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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1539/4R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...], c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Belmonte del Foro d Modena, giusta C.F._1 procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
nato in [...] il [...], residente in [...], c.f.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Paola Sandonà e Isida Koci del Foro di C.F._2
Vicenza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 22.09.2025
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“1 – Sull'esercizio della responsabilità genitoriale ed in via d'urgenza.
pagina 1 di 15 Disporre l'affido esclusivo e rafforzato della figlia minore in capo alla ricorrente signora Persona_1
, con facoltà per quest'ultima di assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggiore Parte_1 rilievo per la cura, l'educazione, l'istruzione e la salute della figlia.
2 – Contatti e permanenza della figlia minore.
Disporre che la figlia minore resti collocata presso la residenza materna e possa frequentare il padre, senza obbligo di pernottamento, secondo le sue intenzioni e volontà e preferibilmente in presenza di altri familiari.
3- Modalità di concorso al mantenimento della figlia.
-Disporre che il signor versi alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia , la somma di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT.
-Assegno Unico Universale erogato da INPS interamente percepito dalla madre.
-Disporre la rifusione, in ragione del 50%, di tutte le spese straordinarie sostenute e da sostenersi per la figlia, secondo le categorie dettagliate nel ricorso introduttivo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, si chiede la piena conferma del provvedimento provvisorio emesso in data 30/10/2024, con condanna del signor al pagamento di tutti gli arretrati dovuti (pari alla differenza tra l'importo statuito di € 450,00 CP_1
e quello versato di € 300,00 per ogni mensilità a far data dall'ordinanza), oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie documentate e non corrisposte.
Assegno Unico Universale erogato da INPS interamente percepito dalla madre.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“In via preliminare, previo accertamento, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso così come proposto per difetto della condizione di procedibilità dei giustificati motivi per la revisione delle condizioni statuite con il divorzio;
Nel merito, rigettare le domande della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, e modificare la sentenza 1430/2015 Tribunale di Vicenza accogliendo le seguenti condizioni: Per_ 1. sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
pagina 2 di 15
2. I genitori eserciteranno la responsabilità e potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione. Si impegneranno reciprocamente a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali, a mero titolo esemplificativo, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, seguendo le naturali inclinazioni ed aspirazioni della minore.
3. Disporre che i diritti di visita della minore con il padre vengano concordati secondo i desiderata di Per_
, nel rispetto delle Sue esigenze e interessi, mediante frequenza diurna e/o pomeridiana, senza pernottamento (salvo diversa volontà della ragazzina). Nello specifico, si propone che una sera Per_2
a settimana dal padre con onere di costui di riportarla a casa e il pranzo del sabato con onere di costui di accompagnarla a nuoto. Sempre salvi i desiderata della ragazza.
4. Disporre che le vacanze invernali, i ponti e le festività vengano regolate secondo alternanza previa audizione delle volontà della minore, anche quanto al pernottamento. Durante le vacanze estive, con Per_ decorrenza dal 2025, potrà trascorrere un periodo, anche all'estero previa autorizzazione della madre, non inferiore a 7 gg. con il padre e la sua famiglia, previa audizione delle proprie volontà ed esigenze personali.
5. Durante i periodi di villeggiatura i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, le date di partenza e di ritorno e garantire la reperibilità telefonica giornaliera;
6. Sono salvi i diversi accordi;
7. Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento ordinario a favore della minore Controparte_2 di euro 300,00 soggetto a rivalutazione ISTAT annuale da versare alle note coordinate della sig. ra Pt_1
;
[...]
8. Nulla a titolo di spese straordinarie ritenuta la situazione reddituale del padre di altri tre CP_1 figli e ritenuto che la signora percepisce l'assegno unico al 100%.
9. L'assegno unico universale, così come ogni altro bonus sociale, verrà percepito unicamente dalla
Sig.ra con rinuncia da parte del padre. Pt_1
10. Visto l'art. 3, lett. b) l. 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, e le successive Per_ modifiche, i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 3 di 15 in via subordinata: nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 7 -8 -9, disporsi Per_ che l'assegno unico come ogni altro bonus sociale e le detrazioni fiscali relative alla figlia minore possano essere godute da entrambi i genitori nella misura del 50% caduano.
In ogni caso con vittoria di spese, e competenze di causa.
