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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/08/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione terza civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 168/2017 RGAC vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Sandro Mauro e Valeria Cioffi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Muscolino in Catanzaro alla via De
Gasperi n.48 appellante e
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Peppino Mariano ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Catanzaro alla Piazza Le Pera n.
9 appellata Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, annullare e/ riformare la sentenza n. 801/16 emessa dal Tribunale civile di Vibo Valentia – dr.ssa
Rizzi – in data 29.11.2016 e notificata il 02.01.17 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che in dipendenza della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 10000013, il sig. ha diritto ad essere Parte_1
indennizzato e/o risarcito dalla già Controparte_2 Controparte_3
secondo condizioni e termini di polizza per il furto patito in narrativa descritto e, per l'effetto condannare l' già , CP_1 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore per il complessivo importo di € 14.535,00 oltre interessi, svalutazione e rivalutazione sulle predette somme a far data dal giorno dell'evento e fino al giorno dell'integrale soddisfo ovvero condannarla al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta provata e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “ Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare - Accertare e dichiarare la inammissibilità
e/o improcedibilità dello spiegato appello ex adverso spiegato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis cpc, con ogni consequenziale statuizione;
Nel merito Rigettare e respingere l'appello ex adverso spiegato ed ogni e qualsiasi domanda nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto e diritto, con ogni consequenziale CP_2
statuizione; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
In fatto e diritto.
Con atto del 10.07.2008, citava la , dinnanzi Parte_1 CP_1
il tribunale di Vibo Valentia, esponendo di avere assicurato con la compagnia, per l'ipotesi di furto, il proprio veicolo Audi A3 tg CT140XF.
Accadeva che in data 18.09.2007 l'attore subiva il furto del mezzo, che si trovava parcheggiato sulla strada provinciale Piscopio – Soriano (Vv); lo stesso veniva poi ritrovato il 20.09.2007, in contrada Baronissi nel comune di Candidoni (Rc), gravemente danneggiato e privo di vari componenti, come da verbale di rinvenimento e consegna redatto dai carabinieri. Pt_1
procedeva, pertanto, a richiedere l'indennizzo dovuto ma la spa
[...]
non accoglieva la richiesta a causa della mancanza di coerenza tra i CP_1
danni subiti e la dinamica del sinistro di cui alla denuncia di furto.
L'attore chiedeva dunque che il tribunale di Vibo Valentia, accertato e dichiarato il suo diritto all'indennizzo in seguito al furto del suo veicolo
Audi A3 tg CT140XF, condannasse la spa al pagamento della CP_1
somma di € 14.535,00 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda attorea CP_1
e ne chiedeva il rigetto;
in particolare eccepiva la pendenza di un giudizio penale per i fatti oggetto di causa nonché l'esistenza di altro procedimento civile per il risarcimento dei medesimi danni, da riferire però ad altro sinistro verificatosi in data 22.07.2007.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e testimoniali, con sentenza n.
801/2016 del 29.11.2016 – pubblicata il 01.12.2016 – il tribunale di Vibo
Valentia rigettava la domanda avanzata dall'attore per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Secondo il giudice di primo grado,
aveva omesso di dimostrare la preesistenza del veicolo Parte_1 assicurato nelle condizioni e luogo indicato e dei componenti asportati, nonché l'integrità di quelli danneggiati in conseguenza del furto.
Con atto di appello notificato il 26.01.2017, impugnava Parte_1
detta sentenza censurandola per avere il giudice di primo grado erroneamente valutato il materiale probatorio. Ad avviso dell'appellante il fatto costituivo della domanda, ovvero il furto, era stato provato dalla relativa denuncia e dal verbale di rinvenimento del veicolo, oltre che dalle dichiarazioni rese dal teste . Inoltre, era stata prodotta la Testimone_1
sentenza penale con cui il tribunale di Vibo Valentia aveva assolto Pt_1
perché il fatto non sussiste dall'ipotesi di reato sia in relazione al
[...]
precedente sinistro del 18.09.2007, che in relazione al furto oggetto di causa;
tale statuizione precludeva dunque che il medesimo fatto potesse essere diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile. Sosteneva
l'appellante che la documentazione prodotta rientrava nelle prove atipiche, tutte ammissibili e utilizzabili dal giudice al fine di trarre elementi di convincimento. Il giudice di primo grado non aveva invece dato alcuna rilevanza al verbale di rinvenimento del veicolo con l'analitica descrizione dei danni, il cui contenuto era dotato di fede privilegiata fino a querela di falso e dunque prova del furto e dei relativi danni;
ebbene, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la rinuncia dell'appellante all'escussione degli ulteriori testi trovava la sua giustificazione proprio nella rilevanza probatoria del documento anzidetto.
chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza di Parte_1
primo grado.
La causa veniva iscritta al n. 168/2017 R.G.A.C. di questa corte. Con comparsa del 10.04.2017 si costituiva in giudizio la che CP_1
contestava l'appello e ne chiedeva la reiezione.
Alla prima udienza di trattazione del 11.04.2017 la causa veniva rinviata al
14.05.2019 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 15.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta, avanzata dal signor
, di indennizzo per i danni alla propria autovettura, Parte_1
assicurata per il furto e gli atti vandalici con polizza n. 100000013, CP_1
sul presupposto che non fosse stata offerta idonea prova dell'evento e delle condizioni in cui si trovava il veicolo prima del furto denunciato il
18.9.2007.
L'appellante ha censurato la decisione prospettando che il primo giudice non avrebbe correttamente considerato il valore probatorio della denuncia del furto e del verbale di ritrovamento del veicolo, redatto dai carabinieri della stazione di Laureana di Borrello in data 20.9.2007, in cui veniva riportata un'analitica descrizione dei danni.
Il motivo di impugnazione non può essere accolto.
In vero, la denuncia, presentata alle forze dell'ordine il 18.9.2007 e allegata in copia dal sig. , costituisce una dichiarazione unilaterale, non Pt_1
sufficiente per provare il furto del veicolo assicurato e, sul punto, non è possibile trarre elementi di valutazione, favorevoli alla tesi dell'appellante, dal solo dispositivo della decisione adottata dal tribunale penale di Vibo Valentia all'udienza dell'8.11.2013 (prodotto dall'appellante e che non riporta gli estremi del fatto oggetto della pronuncia).
Peraltro, nel caso di specie, non è stata mai fornita idonea dimostrazione che, le parti meccaniche e di carrozzeria, indicate come mancanti nel verbale di rinvenimento del veicolo redatto dai carabinieri, siano state realmente asportate in occasione del furto denunciato dal signor , atteso che Pt_1
non vi è prova del precedente stato dell'autovettura così da poter riferire i danni all'evento denunciato.
La conferma della sentenza di primo grado comporta la condanna dell'appellante alle spese processali che si liquidano in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della , in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante, avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia
n. 801 dell'1.12.2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore della società appellata, liquidate in € 3.250,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione terza civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 168/2017 RGAC vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Sandro Mauro e Valeria Cioffi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Muscolino in Catanzaro alla via De
Gasperi n.48 appellante e
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Peppino Mariano ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Catanzaro alla Piazza Le Pera n.
9 appellata Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, annullare e/ riformare la sentenza n. 801/16 emessa dal Tribunale civile di Vibo Valentia – dr.ssa
Rizzi – in data 29.11.2016 e notificata il 02.01.17 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che in dipendenza della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 10000013, il sig. ha diritto ad essere Parte_1
indennizzato e/o risarcito dalla già Controparte_2 Controparte_3
secondo condizioni e termini di polizza per il furto patito in narrativa descritto e, per l'effetto condannare l' già , CP_1 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore per il complessivo importo di € 14.535,00 oltre interessi, svalutazione e rivalutazione sulle predette somme a far data dal giorno dell'evento e fino al giorno dell'integrale soddisfo ovvero condannarla al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta provata e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “ Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare - Accertare e dichiarare la inammissibilità
e/o improcedibilità dello spiegato appello ex adverso spiegato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis cpc, con ogni consequenziale statuizione;
Nel merito Rigettare e respingere l'appello ex adverso spiegato ed ogni e qualsiasi domanda nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto e diritto, con ogni consequenziale CP_2
statuizione; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
In fatto e diritto.
Con atto del 10.07.2008, citava la , dinnanzi Parte_1 CP_1
il tribunale di Vibo Valentia, esponendo di avere assicurato con la compagnia, per l'ipotesi di furto, il proprio veicolo Audi A3 tg CT140XF.
Accadeva che in data 18.09.2007 l'attore subiva il furto del mezzo, che si trovava parcheggiato sulla strada provinciale Piscopio – Soriano (Vv); lo stesso veniva poi ritrovato il 20.09.2007, in contrada Baronissi nel comune di Candidoni (Rc), gravemente danneggiato e privo di vari componenti, come da verbale di rinvenimento e consegna redatto dai carabinieri. Pt_1
procedeva, pertanto, a richiedere l'indennizzo dovuto ma la spa
[...]
non accoglieva la richiesta a causa della mancanza di coerenza tra i CP_1
danni subiti e la dinamica del sinistro di cui alla denuncia di furto.
L'attore chiedeva dunque che il tribunale di Vibo Valentia, accertato e dichiarato il suo diritto all'indennizzo in seguito al furto del suo veicolo
Audi A3 tg CT140XF, condannasse la spa al pagamento della CP_1
somma di € 14.535,00 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda attorea CP_1
e ne chiedeva il rigetto;
in particolare eccepiva la pendenza di un giudizio penale per i fatti oggetto di causa nonché l'esistenza di altro procedimento civile per il risarcimento dei medesimi danni, da riferire però ad altro sinistro verificatosi in data 22.07.2007.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e testimoniali, con sentenza n.
801/2016 del 29.11.2016 – pubblicata il 01.12.2016 – il tribunale di Vibo
Valentia rigettava la domanda avanzata dall'attore per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Secondo il giudice di primo grado,
aveva omesso di dimostrare la preesistenza del veicolo Parte_1 assicurato nelle condizioni e luogo indicato e dei componenti asportati, nonché l'integrità di quelli danneggiati in conseguenza del furto.
Con atto di appello notificato il 26.01.2017, impugnava Parte_1
detta sentenza censurandola per avere il giudice di primo grado erroneamente valutato il materiale probatorio. Ad avviso dell'appellante il fatto costituivo della domanda, ovvero il furto, era stato provato dalla relativa denuncia e dal verbale di rinvenimento del veicolo, oltre che dalle dichiarazioni rese dal teste . Inoltre, era stata prodotta la Testimone_1
sentenza penale con cui il tribunale di Vibo Valentia aveva assolto Pt_1
perché il fatto non sussiste dall'ipotesi di reato sia in relazione al
[...]
precedente sinistro del 18.09.2007, che in relazione al furto oggetto di causa;
tale statuizione precludeva dunque che il medesimo fatto potesse essere diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile. Sosteneva
l'appellante che la documentazione prodotta rientrava nelle prove atipiche, tutte ammissibili e utilizzabili dal giudice al fine di trarre elementi di convincimento. Il giudice di primo grado non aveva invece dato alcuna rilevanza al verbale di rinvenimento del veicolo con l'analitica descrizione dei danni, il cui contenuto era dotato di fede privilegiata fino a querela di falso e dunque prova del furto e dei relativi danni;
ebbene, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la rinuncia dell'appellante all'escussione degli ulteriori testi trovava la sua giustificazione proprio nella rilevanza probatoria del documento anzidetto.
chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza di Parte_1
primo grado.
La causa veniva iscritta al n. 168/2017 R.G.A.C. di questa corte. Con comparsa del 10.04.2017 si costituiva in giudizio la che CP_1
contestava l'appello e ne chiedeva la reiezione.
Alla prima udienza di trattazione del 11.04.2017 la causa veniva rinviata al
14.05.2019 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 15.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta, avanzata dal signor
, di indennizzo per i danni alla propria autovettura, Parte_1
assicurata per il furto e gli atti vandalici con polizza n. 100000013, CP_1
sul presupposto che non fosse stata offerta idonea prova dell'evento e delle condizioni in cui si trovava il veicolo prima del furto denunciato il
18.9.2007.
L'appellante ha censurato la decisione prospettando che il primo giudice non avrebbe correttamente considerato il valore probatorio della denuncia del furto e del verbale di ritrovamento del veicolo, redatto dai carabinieri della stazione di Laureana di Borrello in data 20.9.2007, in cui veniva riportata un'analitica descrizione dei danni.
Il motivo di impugnazione non può essere accolto.
In vero, la denuncia, presentata alle forze dell'ordine il 18.9.2007 e allegata in copia dal sig. , costituisce una dichiarazione unilaterale, non Pt_1
sufficiente per provare il furto del veicolo assicurato e, sul punto, non è possibile trarre elementi di valutazione, favorevoli alla tesi dell'appellante, dal solo dispositivo della decisione adottata dal tribunale penale di Vibo Valentia all'udienza dell'8.11.2013 (prodotto dall'appellante e che non riporta gli estremi del fatto oggetto della pronuncia).
Peraltro, nel caso di specie, non è stata mai fornita idonea dimostrazione che, le parti meccaniche e di carrozzeria, indicate come mancanti nel verbale di rinvenimento del veicolo redatto dai carabinieri, siano state realmente asportate in occasione del furto denunciato dal signor , atteso che Pt_1
non vi è prova del precedente stato dell'autovettura così da poter riferire i danni all'evento denunciato.
La conferma della sentenza di primo grado comporta la condanna dell'appellante alle spese processali che si liquidano in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della , in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante, avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia
n. 801 dell'1.12.2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore della società appellata, liquidate in € 3.250,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo