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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2024, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) dott. Nicolò Crascì Presidente
2) dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1256/2022 r.g.a.c.
TRA
nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata in [...] il [...], c f. ;
[...] C.F._2 CP_1
nato in [...] il 8.1984, c.f. , quali eredi di nato C.F._3 Persona_1
a Grammichele il 26.1.1929, deceduto a Catania il 3.1.2020, rappresentati e difesi dall'Avv.
FR Lombardo Lanza, per procura in atti
- appellanti principali -
E
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._4 dall'Avv. Edoardo Felice Lamicela, per procura in atti
- appellato -
E
, in persona dell'amministratore p.t., c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FR RA, VI RA e Franco P.IVA_1
Luciano Arona, per procura in atti
- appellato -
E
in persona del rappresentante legale, con sede legale in Controparte_4
Bologna nella via Stalingrado n. 45, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Santo P.IVA_2
Spagnolo, per procura in atti
- appellato -
E
1 RA VI nato in [...] l'[...], c.f. ; C.F._5 Controparte_5
nata in [...] il [...], c.f. ; RA FR nato in [...] C.F._6
il 15.1.1978, c.f. ; nato in [...] il [...], C.F._7 Controparte_6
c.f. ; nata in [...] il [...], c.f. C.F._8 CP_7 [...]
; nata in [...] il [...], c.f. C.F._9 Controparte_8 [...]
; nata in [...] il [...], c.f. ; C.F._10 Controparte_9 C.F._11
nata in [...] l'[...], c.f. ; Controparte_10 C.F._12 CP_11
nato in [...] il [...], c.f. ; nata in [...] il C.F._13 Parte_3
7.5.1969, c f. C.F._14
- appellati non costituiti -
NONCHE' nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1322/2022 r.g.a.c. riunita a quella iscritta al n. 1256/2022 r.g.a.c.
TRA
P.IV
, in persona dell'amministratore p.t. c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FR RA, VI RA e Franco P.IVA_4
Luciano Arona, per procura in atti
- appellante -
E
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._4 dall'Avv. Edoardo Felice Lamicela, per procura in atti
- appellato -
E
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_4
Bologna via Stalingrado n. 45, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Santo P.IVA_2
Spagnolo, per procura in atti
- appellato -
E
nata in [...] il [...], c. f. ; Parte_1 C.F._15 Parte_2
nata in [...] il [...], c f. ;
[...] C.F._16 CP_1 nato in [...] l'8.1984, c.f. , nella qualità di eredi di C.F._17 Per_1
nato a [...] il [...], deceduto a Catania il 3.1.2020, rappresentati e
[...] difesi dall'Avv. FR Lombardo Lanza, per procura in atti
- appellati -
E
2 RA VI nato in [...] l'[...], c. f. ; CodiceFiscale_18 Controparte_5
nata in [...] il [...], c.f: ; RA FR nato in [...] CodiceFiscale_19
il 15.1.1978, c.f. ; nato in [...] il [...], CodiceFiscale_20 Controparte_6
c.f. ; nata in [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_21 CP_7 [...]
; nata in [...] il [...], c.f. C.F._22 Controparte_8 [...]
; nata in [...] il [...], c.f. ; C.F._23 Controparte_9 CodiceFiscale_24
nata in [...] l'[...], c.f. ; Controparte_10 CodiceFiscale_25 CP_11
nato in [...] il [...]. c. f. ; nata in [...] il CodiceFiscale_26 Parte_3
7.5.1969, c.f. . C.F._14
- appellati non costituiti -
^ ^ ^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2023 la causa è stata posta in decisone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, il Tribunale di Catania decideva tre giudizi riuniti, contraddistinti con i numeri 509/2012, 910/2012 e 13153/2013 R.g.a.c.
I primi due giudizi erano stati promossi da singoli condomini del Controparte_3
nei confronti dell'architetto (incaricato di progettare e dirigere
[...] CP_2 alcuni lavori condominiali) per l'accertamento della responsabilità professionale di costui e per la di lui condanna al rimborso delle somme che gli attori avevano dovuto sostenere pro quota per eseguire i lavori di rifacimento delle due terrazze di copertura dell'edificio, lavori che erano stati ordinati dall'autorità giudiziaria al , il quale li aveva già eseguiti CP_3
ma con interventi risultati errati.
Con delibera del 5.6.2007, infatti, l'assemblea del Controparte_3 aveva autorizzato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dello stabile, fra i quali il rifacimento delle terrazze (rimozione della pavimentazione, fascia di marmo, impermeabilizzazione, rifacimento della pavimentazione) ed aveva conferito all'architetto l'incarico di progettista, direttore lavori e responsabile per la sicurezza. CP_2
L'appalto era stato affidato alla ditta General Impianti 2000.
In corso d'opera, tuttavia, l'arch. decideva autonomamente, senza richiedere o ottenere CP_2
l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, di modificare il posizionamento dei pluviali, il sistema di deflusso delle acque e di invertire le pendenza sulle terrazze di copertura con la sovrapposizione sulla pavimentazione esistente di strati di materiale di riempimento.
3 Questa scelta tecnica e progettuale operata dal predetto progettista e direttore dei lavori di sovrapporre sui solai del materiale per invertire le pendenze aveva prodotto come conseguenza l'appesantimento del carico sui solai con rischio di cedimento.
Ciò aveva originato due procedimenti di danno temuto, avviati dal condomino Per_1
avanti al Tribunale di Catania (iscritti ai numeri 6342/2009 e 19689/2010), entrambi
[...]
definiti con ordinanze cautelari con le quali era stato ordinato al il rifacimento dei CP_3
lavori nelle due terrazze.
Il giudizio, iscritto al n. 509/2012 R.g.a.c. del Tribunale di Catania, era stato invece promosso dal condomino VI RA che, con citazione del 27.3.2013, aveva convenuto in giudizio l'arch. per essere risarcito di tutti gli esborsi che in quota parte era stato costretto a CP_2
versare al per i lavori di rifacimento della terrazza di copertura sovrastante al CP_3
proprio appartamento facente parte della scala A;
lavori disposti dal Tribunale di Catania con ordinanza del 21.7.2011 nell'ambito del giudizio cautelare iscritto al n. 19689/2010.
A tale giudizio era stato riunito in data 8.5.2013 il giudizio iscritto al n. 901/2012 promosso
CP_1 dai condomini e nei confronti dell'arch. per ottenere anch'essi il Parte_3 CP_2
rimborso delle spese sostenute per il rifacimento della medesima terrazza di copertura.
Nei due cennati giudizi riuniti si erano costituiti l'arch. e la CP_2 [...]
, quest'ultima chiamata in manleva dal primo per essere tenuto indenne in Controparte_4
caso di sua soccombenza, in virtù di polizza assicurativa professionale contro i danni procurati a terzi.
Interveniva nel giudizio la condomina , proprietaria esclusiva della terrazza Controparte_5
CP_1 di copertura A, formulando richieste analoghe a quelle di VI RA, e . Parte_3
Interveniva anche il condomino che domandava il rimborso di tutte le Controparte_12 somme da lui corrisposte al Condominio per l'attività negligente dell'arch. . CP_2
Con la cennata sentenza n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, il Tribunale di Catania decideva i suddetti giudizi riuniti nel modo seguente:
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 509/2012 così statuiva: “CONDANNA CP_2
al pagamento della somma di euro 13.201,25 in favore di RA VI, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
CONDANNA al pagamento della somma di CP_2
euro 34.520,97 in favore di , oltre interessi e rivalutazione come in Controparte_5
motivazione; CONDANNA al pagamento della somma di euro 5.011,09 in CP_2
favore di RA FR, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e in solido tra loro, oltre interessi e rivalutazione come in
[...] Controparte_9 motivazione;
ACCOGLIE la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, CP_2
condanna a tenere indenne dalle somme per le quali è stata Controparte_13 CP_2
4 emessa statuizione di condanna in favore di RA VI, nonché RA Controparte_5
FR, , RA e Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, detratta la franchigia di euro 500”.
[...]
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 910/2012 il Tribunale ne dichiarava l'estinzione per mancata riassunzione dopo l'interruzione dell'intero procedimento, dichiarata all'udienza del
22.2.2021 per il decesso di il quale era volontariamente intervenuto nel Persona_1
terzo giudizio riunito iscritto al n. 13153/2013 r.g.a.c.
Quest'ultimo giudizio era stato introdotto davanti al Tribunale di Catania con atto notificato il
10.10.2013 dall'arch. nei confronti del CP_2 Controparte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Dare atto e dichiarare che l'arch. , su incarico e nell'interesse del CP_2 [...]
, ha svolto gli incarichi professionali descritti ai punti 1-2-3- Controparte_3
4-5 della superiore parte narrativa del presente atto di citazione;
dichiarare che, in relazione alla qualità, quantità e tipologia di attività professionale prestata, in applicazione delle vigenti
Tariffe professionali degli Architetti, l'onorario dovuto all'arch. dal CP_2
è pari a complessivi €. 214.821,79 oltre Iva e Controparte_3
Cassa Prev.za, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che apparirà maggiormente congrua in corso di causa, cui vanno detratti gli acconti ricevuti nel corso di
[... svolgimento degli incarichi;
per l'effetto, condannare il Controparte_3
al pagamento della residua somma di €.121.868,97 in favore dell'attore, ovvero di CP_3
quella diversa somma, maggiore o minore, che apparirà maggiormente congrua in corso di causa;
somma da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal completamento di ciascuna prestazione professionale al soddisfo, e da maggiorarsi altresì di contributo Cassa
Previdenza e di Iva sulle somme imponibili, come per legge;
condannare il CP_3 convenuto al pagamento di spese e compensi legali e peritali di causa”.
Nell'atto introduttivo l'arch. aveva esposto che le prestazioni professionali delle quali CP_2 domandava il pagamento erano suddivise in 5 voci;
quelle più rilevanti per l'entità del compenso riguardavano le voci 4 e 5 rappresentate (4) dall'attività di progettazione e direzione dei lavori connessi alla “Pratica Sisma 90” (che il gli aveva affidato con lettera CP_3
d'incarico del 12/4/2005, con il compito di progettare, dirigere e curare la pratica amministrativa per ottenere il contributo pubblico, che in seguito sarebbe stato ottenuto dal per l'importo complessivo di € 361.965,15) nonchè (5) dall'attività di CP_3 progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria, cosiddetti “extra sisma”, che il con delibera assembleare del 5.6.2007 aveva pure approvato, tra i quali CP_3
rientravano i lavori di rifacimento delle due terrazze di copertura con ripavimentazione e
5 impermeabilizzazione delle stesse;
che per quest'ultima voce (lavori di manutenzione straordinaria extra sisma) il , con la citata delibera assembleare del 5.6.2007, aveva CP_3 determinato il compenso dovutogli per la direzione dei lavori in € 50.000,00 (oltre accessori di legge), al quale andava aggiunto il compenso per l'attività di responsabile della sicurezza;
che per l'opera professionale inerente i lavori post sisma '90 il proprio compenso non era inferiore ad € 119.566,41 (oltre accessori) al lordo dei due acconti ricevuti (il primo di € 35.548,32 ed il secondo di € 33.204,50); per i restanti lavori straordinari, svolti in contemporanea con quelli post sisma 90, il proprio onorario non era inferiore ad € 90.725,23 oltre accessori, al lordo dell'acconto ricevuto di € 25.000,00 oltre accessori;
per l'attività professionale descritta ai numeri 4 e 5 il proprio credito residuo ammontava ad € 116.538,82, oltre accessori;
a quest'ultimo importo andava sommato quello dovutogli per le altre voci, per cui esso attore vantava un credito complessivo non inferiore a € 121.868,97 oltre accessori.