In via istruttoria: ci si oppone ai capitoli di prova avversaria 1)10)12)13)14)15)16)17) valutativi ed inammissibili in quanto volti a far esprimere un'opinione al teste, 2)3)4)5)6)7)8)9)11) da provarsi documentalmente e inammissibili. In caso di ammissione, si chiede la prova contraria.
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova, con i testi già indicati, di cui all'istanza dd. 24.10.2024 a firma avv. Centasso, che si intendono qui integralmente trascritti
Ci si oppone alla CTU in merito alla valutazione delle competenze genitoriali del resistente in quanto esplorativa e alla CTU tramite polizia Tributaria in quanto anch'essa esplorativa avendo il resistente allegato la provenienza dei propri redditi”.
CONCLUSIONI DEL P.M.
“Visto, il P.M. conclude per la pronuncia della separazione dei coniugi e la conferma di quanto stabilito nel provvedimento provvisorio adottato dal giudice”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con sentenza n. 1430/2015, pubblicata il 14.08.2015, il Tribunale di Vicenza, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, recepiva l'accordo delle parti contemplante l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della
[...]
Per_ figlia minore (nata a [...] in data [...]) con collocamento prevalente nell'abitazione materna e con la previsione che il padre, durante la sua permanenza all'estero, rientrasse in Italia per incontrarla con cadenza almeno bimensile e, in caso di rientro stabile, esercitasse il diritto-dovere di visita secondo un calendario concordato tra i genitori, tenendo conto delle rispettive condizioni lavorative e delle preminenti esigenze della bambina. Sotto il profilo economico, le parti convenivano che il sig. Per_ contribuisse al mantenimento ordinario di mediante versamento alla sig.ra CP_1 Pt_1
di un assegno mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat e partecipasse,
[...] nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la minore.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 10.04.2024, introduceva il presente Parte_1 giudizio per la revisione delle condizioni di divorzio, chiedendo di disporsi: 1) l'affidamento esclusivo e pagina 4 di 15 Per_
“rafforzato” della figlia minore a sé, con possibilità di assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggiore rilievo per la cura, l'educazione, l'istruzione e la salute della minore;
2) un regime di frequentazioni padre-figlia senza pernottamento presso la casa paterna, nel rispetto della volontà della minore e alla presenza di altri familiari del sig. 3) l'obbligo del resistente di versare un CP_1 assegno di mantenimento nel maggior importo di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con la previsione che quelle sottoposte al preventivo accordo delle parti fossero rimborsate in assenza di un motivato e tempestivo dissenso scritto da parte dell'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta;
4) il diritto della madre di percepire l'assegno unico universale nella sua interezza.
A sostegno delle sue domande, accompagnate dalla richiesta di emissione inaudita altera parte dei provvedimenti necessari nell'interesse della minore ex art. 473 bis 40 c.p.c. o di quelli indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., la sig.ra lamentava che l'ex marito si era reso gravemente Pt_1 inadempiente ai suoi doveri genitoriali, dal punto di vista sia materiale che morale. Deduceva, infatti, che il resistente, nei primi anni di vita della figlioletta, era tornato a vivere in Albania e, per diverso tempo, non aveva contribuito in alcun modo al suo mantenimento, sostenendo di essere disoccupato.
Successivamente egli si era unito ad una connazionale da cui aveva avuto tre figli e, rientrato stabilmente Per_ in Italia nel 2012, si era limitato a versare le somme per il solo mantenimento ordinario di omettendo di pagare gli arretrati, anche con riguardo alle spese straordinarie sostenute dalla madre. Circa il rapporto con la minore, la ricorrente affermava che il sig. non solo aveva dimostrato totale CP_1 disinteresse per le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive a cui mai partecipava, ma, durante la permanenza della bambina presso la propria abitazione, non era stato in grado di instaurare un minimo di dialogo al punto che non le rivolgeva la parola e, mal sopportando la sua presenza nel nuovo nucleo familiare, la derideva e mortificava paragonandola agli altri figli di cui, invece, si mostrava fiero. Inoltre, il resistente era venuto meno ad ogni forma di collaborazione genitoriale per la gestione della minore, resa gravosa dai comportamenti sempre più ostacolanti del padre, il quale, per ripicca, non andava incontro ad Per_ alcuna richiesta della madre o della figlia, negando il consenso a qualunque attività extrascolastica di
(tra cui l'iscrizione al campeggio parrocchiale) e non sottoscrivendo i documenti nel suo interesse, compreso quello relativo all'attivazione del servizio di sostegno psicologico offerto dalla scuola.
