Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2563/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Angelica Chiurillo e dell'Avv. Gianmaria Palese che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angelica Chiurillo e dell'Avv. Gianmaria Palese che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“La signora e il signor , ut supra rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 ricorrono all'Eccellentissimo Tribunale adito, affinché, verificate le condizioni di legge, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto in Seveso (MB) in data 17.05.2008, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 5, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza,
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Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. DISPORRE lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti, i quali si impegnano al reciproco rispetto;
2. DISPORRE che la figlia minori rimanga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente della residenza della stessa presso la madre in Cogliate, via L. Galvani, 2; con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne dalle ore 14.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
-due pomeriggi durante la settimana — che in assenza di diverso accordo fra le parti e salvo impegni della minore, si indicano in martedì e giovedì — dalle ore 18.30 alle ore 21.30:
- durante le festività natalizie, con alternanza fra i genitori del 24 dicembre (con un genitore) e del 25 dicembre (con l'altro genitore), nonché 30-31 dicembre (con un genitore) ad anni alterni, in ogni caso durante le vacanze scolastiche invernali la minore trascorrerà una settimana con un genitore (dal 24 al 30 dicembre) ed una settimana con l'altro genitore (dal 30 dicembre al 6 gennaio);
- ad anni alterni il periodo pasquale;
- per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme alla minore, unitamente ad un recapito telefonico;
in ogni caso durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà le prime due settimane con un genitore (dal 1 al 15 agosto) e le ultime due con l'altro genitore (dal 15 al 31 agosto).
3. DISPORRE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso al mantenimento ordinario della figlia minore un assegno nella misura di Euro Per_1
300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola, successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per babysitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat, costo della vita per famiglie di operai e impiegati, porre, altresì, a carico di il 50% Parte_2 delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate, senza necessità di preventivo accordo, le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica
(escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica ed integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi, anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione:
pagina 2 di 4 iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola, anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese: in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es.mlingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa. L'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
3) PREVEDERE che, atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei coniugi nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie della figlia le detrazioni fiscali di tali costi verranno Per_1 detratti fiscalmente nella misura del 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute.
4) DISPORRE che l'assegno Unico verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
5) I coniugi danno atto che non vi sono arretrati a titolo di mantenimento ordinario e straordinario successivamente alla pronuncia di separazione.
6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, vivranno dei proventi delle rispettive attività lavorative e si danno reciprocamente atto di aver già definito tutti i rapporti economico- patrimoniali e/o di altra natura pendenti tra gli stessi e di nulla più pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione delle condizioni sopra riportate. pagina 3 di 4 7) I coniugi rilasciano reciproco assenso per l'ottenimento, da parte delle competenti autorità amministrative, di documenti validi per l'espatrio, anche con le annotazioni relative alla figlia minore
Per_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1269/2019 emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 30.5.2019 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Seveso (MB) il 17.5.2008 (trascritto al n. 5 Parte I del registro atti di Parte_2 matrimonio di quel Comune anno 2008) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seveso (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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