Il costituitosi in giudizio, contestava il diritto Controparte_3 dell'arch. al compenso per le prime tre voci;
contestava il conteggio per le voci 4 e 5 CP_2
evidenziando che il calcolo predisposto dal professionista duplicava i compensi in quanto le attività di progettazione, direzione dei lavori e di responsabile della sicurezza andavano considerate in modo unitario in quanto tutti i lavori progettati e diretti rientravano nella manutenzione straordinaria del medesimo edificio ed erano stati eseguiti contestualmente e mediante un unico appalto;
eccepiva la prescrizione del credito professionale, ai sensi dell'art
.2956 comma II c.c.; illustrava i pregiudizi che aveva subito a causa dall'operato del CP_2
che nel fornire alla prima impresa appaltatrice (la General Impianti 2000) una progettazione ed un computo delle lavorazioni incompleto ed errato, aveva creato le premesse per un contenzioso sfociato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n.
4897/2009 promosso dalla General Impianti 2000, nell'ambito del quale atp il ctu nominato aveva accertato che il computo metrico redatto dal era inesatto e approssimativo in CP_2 quanto rispetto ai lavori realizzati e contrattualmente previsti per € 243.687,51 quelli extra contrattuali realizzati ammontavano ad € 200.62,83; inoltre, illustrava i danni subiti da esso
Condominio per la scelta arbitraria del di ordinare il rifacimento delle due terrazze di CP_2 copertura dell'edificio con modalità diverse da quelle deliberate dall'assemblea condominiale, che avevano costretto il a nuovi esborsi di danaro per il rifacimento delle due CP_3
terrazze per effetto dei provvedimenti del Tribunale di Catania del 14-15.4.2010 (ordine di rifacimento reso nell'ambito del procedimento di danno temuto n. 6342/2009 promosso da contro il e il per il rifacimento della terrazza di Persona_1 CP_3 CP_2
copertura B ) e del 1-4.12.2012 (ordine di rifacimento reso nell'ambito del procedimento di
6 danno temuto n. 10689/2010 promosso da contro il e il Persona_1 CP_3
per il rifacimento della terrazza di copertura A). CP_2
Il Condominio aggiungeva che il compenso richiesto dal , quanto meno per le opere CP_2
extra sisma, non era dovuto, mancando peraltro un formale collaudo dei lavori;
che, in ogni caso, i compensi richiesti, visti gli acclarati errori di progettazione accertati dal Tribunale, andavano ridotti almeno del 60% rispetto a quelli previsti nella tariffa professionale.
In via riconvenzionale il domandava il risarcimento dei danni causatigli dal CP_3
. CP_2
In tale giudizio interveniva il condomino che precisava che il proprio Persona_1 intervento andava considerato in parte autonomo, ai sensi del secondo comma dell'art 105
c.p.c., in quanto come condomino aveva un interesse personale e diretto a resistere alle pretese economiche del , ed in parte adesivo alle domande del compresa quella CP_2 CP_3
riconvenzionale, sebbene la convergenza di interesse con il nel presente giudizio CP_3
non modificava, comunque, la sua posizione di contrasto con lo stesso negli altri giudizi di merito ancora pendenti (scaturiti dai giudizi di danno temuto) nei quali aveva chiesto che oltre al anche il fosse riconosciuto responsabile e tenuto al risarcirlo per i danni CP_2 CP_3 prodotti all'interno del proprio appartamento e delle spese sostenute in quota parte per il rifacimento delle due terrazze.
domandava, inoltre, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa Persona_1
che fosse definito il procedimento penale iscritto al n. 2953/2013 avviato a carico di
[...]
e dell'amministratore del Condominio, imputati del reato di concorso in truffa CP_2
aggravata ex artt. 110 e 640 bis c.p. ai danni del Comune di Catania in relazione al finanziamento pubblico ottenuto a titolo di contributo “per la pratica Sisma 90”.
In data 18.6.2014 si costituiva anche il condomino che dichiarava di Controparte_10
intervenire autonomamente per sostenere le domande del Condominio.
A seguito della domanda riconvenzionale del Condominio l'arch. chiedeva e otteneva CP_2
di chiamare in manleva la con la quale aveva stipulato una polizza Controparte_4
assicurativa per i rischi professionali.
La , costituitasi in giudizio, eccepiva la continenza tra il presente Controparte_4 giudizio e quello più ampio promosso dall'impresa appaltatrice General Impianti 2000 contro il per il pagamento del saldo dei lavori eseguiti (iscritto al n. 12310/2010) nel CP_3
quale era anche intervenuto il condomino VI RA (giudizio che veniva definito con lodo arbitrale); l'assicuratore eccepiva inoltre l'inopponibilità nei propri confronti delle risultanze istruttorie acquisite nei procedimenti cautelari promossi da , ai quali non Parte_4
aveva partecipato;
deduceva che non erano stati provati dal chiamante i presupposti per
7 l'operatività della garanzia assicurativa;
eccepiva che in base all'art 11 delle norme generali e all'art 4.1 della polizza erano esclusi dall'ambito di operatività della garanzia i fatti dedotti in giudizio, non riconducibili alla semplice colpa del professionista;
evidenziava che il massimale garantito era comunque di € 1.000.000,00 e la franchigia era di € 2.500,00 per i danni alle opere progettate e di € 500,00 per danni diversi.
Rigettata dal tribunale la richiesta della di riunione del giudizio a quello iscritto al CP_4
n. 12313/2013 e la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata da , Persona_1
concessi i termini ex art. 183, veniva disposta in data 3.10.2017 la riunione del giudizio n.
13153/2013 a quelli già riuniti contraddistinti con i numeri 509/2012 e 910/2012.
Indi, venivano escussi i testi ammessi nel giudizio n. 509/2012 e quelli richiesti da
[...]
. CP_2
Con ordinanza del 8.10.2018 il tribunale rilevava che il non aveva prodotto la CP_3
delibera che autorizzava la sua costituzione in giudizio e poiché questa poteva comunque ritenersi valida se fosse intervenuta la ratifica da parte dell'assemblea, assegnava al termine fino al 1.4. 2019 per il deposito della delibera di ratifica. CP_3
Con ordinanza dell'11.12.2019 veniva disposta ctu per quantificare il compenso richiesto dall'arch. . CP_2
All'udienza del 22.2.2021 il difensore di dichiarava la morte del proprio Persona_1 assistito e l'intero giudizio veniva dichiarato interrotto.
Riassunto dal condomino VI RA e da , si costituivano tutte altre parti già CP_2
costituite nonché gli eredi di e gli eredi di;
questi ultimi Controparte_12 Persona_1 depositavano la sentenza n 2284/2020 della Corte d'Appello dì Catania, pubblicata il
22/12/2020, che aveva confermato la responsabilità professionale e risarcitoria dell'arch.
nei confronti del condomino . CP_2 Per_1
Gli eredi deducevano che la cennata sentenza della Corte di Appello aveva efficacia Per_1
di giudicato in ordine alla responsabilità risarcitoria del professionista incaricato, il quale non l'aveva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, mentre loro avevano proposto ricorso in
Cassazione ma per altri motivi. Aggiungevano che qualunque fosse stato l'esito del giudizio pendente davanti la S.C., in nessun caso la posizione del avrebbe potuto subire una CP_2
modifica in melius perchè la statuizione che aveva dichiarato la sua responsabilità non era stata oggetto di impugnazione.
All'udienza del 15.11.2021 la causa veniva posta in decisione e definita dal Tribunale di
Catania con la suddetta sentenza n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, con la quale il tribunale, ritenuto che la delibera dell'assemblea condominiale del 19.12.2013, prodotta dal CP_3 il 2.4.2019, non conteneva l'autorizzazione alla sua costituzione in giudizio in quanto
8 l'assemblea, in base al verbale, non aveva reso alcuna deliberazione sul predetto argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno poiché non era stato messo ai voti per mancanza del numero legale, statuiva l'inammissibilità della costituzione in giudizio del , CP_3 con l'effetto che le eccezioni e la domanda riconvenzionale dallo stesso proposte non venivano esaminate.
In ordine agli intervenuti in giudizio, il Tribunale, dopo avere enunciato i principi espressi dalla
Cassazione nella sentenza n. 35576/2021 e dopo avere ribadito che i singoli condomini dispongono di legittimazione concorrente con quella dell'amministratore per “agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota che impedisce di attribuirgli la qualifica di terzo”, osservava che, sebbene la mancata rituale costituzione in giudizio del non CP_3
impediva alle parti intervenute di proporre individualmente le medesime eccezioni e domande riconvenzionali che avrebbe potuto proporre il , “tuttavia ciò sarebbe stato CP_3
possibile qualora gli intervenuti si fossero costituiti tempestivamente essendo comunque tenuti al rispetto dei termini decadenziali previsti dall'art. 167 c.p.c, mentre nella specie gli intervenienti si erano costituiti in ritardo rispetto all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata nell'atto di citazione per il 20.1.2014, atteso che si era costituito Persona_1 all'udienza del 22.1.2014 e in data 18.6.2014. Controparte_10
Sulla base di questi rilievi il tribunale, dopo aver qualificato gli atti di intervento come adesivi autonomi, ha dichiarato i condomini intervenuti decaduti dalla possibilità di proporre la domanda riconvenzionale e le eccezioni di prescrizione e di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Il primo giudice, proseguendo nel proprio ragionamento, ha statuito che, poiché la responsabilità riconosciuta in capo al nell'ambito del giudizio n. 509/2012, CP_2 simultaneamente deciso, non era tuttavia d'ostacolo all'accoglimento della sua domanda di pagamento dei compensi, in quanto i giudizi sebbene riuniti e definiti con unica sentenza mantenevano ciascuno la propria autonomia, ha accolto la domanda dall'arch. e ha CP_2
condannando il al pagamento, in favore del professionista, Controparte_3 della somma di € 119.955,35 oltre iva, cassa di previdenza ed interessi legali dalla domanda.
Di conseguenza, ha dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta da nei CP_2
confronti della;
ha condannato il al pagamento delle Controparte_4 CP_3
spese processuali in favore di;
ha compensato le spese processuali tra CP_2 [...]
e e;
ha compensato le spese processuali tra CP_2 Pt_1 Parte_2 CP_1 [...]
e ; ha compensato la metà delle spese processuali tra CP_2 Controparte_14 CP_2
e la ha condannato la al pagamento della restante metà delle spese CP_4 CP_4
processuali in favore di;
ha posto a carico del CP_2 Controparte_3 le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
9 Avverso tale sentenza n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, notificata il 30.8.2022, hanno proposto appello e , nella qualità di eredi dell'interveniente Pt_1 Parte_2 CP_1
, con citazione notificata il 15.9.2022 a , al Persona_1 CP_2 [...]
alla , a VI RA, Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , e CP_5 Per_1 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_15
CP_1
, e . Controparte_10 Parte_3
Con separate comparse si sono costituiti in appello soltanto e la CP_2 [...]
. Controparte_4
Avverso la medesima sentenza il ha proposto separato Controparte_3
appello, iscritto al n. 1322/2022 Rgac,; anche in tale giudizio si sono costituiti soltanto
[...]
e la . CP_2 Controparte_4
La Corte, con provvedimento del 22.3.2023, ha disposto la riunione dei due appelli, ai sensi dell'art 335 c.p.c.
All'udienza del 9.10.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio d'appello iscritto al n. 1256/2002 promosso dagli eredi di , la Persona_1
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_4 all'impugnazione da parte degli appellanti (già costituiti in primo grado in prosecuzione del loro dante causa, che era intervenuto volontariamente in giudizio).
Alla predetta eccezione gli eredi hanno replicato con note scritte depositate per Per_1
l'udienza del 16.1.2023 con argomenti che, a parere del Collegio, non sono fondati alla luce del condivisibile principio secondo cui “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” (cfr. Cass n. 23721/2021).
Inoltre, sotto il profilo dell'interesse, va osservato, contrariamente a quanto deducono gli eredi
, che la - chiamata in garanzia dal - ha un interesse proprio a Per_1 CP_4 CP_2 sollevare nel presente grado l'eccezione in esame per sostenere la carenza di legittimazione da parte dei predetti eredi ad impugnare autonomamente la sentenza ed a riproporre la domanda risarcitoria formulata contro il proprio assicurato (rigettata dal Tribunale). CP_2
10 Tanto precisato, ad avviso del Collegio è fondata e, di conseguenza, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione processuale degli eredi , che per Per_1
giurisprudenza pacifica rientra tra quelle in senso lato e pertanto sollevabile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio).
Ed infatti, in base ai principi espressi dalla S.C., a Sezioni Unite, con sentenza n. 10934/2019, nel condominio la legittimazione concorrente e/o sostitutiva dei singoli condomini dipende dalla natura dei diritti contesi e in ragione di detta natura in alcuni casi è prevista la possibilità per i singoli condomini di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella difesa in giudizio quando la controversia investe direttamente i loro diritti pro quota sui beni comuni.
In materia si è infatti consolidato il principio secondo cui quando è un terzo a formulare la domanda giudiziale di adempimento di una obbligazione contrattuale assunta dal CP_3
la legittimazione ad agire ed essere convenuto in giudizio spetta esclusivamente all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c.
La giurisprudenza della S.C. è orientata nell'affermare che nelle controversie condominiali la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal , inteso come soggetto unitario, e dagli altri CP_3
partecipanti (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023).
Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il soccombente” (Cass. n. CP_3
7053/2024).
La giurisprudenza di legittimità in materia di legittimazione concorrente o sostitutiva del singolo condomino rispetto alla legittimazione dell'amministratore del come CP_3 delineata dall'art. 1131 c.c. afferma che il principio secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla loro partecipazione in assenza di personalità giuridica autonoma dell'ente di gestione “non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino;
pertanto, poiché in tali controversie non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse
11 direttamente collettivo e solo mediatamente individuale a funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all'amministratore (Cass. SU n. 19633/2014; Cass. n. 8173/2012; Cass. n. 1208/2017; Cass. n.
15567/2018).
Il principio appena richiamato è stato ribadito con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto, come nella specie, le obbligazioni contratte dall'amministratore del condominio nell'interesse di tutti i partecipanti in funzione del soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale.
La presente controversia è stata promossa nei confronti del da un terzo creditore CP_3 per ottenere il pagamento di una obbligazione contratta nell'interesse comune dei partecipanti al Condominio e, pertanto, essa ha ad oggetto non diritti su di un bene o un servizio comune, quanto piuttosto il diritto di credito di un terzo scaturito dall'obbligazione assunta dal per soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale “strutturate sulla CP_3
base di un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condomini”.
Pertanto, nelle cause di questo tipo la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore nominato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 1131 c.c., non essendo perciò ammissibile il gravame avanzato dal singolo avverso la CP_3
sentenza che abbia visto soccombente il evocato e costituito in giudizio tramite il CP_3 suo rappresentante” (Cass. n. 20282/2023).
Nella specie, gli eredi hanno ribadito nella note autorizzate del 5.1.2023 che il proprio Per_1 interesse diretto ed immediato “è quello di non pagare quella che, in astratto, dovrebbe essere la quota millesimale corrispondente alle sue unità immobiliari;
come è altrettanto ovvio che
1'eccezione di inadempimento sollevata dal , di cui, ovviamente, ove accolta, si Per_1
avvarrebbe tutto il Condominio, è sostenuta dagli eredi per evitare il pagamento Per_1
della detta loro quota millesimale. Risultato certamente ottenibile solo con il rigetto della domanda del “. CP_2
Pertanto, l'azione che gli eredi definiscono “autonoma” in effetti, alla luce dei Per_1
superiori principi, tale non è poiché non è volta alla tutela di un bene comune, bensì alla tutela di un loro interesse personale che è quello di evitare di dover contribuire in quota parte al pagamento dei compensi del : ciò esclude la loro legittimazione ad una azione CP_2
autonoma nei confronti del al fine di soddisfare un interesse esclusivamente proprio CP_2
(Cass. n. 19796/2016; Cass. n. 29748/2017).
Per questi motivi
non si può configurare una autonoma legittimazione all'appello degli eredi con l'effetto che l'impugnazione proposta va qualificata come comparsa di Pt_5
12 costituzione ad adiuvandum alle ragioni dell'appello del dandosi atto che gli CP_3
argomenti di critica alla sentenza dedotti dai predetti eredi coincidono con i motivi di appello del , rendendosi superfluo un loro distinto esame. CP_3
Passando all'esame dell'appello del , il Collegio osserva. CP_3
Ai motivi di appello il premette che la propria impugnazione riguarda la sentenza CP_3
di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la propria costituzione nel giudizio n. 13153/2013 omettendo di pronunciarsi sulle proprie domande ed eccezioni (che in questa fase ripropone); nella parte in cui non ha esaminato la propria domanda riconvenzionale sebbene fosse ammissibile;
nella parte in cui ha accolto la domanda di adempimento di CP_2
e ha condannato il al pagamento integrale dei suoi onorari così come
[...] CP_3
quantificati dal ctu;
nella parte in cui ha condannato il Condominio al pagamento di spese di giudizio.
In particolare, il primo motivo censura la sentenza appellata per avere dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del sul presupposto errato che detta costituzione non CP_3 fosse autorizzata dall'assemblea condominiale.
Sul punto la statuizione sarebbe errata e frutto di una disattenta lettura del verbale assembleare prodotto in atti.
La parte ripropone pertanto in questa fase le domande, eccezioni e difese proposte in primo grado e chiede a questa Corte di pronunciarsi in merito alle stesse.
Con il secondo motivo l'appellante ripropone la domanda riconvenzionale che si fonda sulle medesime ragioni per le quali il Tribunale ha già riconosciuto ai singoli condomini il risarcimento del danno e deduce che il quantum del risarcimento dovuto risulta anch'esso provato dalla documentazione prodotta in atti che attesta come a causa dell'imperizia e negligenza del il Condominio aveva dovuto sostenere esborsi per oltre € 200.000,00 CP_2
per spese di smantellamento, di rispristino e per la direzione lavori delle due terrazze, oltre spese legali.
Altra censura viene mossa alla sentenza che, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non avrebbe correttamente valutato le prove acquisite in seno ai giudizi riuniti.
In particolare, la censura investe la contraddizione che emergerebbe tra la statuizione resa nel giudizio riunito portante il n. 509\2012 R.G.- dove si è affermata la responsabilità professionale e risarcitoria del - e quella impugnata nel presente giudizio dove in difformità si è CP_2 affermato che la riconosciuta responsabilità del non precludeva l'esame della sua CP_2
domanda di adempimento per il pagamento dei compensi, sul rilievo che “la riunione dei giudizi non fa venir meno l'autonomia delle causa riunite”.
13 Osserva la parte che così disponendo il primo giudice ha valutato il medesimo fatto, in modo diametralmente opposto nei due giudizi riuniti, quando invece una volta dichiarato l'inadempimento contrattuale del , l'eccezione del di inadempimento ex CP_2 CP_3
art. 1460 c.c. era sufficiente a paralizzare la domanda di adempimento del . CP_2
Evidenzia la parte che in ogni caso l'autonomia che contraddistingue le cause quando sono riunite per ragioni di connessione oggettiva, come nel caso in esame, rende possibile che le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti possano essere utilizzabili nell'altro, essendo sufficiente che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse tra le parti.
L'altra censura attiene al mancato esercizio da parte del primo giudice del potere/dovere valutativo che compete al giudicante al momento della liquidazione circa i vantaggi e l'utilità conseguita dal committente dall'opera del professionista.
Deduce la parte che il primo giudice si è limitato a recepire le risultanze della consulenza d'ufficio il cui scopo meramente tecnico era quello di determinare, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 140 del 23/8/2012, il corrispettivo professionale teoricamente liquidabile omettendo di considerare non soltanto l'inutilità ma la dannosità dell'attività prestata dal sulla quale il medesimo giudicante aveva in precedenza statuito. CP_2
Richiama in proposito l'art 36 del citato D.M. 140/2012 che attribuisce al giudice, al momento della liquidazione del compenso professionale, il dovere di prendere “in considerazione della natura dell'opera, del pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, di aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello teoricamente liquidabile”.
Aggiunge che nella specie la riduzione percentuale del compenso tabellare era dovuta per gli acclarati danni e per le conseguenze pregiudizievoli subiti dal a causa dell'operato CP_3
del professionista.
Indi deduce che il primo giudice, nel liquidare i compensi al , avrebbe dovuto CP_2
considerare anche i danni derivati per le azioni legali intraprese dai condomini (due procedimenti per danno temuto seguiti da giudizi di merito conclusi con sentenze appellate) oltre agli oneri e ai costi di smantellamento e di ripristino delle due terrazze, per i quali sono stati corrisposti oltre € 200.000,00.
Per quanto esposto il domanda a questa Corte di riesaminare la parcella CP_3
determinata dal ctu alla luce delle predette considerazioni.
Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità della statuizione di condanna del al CP_3
pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo è fondato.
14 Ed infatti, l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione il 19.12.2013 aveva ad oggetto: al 4° punto “Discussione su atto di citazione proposto dall'arch. nei Confronti Del Condominio (allegato in copia) – Determinazione CP_2 su incarico ad un legale;
al punto 5: “Nomina dell'Amministratore”.
Letto il verbale della suddetta seduta risulta che l'assemblea chiamata a deliberare sul quarto punto dell'ordine del giorno ha dato atto che gli avvocati RA e RA si erano proposti di rappresentare il nel giudizio promosso dall'architetto e che CP_3 CP_2
messa ai voti detta proposta aveva ottenuto il parare favorevole insufficiente per l'approvazione (355,261 millesimi).
Risulta altresì che subito dopo tale votazione, allontanatosi il condomino , Pt_6 all'assemblea è stata sottoposta una seconda proposta, sempre inerente al medesimo punto 4° dell'ordine del giorno, che prevedeva di affidare la difesa congiunta del oltre che CP_3 agli avocati RA e RA anche all'avv. Arona e su detta ultima proposta risulta verbalizzato che “hanno votato favorevolmente tutti i condomini presente con il voto contrario del condomino e con l'astensione dell'Avvocato Giglio “. Parte_7
Dal verbale risulta altresì che in seguito alla predetta approvazione si sono allontanati i condomini RA, , e e poiché con il loro allontanamento era Per_2 CP_10 Per_3 venuto meno il numero legale si è dato atto nel verbale che “il quinto punto viene rinviato e la riunione viene chiusa”.
Esaminata la delibera risulta evidente che il primo decidente ha confuso gli argomenti posti all'ordine del giorno quanto ha statuito “che la seconda votazione riguarda la proposta di nominare, in aggiunta agli avvocati RA e RA, l'avvocato Arona. Su tale proposta, anche a causa del progressivo allontanamento dei condomini, l'assemblea non è pervenuta ad una votazione e “per mancanza del numero legale, il quarto punto viene rinviato”.
Posto quindi che l'assemblea condominiale ha deliberato e approvato nella seduta del
19.12.2013 il quarto punto posto all'ordine del giorno, nominando i tre difensori che poi hanno effettivamente rappresentato il nel giudizio iscritto al n. 13153/2013 e che nessuno CP_3
dei condomini ha impugnato la predetta delibera per far valere eventuali ragioni di annullabilità, in riforma della statuizione impugnata deve dichiararsi autorizzata e valida la costituzione in giudizio del con l'effetto che, essendo anche tempestiva, vanno CP_3
dichiarate ammissibili le eccezioni e le domande proposte davanti al Tribunale dal
, compresa la domanda riconvenzionale formulata nei confronti di CP_3 CP_2
avente contenuto risarcitorio.
Il secondo motivo è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
15 La domanda riconvenzionale del Condominio, come del resto anche quella di riduzione del compenso del professionista, traggono fondamento nella responsabilità professionale riconosciuta in capo al all'esito delle ctu disposte nei procedimenti nunciatori e dai CP_2
successivi giudizi di merito, le cui sentenze che li hanno definiti (n. 1475/2017 e n. 23912018) poi sono state simultaneamente impugnate innanzi alla Corte di Appello di Catania da CP_2
.
[...]
La Corte di Appello con sentenza n. 224/2020, pubblicata il 22.12.2020, ha confermato la responsabilità risarcitoria di ed è sub iudice in quanto è ancora pendente ricorso CP_2
in Cassazione proposto dagli eredi per motivi che non sono stati resi noti né al Per_1
tribunale né a questa Corte, in difetto di deposito dei relativi atti del giudizio in Cassazione.