La ricorrente evidenziava che le descritte condotte paterne avevano provocato una profonda sofferenza in Per_ che, per il disagio psicologico patito, aveva deciso di limitare il periodo di permanenza presso il padre e, pertanto, lo frequentava saltuariamente, andando da lui un giorno nel fine settimana, senza pernottamento. Precisava che i rapporti padre-figlia si erano deteriorati anche a causa dell'episodio in cui pagina 5 di 15 la ragazzina, proprio a causa del suo disagio, aveva rifiutato di trascorrere il periodo feriale in Albania con il padre e i suoi familiari, provocando una dura reazione del sig. che, incurante dello stato CP_1 psicologica della figlia, le avrebbe urlato “vediamo se vieni o no in Albania con me” puntandole una forchetta al collo.
Il Giudice relatore, non ravvisando motivi d'urgenza per l'emissione inaudita altera parte di provvedimenti cautelari e/o ex art. 473 bis 15 c.p.c., assegnava a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto contenente la fissazione della prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.
Con comparsa di risposta in data 13.06.2024 si costituiva in giudizio che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per inesistenza dei “giustificati motivi” sopravvenuti richiesti dall'art. 473 bis 29 c.p.c. e, nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, Per_ deducendo che l'allontanamento di dalla figura paterna era imputabile all'ex moglie che lo aveva in più occasioni minacciato di escluderlo dalla vita della figlia e non lo coinvolgeva nell'adozione delle scelte relative alla minore, di cui veniva informato una volta già assunte, in via esclusiva, dalla madre.
Pertanto il resistente si opponeva alla domanda di affidamento super-esclusivo della figlia minore alla sig.ra e chiedeva che, fermo il collocamento prevalente presso la casa materna, il suo diritto di Pt_1 visita fosse disciplinato in conformità alla volontà e alle esigenze espresse dalla minore, previo suo ascolto ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Con riguardo all'aspetto economico, , allegando di essere unico percettore di Controparte_1 reddito nella nuova famiglia composta anche dai tre figli minori avuti dalla compagna, di cui due nati dopo la sentenza di divorzio, chiedeva di lasciare invariata la misura dell'assegno di mantenimento per la Per_ figlia e che le spese straordinarie, da suddividersi tra i genitori nella quota del 50% ciascuno con esclusione di quelle voluttuarie e non previamente concordate, fossero disciplinate come da protocollo del
Tribunale di Vicenza.
Alla prima udienza, preceduta dallo scambio delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti chiedevano un rinvio per valutare possibili ipotesi conciliative.
Fallite le trattative, il Giudice relatore, in via provvisoria, confermava l'affido condiviso della figlia Per_ minore con collocamento prevalente presso la madre, disponeva che il padre potesse vedere la minore nella giornata della domenica (senza pernotto) nel weekend di sua competenza, con facoltà dei genitori di ampliare gli incontri padre-figlia previo accordo tra di loro e poneva a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con l'osservanza del Protocollo del Tribunale vicentino.
pagina 6 di 15 Per_ All'udienza del 6.02.2025 si procedeva all'ascolto della figlia minore e, con successiva ordinanza, rigettate le istanze di prova orale avanzate dalle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.06.2025 per la sua assunzione in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.
Stante la rinuncia al mandato difensivo operata dagli avv.ti Centasso e Pattanello a ridosso della predetta udienza, la causa era differita al 23.09.2025 per consentire al resistente di munirsi di nuovo difensore.
In data 22.09.2025 il resistente si costituiva a mezzo dei nuovi difensori, modificando le proprie conclusioni con riguardo alla regolamentazione delle spese straordinarie che chiedeva di porsi integralmente a carico della madre, tenendo conto della sua situazione economica e familiare e della percezione, da parte della sig.ra , del 100% dell'assegno unico familiare. Pt_1
La causa subiva un ulteriore differimento per consentire alle parti di aggiornare la loro documentazione economico-reddituale e, all'udienza dell'11.11.2025 celebrata con modalità cartolari, era rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che formulava il proprio parere con nota del 19.11.2025.
***
Il ricorso va dichiarato ammissibile e fondato per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale, va rammentato che l'art. 473 bis 29 c.p.c. consente alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti in materia di tutela dei minori e contributi economici in presenza di
"giustificati motivi" che siano emersi successivamente al provvedimento. L'onere di provare tali giustificati motivi ricade sulla parte che agisce per la modifica, in conformità al principio generale dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v., tra le tante, Cass.Civ. Sez. I ordinanza 19 febbraio 2025 n. 4417), i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate nel precedente procedimento di separazione o divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (es. mutamenti economici o di contesto familiare). Pertanto, le circostanze che siano già state dedotte ed esaminate nel pregresso giudizio, non costituendo nuovi fatti sopravvenuti, non possono formare oggetto di una rinnovata valutazione e costituire oggetto una successiva revisione.
Nella presente causa, dunque, gli unici eventi da valutare sono quelli sopraggiunti che si collocano temporalmente tra la pronuncia del divorzio (risalente all'anno 2015) e la data attuale.
Ciò precisato, ritiene il Collegio che sussistono le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo della Per_ figlia minore alla madre, in modo rafforzato (cd. affidamento “super-esclusivo”) in luogo di quello pagina 7 di 15 condiviso precedentemente concordato tra le parti e recepito nella sentenza divorzile n. 1430/2015 del
14.08.2015.
Come è noto, l'affidamento esclusivo può essere richiesto al giudice da ciascuno dei genitori in qualunque momento, allegando la contrarietà all'interesse del figlio dell'affido condiviso con l'altro genitore, come nel caso in cui questi manifesti indifferenza nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento o venga meno ai propri doveri sul piano morale, non assumendo un ruolo attivo nell'educazione, evoluzione e crescita del minore. Inoltre, il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del figlio e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass.Civ. n.4595/2025). Ne consegue che l'affidamento cd. monogenitoriale, da disporsi con provvedimento motivato (articolo 337 quater, comma 1 e 2, cod. civ.), non è censurabile laddove, accertata l'inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti maggiormente adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (Cass.Civ. ordinanza n. 18828/2023).
Nella fattispecie concreta, si ritiene che siano emersi elementi idonei a comprovare l'inidoneità del Per_ resistente all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia tenuto conto dell'atteggiamento da lui tenuto nel corso degli anni di vita della minore, durante i quali si è dimostrato un padre assente attraverso un costante disinteresse verso le esigenze di cura, di istruzione ed educazione della figlia e, sotto il profilo economico, è rimasto inadempiente non contribuendo al pagamento di alcuna delle spese non ricomprese nel mantenimento ordinario. Per_ Non risulta, infatti, che in questo lungo periodo (all'epoca degli accordi di divorzio aveva quattro anni, mentre ora è una ragazza in età adolescenziale), il sig. abbia accompagnato la figlia CP_1 nella sua crescita, interessandosi alla scuola, alla salute, alle attività extrascolastiche e sportive svolte da quest'ultima. Sul punto occorre rilevare che le contestazioni svolte dal resistente circa il suo mancato coinvolgimento da parte della madre che non lo avrebbe preavvisato degli impegni scolastici e parascolastici della minore (con correlate istanze di prova orale correttamente rigettate dal Giudice relatore), appaiono assolutamente generiche e strumentali e denotano piuttosto la totale inerzia del padre Per_ che non ha dimostrato di essersi in alcun modo attivato per cercare di essere partecipe alla vita di
Altrettanto generiche sono le motivazioni addotte dal in relazione all'omesso pagamento CP_1
pagina 8 di 15 delle spese straordinarie che non avrebbe rimborsato alla madre perché voluttuarie o sostenute senza averle preventivamente concordate. In proposito è significativo osservare che, a fronte della documentazione prodotta da avente ad oggetto spese mediche, scolastiche e relative allo sport da anni Parte_1
Per_ coltivato da a livello agonistico, gli estratti conto bancari dimessi nel fascicolo del resistente non registrano alcun pagamento che il padre abbia sostenuto a tale titolo, a conferma del suo totale disinteresse, anche dal punto di vista materiale, ai bisogni della figlia, certamente non coperti dalla corresponsione della sola quota fissa di euro 300,00 mensili concordata in sede di divorzio per il suo mantenimento ordinario.
