Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 20266
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Sentenza 14 luglio 2023

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In caso di transazione intervenuta nel giudizio, non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.

La tutela speciale assicurata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 concerne soltanto quei diritti che ineriscono al rapporto processuale e dei quali avrebbe potuto rispondere, in mancanza di transazione e in ipotesi di soccombenza, la controparte non assistita. Gli ulteriori diritti che si fondino sul particolare rapporto convenzionale intercorso tra cliente e patrono - e, perciò, anche il cosiddetto palmario - sono invece estranei alla speciale tutela dell'art. 68 e per la loro tutela l'avvocato, anche in caso di definizione bonaria della controversia, non può che rivolgersi al proprio cliente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 20266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20266
    Data del deposito : 14 luglio 2023

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