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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Silvana Sica Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel. dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3816/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2113/2024, pubblicata il 22.05.2024), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di gravame C.F._1 dall'avv. VA Piccolo (c.f.: ) e domiciliata presso lo studio del C.F._2 medesimo in Sparanise (CE), alla via Abate Roffredo n. 32 (p.e.c.:
; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso come da procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv.
VA TA (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 medesimo in Santa Maria Capua Vetere (CE), al viale del Consiglio d'Europa n. 6 (p.e.c.:
; Email_2
appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Per l'appellato: si è riportato alla memoria difensiva di costituzione;
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento - in relazione all'ambito del gravame - interessi riferibili a minori d'età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 02.02.2019 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto CP_1 matrimonio concordatario con la resistente il 23.09.1990 e che dall'unione erano nati, rispettivamente in data 19.09.1991, in data 23.10.1993, in data 11.05.1998 ed in data
06.03.2009, i figli , e - chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 con addebito da a cagione della violazione da parte della donna Parte_1 dell'obbligo di fedeltà; disporsi l'affido condiviso della figlia minore a sé con Per_4 assegnazione della ex casa coniugale di Sparanise, già condotta in locazione;
porsi a carico della resistente un adeguato assegno mensile per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale contestava le deduzioni di controparte, chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente, a cagione delle condotte aggressive, denigratorie e violente tenute in suo danno dal marito nel corso del matrimonio;
affidare la figlia ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso Per_4 di sé, previa assegnazione della ex casa coniugale;
regolamentarsi l'esercizio del diritto di visita del padre;
porsi a carico del ricorrente un assegno mensile per il mantenimento proprio e della minore del complessivo importo di euro 1.000,00 al mese, oltre al 50% delle spese Per_4 straordinarie relative alla figlia.
All'udienza del 18.06.2020, il Presidente del Tribunale, sentite le figlie e Per_4 Per_3
(quest'ultima in qualità di informatore), dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la minore ad Per_4 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre (al quale veniva assegnata la casa coniugale), disciplinava l'esercizio del diritto di visita materno e poneva a carico della l'assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della citata Parte_1 figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonchè a carico del l'assegno mensile di CP_1 euro 300,00 in favore della moglie. Nel prosieguo, il giudizio veniva istruito a mezzo dell'espletamento delle prove orali richieste dal ricorrente, previa declaratoria di inammissibilità della prova per testi domandata dalla resistente.
In sede conclusionale, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e- acquisito il parere del
P.M. - la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
1.1. Con sentenza n. 2113 del 10.03.2024 (pubblicata il 22.05.2024) - alla quale va fatto integrale rinvio circa la puntuale esposizione dei fatti di causa e le ragioni della decisione - il Tribunale adito - per quanto riguarda precipuamente l'oggetto del presente giudizio - pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi con addebito alla ritenendo Parte_1 provata dall'escussione dei testi ammessi la ricostruzione del ricorrente alla cui stregua la moglie, nel corso dell'anno 2019, aveva allacciato una relazione adulterina con un giovane
(della stessa età del figlio , proprietario di un bar sito nella piazza principale di Per_2
Sparanise. Conseguenzialmente, sul piano economico, il Tribunale riteneva insussistenti i presupposti per la spettanza alla del domandato assegno di mantenimento, fissando Parte_1 altresì a carico della medesima l'obbligo di corrispondere al marito, a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno dell'importo di euro 150,00 al mese, oltre al Per_4
50% delle spese straordinarie;
con la compensazione fra le parti delle spese di lite.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 04.09.2024
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava Parte_1 revocarsi la pronuncia di addebito della separazione, addebitarsi la medesima al marito e dichiararsi a lei dovuto dal un assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 CP_1 al mese, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva con comparsa di risposta , CP_1 il quale chiedeva dichiararsi il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque infondato nel merito.
2.1. Fissati i termini per il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto (e le note scritte depositate), lamenta Parte_1 innanzitutto l'erroneità dell'ordinanza istruttoria del 18.01.2022, con cui il G.I. aveva ammesso la sola prova testimoniale della controparte, eccependo che - al contrario di quanto opinato dal giudice - i capitoli della prova testimoniale da ella articolati (di cui chiede alla Corte l'ammissione) attenessero a specifiche circostanze di rilievo determinante ai fini della decisione e di natura non meramente valutativa.
Ad ogni modo - sostiene l'appellante - le dichiarazioni dei testi indicati dal afferiscono CP_1 ad una presunta relazione extraconiugale collocabile cronologicamente nell'anno 2019, allorquando la crisi di coppia era già deflagrata a causa delle asserite condotte prevaricatorie e violente nel tempo poste in essere in suo danno dal coniuge, come sarebbe dimostrato dalle denunce da lei sporte dinanzi alla P.G. il 21.03.2018 e l'1.10.2019, dal referto medico datato
19.09.2019 allegato alla prima (attestante uno stato “ansioso depressivo da presunto stalking da parte di persone a lei note”) e dalla formulazione stragiudiziale di una richiesta di separazione datata 21.03.2018 (trasmessa al marito dal suo difensore), che dimostrerebbero l'assenza del nesso causale fra l'adulterio addebitatole e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Peraltro - argomenta la - le dichiarazioni delle figlie e e della sorella Parte_1 Per_3 Per_4 del marito (decisive ai fini dell'addebito della separazione) sarebbero inattendibili CP_2 perché inficiate dal nesso di parentela con l'appellato e comunque dalla loro parzialità, riconducibile al rapporto affettivo privilegiato instauratosi nel tempo fra le giovani ed il padre.
Dunque, sulla base del contenuto delle denunce da lei sporte nei confronti del coniuge,
l'addebito della separazione sarebbe da ricondursi a quest'ultimo; conseguentemente, attesa l'ampia sperequazione delle condizioni patrimoniali delle parti (essendo la donna disoccupata e gravata dal canone di locazione dell'appartamento in cui vive, mentre il percepisce CP_1 una retribuzione annua di circa 29.000 euro quale operaio ed è ospitato dall'anziana madre, unitamente alle figlie e , andrebbe sancito il suo diritto alla percezione Per_3 Per_4 dell'assegno mensile di mantenimento a carico del marito dell'importo di 500 euro, equamente superiore a quello (pari ad euro 300,00) provvisoriamente riconosciutole all'esito dell'udienza presidenziale.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (ed attraverso le note scritte depositate),
, nel domandare la declaratoria di inammissibilità dell'appello di controparte ai CP_1 sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel contestare in ogni caso punto su punto le prospettazioni della rappresenta la correttezza della valutazione delle prove operata dal Tribunale, Parte_1 condivisibilmente conducente a supportare l'addebito alla moglie della separazione e la ritenuta inesistenza del diritto della donna ad ottenere da lui qualsivoglia assegno di mantenimento, chiedendo altresì il rigetto della richiesta di espletamento della prova testimoniale dichiarata inammissibile dalla richiamata ordinanza del G.I., in considerazione della mancanza della tempestiva impugnazione della medesima ovvero di una richiesta di revoca del provvedimento in sede di precisazione delle conclusioni.
4. Tanto premesso, reputa la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato. Ed invero, va innanzitutto rilevato come non sia ammissibile la richiesta di espletamento della prova testimoniale a suo tempo articolata dalla nelle note di secondo termine di cui Parte_1 all'art. 183 co. 6 c.p.c., attesa l'assoluta genericità del richiamo a tale attività istruttoria operato in forma meramente riassuntiva nelle note scritte depositate in funzione di precisazione delle conclusioni di primo grado per l'udienza del 13.06.2023.
Al riguardo, invero, per costante giurisprudenza il principio della specificità dei motivi di gravame (che garantisce anche il diritto della controparte a dedurre puntualmente in ordine alle domande di controparte) impone che la riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure sia puntuale e specifica, non essendo tale onere assolto attraverso un mero rinvio apodittico agli atti del procedimento di primo grado (cfr., da ultimo,
Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023), così come pacificamente avvenuto nel caso in esame, in cui l'appellante, in sede di deposito delle note conclusionali, si richiamava genericamente alle richieste contenute negli “atti e verbali di causa” ed alle “prove articulate”.
Peraltro, esente da censure risulta il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale a suo tempo articolata dalla quale formulato dal G.I. nell'ordinanza del 18.01.2022, Parte_1 consideratane l'attinenza a circostanze generiche, valutative ed in ogni caso non rilevanti ai fini della decisione.
Per ciò che concerne la domanda di riforma della sentenza impugnata in materia di addebito avanzata da sulla base delle prove ammesse ed acquisite, deve premettersi Parte_1 che la relativa pronuncia - com'è noto - presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del
12.09.2011; Cass., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Va, inoltre, evidenziato che, “in tema di separazione fra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., Sez. I, n. 25618 del 07.12.2007). In particolare, mentre la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass., 2059/2022; Cass.,
3923/2018; Cass., 16169/2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 35296 del 18.12.2023).
Ciò posto, e premesso che non si rilevano nell'atto di appello i profili di inammissibilità ipotizzati dal nella comparsa di costituzione, va posto in preliminare risalto che le CP_1 condotte prevaricatorie e violente ascritte dalla al marito nel corso della vita Parte_1 matrimoniale (asseritamente causa della crisi del rapporto coniugale in epoca anteriore alla sua presunta relazione extraconiugale) non hanno trovato alcuna conferma negli esiti del procedimento penale verosimilmente conseguito alle denunce, dei quali - invero - non consta la minima traccia in atti;
anzi, le dichiarazioni rese nel corso del detto procedimento dalle figlie e dimostrano - al contrario - come le uniche condotte contrarie ai doveri Per_3 Per_4 nascenti dal matrimonio fossero ascrivibili alla sola descritta come persona infedele Parte_1 al marito e dal carattere inspiegabilmente collerico, che aveva costretto le figlie ad allontanarsi dal nucleo familiare.
Per ciò che concerne il referto medico indicato, evidente ne è la genericità, attestando il medesimo uno stato ansioso del tutto aspecifico, anche quanto all'aspetto eziologico. Riguardo, poi, alla richiesta stragiudiziale di separazione di epoca anteriore alla relazione extraconiugale addebitatale (traente origine, come si è osservato, da asserite condotte del marito contrarie ai doveri coniugali risultate prive di alcun riscontro), è pacifico che successivamente alla medesima il rapporto di coppia si ricomponeva pienamente, il che rende lecita la conclusione (cui è pervenuto condivisibilmente il giudice di prime cure) secondo cui in ogni caso nel 2019 la presunta crisi coniugale era rientrata, con ricomposizione dell'affectio coniugalis successivamente compromessa dalla violazione dell'obbligo di fedeltà - avente, questa, efficacia causale - da parte della donna.
In merito a quest'ultimo specifico profilo, deve osservarsi come del tutto generica si appalesi la taccia di inattendibilità avanzata dall'appellante in ordine alle dichiarazioni dei testi e della figlia minore la quale ultima - in particolare - ha efficacemente descritto (in maniera Per_4 scevra da qualsiasi ed ipotetico condizionamento paterno, non avendo peraltro la giovane reciso i rapporti con la genitrice, alla quale non ha negato il suo perdurante attaccamento affettivo) le condotte da “cattiva madre” della la quale era solita lasciarla presso la Parte_1 villa comunale di Sparanise per incontrarsi con il giovane proprietario di un bar del detto
Comune, amante peraltro non occasionale (secondo quanto specificato) della donna, la quale
- a differenza del padre, sempre comprensivo ed amorevole - assumeva inoltre nei suoi confronti atteggiamenti collerici ed oppositivi (oltre che di aperto ostacolo al mantenimento di un sano rapporto con il genitore), i quali avevano già indotto le sorelle e ad Per_1 Per_3 allontanarsi dalla casa familiare (cfr. dichiarazioni rese dalla minore durante le udienze del
18.06.2020 e del 24.02.2023).
Riferiva - inoltre - di avere visto la madre entrare nella macchina del proprietario del Per_4 bar sito nella piazza di Sparanise e di avere letto più volte la inequivocabile messaggistica intercorsa fra la genitrice ed il predetto, il quale invitava la donna ad incontrarlo ed a lasciare la figlia “in villetta”; della lettura di tali messaggi ha riferito de relato anche la Persona_5 quale altresì - nel corso delle udienze del 18.06.2020 e del 28.10.2022 - ha affermato di avere in un'occasione letto in prima persona delle frasi d'amore sul telefono della e di Parte_1 avere notato più volte la madre - nell'estate del 2019 - all'esterno del citato bar in atteggiamenti affettuosi con il giovane amante (di nome ); a tale stregua, del tutto generico si appalesa Per_6 il sospetto di inattendibilità del propalato della figlia maggiorenne avanzato dall'appellante sulla sola base di passati screzi determinati dalla mancata condivisione da parte della donna della relazione sentimentale di con un ragazzo. Per_3
Anche (sorella dell'appellato), peraltro, oltre che confermare de relato le CP_2 affermazioni delle nipoti, ha ricordato in via generale - in occasione dell'udienza del 28.10.2022 - di avere visto in più occasioni - “prima del Covid” - la cognata ed il proprietario del bar sito nella piazzetta di Sparanise parlare “in modo ravvicinato”.
Di eloquente significatività - infine - appare il narrato del teste (padre di Testimone_1 un'amichetta di che frequentava a sua volta la villa comunale di Sparanise e privo di Per_4 qualsivoglia interesse a riferire il falso), il quale - nel corso dell'udienza del 24.02.2023 - ha dichiarato di avere visto in molteplici occasioni, nella primavera-estate del 2019, la Parte_1 scambiarsi baci ed effusioni con il barista all'interno dell'esercizio commerciale di CP_3 quest'ultimo.
Alla luce di quanto dianzi esposto circa la totale assenza di riscontri in ordine alle asserite condotte prevaricatorie, sprezzanti e violente tenute dall'appellato nel corso della vita matrimoniale (smentite - anzi - dalle credibili e convergenti dichiarazioni delle figlie e Per_3
, non sussistono i presupposti per la domandata inversione della declaratoria di Per_4 addebitabilità della separazione della coppia a carico del , risultando piuttosto provata CP_1
- alla stregua del compendio probatorio in atti - la violazione da parte della Parte_1 dell'obbligo di fedeltà coniugale e la riconducibilità causale alla stessa della crisi del rapporto matrimoniale e della sopravvenuta intollerabilità della convivenza fra le parti sotto lo stesso tetto.
Da quanto illustrato deriva - a mente dell'art. 156 c.c. - il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento formulata dall'appellante.
5. La soccombenza di in ordine alle questioni di merito portate all'esame Parte_1 di questa Corte impone la condanna della medesima al pagamento delle spese del grado, liquidate - secondo i vigenti criteri tabellari - come da dispositivo.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2113/2024, emessa dal Tribunale di Santa CP_1
Maria Capua Vetere in data 10.03.2024 e pubblicata in data 22.05.2024, così provvede:
a) rigetta il gravame;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 grado, che si liquidano nella misura di euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Silvana Sica)