TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dall'ente resistente il 18 Novembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 13 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1573 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, Parte_1
nella via Togliatti n. 52, C.F. , in qualità di genitore esercente la CodiceFiscale_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1
C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a CodiceFiscale_2
Canicattì, nel Viale Regina Margherita n. 154, presso lo studio dell'Avv. Maria Lo Giudice,
che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso ex art. 445bis, VI comma, c.p.c.
depositato il 16/05/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 16 Maggio 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor , in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Persona_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per
il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione a favore della prefata figlia del diritto alla corresponsione della indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge n. 289 dell'11 Ottobre 1990 a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 18 Agosto 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'ente resistente il 18 Novembre 2024, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché,
merita di essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, l'art. 1 della legge n. 289 dell'11 Ottobre 1990 stabilisce che: “Ai mutilati ed
invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz,
è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990” (I comma).
“La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale,
2 pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” (II comma).
“L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla
scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi” (III comma).
“Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma
3” (IV comma).
“L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica” (V comma).
L'art. 3 della richiamata legge n. 289/1990 dispone, altresì, che: “L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968,
n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della
speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole”.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dal C.T.U. Dott.ssa , ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, Persona_2
quindi, pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la minore le determinano difficoltà persistenti a Persona_1
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Sicché, le stesse la pongono nelle condizioni previste dalla citata legge per avere diritto a percepire l'indennità di frequenza. Per
quel che concerne la decorrenza, il prefato perito afferma che, deve farsi coincidere con il mese di Aprile 2024 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio).
La conclusione alla quale è pervenuta la enunciata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dal signor ER
3 , in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Parte_1
si palesa in questa sede accoglibile. Persona_1
Considerato che, durante il presente giudizio la sussistenza del citato requisito sanitario è
stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa e di deposito della C.T.U. nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese dei due procedimenti in argomento. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che la minore è affetta da patologie per le quali ha diritto Persona_1
a percepire l'indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge n. 289 dell'11 Ottobre 1990 a decorrere dal mese di Aprile 2024;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 13 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
4