed inserita nel contesto socio economico di Barcellona P.G., anche quale soggetto affidatario in attesa della verifica di un pieno recupero delle capacità genitoriali da parte dei genitori. Al pari, anche i ON paterni sarebbero di fatto idonei ed equilibrati per svolgere un ruolo vicariale dei genitori e ad accogliere nella propria abitazione i nipoti, anche in considerazione che il non coabita più con gli stessi. Parte_1
************************ Si sono costituiti in giudizio i ON paterni dei minori, e Controparte_5 CP_6
deducendo di essere 'intervenuti' nel procedimento di primo grado per
[...] chiedere l'affidamento ed il collocamento dei nipoti e di reiterare tali richieste anche in questa sede, dichiarandosi disponibili ad avere il collocamento dei propri nipoti così da permettere ai bambini di poter far rientro a casa e manifestando la propria disponibilità a qualsiasi presa in carico da parte del Servizio Sociale per eventuali supporto. Si afferma che i predetti ON, sebbene un po' avanti con l'età, non hanno mai arrecato pregiudizio ai nipoti e che deve ritenersi certamente ingiustificata la sospensione dei contati con i bambini;
si evidenzia, inoltre, che il servizio sociale non avrebbe mai proposto ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, né avrebbe aiutato la famiglia allargata in tal senso. Si sostiene che il oggi ha Parte_1 totalmente cambiato vita, non ha più contatti con la , ha intrapreso un percorso Pt_2 di sostegno alla genitorialità e chiede di poter rivedere i propri figli. Alla luce di quanto sopra, e chiedono la revoca Controparte_5 Controparte_6 della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
sui figli e il ripristino della relazione padre – figli e ON – nipoti,
[...] CP_1 CP_4 ed ongi intervento di supporto ritenuto più opportuno da parte del Servizio Sociale.
***************************** Si è costituita in giudizio anche la ON NA dei due minori, CP_7
, chiedendo la riforma della sentezza sul presupposto che non ricorrono i
[...] presupposti di fatto e diritto per la conferma della sentenza e “in caso di conferma dei provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c. nei confronti dei genitori e Parte_1
, revocare il divieto di contatti e incontri con i ON materni e Parte_2 paterni” e “” per l'effetto disporre la riattivazione e la regolamentazione degli incontri tra la ON NA i minori ed , in virtù della stabile relazione affettiva CP_4 CP_1 continuativa”. Si deduce che la ON NA avrebbe chiesto di sottoporsi ad un percorso di valutazione della capacità genitoriale presso il Consultorio Familiare competente per territorio e che “tali passaggi sono mancati prima dell'emissione della sentenza oggi reclamata e non si ravvisa la motivazione per la sospensione degli incontri e/o dei contatti coi ON sia paterni che materni, in attesa delle opportune valutazioni”, in quanto il servizio sociale non avrebbe mai avviato alcuna indagine socio-ambientale sul nucleo familiare della sig.ra . Si evidenzia che è conosciuta sul Controparte_7 territorio, ha lavorato sempre in una struttura ricettiva del territorio, è molto giovane, non ha precedenti penali né problemi di salute, è sposata ed ha avuto un figlio di dieci anni ben integrato nel territorio.
************************ All'odierna udienza, previa revoca dell'ordinanza emessa da questa Corte con cui era stata disposta l'acquisizione della eventuale perizia effettuata sulle figure dei ON nell'ambito del procedimento in corso sulla adottabilità dei minori (v. verbale d'udienza), viste le conclusioni delle parti la Corte ha così deciso.
L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Preliminarmente devono intendersi integralmenve richiamati in questa sede tutti gli atti del giudizio di primo grado, peraltro compiutamente ricostruiti e riportati nel provvedimento impugnato. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
[...] sollevata dal tutore provvisorio dei minori avv. Maria Luisa Parte_1
Avellino con la comparsa di costituzione. L'invocato protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale per i Minorenni di Messina e i Consigli dell'Ordine di Messina Barcellona e Patti non può essere ritenersi
“prevalente” sulle previsioni legislative in materia sicché l'eccezione, pur avendo tale “protocollo” previsto la comunicazione via pec dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Messina, non può essere accolta. Nel merito si osserva quanto segue. Il presente procedimento nasce da una denuncia presentata dalla madre dei minori nei confronti dell'odierno appellante per il reato di maltrattamenti in presenza dei figli, a seguito della quale è stata accertata, nel contesto familiare attenzionato, la presenza di minori in tenera età, disagiate condizioni dell'abitazione del nucleo e, soprattutto, la circostanza che entrambi i genitori risultavano assuntori di sostanze stupefacenti. L'appellante è risultato, in qualche misura, soggetto manipolato dalla compagna, nonché un padre poco attento ai bisogni dei figli piccoli. La circostanza che egli sia stato prosciolto dalle accuse di maltrattamento non può, inoltre, acquistare rilievo ai fini invocati, poiché è stata comunque accertata l'inadeguatezza di entrambi i genitori, ossia e Parte_1 CP_10
i quali anche in presenza dei bambini assumevano sostante stupefacenti.
[...]
Non corrisponde al vero che alcuna valutazione o sostegno sia stata fatta nei confronti del da parte delle Istituzioni a ciò preposte, in quanto risulta in Parte_1 atti che i Servizi hanno supportato il ma che questi si è disinteressato del CP_2 percorso di recupero delle competenze genitoriali, non presentandosi nel mese di marzo 2024 alla convocazione del Servizio sociale, disattendendo gli incontri col Consultorio, così dimostrando superficialità e mancanza di consapevolezza (v.rel S.S. 24-04-2024 con all. nota Consultorio). La circostanza che solo successivamente egli si sia presentato al S.S. non può essere significativa, non elidendo la manifestata inadeguatezza. In atto non emerge, inoltre, la prova che abbia un lavoro fisso e non vi sono emergenze concrete che consentano di auspicare un eventuale recupero, in tempi brevi, delle competenze genitoriali. Quanto alla posizione della , va osservato che ella in Comunità ha tenuto un Pt_2 comportamento deprecabile, non ha accudito i figli in maniera adeguata, è stata aggressiva in loro presenza, ha fatto uso di sostanze e ha di fatto abbandonato i figli, dichiarando ai responsabili della Comunità che non intendeva proseguire nel progetto. La risulta essersi allontanata e non, come paventato dal difensore della stessa, Pt_2 essere stata costretta ad allontanarsi. Peraltro, il consultorio di Menfi ha descritto la come una donna dalla personalità borderline con capacità compromesse e la Pt_2 sua permanenza in Comunità risulta in atti essere stata sempre in dispregio del rispetto delle regole e del dovere di accudimento e di protezione dei figli. Comportandosi in modo aggressivo innanzi ai figli all'interno della struttura comunitaria, allontandosi volontariamente dalla Comunità, rinunciando a tutti gli aiuti di cui avrebbe potuto beneficiare, la si è dimostrata non solo soggetto incapace di provvedere ai Pt_2 figli e di svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale ma anche concretamente e pericolosamente capace di arrevare gravi pregiudizi ai minori ed al loro sviluppo psico- fisico. Trattasi di una madre che è stata incapace di gestire i figli in comunità, incapace di adattarsi alle regole comunitarie, incapace di aderire al progetto di recupero instaurato. Anche i ON paterni,non appellanti, hanno provato ad aiutare la coppia ma con dispiacere si sono arresi : i S.S. relazionano che essi non possono sostituire i genitori né sono in grado di contenere la (v.rel S.S. 24-04-24).Nella stessa relazione si Pt_2 rappresenta che i ON paterni non sono più giovanissimi,badano ad altro figlio disabile con loro convivente e non hanno consapevolezza della portata delle azioni del figlio . Parte_1
In ordine alla posizione della ON NA , emerge una Controparte_7 posizione ambigua e di non completa consapevolezza della situazione di disagio della figlia e di rischio dei nipoti;
la ON ha inoltre manifestato uncerto disinteresse per tutto il tempo in cui la figlia è sstata in Comunità. Un nucleo familiare disgregato, nessuno dei familiari è apparso adeguato, tutti gli aiuti predisposti sono stati colpevolmente e/o dolosamente ignorati. In ordine agli incontri tra familiari e minori si ritiene che al momento in assenza di valutazioni serie presso strutture pubbliche non dovrebbero essere consentiti;
si è aperta la adottabilità ed al più presto inizieranno tutte la valutazione e gli interventi necessari per verificare l'effettiva corrispondenza all'interesse dei minori a questi incontri poiché al momento i bambini hanno acquisito una loro stabilità e potrebbero essere turbati ed indotti in confusione.Nè alcuno dei soggetti in questione ha mostrato interesse concreto e consapevolezza. I due giovani genitori hanno già intrapreso nuova vita con altri nuclei, e la addirittura si è trasferita nel Nord Italia. Pt_2
Alla luce delle superiori risultanze, ritiene questa Corte che ele emergenze in atti depongano per la sussistenza di gravi carenze dei genitori dei minori. Le condizioni del nucleo familiare, in atto, non sono così significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Non può, inoltre, non evidenziarsi che gli altri componenti del nucleo familiare non sono stati in passato in grado di espletare funzioni accuditive suppletive e che essi, allo stato, non possono ritenersi in grado di esercitarle. Le relazioni in atti non permettono di prevedere un recupero delle competenze parentali, non avendo nessuno dei servizi interessati rassegnato valutazioni positive sul punto. Entrambi i genitori non hanno mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali, e tale scarsa consapevolezza limita fortemente la previsione di un percorso progettuale di recupero delle competenze parentali “mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento”. Correttamente il Tribunale dei Minori ha, quindi, ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, tenuto conto di una evidente incapacità di entrambi a svolgere il ruolo genitoriale e a garantire ai figli una organizzazione familiare responsabile. La madre dei minori, , nonostante l'attuazione del progetto anche Parte_2 per un recupero della tossicodipendenza e dei compiti di assistenza e cura dei figli, con le sue condotte ha creato una gravissima condizione di pregiudizio dei minori;
ella non ha inteso aderire ad una presa in carico psicoeducativa, psicologica e farmacologica. Strettamente connesse allo stato psico-patologico della sono anche le Pt_2 dinamiche poste in essere dalla stessa in ambito familiare, avuto riguardo anche ad una relazione avviata con il cognato del , il marito della zia paterna dei minori. CP_2
Lo pur essendosi sottoposto al monitoraggio del SERD incaricato Parte_1 per il recupero della tossicodipendenza, ha tenuto nel corso del progetto attuato un comportamento ambiguo e superficiale avendo, per sua stessa ammissione (v. verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese nel procedimento parallelo relativo all'adottabilità dei due minori, prodotte dal tutore provvisorio), aiutato la ad allontanarsi CP_9 dalla Comunità, sol perché innamorato. Egli si è rivelato poco consapevole della funzione genitoriale ed il fatto che si sia limitato a mantenere i rapporti con i figli attraverso video chiamate o incontri presso la struttura prima della disposta sospensione non comprova alcuna progettualità, ma esclusivamente il bisogno di ricongiungersi alla , nei confronti della quale ha Pt_2 però tenuto immediatamente dopo comportamenti aggressivi accecato dalla gelosia per il fatto che la donna stava intrattenendo altre relazioni. Dal comportamento tenuto dal per come evidenziato nel gravame, non CP_2 può trarsi alcuna assunzione di responsabilità nell'interesse dei figli minori ma, piuttosto, trarsi un evidente e grave pregiudizio arrecatpo ai figli, abbandonati nel lor percorso di crescita da entrambi i genitori. Risulta in atti che anche dopo l'allontanamento della dalla Comunità il sebbene sollecitato, non CP_9 CP_2 abbia manifestato in concreto il suo interesse per i bambini, e che egli ha indubbiamente dimostrato dipendenza dalla ex compagna e gravi criticità in