Evidenzia il Collegio che il comportamento paterno, fonte di malessere per la ragazza, è all'origine della decisione della medesima, manifestata in sede di ascolto, di limitare la sua permanenza nell'abitazione del padre che già da tempo frequenta solo un giorno nel fine settimana, senza pernottamento. Sentita dal Per_ Giudice relatore in relazione ai suoi rapporti con il genitore, ha dichiarato: “fino al mese di luglio
2024 sono andata a trovare mio papà solo nel weekend, per un periodo pernottando da lui e successivamente senza pernottamento. Con la chiusura della scuola, volendo avere un rapporto un po' più stretto con il papà, sono andata da lui anche durante la settimana. Faccio presente, però, che nei giorni infrasettimanali sono stata praticamente con la sua famiglia, in quanto lui rientrava tardi a casa, dicendomi che doveva lavorare. Io avrei voluto stare di più con mio padre e mi dispiace che lui mi dedichi poco tempo. Ad esempio, non è venuto al saggio di nuoto sincronizzato pur se vicino alla sua abitazione, né alla recita scolastica fatta in prima media. In questi tredici anni si è sempre occupata la mamma di me, mi ha seguita nella scuola e in tutto il resto. Noto una grossa differenza tra come mio padre mi tratta
e come tratta le mie sorelle. Sono dispiaciuta anche del fatto che spesse volte mio papà vuole discutere con me di tutto quello che riguarda il rapporto con la mamma, mi parla di soldi, degli avvocati, del fatto che io dovrei pernottare da lui e andare in ferie in Albania quando sa che io non voglio. E' capitato che abbia insultato mia madre. Un giorno, durante una discussione in macchina, mi ha detto che io diventerò
“una di strada” come la mamma, che diventerò una zingara e che mia madre mi sta portando sulla cattiva strada. Due anni fa, ho dovuto implorare mio padre perché non voleva dare il consenso per farmi andare al campeggio organizzato dalla parrocchia e mi ha detto “sei una testa di cazzo”. In un'altra occasione
è stata la sua attuale moglie, con cui non ho un cattivo rapporto, a convincerlo a firmare per la carta
d'identità. L'anno scorso si è ripresentato il problema del consenso per il campeggio, anche se alla fine sono riuscita ad andarci dopo molte insistenze. Ha pure negato, senza alcuna ragione, la firma per lo
“sportello ascolto” a scuola, e anche in questa occasione alla fine è stato convinto da sua moglie. Mi
pagina 9 di 15 vanno bene i giorni stabiliti dal Tribunale per le visite, purché io non pernotti da mio padre e non sia costretta ad andare in Albania. Quanto all'Albania, ho un bruttissimo ricordo, visto che un giorno mio padre mi ha puntato una forchetta sul collo a fronte del mio rifiuto di andare con lui” (v. verbale d'udienza del 6.02.2025).
La minore, dunque, ha ampiamente confermato non solo l'assenza di una partecipazione attiva del papà alla sua vita, ma anche le condotte ostacolanti del sig. che ha ritardato la sottoscrizione di CP_1 documenti nell'interesse della minore (come il rilascio della carta d'identità), ha negato il consenso affinché la figlia, come da lei richiesto, potesse usufruire del percorso di sostegno psicologico istituito presso la scuola, ha rifiutato di dare la propria autorizzazione ad attività rilevanti per lo sviluppo psicofisico della ragazza (come l'iscrizione al campeggio parrocchiale) e non ha inteso sostenere esborsi per tali attività (si richiama, ad esempio, il doc. 11 contenente la richiesta della madre di concorrere al pagamento delle spese documentate inerenti alla gara agonistica di nuoto sincronizzato, riscontrata dal resistente con la seguente risposta: “A me non mi interessa, mandi all'avvocato se vuoi”).
Dall'ascolto della minore è anche emersa conferma delle condotte aggressive tenute dal padre che, in alcune occasioni, mosso dal risentimento verso l'ex moglie e coinvolgendo la minore nelle questioni economiche, ha dimostrato di non saper contenere i propri comportamenti, sfociati in gravi offese rivolte direttamente alla ragazza (“Un giorno, durante una discussione in macchina, mi ha detto che io diventerò
“una di strada” come la mamma, che diventerò una zingara e che mia madre mi sta portando sulla cattiva strada. Due anni fa, ho dovuto implorare mio padre perché non voleva dare il consenso per farmi andare al campeggio organizzato dalla parrocchia e mi ha detto “sei una testa di cazzo”). Infine, la figlia ha pure riferito dell'episodio in cui, non volendo trascorrere le vacanze estive con il padre ed i suoi familiari in Albania, questi è giunto a puntarle una forchetta al collo (“Quanto all'Albania, ho un bruttissimo ricordo, visto che un giorno mio padre mi ha puntato una forchetta sul collo a fronte del mio rifiuto di andare con lui”).
Non da ultimo occorre mettere in luce che, anche in pendenza del giudizio, il resistente ha mantenuto un atteggiamento inerte e disinteressato come del resto emerge dal tenore delle sue domande in punto di esercizio del diritto di visita, le cui modalità sono state rimesse alla volontà della minore, senza manifestazione di un serio interesse a riallacciare i rapporti con la stessa attraverso la richiesta di attivazione di strumenti (tra cui un incarico ai Servizi Sociali per l'avvio di un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità) volti a favorire un regime di frequentazioni più ampio rispetto a quello già contenuto che da tempo trova applicazione. Il sig. a persistito nelle sue inadempienze sotto CP_1
pagina 10 di 15 il profilo del mantenimento, anche con riguardo al contributo ordinario, che ha continuato a versare nella misura di euro 300,00, anziché nel maggior importo stabilito nei provvedimenti provvisori del 29.10.2024
(v. estratti conto).
In questo quadro, la forma di affidamento più rispondente all'interesse della minore è quella Persona_1 dell'affido esclusivo, in via “rafforzata”, alla madre con la previsione che quest'ultima possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Per quanto riguardo l'esercizio del diritto di visita paterno, le parti concordano – così come il Tribunale alla luce dell'esigenza preminente di tutelare il benessere psicofisico della minore – sulla necessità di rispettare la volontà della ragazza e, pertanto, in relazione al periodo scolastico, va disposto che il sig. possa incontrarla presso la propria abitazione il sabato o la domenica alla presenza di CP_1 familiari conviventi e senza obbligo di pernottamento, nonché, se la figlia lo vorrà, infrasettimanalmente per la cena in un giorno da concordarsi con la madre, come richiesto dal resistente nelle sue conclusioni finali.
Non sussistono, invece, i presupposti per regolamentare i periodi di vacanza (invernali ed estive) in Per_ conformità alle richieste del resistente, stante il netto rifiuto di sia di pernottare presso il padre sia di trascorrere le vacanze all'estero con lui ed il restante nucleo familiare;
di conseguenza, alcuna modifica va apportata sotto questo profilo alle condizioni concordate in sede di divorzio.
Resta da esaminare la domanda di parte ricorrente di modifica del contributo al mantenimento della figlia Per_ minore di cui è stato chiesto l'aumento ad euro 500,00 mensili, in luogo di euro 300,00 stabilito con gli accordi del 2015.
Su tale questione, occorre prima di tutto rilevare, in linea con quanto già precisato nell'ordinanza del
Giudice relatore del 29.10.2024 che, all'epoca degli accordi di divorzio, recepiti dalla sentenza n.
1430/2015 su ricorso congiunto delle parti depositato l'11.05.2015, il resistente aveva già costituito il nuovo nucleo familiare che si componeva anche di due dei tre figli – ate rispettivamente in Per_3 Per_4 data 11.12.2013 e in data 29.03.2015 – avute dalla compagna con cui si è successivamente sposato e di ciò, conseguentemente, si è tenuto conto nella determinazione concorde in ordine alla misura del contributo mensile a cui il padre si è obbligato per il mantenimento ordinario della minore. In data Per_ 22.09.2021 il resistente ha avuto dalla compagna convivente un terzo figlio di nome (v. stato di famiglia prodotto in atti).
pagina 11 di 15 Anche la sig.ra ha formato una nuova famiglia con il sig. , con il quale Parte_1 CP_3
Per_ convive insieme a e alla figlia , nata il [...] (doc. 2 fascicolo ricorrente). Per_6
Per quanto riguarda la situazione economico-reddituale del sig. nulla è dato sapere sul CP_1 reddito da lui percepito al momento del divorzio. I dati più risalenti resi disponibili sono quelli relativi all'anno 2017 e si ricavano dagli estratti conto bancari del suo conto corrente che registrano sino al 2021 accrediti stipendiali per lavoro dipendente con retribuzione di circa 1.600/1.700,00 euro mensili (doc.ti 1
a e 1b). Dal 2022 all'attualità il ha, invece, potuto contare su redditi da lavoro autonomo, CP_1 avendo aperto una ditta di autolavaggio (doc. 2) che gli ha consentito di percepire introiti via via incrementati nel tempo che ammontano, in base alle dichiarazioni fiscali, ad € 23.236,00 nel 2022, ad €
30.642,00 nel 2023 e ad € 32.333,00 nel 2024 (quest'ultimi corrispondenti a circa 2.700,00 euro mensili).
Inoltre, nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il resistente ha dichiarato di percepire circa 9.000,00 euro annui a titolo di assegno unico per i tre figli minorenni conviventi.
Tuttavia la predetta documentazione, palesemente lacunosa e parziale, non appare idonea a ricostruire le effettive capacità economiche del resistente, il quale, con una condotta processuale contraria ai doveri di trasparenza e leale collaborazione, non ha ottemperato ai suoi oneri di allegazione nel pieno rispetto delle prescrizioni dell'art. 473 bis 16 c.p.c. ed ha persistito nelle sue violazioni anche dopo l'invito rivolto dal
Giudice relatore di aggiornare la sua situazione reddituale in vista dell'udienza per l'assunzione della causa in decisione.
Sul punto va osservato che gli estratti conto prodotti, relativi al periodo successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale (novembre 2021) sino all'attualità, si riferiscono ad un conto corrente che CP_1
utilizza, in via pressoché esclusiva, per bonificare le somme destinate al mantenimento ordinario
[...]
Per_ della figlia Le movimentazioni bancarie di tale conto, infatti, non registrano né gli accrediti relativi ai suoi redditi da lavoro (basti esaminare gli estratti conto del 2024 che, a fronte di un reddito annuo dichiarato di euro 32.333,00, riportano versamenti di appena euro 1.200,00 nel primo trimestre, di euro
700,00 nel terzo trimestre, di euro 1.500,00 nel quarto trimestre, mentre nel secondo trimestre risulta un bonifico in entrata di euro 14.000,00 ed un successivo bonifico in uscita di euro 12.000,00 con causale
“acquisto di autovettura”) né quelli ricevuti dall'Inps a titolo di assegno unico familiare. Nemmeno vi sono addebiti per spese familiari (oneri abitativi, utenze domestiche, spese alimentari, spese nell'interesse dei figli di secondo letto o della moglie asseritamente a carico) in quanto le uniche uscite, oltre all'assegno Per_ di mantenimento per sono costituite da quelle relative al servizio Telepass.
pagina 12 di 15 E', pertanto, chiaro che il resistente dispone di altro conto corrente che non ha inteso documentare in giudizio, ponendo in essere un comportamento al quale l'art. 473 bis 18 c.p.c. ricollega precise conseguenze.
Tale omissione fa si che non sia possibile svolgere alcuna verifica sull'attendibilità delle dichiarazioni fiscali presentate dal resistente che costituivano solo il dato di partenza per procedere all'accertamento della sua effettiva capacità economica, la quale avrebbe dovuto essere ricostruita anche sulla base di altri dati come le movimentazioni del conto abitualmente utilizzato, le spese sostenute e il tenore di vita proprio e della famiglia.
Va, altresì, considerato che il sig. nell'opporsi all'aumento dell'assegno di mantenimento, CP_1 ha chiesto di parametrarlo tenendo conto del cumulo dei redditi della famiglia , ma Persona_7 senza fornire, a propria volta, come sarebbe stato suo onere, elementi probatori atti a confermare che la sua sarebbe una famiglia monoreddito.
Per quanto riguarda la posizione di , le dichiarazioni fiscali in atti attestano un reddito Parte_1 complessivo (euro 23.983,00) che, detratta l'imposta netta (euro 3.033,00), è stato pari ad euro 20.950,00 nel 2020, un reddito complessivo (euro 25.810,00) che, detratta l'imposta netta (euro 3.547,00), è stato pari ad euro 22.263,00 nel 2021, un reddito complessivo (euro 25.290,00) che, detratta l'imposta netta
(euro 3.151,00), è stato pari ad euro 22.139,00 nel 2022, un reddito complessivo (euro 26.687,51) che, detratta l'imposta netta (euro 4.276,81), è stato pari ad euro 22.410,00 nel 2023, un reddito complessivo
(euro 29.300,12) che, detratta l'imposta netta (euro 5.037,84), è stato pari ad euro 24.262,28 nel 2024
(corrispondenti a circa 2.000,00 euro mensili). Un ulteriore introito è costituito dagli assegni unici familiari che, nell'anno 2024, sono stati percepiti nella misura di euro 5.110,00 per le due figlie minori.
Quanto agli esborsi, la ricorrente ha documentato, attraverso gli estratti bancari del conto corrente in cointestazione con il marito, ove confluiscono gli stipendi di entrambi i coniugi, di concorrere al pagamento delle spese per la famiglia e di essere gravata della metà delle rate del mutuo ipotecario Per_ cointestato acceso nel 2023 per la ristrutturazione dell'immobile ove risiede con la figlia
In definitiva, quindi, anche basandosi sul raffronto dei soli dati fiscali, tra le parti sussiste un divario economico (con uno scarto di circa 700,00 euro mensili a vantaggio del sig. che giustifica CP_1 appieno l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 indicata dalla ricorrente, in ragione sia della circostanza che la minore risulta oggi collocata, in via esclusiva, presso la madre che si occupa integralmente della sua gestione, sia delle aumentate esigenze della medesima correlate alla sua crescita che impongono senz'altro di adeguare il contributo del genitore non collocatario rispetto a quello pagina 13 di 15 concordato dieci anni prima. D'altro canto, il resistente lamenta, in via del tutto generica, di essere gravato dagli oneri economici legati al nuovo nucleo familiare, ma nulla allega e prova sulle spese e sugli esborsi da lui sostenuti che, per quanto emerge dall'analisi degli estratti conto dimessi in giudizio, non comprendono uscite destinate a coprire costi abitativi o dirette a far fronte ad esigenze di mantenimento dei familiari conviventi.
Per gli stessi motivi dev'essere integralmente rigettata la domanda nuova e tardiva, avanzata per la prima volta dal in sede di precisazione delle precisazioni, di essere esonerato dal pagamento delle CP_1
Per_ spese straordinarie per la figlia considerando che egli è padre di altri tre figli e che la sig.ra Pt_1 percepisce l'assegno unico al 100%.
Tali argomentazioni, poste a fondamento di una richiesta al limite della temerarietà anche perché proposta da un genitore gravemente inadempiente, da anni, al suo dovere di concorrere alle spese di mantenimento straordinario della figlia, non tengono conto del fatto che, rispetto all'epoca del divorzio, entrambi i nuclei familiari (e non solo quello del resistente) sono stati allietati dalla nascita di un nuovo figlio e che il diritto della madre di percepire l'assegno unico universale non può in alcun modo influenzare la regolamentazione delle spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario, in un regime caratterizzato dall'affidamento e collocamento esclusivo della minore alla madre, come tale legittimata per legge ad usufruire da sola dell'intero beneficio. Per_ Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse di andranno, pertanto, suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna e con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza che dovrà trovare integrale applicazione, anche per quanto attiene le modalità di rimborso delle spese sottoposte al preventivo accordo dei genitori.
Per il principio di soccombenza le spese del giudizio vanno poste interamente a carico di parte resistente, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dei valori medi per le prime due fasi (di studio ed introduttiva) e dei valori minimi per le altre due fasi (di trattazione e decisoria) previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando nella causa n. 1539/2024 R.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1430/2015 del Tribunale di Vicenza, che nel resto conferma, così provvede:
1) affida la figlia minore , in via esclusiva e “rafforzata”, alla madre , Persona_1 Parte_1 con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa e con previsione che la madre pagina 14 di 15 possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
Per_ 2) dispone che il padre, subordinatamente al consenso della figlia minore possa vederla e tenerla con sé nel fine settimana, il sabato o la domenica, alla presenza di familiari conviventi e senza pernottamento, nonché, se la figlia lo vorrà, infrasettimanalmente per la cena in un giorno da concordarsi con la madre tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
3) fa obbligo a , con decorrenza dalla data della domanda, di contribuire al Controparte_1
Per_ mantenimento ordinario della figlia minore mediante versamento di un assegno di euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico sul conto corrente di quest'ultima, già noto alle parti;
Per_ 4) dispone che le spese straordinarie relative alla figlia minore da suddividersi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, siano regolamentate in base al vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero da quale genitore Parte_1 affidatario esclusivo, come per legge;
6) condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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