Il , nel costituirsi nel precedente grado, ha indicato e prodotto gli elementi CP_3
probatori (ctu, ordinanze del tribunale) su cui fondava le proprie domande ed eccezioni che sono pressoché gli stessi di quelli acquisti nei giudizi risarcitori promossi dai singoli condomini contro il e la chiamata in manleva. CP_2 CP_4
Pertanto questo Collegio reputa valorizzabili per la decisione anche i documenti (ctu, ctp, lo studio redatto dalla Technoside s.r.l.) prodotti nel giudizio n. 509/2012 dove erano parti costituite tanto che la trattandosi di prove e documenti CP_2 Controparte_4
che seppur raccolti in altri giudizi sono entrati nel processo di provenienza nel rispetto del contraddittorio delle parti (cfr. Cass n. 31312/2021).
Tanto precisato, esaminati gli atti, non si rinvengono ragioni per dissentire dalle precedenti pronunce, tutte univoche (anche quelli seguiti al merito cautelare e della Corte di Appello) nell'affermare la responsabilità del per l'errata progettazione e direzione dei lavori CP_2
delle due terrazze.
CP_1 Dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. (posta a base dell'ordinanza cautelare del
14/04/2010 e dei successivi giudizi di merito) era emerso che i lavori ordinati dal , CP_2
consistiti nella rimozione dello stato di guaina esistente, la posa di massetto di argilla espansa di spessore variabile da 5 a 23 cm sulla pavimentazione esistente e la posa di ulteriore massetto cementizio dello spessore variabile da 4 a 6 cm e l'ulteriore posa di uno strato di malta cementizia bicomponente, dello spessore di 2 mm. avevano generato, in particolare nell'acciaio, tensioni superiori a quelle ammissibili e prefissate dalla normativa vigente all'epoca di costruzione dell'edificio e non erano conformi alla normativa antisismica, in particolare al D.M. LL.PP. 16.01.1996 e che si sarebbe dovuto procedere all'adeguamento sismico dell'intera struttura.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, una volta esclusa la difformità fra l'opera realizzata ed il progetto elaborato, accertata la violazione della normativa in materia di
16 costruzioni, settore tecnico ed altamente specialistico, l'errore è imputabile a titolo di responsabilità professionale al progettista, secondo il criterio della specifica diligenza in concreto esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c., in quanto la violazione delle norme antisismiche
è legato da nesso causale al comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori che peraltro non necessitavano la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. (Cass. n. 6917/2019).
Pertanto è fondata la domanda risarcitoria del che ha anche assolto all'onere CP_3
probatorio posto a suo carico, avendo fornito prova dei danni conseguenza causati da tale condotta imperita e negligente del professionista incaricato, in termini di maggiori oneri finanziari per le demolizioni e il rifacimento delle terrazze di copertura (cfr. Cass. n.
20707/2023).
Si aggiunga per completezza che né il né costituendosi nel CP_2 Controparte_4
presente giudizio hanno dedotto di aver proposto appello avverso le statuizioni che hanno definito il giudizio n. 509/2012 r.g.a.c..
Ed infatti, la costituendosi in appello, ha allegato di aver proceduto al pagamento CP_4
dei risarcimenti disposti in favore dei condomini che ne avevano fatto richiesta.
Poi, non sono condivisibili le difese svolte dall'appellato per il rigetto delle domande CP_2
avversarie quando egli deduce che non sarebbe accertata la propria responsabilità difettando sul punto un pronunciamento passato in giudicato, oltre al fatto che le risultanze della ctu poste a fondamento delle svariate pronunce di condanna a suo carico sono state contestate dalle ctp contrarie (vedi ing. A. prof. ing. ). Persona_4 Per_5 Per_6
Tali argomenti (v. pagine 10 -14) che sono stati già dichiarati infondati dalla sentenza n.
3069/2022 nella parte in cui ha deciso il giudizio riunito n. 5092012, sono anche inconferenti in quanto la responsabilità risarcitoria che questo Collegio riconosce all'appellato non CP_2
si fonda sul dedotto giudicato esterno, prodotto dalla sentenza della Corte di appello n.
2284/2020, bensì sul materiale probatorio presente in atti e nella condivisione dei motivi che hanno portato i precedenti giudici, investiti della medesima questione, a rigettare gli argomenti che il ripropone nel presente giudizio. CP_2
Ed infatti, l'assunto difensivo principale del , secondo cui la propria scelta tecnica di CP_2
sovrapporre i massetti con la modifica delle pendenze delle terrazze non aveva determinato un sovraccarico dei solai oltre i limiti consentiti dalla normativa antisismica, non ha trovato conforto in nessuna ctu tra le tante espletate.
Inoltre, sull'argomento ha già replicato, con argomenti che questo Collegio condivide e fa propri, il c.t.p. ing. con le note in atti, acquisite nel contraddittorio delle parti nel Per_7
giudizio iscritto al 509/2012 R.g.a.c.
17 L'ing. ha infatti evidenziato che anche laddove nella determinazione del sovraccarico Per_7
tollerabile al posto dei parametri indicati dal D.M. del 16.1.996 si fosse fatto ricorso a quelli previsti dal D.M. 14.1.2008, in ogni caso le terrazze andavano rifatte.
Difatti la tesi della sostenibilità del sovraccarico predicata dai ctp del si fondava CP_2 sull'assunto tecnico imprescindibile che il solaio di copertura della terrazza fosse dotato di un
“secondo ferro di armatura” capace di sostenere il sovraccarico, mentre l'esistenza di tale presupposto tecnico è stato escluso dalle prove (saggi) che il medesimo ing. aveva Per_7
effettuato e documento con le fotografie (non contrastate da prove contrarie) che dimostravano che le armature rinvenute in effetti non riguardavano le terrazze ma “si riferivano all'intradosso dei solai di piano sottostanti la terrazza”.
Si aggiunga che si profila anche incerta oltre che inesatta la difesa nel grado del quando CP_2 afferma che “con riferimento all'Avv. VI RA e (oggi gli eredi), Controparte_12
occorre precisare che le rispettive domande di risarcimento, ancorché fondate, dovevano essere limitate al solo smantellamento del massetto, non anche all'impermeabilizzazione del terrazzo, atteso che il ha contestato all'impresa appaltatrice la cattiva esecuzione CP_3
del lavoro, come confermato sia dal lodo arbitrale (29.05.2017) che dalla Corte d'Appello di
Catania, cui aveva proposto ricorso la General Impianti 2000”.
Premesso che tale ultima affermazione non è corretta in quanto dalla sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 2284/2020 emerge, al contrario, che nessuna responsabilità poteva attribuirsi alla società General Impianti 2000, le cui lavorazioni sottoposte ad accertamento tecnico preventivo sono risultate eseguite a regola d'arte, in ogni caso il professionista sembra riconoscere il proprio errore progettuale, quando a pagina 15 della propria comparsa di costituzione deduce che il diritto dei condomini al rimborso delle spese andava limitato al costo di rimozione del massetto.
Per completezza va osservato che le ulteriori contestazioni formulate dal sull'eccessivo CP_2
quantum complessivamente liquidato dal Tribunale ai singoli condomini nel giudizio riunito n. 509/2012 non possono essere esaminate in questa sede e avrebbero dovuto costituire motivo di appello avverso le statuizioni che hanno deciso tale giudizio.
Tuttavia, il quantum del risarcimento già liquidato ai condomini dalla a titolo di CP_4
rimborso per gli oneri di rifacimento delle terrazze può rilevare soltanto ai fini della quantificazione del risarcimento del danno residuo ancora dovuto al . CP_3
Sulla domanda di riduzione del compenso va detto che il nel proprio atto di CP_3 appello non ha riproposto l'eccezione rimasta assorbita di prescrizione triennale del credito del professionista ex art. 2956 n. 2 c.c. e le ragioni addotte per contestare il quantum liquidato dal Tribunale al , come chiaramente emerge dall'atto di appello, si fondano sui vizi di CP_2
18 progettazione e di realizzazione delle due terrazze di copertura dell'edificio, che rientravano tra i cosiddetti interventi di manutenzione straordinaria extra sisma 90.
Posto che la domanda di adempimento del (che dagli atti non risulta che sia stato CP_2
sollevato dagli incarichi prima di aver eseguito le prestazioni oggetto di domanda) aveva ad oggetto la richiesta dei compensi sia per l'attività svolta nell'ambito della procedura di finanziamento delle opere per “il Sisma 90” (che non risultano qui contestate); sia per le altre di manutenzione straordinaria cosiddette extra sisma deliberate dall'assemblea condominiale il 5.6.2007, la domanda dell'appallante di riduzione di almeno il 60% dell'importo complessivamente liquidato dal Tribunale non può essere accolta in quanto è infondata.
Ed infatti, “nell'attività di progettazione l'architetto, l'ingegnere o il geometra è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico oltre che giuridico e che soltanto l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass n. 1214/2017). Con la precisazione che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. postula la necessaria proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede (Cass. 2855/2005).
Applicando tali principi al caso in esame deve rilevarsi che poiché l'attività di progettazione è stata comunque eseguita e soltanto per il rifacimento delle terrazze si è rilevata oltre che arbitraria anche errata, se il committente per queste ultime ha diritto al CP_3
risarcimento del danno, non può al contempo rifiutare il pagamento del giusto compenso per le altre prestazioni correttamente eseguite.
Inoltre, sebbene la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel precedente grado non ha fatto distinzione tra le opere progettate e dirette dal che rientravano nella pratica sisma 90 CP_2
dalle altre di manutenzione straordinaria extra sisma in quanto entrambi i tipi di interventi erano stati contestualmente autorizzati dal con delibera assembleare del 5.6.2007 CP_3
ed appaltati unitariamente, tuttavia dagli atti di causa emerge che tra le opere extra sima rientravano anche altri interventi manutentivi, oltre quello di rifacimento delle due terrazze, rispetto ai quali il non ha sollevato obiezioni. CP_3
Pertanto, a carico del professionista non è configurabile un totale inadempimento dell'obbligazione di risultato per l'attività di progettazione e dell'obbligazione di mezzi per la direzione lavori per tutte le opere extra sisma.
Ciò esclude che si possa anche soltanto per tali opere extra sisma aprioristicamente applicare la chiesta riduzione del 60% sui compensi senza aver prima verificato l'incidenza della
19 suddetta prestazione professionale inutile sul compenso astrattamente spettante al professionista.
Pertanto, il motivo di appello proposto dal può essere accolto nei limiti anzidetti, CP_3 avendo quest'ultimo il diritto a vedere liquidato il corrispettivo in misura ridotta in ordine a quelle attività che risultano rese violando gravemente l'obbligazione di diligenza e che non hanno prodotto alcuna utilità per i committenti anzi dei danni che trovano separata tutela adeguata nella domanda risarcitoria che è stata accolta (Cass. n. 28614/2022; Cass. n.
1004/2021).
Conseguentemente spetterà al ctu, che verrà nominato predisporre un distinto conteggio dei compensi del professionista per le opere rientranti nella pratica sisma 90 e per quelle extra sisma, che dovrà necessariamente essere rielaborato stralciando del computo degli oneri professionali liquidabili quelli inerenti il rifacimento delle terrazze progettate e dirette dal e dovrà altresì determinare l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal CP_2
Condominio per il rifacimento delle due terrazze ordinato dal Tribunale calcolando anche l'ammontare del rimborso già corrisposto a tale titolo dalla ai singoli Controparte_4
condomini.
PQM
La Corte d'Appello di Catania, seconda sezione civile, non definitivamente decidendo nel giudizio di appello iscritto al n. 1322/2022 proposto dal Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, così
[...]
provvede:
In riforma della sentenza appellata, dichiara ammissibile oltre che tempestiva la costituzione in giudizio del nel giudizio iscritto al n. 13153/2013 Controparte_3
Rgac del Tribunale di Catania.
Dichiara inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 CP_1
, nella loro qualità di eredi di .
[...] Persona_1
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania addì 13 giugno 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) dott. Nicolò Crascì Presidente
2) dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1256/2022 r.g.a.c.
TRA
nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata in [...] il [...], c f. ;
[...] C.F._2 CP_1
nato in [...] il 8.1984, c.f. , quali eredi di nato C.F._3 Persona_1
a Grammichele il 26.1.1929, deceduto a Catania il 3.1.2020, rappresentati e difesi dall'Avv.
FR Lombardo Lanza, per procura in atti
- appellanti principali -
E
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._4 dall'Avv. Edoardo Felice Lamicela, per procura in atti
- appellato -
E
, in persona dell'amministratore p.t., c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FR RA, VI RA e Franco P.IVA_1
Luciano Arona, per procura in atti
- appellato -
E
in persona del rappresentante legale, con sede legale in Controparte_4
Bologna nella via Stalingrado n. 45, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Santo P.IVA_2
Spagnolo, per procura in atti
- appellato -
E
1 RA VI nato in [...] l'[...], c.f. ; C.F._5 Controparte_5
nata in [...] il [...], c.f. ; RA FR nato in [...] C.F._6
il 15.1.1978, c.f. ; nato in [...] il [...], C.F._7 Controparte_6
c.f. ; nata in [...] il [...], c.f. C.F._8 CP_7 [...]
; nata in [...] il [...], c.f. C.F._9 Controparte_8 [...]
; nata in [...] il [...], c.f. ; C.F._10 Controparte_9 C.F._11
nata in [...] l'[...], c.f. ; Controparte_10 C.F._12 CP_11
nato in [...] il [...], c.f. ; nata in [...] il C.F._13 Parte_3
7.5.1969, c f. C.F._14
- appellati non costituiti -
NONCHE' nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1322/2022 r.g.a.c. riunita a quella iscritta al n. 1256/2022 r.g.a.c.
TRA
P.IV
, in persona dell'amministratore p.t. c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FR RA, VI RA e Franco P.IVA_4
Luciano Arona, per procura in atti
- appellante -
E
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._4 dall'Avv. Edoardo Felice Lamicela, per procura in atti
- appellato -
E
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_4
Bologna via Stalingrado n. 45, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Santo P.IVA_2
Spagnolo, per procura in atti
- appellato -
E
nata in [...] il [...], c. f. ; Parte_1 C.F._15 Parte_2
nata in [...] il [...], c f. ;
[...] C.F._16 CP_1 nato in [...] l'8.1984, c.f. , nella qualità di eredi di C.F._17 Per_1
nato a [...] il [...], deceduto a Catania il 3.1.2020, rappresentati e
[...] difesi dall'Avv. FR Lombardo Lanza, per procura in atti
- appellati -
E
2 RA VI nato in [...] l'[...], c. f. ; CodiceFiscale_18 Controparte_5
nata in [...] il [...], c.f: ; RA FR nato in [...] CodiceFiscale_19
il 15.1.1978, c.f. ; nato in [...] il [...], CodiceFiscale_20 Controparte_6
c.f. ; nata in [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_21 CP_7 [...]
; nata in [...] il [...], c.f. C.F._22 Controparte_8 [...]
; nata in [...] il [...], c.f. ; C.F._23 Controparte_9 CodiceFiscale_24
nata in [...] l'[...], c.f. ; Controparte_10 CodiceFiscale_25 CP_11
nato in [...] il [...]. c. f. ; nata in [...] il CodiceFiscale_26 Parte_3
7.5.1969, c.f. . C.F._14
- appellati non costituiti -
^ ^ ^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2023 la causa è stata posta in decisone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, il Tribunale di Catania decideva tre giudizi riuniti, contraddistinti con i numeri 509/2012, 910/2012 e 13153/2013 R.g.a.c.
I primi due giudizi erano stati promossi da singoli condomini del Controparte_3
nei confronti dell'architetto (incaricato di progettare e dirigere
[...] CP_2 alcuni lavori condominiali) per l'accertamento della responsabilità professionale di costui e per la di lui condanna al rimborso delle somme che gli attori avevano dovuto sostenere pro quota per eseguire i lavori di rifacimento delle due terrazze di copertura dell'edificio, lavori che erano stati ordinati dall'autorità giudiziaria al , il quale li aveva già eseguiti CP_3
ma con interventi risultati errati.
Con delibera del 5.6.2007, infatti, l'assemblea del Controparte_3 aveva autorizzato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dello stabile, fra i quali il rifacimento delle terrazze (rimozione della pavimentazione, fascia di marmo, impermeabilizzazione, rifacimento della pavimentazione) ed aveva conferito all'architetto l'incarico di progettista, direttore lavori e responsabile per la sicurezza. CP_2
L'appalto era stato affidato alla ditta General Impianti 2000.
In corso d'opera, tuttavia, l'arch. decideva autonomamente, senza richiedere o ottenere CP_2
l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, di modificare il posizionamento dei pluviali, il sistema di deflusso delle acque e di invertire le pendenza sulle terrazze di copertura con la sovrapposizione sulla pavimentazione esistente di strati di materiale di riempimento.
3 Questa scelta tecnica e progettuale operata dal predetto progettista e direttore dei lavori di sovrapporre sui solai del materiale per invertire le pendenze aveva prodotto come conseguenza l'appesantimento del carico sui solai con rischio di cedimento.
Ciò aveva originato due procedimenti di danno temuto, avviati dal condomino Per_1
avanti al Tribunale di Catania (iscritti ai numeri 6342/2009 e 19689/2010), entrambi
[...]
definiti con ordinanze cautelari con le quali era stato ordinato al il rifacimento dei CP_3
lavori nelle due terrazze.
Il giudizio, iscritto al n. 509/2012 R.g.a.c. del Tribunale di Catania, era stato invece promosso dal condomino VI RA che, con citazione del 27.3.2013, aveva convenuto in giudizio l'arch. per essere risarcito di tutti gli esborsi che in quota parte era stato costretto a CP_2
versare al per i lavori di rifacimento della terrazza di copertura sovrastante al CP_3
proprio appartamento facente parte della scala A;
lavori disposti dal Tribunale di Catania con ordinanza del 21.7.2011 nell'ambito del giudizio cautelare iscritto al n. 19689/2010.
A tale giudizio era stato riunito in data 8.5.2013 il giudizio iscritto al n. 901/2012 promosso
CP_1 dai condomini e nei confronti dell'arch. per ottenere anch'essi il Parte_3 CP_2
rimborso delle spese sostenute per il rifacimento della medesima terrazza di copertura.
Nei due cennati giudizi riuniti si erano costituiti l'arch. e la CP_2 [...]
, quest'ultima chiamata in manleva dal primo per essere tenuto indenne in Controparte_4
caso di sua soccombenza, in virtù di polizza assicurativa professionale contro i danni procurati a terzi.
Interveniva nel giudizio la condomina , proprietaria esclusiva della terrazza Controparte_5
CP_1 di copertura A, formulando richieste analoghe a quelle di VI RA, e . Parte_3
Interveniva anche il condomino che domandava il rimborso di tutte le Controparte_12 somme da lui corrisposte al Condominio per l'attività negligente dell'arch. . CP_2
Con la cennata sentenza n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, il Tribunale di Catania decideva i suddetti giudizi riuniti nel modo seguente:
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 509/2012 così statuiva: “CONDANNA CP_2
al pagamento della somma di euro 13.201,25 in favore di RA VI, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
CONDANNA al pagamento della somma di CP_2
euro 34.520,97 in favore di , oltre interessi e rivalutazione come in Controparte_5
motivazione; CONDANNA al pagamento della somma di euro 5.011,09 in CP_2
favore di RA FR, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e in solido tra loro, oltre interessi e rivalutazione come in
[...] Controparte_9 motivazione;
ACCOGLIE la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, CP_2
condanna a tenere indenne dalle somme per le quali è stata Controparte_13 CP_2
4 emessa statuizione di condanna in favore di RA VI, nonché RA Controparte_5
FR, , RA e Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, detratta la franchigia di euro 500”.
[...]
Con riferimento al giudizio iscritto al n. 910/2012 il Tribunale ne dichiarava l'estinzione per mancata riassunzione dopo l'interruzione dell'intero procedimento, dichiarata all'udienza del
22.2.2021 per il decesso di il quale era volontariamente intervenuto nel Persona_1
terzo giudizio riunito iscritto al n. 13153/2013 r.g.a.c.
Quest'ultimo giudizio era stato introdotto davanti al Tribunale di Catania con atto notificato il
10.10.2013 dall'arch. nei confronti del CP_2 Controparte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Dare atto e dichiarare che l'arch. , su incarico e nell'interesse del CP_2 [...]
, ha svolto gli incarichi professionali descritti ai punti 1-2-3- Controparte_3
4-5 della superiore parte narrativa del presente atto di citazione;
dichiarare che, in relazione alla qualità, quantità e tipologia di attività professionale prestata, in applicazione delle vigenti
Tariffe professionali degli Architetti, l'onorario dovuto all'arch. dal CP_2
è pari a complessivi €. 214.821,79 oltre Iva e Controparte_3
Cassa Prev.za, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che apparirà maggiormente congrua in corso di causa, cui vanno detratti gli acconti ricevuti nel corso di
[... svolgimento degli incarichi;
per l'effetto, condannare il Controparte_3
al pagamento della residua somma di €.121.868,97 in favore dell'attore, ovvero di CP_3
quella diversa somma, maggiore o minore, che apparirà maggiormente congrua in corso di causa;
somma da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal completamento di ciascuna prestazione professionale al soddisfo, e da maggiorarsi altresì di contributo Cassa
Previdenza e di Iva sulle somme imponibili, come per legge;
condannare il CP_3 convenuto al pagamento di spese e compensi legali e peritali di causa”.
Nell'atto introduttivo l'arch. aveva esposto che le prestazioni professionali delle quali CP_2 domandava il pagamento erano suddivise in 5 voci;
quelle più rilevanti per l'entità del compenso riguardavano le voci 4 e 5 rappresentate (4) dall'attività di progettazione e direzione dei lavori connessi alla “Pratica Sisma 90” (che il gli aveva affidato con lettera CP_3
d'incarico del 12/4/2005, con il compito di progettare, dirigere e curare la pratica amministrativa per ottenere il contributo pubblico, che in seguito sarebbe stato ottenuto dal per l'importo complessivo di € 361.965,15) nonchè (5) dall'attività di CP_3 progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria, cosiddetti “extra sisma”, che il con delibera assembleare del 5.6.2007 aveva pure approvato, tra i quali CP_3
rientravano i lavori di rifacimento delle due terrazze di copertura con ripavimentazione e
5 impermeabilizzazione delle stesse;
che per quest'ultima voce (lavori di manutenzione straordinaria extra sisma) il , con la citata delibera assembleare del 5.6.2007, aveva CP_3 determinato il compenso dovutogli per la direzione dei lavori in € 50.000,00 (oltre accessori di legge), al quale andava aggiunto il compenso per l'attività di responsabile della sicurezza;
che per l'opera professionale inerente i lavori post sisma '90 il proprio compenso non era inferiore ad € 119.566,41 (oltre accessori) al lordo dei due acconti ricevuti (il primo di € 35.548,32 ed il secondo di € 33.204,50); per i restanti lavori straordinari, svolti in contemporanea con quelli post sisma 90, il proprio onorario non era inferiore ad € 90.725,23 oltre accessori, al lordo dell'acconto ricevuto di € 25.000,00 oltre accessori;
per l'attività professionale descritta ai numeri 4 e 5 il proprio credito residuo ammontava ad € 116.538,82, oltre accessori;
a quest'ultimo importo andava sommato quello dovutogli per le altre voci, per cui esso attore vantava un credito complessivo non inferiore a € 121.868,97 oltre accessori.
Il costituitosi in giudizio, contestava il diritto Controparte_3 dell'arch. al compenso per le prime tre voci;
contestava il conteggio per le voci 4 e 5 CP_2
evidenziando che il calcolo predisposto dal professionista duplicava i compensi in quanto le attività di progettazione, direzione dei lavori e di responsabile della sicurezza andavano considerate in modo unitario in quanto tutti i lavori progettati e diretti rientravano nella manutenzione straordinaria del medesimo edificio ed erano stati eseguiti contestualmente e mediante un unico appalto;
eccepiva la prescrizione del credito professionale, ai sensi dell'art
.2956 comma II c.c.; illustrava i pregiudizi che aveva subito a causa dall'operato del CP_2
che nel fornire alla prima impresa appaltatrice (la General Impianti 2000) una progettazione ed un computo delle lavorazioni incompleto ed errato, aveva creato le premesse per un contenzioso sfociato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n.
4897/2009 promosso dalla General Impianti 2000, nell'ambito del quale atp il ctu nominato aveva accertato che il computo metrico redatto dal era inesatto e approssimativo in CP_2 quanto rispetto ai lavori realizzati e contrattualmente previsti per € 243.687,51 quelli extra contrattuali realizzati ammontavano ad € 200.62,83; inoltre, illustrava i danni subiti da esso
Condominio per la scelta arbitraria del di ordinare il rifacimento delle due terrazze di CP_2 copertura dell'edificio con modalità diverse da quelle deliberate dall'assemblea condominiale, che avevano costretto il a nuovi esborsi di danaro per il rifacimento delle due CP_3
terrazze per effetto dei provvedimenti del Tribunale di Catania del 14-15.4.2010 (ordine di rifacimento reso nell'ambito del procedimento di danno temuto n. 6342/2009 promosso da contro il e il per il rifacimento della terrazza di Persona_1 CP_3 CP_2
copertura B ) e del 1-4.12.2012 (ordine di rifacimento reso nell'ambito del procedimento di
6 danno temuto n. 10689/2010 promosso da contro il e il Persona_1 CP_3
per il rifacimento della terrazza di copertura A). CP_2
Il Condominio aggiungeva che il compenso richiesto dal , quanto meno per le opere CP_2
extra sisma, non era dovuto, mancando peraltro un formale collaudo dei lavori;
che, in ogni caso, i compensi richiesti, visti gli acclarati errori di progettazione accertati dal Tribunale, andavano ridotti almeno del 60% rispetto a quelli previsti nella tariffa professionale.
In via riconvenzionale il domandava il risarcimento dei danni causatigli dal CP_3
. CP_2
In tale giudizio interveniva il condomino che precisava che il proprio Persona_1 intervento andava considerato in parte autonomo, ai sensi del secondo comma dell'art 105
c.p.c., in quanto come condomino aveva un interesse personale e diretto a resistere alle pretese economiche del , ed in parte adesivo alle domande del compresa quella CP_2 CP_3
riconvenzionale, sebbene la convergenza di interesse con il nel presente giudizio CP_3
non modificava, comunque, la sua posizione di contrasto con lo stesso negli altri giudizi di merito ancora pendenti (scaturiti dai giudizi di danno temuto) nei quali aveva chiesto che oltre al anche il fosse riconosciuto responsabile e tenuto al risarcirlo per i danni CP_2 CP_3 prodotti all'interno del proprio appartamento e delle spese sostenute in quota parte per il rifacimento delle due terrazze.
domandava, inoltre, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa Persona_1
che fosse definito il procedimento penale iscritto al n. 2953/2013 avviato a carico di
[...]
e dell'amministratore del Condominio, imputati del reato di concorso in truffa CP_2
aggravata ex artt. 110 e 640 bis c.p. ai danni del Comune di Catania in relazione al finanziamento pubblico ottenuto a titolo di contributo “per la pratica Sisma 90”.
In data 18.6.2014 si costituiva anche il condomino che dichiarava di Controparte_10
intervenire autonomamente per sostenere le domande del Condominio.
A seguito della domanda riconvenzionale del Condominio l'arch. chiedeva e otteneva CP_2
di chiamare in manleva la con la quale aveva stipulato una polizza Controparte_4
assicurativa per i rischi professionali.
La , costituitasi in giudizio, eccepiva la continenza tra il presente Controparte_4 giudizio e quello più ampio promosso dall'impresa appaltatrice General Impianti 2000 contro il per il pagamento del saldo dei lavori eseguiti (iscritto al n. 12310/2010) nel CP_3
quale era anche intervenuto il condomino VI RA (giudizio che veniva definito con lodo arbitrale); l'assicuratore eccepiva inoltre l'inopponibilità nei propri confronti delle risultanze istruttorie acquisite nei procedimenti cautelari promossi da , ai quali non Parte_4
aveva partecipato;
deduceva che non erano stati provati dal chiamante i presupposti per
7 l'operatività della garanzia assicurativa;
eccepiva che in base all'art 11 delle norme generali e all'art 4.1 della polizza erano esclusi dall'ambito di operatività della garanzia i fatti dedotti in giudizio, non riconducibili alla semplice colpa del professionista;
evidenziava che il massimale garantito era comunque di € 1.000.000,00 e la franchigia era di € 2.500,00 per i danni alle opere progettate e di € 500,00 per danni diversi.
Rigettata dal tribunale la richiesta della di riunione del giudizio a quello iscritto al CP_4
n. 12313/2013 e la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata da , Persona_1
concessi i termini ex art. 183, veniva disposta in data 3.10.2017 la riunione del giudizio n.
13153/2013 a quelli già riuniti contraddistinti con i numeri 509/2012 e 910/2012.
Indi, venivano escussi i testi ammessi nel giudizio n. 509/2012 e quelli richiesti da
[...]
. CP_2
Con ordinanza del 8.10.2018 il tribunale rilevava che il non aveva prodotto la CP_3
delibera che autorizzava la sua costituzione in giudizio e poiché questa poteva comunque ritenersi valida se fosse intervenuta la ratifica da parte dell'assemblea, assegnava al termine fino al 1.4. 2019 per il deposito della delibera di ratifica. CP_3
Con ordinanza dell'11.12.2019 veniva disposta ctu per quantificare il compenso richiesto dall'arch. . CP_2
All'udienza del 22.2.2021 il difensore di dichiarava la morte del proprio Persona_1 assistito e l'intero giudizio veniva dichiarato interrotto.
Riassunto dal condomino VI RA e da , si costituivano tutte altre parti già CP_2
costituite nonché gli eredi di e gli eredi di;
questi ultimi Controparte_12 Persona_1 depositavano la sentenza n 2284/2020 della Corte d'Appello dì Catania, pubblicata il
22/12/2020, che aveva confermato la responsabilità professionale e risarcitoria dell'arch.
nei confronti del condomino . CP_2 Per_1
Gli eredi deducevano che la cennata sentenza della Corte di Appello aveva efficacia Per_1
di giudicato in ordine alla responsabilità risarcitoria del professionista incaricato, il quale non l'aveva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, mentre loro avevano proposto ricorso in
Cassazione ma per altri motivi. Aggiungevano che qualunque fosse stato l'esito del giudizio pendente davanti la S.C., in nessun caso la posizione del avrebbe potuto subire una CP_2
modifica in melius perchè la statuizione che aveva dichiarato la sua responsabilità non era stata oggetto di impugnazione.
All'udienza del 15.11.2021 la causa veniva posta in decisione e definita dal Tribunale di
Catania con la suddetta sentenza n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, con la quale il tribunale, ritenuto che la delibera dell'assemblea condominiale del 19.12.2013, prodotta dal CP_3 il 2.4.2019, non conteneva l'autorizzazione alla sua costituzione in giudizio in quanto
8 l'assemblea, in base al verbale, non aveva reso alcuna deliberazione sul predetto argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno poiché non era stato messo ai voti per mancanza del numero legale, statuiva l'inammissibilità della costituzione in giudizio del , CP_3 con l'effetto che le eccezioni e la domanda riconvenzionale dallo stesso proposte non venivano esaminate.
In ordine agli intervenuti in giudizio, il Tribunale, dopo avere enunciato i principi espressi dalla
Cassazione nella sentenza n. 35576/2021 e dopo avere ribadito che i singoli condomini dispongono di legittimazione concorrente con quella dell'amministratore per “agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota che impedisce di attribuirgli la qualifica di terzo”, osservava che, sebbene la mancata rituale costituzione in giudizio del non CP_3
impediva alle parti intervenute di proporre individualmente le medesime eccezioni e domande riconvenzionali che avrebbe potuto proporre il , “tuttavia ciò sarebbe stato CP_3
possibile qualora gli intervenuti si fossero costituiti tempestivamente essendo comunque tenuti al rispetto dei termini decadenziali previsti dall'art. 167 c.p.c, mentre nella specie gli intervenienti si erano costituiti in ritardo rispetto all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata nell'atto di citazione per il 20.1.2014, atteso che si era costituito Persona_1 all'udienza del 22.1.2014 e in data 18.6.2014. Controparte_10
Sulla base di questi rilievi il tribunale, dopo aver qualificato gli atti di intervento come adesivi autonomi, ha dichiarato i condomini intervenuti decaduti dalla possibilità di proporre la domanda riconvenzionale e le eccezioni di prescrizione e di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Il primo giudice, proseguendo nel proprio ragionamento, ha statuito che, poiché la responsabilità riconosciuta in capo al nell'ambito del giudizio n. 509/2012, CP_2 simultaneamente deciso, non era tuttavia d'ostacolo all'accoglimento della sua domanda di pagamento dei compensi, in quanto i giudizi sebbene riuniti e definiti con unica sentenza mantenevano ciascuno la propria autonomia, ha accolto la domanda dall'arch. e ha CP_2
condannando il al pagamento, in favore del professionista, Controparte_3 della somma di € 119.955,35 oltre iva, cassa di previdenza ed interessi legali dalla domanda.
Di conseguenza, ha dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta da nei CP_2
confronti della;
ha condannato il al pagamento delle Controparte_4 CP_3
spese processuali in favore di;
ha compensato le spese processuali tra CP_2 [...]
e e;
ha compensato le spese processuali tra CP_2 Pt_1 Parte_2 CP_1 [...]
e ; ha compensato la metà delle spese processuali tra CP_2 Controparte_14 CP_2
e la ha condannato la al pagamento della restante metà delle spese CP_4 CP_4
processuali in favore di;
ha posto a carico del CP_2 Controparte_3 le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
9 Avverso tale sentenza n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, notificata il 30.8.2022, hanno proposto appello e , nella qualità di eredi dell'interveniente Pt_1 Parte_2 CP_1
, con citazione notificata il 15.9.2022 a , al Persona_1 CP_2 [...]
alla , a VI RA, Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , e CP_5 Per_1 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_15
CP_1
, e . Controparte_10 Parte_3
Con separate comparse si sono costituiti in appello soltanto e la CP_2 [...]
. Controparte_4
Avverso la medesima sentenza il ha proposto separato Controparte_3
appello, iscritto al n. 1322/2022 Rgac,; anche in tale giudizio si sono costituiti soltanto
[...]
e la . CP_2 Controparte_4
La Corte, con provvedimento del 22.3.2023, ha disposto la riunione dei due appelli, ai sensi dell'art 335 c.p.c.
All'udienza del 9.10.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio d'appello iscritto al n. 1256/2002 promosso dagli eredi di , la Persona_1
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_4 all'impugnazione da parte degli appellanti (già costituiti in primo grado in prosecuzione del loro dante causa, che era intervenuto volontariamente in giudizio).
Alla predetta eccezione gli eredi hanno replicato con note scritte depositate per Per_1
l'udienza del 16.1.2023 con argomenti che, a parere del Collegio, non sono fondati alla luce del condivisibile principio secondo cui “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” (cfr. Cass n. 23721/2021).
Inoltre, sotto il profilo dell'interesse, va osservato, contrariamente a quanto deducono gli eredi
, che la - chiamata in garanzia dal - ha un interesse proprio a Per_1 CP_4 CP_2 sollevare nel presente grado l'eccezione in esame per sostenere la carenza di legittimazione da parte dei predetti eredi ad impugnare autonomamente la sentenza ed a riproporre la domanda risarcitoria formulata contro il proprio assicurato (rigettata dal Tribunale). CP_2
10 Tanto precisato, ad avviso del Collegio è fondata e, di conseguenza, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione processuale degli eredi , che per Per_1
giurisprudenza pacifica rientra tra quelle in senso lato e pertanto sollevabile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio).
Ed infatti, in base ai principi espressi dalla S.C., a Sezioni Unite, con sentenza n. 10934/2019, nel condominio la legittimazione concorrente e/o sostitutiva dei singoli condomini dipende dalla natura dei diritti contesi e in ragione di detta natura in alcuni casi è prevista la possibilità per i singoli condomini di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella difesa in giudizio quando la controversia investe direttamente i loro diritti pro quota sui beni comuni.
In materia si è infatti consolidato il principio secondo cui quando è un terzo a formulare la domanda giudiziale di adempimento di una obbligazione contrattuale assunta dal CP_3
la legittimazione ad agire ed essere convenuto in giudizio spetta esclusivamente all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c.
La giurisprudenza della S.C. è orientata nell'affermare che nelle controversie condominiali la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal , inteso come soggetto unitario, e dagli altri CP_3
partecipanti (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023).
Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il soccombente” (Cass. n. CP_3
7053/2024).
La giurisprudenza di legittimità in materia di legittimazione concorrente o sostitutiva del singolo condomino rispetto alla legittimazione dell'amministratore del come CP_3 delineata dall'art. 1131 c.c. afferma che il principio secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla loro partecipazione in assenza di personalità giuridica autonoma dell'ente di gestione “non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino;
pertanto, poiché in tali controversie non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse
11 direttamente collettivo e solo mediatamente individuale a funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all'amministratore (Cass. SU n. 19633/2014; Cass. n. 8173/2012; Cass. n. 1208/2017; Cass. n.
15567/2018).
Il principio appena richiamato è stato ribadito con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto, come nella specie, le obbligazioni contratte dall'amministratore del condominio nell'interesse di tutti i partecipanti in funzione del soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale.
La presente controversia è stata promossa nei confronti del da un terzo creditore CP_3 per ottenere il pagamento di una obbligazione contratta nell'interesse comune dei partecipanti al Condominio e, pertanto, essa ha ad oggetto non diritti su di un bene o un servizio comune, quanto piuttosto il diritto di credito di un terzo scaturito dall'obbligazione assunta dal per soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale “strutturate sulla CP_3
base di un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condomini”.
Pertanto, nelle cause di questo tipo la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore nominato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 1131 c.c., non essendo perciò ammissibile il gravame avanzato dal singolo avverso la CP_3
sentenza che abbia visto soccombente il evocato e costituito in giudizio tramite il CP_3 suo rappresentante” (Cass. n. 20282/2023).
Nella specie, gli eredi hanno ribadito nella note autorizzate del 5.1.2023 che il proprio Per_1 interesse diretto ed immediato “è quello di non pagare quella che, in astratto, dovrebbe essere la quota millesimale corrispondente alle sue unità immobiliari;
come è altrettanto ovvio che
1'eccezione di inadempimento sollevata dal , di cui, ovviamente, ove accolta, si Per_1
avvarrebbe tutto il Condominio, è sostenuta dagli eredi per evitare il pagamento Per_1
della detta loro quota millesimale. Risultato certamente ottenibile solo con il rigetto della domanda del “. CP_2
Pertanto, l'azione che gli eredi definiscono “autonoma” in effetti, alla luce dei Per_1
superiori principi, tale non è poiché non è volta alla tutela di un bene comune, bensì alla tutela di un loro interesse personale che è quello di evitare di dover contribuire in quota parte al pagamento dei compensi del : ciò esclude la loro legittimazione ad una azione CP_2
autonoma nei confronti del al fine di soddisfare un interesse esclusivamente proprio CP_2
(Cass. n. 19796/2016; Cass. n. 29748/2017).
Per questi motivi
non si può configurare una autonoma legittimazione all'appello degli eredi con l'effetto che l'impugnazione proposta va qualificata come comparsa di Pt_5
12 costituzione ad adiuvandum alle ragioni dell'appello del dandosi atto che gli CP_3
argomenti di critica alla sentenza dedotti dai predetti eredi coincidono con i motivi di appello del , rendendosi superfluo un loro distinto esame. CP_3
Passando all'esame dell'appello del , il Collegio osserva. CP_3
Ai motivi di appello il premette che la propria impugnazione riguarda la sentenza CP_3
di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la propria costituzione nel giudizio n. 13153/2013 omettendo di pronunciarsi sulle proprie domande ed eccezioni (che in questa fase ripropone); nella parte in cui non ha esaminato la propria domanda riconvenzionale sebbene fosse ammissibile;
nella parte in cui ha accolto la domanda di adempimento di CP_2
e ha condannato il al pagamento integrale dei suoi onorari così come
[...] CP_3
quantificati dal ctu;
nella parte in cui ha condannato il Condominio al pagamento di spese di giudizio.
In particolare, il primo motivo censura la sentenza appellata per avere dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del sul presupposto errato che detta costituzione non CP_3 fosse autorizzata dall'assemblea condominiale.
Sul punto la statuizione sarebbe errata e frutto di una disattenta lettura del verbale assembleare prodotto in atti.
La parte ripropone pertanto in questa fase le domande, eccezioni e difese proposte in primo grado e chiede a questa Corte di pronunciarsi in merito alle stesse.
Con il secondo motivo l'appellante ripropone la domanda riconvenzionale che si fonda sulle medesime ragioni per le quali il Tribunale ha già riconosciuto ai singoli condomini il risarcimento del danno e deduce che il quantum del risarcimento dovuto risulta anch'esso provato dalla documentazione prodotta in atti che attesta come a causa dell'imperizia e negligenza del il Condominio aveva dovuto sostenere esborsi per oltre € 200.000,00 CP_2
per spese di smantellamento, di rispristino e per la direzione lavori delle due terrazze, oltre spese legali.
Altra censura viene mossa alla sentenza che, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non avrebbe correttamente valutato le prove acquisite in seno ai giudizi riuniti.
In particolare, la censura investe la contraddizione che emergerebbe tra la statuizione resa nel giudizio riunito portante il n. 509\2012 R.G.- dove si è affermata la responsabilità professionale e risarcitoria del - e quella impugnata nel presente giudizio dove in difformità si è CP_2 affermato che la riconosciuta responsabilità del non precludeva l'esame della sua CP_2
domanda di adempimento per il pagamento dei compensi, sul rilievo che “la riunione dei giudizi non fa venir meno l'autonomia delle causa riunite”.
13 Osserva la parte che così disponendo il primo giudice ha valutato il medesimo fatto, in modo diametralmente opposto nei due giudizi riuniti, quando invece una volta dichiarato l'inadempimento contrattuale del , l'eccezione del di inadempimento ex CP_2 CP_3
art. 1460 c.c. era sufficiente a paralizzare la domanda di adempimento del . CP_2
Evidenzia la parte che in ogni caso l'autonomia che contraddistingue le cause quando sono riunite per ragioni di connessione oggettiva, come nel caso in esame, rende possibile che le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti possano essere utilizzabili nell'altro, essendo sufficiente che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse tra le parti.
L'altra censura attiene al mancato esercizio da parte del primo giudice del potere/dovere valutativo che compete al giudicante al momento della liquidazione circa i vantaggi e l'utilità conseguita dal committente dall'opera del professionista.
Deduce la parte che il primo giudice si è limitato a recepire le risultanze della consulenza d'ufficio il cui scopo meramente tecnico era quello di determinare, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 140 del 23/8/2012, il corrispettivo professionale teoricamente liquidabile omettendo di considerare non soltanto l'inutilità ma la dannosità dell'attività prestata dal sulla quale il medesimo giudicante aveva in precedenza statuito. CP_2
Richiama in proposito l'art 36 del citato D.M. 140/2012 che attribuisce al giudice, al momento della liquidazione del compenso professionale, il dovere di prendere “in considerazione della natura dell'opera, del pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, di aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello teoricamente liquidabile”.
Aggiunge che nella specie la riduzione percentuale del compenso tabellare era dovuta per gli acclarati danni e per le conseguenze pregiudizievoli subiti dal a causa dell'operato CP_3
del professionista.
Indi deduce che il primo giudice, nel liquidare i compensi al , avrebbe dovuto CP_2
considerare anche i danni derivati per le azioni legali intraprese dai condomini (due procedimenti per danno temuto seguiti da giudizi di merito conclusi con sentenze appellate) oltre agli oneri e ai costi di smantellamento e di ripristino delle due terrazze, per i quali sono stati corrisposti oltre € 200.000,00.
Per quanto esposto il domanda a questa Corte di riesaminare la parcella CP_3
determinata dal ctu alla luce delle predette considerazioni.
Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità della statuizione di condanna del al CP_3
pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo è fondato.
14 Ed infatti, l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione il 19.12.2013 aveva ad oggetto: al 4° punto “Discussione su atto di citazione proposto dall'arch. nei Confronti Del Condominio (allegato in copia) – Determinazione CP_2 su incarico ad un legale;
al punto 5: “Nomina dell'Amministratore”.
Letto il verbale della suddetta seduta risulta che l'assemblea chiamata a deliberare sul quarto punto dell'ordine del giorno ha dato atto che gli avvocati RA e RA si erano proposti di rappresentare il nel giudizio promosso dall'architetto e che CP_3 CP_2
messa ai voti detta proposta aveva ottenuto il parare favorevole insufficiente per l'approvazione (355,261 millesimi).
Risulta altresì che subito dopo tale votazione, allontanatosi il condomino , Pt_6 all'assemblea è stata sottoposta una seconda proposta, sempre inerente al medesimo punto 4° dell'ordine del giorno, che prevedeva di affidare la difesa congiunta del oltre che CP_3 agli avocati RA e RA anche all'avv. Arona e su detta ultima proposta risulta verbalizzato che “hanno votato favorevolmente tutti i condomini presente con il voto contrario del condomino e con l'astensione dell'Avvocato Giglio “. Parte_7
Dal verbale risulta altresì che in seguito alla predetta approvazione si sono allontanati i condomini RA, , e e poiché con il loro allontanamento era Per_2 CP_10 Per_3 venuto meno il numero legale si è dato atto nel verbale che “il quinto punto viene rinviato e la riunione viene chiusa”.
Esaminata la delibera risulta evidente che il primo decidente ha confuso gli argomenti posti all'ordine del giorno quanto ha statuito “che la seconda votazione riguarda la proposta di nominare, in aggiunta agli avvocati RA e RA, l'avvocato Arona. Su tale proposta, anche a causa del progressivo allontanamento dei condomini, l'assemblea non è pervenuta ad una votazione e “per mancanza del numero legale, il quarto punto viene rinviato”.
Posto quindi che l'assemblea condominiale ha deliberato e approvato nella seduta del
19.12.2013 il quarto punto posto all'ordine del giorno, nominando i tre difensori che poi hanno effettivamente rappresentato il nel giudizio iscritto al n. 13153/2013 e che nessuno CP_3
dei condomini ha impugnato la predetta delibera per far valere eventuali ragioni di annullabilità, in riforma della statuizione impugnata deve dichiararsi autorizzata e valida la costituzione in giudizio del con l'effetto che, essendo anche tempestiva, vanno CP_3
dichiarate ammissibili le eccezioni e le domande proposte davanti al Tribunale dal
, compresa la domanda riconvenzionale formulata nei confronti di CP_3 CP_2
avente contenuto risarcitorio.
Il secondo motivo è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
15 La domanda riconvenzionale del Condominio, come del resto anche quella di riduzione del compenso del professionista, traggono fondamento nella responsabilità professionale riconosciuta in capo al all'esito delle ctu disposte nei procedimenti nunciatori e dai CP_2
successivi giudizi di merito, le cui sentenze che li hanno definiti (n. 1475/2017 e n. 23912018) poi sono state simultaneamente impugnate innanzi alla Corte di Appello di Catania da CP_2
.
[...]
La Corte di Appello con sentenza n. 224/2020, pubblicata il 22.12.2020, ha confermato la responsabilità risarcitoria di ed è sub iudice in quanto è ancora pendente ricorso CP_2
in Cassazione proposto dagli eredi per motivi che non sono stati resi noti né al Per_1
tribunale né a questa Corte, in difetto di deposito dei relativi atti del giudizio in Cassazione.
Il , nel costituirsi nel precedente grado, ha indicato e prodotto gli elementi CP_3
probatori (ctu, ordinanze del tribunale) su cui fondava le proprie domande ed eccezioni che sono pressoché gli stessi di quelli acquisti nei giudizi risarcitori promossi dai singoli condomini contro il e la chiamata in manleva. CP_2 CP_4
Pertanto questo Collegio reputa valorizzabili per la decisione anche i documenti (ctu, ctp, lo studio redatto dalla Technoside s.r.l.) prodotti nel giudizio n. 509/2012 dove erano parti costituite tanto che la trattandosi di prove e documenti CP_2 Controparte_4
che seppur raccolti in altri giudizi sono entrati nel processo di provenienza nel rispetto del contraddittorio delle parti (cfr. Cass n. 31312/2021).
Tanto precisato, esaminati gli atti, non si rinvengono ragioni per dissentire dalle precedenti pronunce, tutte univoche (anche quelli seguiti al merito cautelare e della Corte di Appello) nell'affermare la responsabilità del per l'errata progettazione e direzione dei lavori CP_2
delle due terrazze.
CP_1 Dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. (posta a base dell'ordinanza cautelare del
14/04/2010 e dei successivi giudizi di merito) era emerso che i lavori ordinati dal , CP_2
consistiti nella rimozione dello stato di guaina esistente, la posa di massetto di argilla espansa di spessore variabile da 5 a 23 cm sulla pavimentazione esistente e la posa di ulteriore massetto cementizio dello spessore variabile da 4 a 6 cm e l'ulteriore posa di uno strato di malta cementizia bicomponente, dello spessore di 2 mm. avevano generato, in particolare nell'acciaio, tensioni superiori a quelle ammissibili e prefissate dalla normativa vigente all'epoca di costruzione dell'edificio e non erano conformi alla normativa antisismica, in particolare al D.M. LL.PP. 16.01.1996 e che si sarebbe dovuto procedere all'adeguamento sismico dell'intera struttura.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, una volta esclusa la difformità fra l'opera realizzata ed il progetto elaborato, accertata la violazione della normativa in materia di
16 costruzioni, settore tecnico ed altamente specialistico, l'errore è imputabile a titolo di responsabilità professionale al progettista, secondo il criterio della specifica diligenza in concreto esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c., in quanto la violazione delle norme antisismiche
è legato da nesso causale al comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori che peraltro non necessitavano la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. (Cass. n. 6917/2019).
Pertanto è fondata la domanda risarcitoria del che ha anche assolto all'onere CP_3
probatorio posto a suo carico, avendo fornito prova dei danni conseguenza causati da tale condotta imperita e negligente del professionista incaricato, in termini di maggiori oneri finanziari per le demolizioni e il rifacimento delle terrazze di copertura (cfr. Cass. n.
20707/2023).
Si aggiunga per completezza che né il né costituendosi nel CP_2 Controparte_4
presente giudizio hanno dedotto di aver proposto appello avverso le statuizioni che hanno definito il giudizio n. 509/2012 r.g.a.c..
Ed infatti, la costituendosi in appello, ha allegato di aver proceduto al pagamento CP_4
dei risarcimenti disposti in favore dei condomini che ne avevano fatto richiesta.
Poi, non sono condivisibili le difese svolte dall'appellato per il rigetto delle domande CP_2
avversarie quando egli deduce che non sarebbe accertata la propria responsabilità difettando sul punto un pronunciamento passato in giudicato, oltre al fatto che le risultanze della ctu poste a fondamento delle svariate pronunce di condanna a suo carico sono state contestate dalle ctp contrarie (vedi ing. A. prof. ing. ). Persona_4 Per_5 Per_6
Tali argomenti (v. pagine 10 -14) che sono stati già dichiarati infondati dalla sentenza n.
3069/2022 nella parte in cui ha deciso il giudizio riunito n. 5092012, sono anche inconferenti in quanto la responsabilità risarcitoria che questo Collegio riconosce all'appellato non CP_2
si fonda sul dedotto giudicato esterno, prodotto dalla sentenza della Corte di appello n.
2284/2020, bensì sul materiale probatorio presente in atti e nella condivisione dei motivi che hanno portato i precedenti giudici, investiti della medesima questione, a rigettare gli argomenti che il ripropone nel presente giudizio. CP_2
Ed infatti, l'assunto difensivo principale del , secondo cui la propria scelta tecnica di CP_2
sovrapporre i massetti con la modifica delle pendenze delle terrazze non aveva determinato un sovraccarico dei solai oltre i limiti consentiti dalla normativa antisismica, non ha trovato conforto in nessuna ctu tra le tante espletate.
Inoltre, sull'argomento ha già replicato, con argomenti che questo Collegio condivide e fa propri, il c.t.p. ing. con le note in atti, acquisite nel contraddittorio delle parti nel Per_7
giudizio iscritto al 509/2012 R.g.a.c.
17 L'ing. ha infatti evidenziato che anche laddove nella determinazione del sovraccarico Per_7
tollerabile al posto dei parametri indicati dal D.M. del 16.1.996 si fosse fatto ricorso a quelli previsti dal D.M. 14.1.2008, in ogni caso le terrazze andavano rifatte.
Difatti la tesi della sostenibilità del sovraccarico predicata dai ctp del si fondava CP_2 sull'assunto tecnico imprescindibile che il solaio di copertura della terrazza fosse dotato di un
“secondo ferro di armatura” capace di sostenere il sovraccarico, mentre l'esistenza di tale presupposto tecnico è stato escluso dalle prove (saggi) che il medesimo ing. aveva Per_7
effettuato e documento con le fotografie (non contrastate da prove contrarie) che dimostravano che le armature rinvenute in effetti non riguardavano le terrazze ma “si riferivano all'intradosso dei solai di piano sottostanti la terrazza”.
Si aggiunga che si profila anche incerta oltre che inesatta la difesa nel grado del quando CP_2 afferma che “con riferimento all'Avv. VI RA e (oggi gli eredi), Controparte_12
occorre precisare che le rispettive domande di risarcimento, ancorché fondate, dovevano essere limitate al solo smantellamento del massetto, non anche all'impermeabilizzazione del terrazzo, atteso che il ha contestato all'impresa appaltatrice la cattiva esecuzione CP_3
del lavoro, come confermato sia dal lodo arbitrale (29.05.2017) che dalla Corte d'Appello di
Catania, cui aveva proposto ricorso la General Impianti 2000”.
Premesso che tale ultima affermazione non è corretta in quanto dalla sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 2284/2020 emerge, al contrario, che nessuna responsabilità poteva attribuirsi alla società General Impianti 2000, le cui lavorazioni sottoposte ad accertamento tecnico preventivo sono risultate eseguite a regola d'arte, in ogni caso il professionista sembra riconoscere il proprio errore progettuale, quando a pagina 15 della propria comparsa di costituzione deduce che il diritto dei condomini al rimborso delle spese andava limitato al costo di rimozione del massetto.
Per completezza va osservato che le ulteriori contestazioni formulate dal sull'eccessivo CP_2
quantum complessivamente liquidato dal Tribunale ai singoli condomini nel giudizio riunito n. 509/2012 non possono essere esaminate in questa sede e avrebbero dovuto costituire motivo di appello avverso le statuizioni che hanno deciso tale giudizio.
Tuttavia, il quantum del risarcimento già liquidato ai condomini dalla a titolo di CP_4
rimborso per gli oneri di rifacimento delle terrazze può rilevare soltanto ai fini della quantificazione del risarcimento del danno residuo ancora dovuto al . CP_3
Sulla domanda di riduzione del compenso va detto che il nel proprio atto di CP_3 appello non ha riproposto l'eccezione rimasta assorbita di prescrizione triennale del credito del professionista ex art. 2956 n. 2 c.c. e le ragioni addotte per contestare il quantum liquidato dal Tribunale al , come chiaramente emerge dall'atto di appello, si fondano sui vizi di CP_2
18 progettazione e di realizzazione delle due terrazze di copertura dell'edificio, che rientravano tra i cosiddetti interventi di manutenzione straordinaria extra sisma 90.
Posto che la domanda di adempimento del (che dagli atti non risulta che sia stato CP_2
sollevato dagli incarichi prima di aver eseguito le prestazioni oggetto di domanda) aveva ad oggetto la richiesta dei compensi sia per l'attività svolta nell'ambito della procedura di finanziamento delle opere per “il Sisma 90” (che non risultano qui contestate); sia per le altre di manutenzione straordinaria cosiddette extra sisma deliberate dall'assemblea condominiale il 5.6.2007, la domanda dell'appallante di riduzione di almeno il 60% dell'importo complessivamente liquidato dal Tribunale non può essere accolta in quanto è infondata.
Ed infatti, “nell'attività di progettazione l'architetto, l'ingegnere o il geometra è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico oltre che giuridico e che soltanto l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass n. 1214/2017). Con la precisazione che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. postula la necessaria proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede (Cass. 2855/2005).
Applicando tali principi al caso in esame deve rilevarsi che poiché l'attività di progettazione è stata comunque eseguita e soltanto per il rifacimento delle terrazze si è rilevata oltre che arbitraria anche errata, se il committente per queste ultime ha diritto al CP_3
risarcimento del danno, non può al contempo rifiutare il pagamento del giusto compenso per le altre prestazioni correttamente eseguite.
Inoltre, sebbene la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel precedente grado non ha fatto distinzione tra le opere progettate e dirette dal che rientravano nella pratica sisma 90 CP_2
dalle altre di manutenzione straordinaria extra sisma in quanto entrambi i tipi di interventi erano stati contestualmente autorizzati dal con delibera assembleare del 5.6.2007 CP_3
ed appaltati unitariamente, tuttavia dagli atti di causa emerge che tra le opere extra sima rientravano anche altri interventi manutentivi, oltre quello di rifacimento delle due terrazze, rispetto ai quali il non ha sollevato obiezioni. CP_3
Pertanto, a carico del professionista non è configurabile un totale inadempimento dell'obbligazione di risultato per l'attività di progettazione e dell'obbligazione di mezzi per la direzione lavori per tutte le opere extra sisma.
Ciò esclude che si possa anche soltanto per tali opere extra sisma aprioristicamente applicare la chiesta riduzione del 60% sui compensi senza aver prima verificato l'incidenza della
19 suddetta prestazione professionale inutile sul compenso astrattamente spettante al professionista.
Pertanto, il motivo di appello proposto dal può essere accolto nei limiti anzidetti, CP_3 avendo quest'ultimo il diritto a vedere liquidato il corrispettivo in misura ridotta in ordine a quelle attività che risultano rese violando gravemente l'obbligazione di diligenza e che non hanno prodotto alcuna utilità per i committenti anzi dei danni che trovano separata tutela adeguata nella domanda risarcitoria che è stata accolta (Cass. n. 28614/2022; Cass. n.
1004/2021).
Conseguentemente spetterà al ctu, che verrà nominato predisporre un distinto conteggio dei compensi del professionista per le opere rientranti nella pratica sisma 90 e per quelle extra sisma, che dovrà necessariamente essere rielaborato stralciando del computo degli oneri professionali liquidabili quelli inerenti il rifacimento delle terrazze progettate e dirette dal e dovrà altresì determinare l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal CP_2
Condominio per il rifacimento delle due terrazze ordinato dal Tribunale calcolando anche l'ammontare del rimborso già corrisposto a tale titolo dalla ai singoli Controparte_4
condomini.
PQM
La Corte d'Appello di Catania, seconda sezione civile, non definitivamente decidendo nel giudizio di appello iscritto al n. 1322/2022 proposto dal Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3069/2022, pubblicata il 5.7.2022, così
[...]
provvede:
In riforma della sentenza appellata, dichiara ammissibile oltre che tempestiva la costituzione in giudizio del nel giudizio iscritto al n. 13153/2013 Controparte_3
Rgac del Tribunale di Catania.
Dichiara inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 CP_1
, nella loro qualità di eredi di .
[...] Persona_1
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania addì 13 giugno 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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