ordine alla sua capacità decisionale nell'interesse dei figli. Ricorrono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con disposizione, allo stato, del mantenimento di tutte le indicazioni e divieti dati dal Tribunale. Per quanto riguarda la posizione dei ON paterni e della ON NA, le deduzioni difensive svolte nelle comparse di costituzione in atti non colgono nel segno e riusltano clamorosamente smentite dalle emergenze probatorie in atti. Innanzitutto, va precisato che in questo grado del giudizio sia i ON paterni sia la ON NA, costituitisi con mera comparsa di costituzione, non hanno espressamente impugnato (con appello incidentale) alcun capo della sentenza emessa dal Tribunale di Minori;
peraltro, la disponibilità all'affidamento dei nipoti viene menzionata nella motivazione della comparsa di costituzione ma non risulta ripresa ed estrinsecata espressamente nelle richieste conclusive formulate). Ad ogni buon conto, la dedotta capacità degli stessi di potersi occupare responsabilmente e in via continuativa dei minori in funzione vicariale, anche solo in via transitoria, non risulta per nulla in atti comprovata, fermo restando che essa costituisce anche oggetto di una perizia che risulta essere in corso di espletamento nell'ambito del diverso procedimento già instauratosi relativo all'adottabilità dei due minori. Le valutazioni al riguardo non possono non tener conto anche dei bisogni speciali riscontrati in capo ai minori, i quali hanno “un ritardo nelle diverse aree dello sviluppo motorio e necessitano un'esperienza genitoriale riparativa all'interno di una relazione esclusiva .. con la possibilità di costruire un legame di attaccamento sicuro “. Quanto ai ON paterni, va in ogni caso evidenziato che la delicata situazione familiare (che vede i ON paterni anche genitori della ex moglie del nuovo compagno della oltre che del dichiarato decaduto dalla responsabilità Pt_2 Parte_1 genitoriale), l'età avanzata degli stessi e la circostanza, non trascurabile, che essi hanno un figlio adulto con problemi di disabilità psichica e conseguente necessità di continua assistenza, non consente a questa Corte, allo stato, di poter configurare l'assunzione di un impegno pienamente sostitutivo di quello genitoriale. Risulta, peraltro, in atti che quando i bambini sono rimasti soli in comunità a seguito dell'allontanamento della madre, non solo il padre ma anche i ON paterni non si sono presentati al Servizio Sociale per chiedere informazioni sui minori, salvo una volta in cui, a dire della ON paterna, si sarebbero recati presso il Servizio senza preavviso e in una giornata di assenza delle assistenti sociali incaricate, non richiedendo però un contatto o un appuntamento. Quanto alla ON NA, va osservato che tale figura viene restituita, dalle emergenze in atti, come figura ambigua, non sufficientemente consapevole delle criticità della figlia e delle condizioni disagiate di vita dei nipotini, forse a causa di una rapporto molto complicato avuto con la , ampiamente emerso anche dalle Pt_2 dichiarazioni rese dalle due donne. Non può peraltro sottacersi il fatto che allorquando la si trovava in Comunità con i figli, la di lei madre non ha mai inteso CP_9 sollecitare alcun incontro con i nipotini. Si ritiene pienamente condivisibile al riguardo anche l'argomentazione del Triibunale, secondo cui “deve rilevarsi che i parenti entro il IV ° grado intervenuti in giudizio, fino al momento attuale, hanno mantenuto rapporti con i genitori dei minori e non sono riusciti a contrastare la condotta trasgressiva sia della che del e, Pt_2 CP_2 comunque, le relazioni di quest'ultimi con le rispettive famiglie e quella dell' ex compagno/a non appaiono improntati a rapporti di fiducia e di accettazione di un aiuto incondizionato”. In definitiva, ritiene questa Corte che per i due minori occorra un riferimento familiare sano, che allo stato non può essere costituito dal nucleo familiare biologico a causa della condizione di elevata fragilità dello stesso e di un contesto socio-familiare gravemente deprivato, connotato da forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali da parte di entrambi i genitori. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 116/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina in data 13 novembre 2024, appellata in via principale da ed in Parte_1 via incidentale da Parte_2
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti