Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2026REG.PROV.COLL.
N. 07636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7636 del 2025, proposto dalla TH S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B05A4B0345, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati OL Piana e Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (RE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Padoan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi OL e CA, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Fatebenefratelli Sacco, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico GA Pini, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico CA ST e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, non costituite in giudizio;
nei confronti
della PI ED S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2759/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della PI ED S.p.a. e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (RE);
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. BE PR e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. La presente controversia è relativa alla procedura aperta per la fornitura aggregata di dispositivi per proctologia, indetta dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana, con bando pubblicato in G.U.U.E. il 14 febbraio 2024.
In particolare, viene in causa il Lotto n. 1, relativo alla fornitura di anoscopi diagnostici a becco di flauto autoilluminanti, per i quali il Capitolato Speciale all’articolo 2.1 richiedeva, come requisiti minimi obbligatori, la caratteristica dell’autoreggenza e l’impiego di materiale plastico trasparente.
La gara era stata inizialmente aggiudicata alla società TH S.p.a. con la deliberazione del Direttore Generale n. 1241 del 24 dicembre 2024, mentre la società PI ED S.p.a. si era classificata al secondo posto.
PI ED ha quindi presentato un ricorso introduttivo presso il TAR Lombardia sostenendo che il prodotto di TH fosse privo dei requisiti minimi e che la Commissione non avesse adeguatamente valutato la dichiarazione di equivalenza prodotta dall’aggiudicataria. Successivamente, la stazione appaltante, sulla base di osservazioni tecniche fornite dai Direttori della Chirurgia Generale e della Farmacia Aziendale in data 4 febbraio 2025, ha avviato un procedimento di autotutela con la nota protocollo n. 3992/25 del 5 febbraio 2025. Tale iter si è concluso con l’adozione della deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 24 febbraio 2025, la quale ha disposto la revoca dell’aggiudicazione del Lotto n. 1 e dell’intera procedura a causa di una sopravvenuta nuova valutazione dell’interesse pubblico.
Il quadro dei ricorsi si è, allora, ampliato quando sia PI ED che TH hanno impugnato la suddetta revoca (delibera n. 138/2025) attraverso motivi aggiunti, ciascuna lamentando il difetto di istruttoria e la violazione del principio del legittimo affidamento. Parallelamente, TH S.p.a. ha depositato un ricorso incidentale mirato a ottenere l’esclusione di PI ED, contestando l’idoneità del suo sistema di autoreggenza, basato su un elemento bi-adesivo giudicato dalla controinteressata come inefficace in presenza di peli o liquidi.
2. Il TAR, con sentenza n. 2759/2025, ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’RE (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), poiché l’Agenzia non risultava tra gli enti destinatari della fornitura di dispositivi proctologici.
Il Collegio ha poi accolto i motivi aggiunti di entrambi i concorrenti, annullando la revoca della procedura di gara in quanto giudicata illegittima; il Tribunale ha infatti osservato che la stazione appaltante non aveva adeguatamente motivato l’inidoneità del prodotto richiesto rispetto ai bisogni istituzionali, né aveva effettuato una corretta comparazione tra l’interesse pubblico e la tutela del legittimo affidamento degli operatori economici già coinvolti.
Il TAR ha poi ritenuto fondato il ricorso principale, sostenendo che il prodotto offerto da TH S.p.a. era privo del requisito dell’autoreggenza, come confermato dalla stessa documentazione tecnica della società, e non era totalmente trasparente nella fascia distale. I giudici hanno evidenziato che il principio di equivalenza non può essere utilizzato per sanare la mancanza di requisiti minimi definiti come “ strutturali ” dalla lex specialis , i quali costituiscono una condizione di partecipazione alla gara di carattere inderogabile.
Infine, il ricorso incidentale di TH è stato respinto, poiché il TAR ha stabilito che il sistema di autoreggenza di PI ED, pur basato su un adesivo, risponde al requisito minimo, mentre le valutazioni sulla sua efficacia funzionale rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione di gara, i cui esiti non sono sindacabili se non in caso di manifesta illogicità.
Per questi motivi, il Tribunale ha annullato l’aggiudicazione a favore di TH S.p.a. e ha condannato l’ASST Melegnano e della Martesana ad aggiudicare la fornitura a PI ED S.p.a., previo controllo dei requisiti di legge.
3. Avverso la sentenza di primo grado, la TH ha proposto appello.
Quanto all’annullamento dell’aggiudicazione in proprio favore, l’appellante contesta la decisione del TAR di qualificare l’autoreggenza come requisito “ strutturale ” (escludendo quindi il giudizio di equivalenza), anziché “ funzionale ”. Negare l’applicazione del principio di equivalenza (previsto sia dal codice dei contratti pubblici che dalla stessa lex specialis di gara) si tradurrebbe in una violazione del principio di massima concorrenza, poiché favorirebbe indebitamente l’unico operatore (PI ED) che possiede un brevetto specifico relativo alla caratteristica in questione.
La TH deduce, inoltre, che il TAR abbia erroneamente considerato il suo anoscopio non trasparente a causa della presenza di una satinatura. L’appellante sostiene, anche tramite documentazione fotografica, che la satinatura non esclude la trasparenza, ma serve a migliorare l’illuminazione della regione anatomica evitando la dispersione della luce.
TH impugna la sentenza anche nella parte in cui ha rigettato il proprio ricorso incidentale, contestando l’idoneità del sistema di autoreggenza del prodotto offerto da PI ED.
Secondo TH, il sistema a biadesivo di PI ED è oggettivamente inutilizzabile e inutile per anoscopi diagnostici, poiché l’uso di gel lubrificanti e la presenza di peli o liquidi corporei impedirebbero l’adesione alla cute. Inoltre, l’anoscopio non verrebbe mai inserito per l’intera lunghezza in modo statico, il che renderebbe l’adesivo inutilizzabile nelle normali procedure diagnostiche.
Peraltro, l’adesivo utilizzato da PI ED sarebbe un prodotto per uso industriale generico ( 3M™ High Performance Acrylic Adhesive 200MP ) e la società non avrebbe fornito i test necessari a dimostrarne la biocompatibilità per il contatto con la cute umana, violando il Regolamento Europeo 2017/745 (MDR).
L’appellante propone inoltre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a..
TH deduce di aver presentato un’istanza di accesso agli atti presso il Ministero della Salute in data 2 luglio 2025 per acquisire la documentazione tecnica ufficiale degli anoscopi PI ED (modelli A.4018L e A.4023L), registrati nella Banca dati dei Dispositivi EDici. Il Ministero ha trasmesso tale documentazione solo il 29 luglio 2025, ovvero cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza del TAR Lombardia (avvenuta il 24 luglio 2025).
Poiché questi documenti non erano disponibili durante il giudizio di primo grado, l’appellante ritiene di poterli introdurre nel giudizio di secondo grado ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a., che permette la proposizione di motivi aggiunti in appello quando basati su documenti scoperti dopo la sentenza di primo grado.
Dall’analisi dei documenti ministeriali sarebbe emersa una rilevante divergenza rispetto a quanto dichiarato da PI ED in sede di gara. Nella scheda tecnica ufficiale depositata presso il Ministero per il modello A.4018L, la caratteristica dell’autoreggenza non sarebbe indicata, né risulterebbe registrata una versione del prodotto dotata di adesivo.
TH rileva che ogni dispositivo medico deve essere registrato e identificato univocamente (sistema UDI) ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Europeo n. 745/2017 (MDR) e dell’art. 3 del d.m. 21 dicembre 2009. Il fatto che il modello offerto non corrisponda alla versione registrata suggerirebbe l’assenza di una corretta marcatura CE per quel prodotto specifico con adesivo.
L’omissione di tali informazioni o la fornitura di dati non corrispondenti al vero configura, secondo l’appellante, una violazione delle norme sulla trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici (artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023).
In particolare, l’art. 98, comma 3, lett. b ), d.lgs. n. 36 del 2023, punisce la condotta dell’operatore che fornisce, anche solo per negligenza, informazioni false o fuorvianti capaci di influenzare le decisioni sull’aggiudicazione. TH sostiene che PI ED abbia fuorviato la stazione appaltante dichiarando presente una caratteristica (l’autoreggenza del modello A.4018L) che ufficialmente non risulterebbe.
La conclusione è che PI ED non solo avrebbe dovuto essere esclusa per l’inidoneità tecnica del prodotto, ma anche per aver reso dichiarazioni non veritiere emerse solo grazie alla documentazione ministeriale successivamente acquisita.
4. Si è costituita la ASST Melegnano e della Martesana, proponendo appello incidentale.
Quanto all’annullamento della revoca della procedura di gara, l’ASST sostiene che i requisiti tecnici inizialmente richiesti (come l’autoreggenza e la trasparenza) si sono rivelati impropriamente restrittivi, limitando l’accesso al mercato e quindi la possibilità di beneficiare di soluzioni tecnicamente più performanti pur disponibili.
La revoca non sarebbe stata frutto di un semplice “ ripensamento ”, ma la presa d’atto della necessità di aggiornare il Capitolato per garantire la tutela della salute e ottenere il miglior dispositivo possibile in termini di rapporto costi/benefici. Viene, inoltre, rivendicata l’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nel revocare una gara per motivate esigenze di interesse pubblico, senza che sia necessaria la dimostrazione di un’inidoneità assoluta della prestazione originariamente richiesta.
Sarebbe infatti sufficiente, ai fini della revoca, che la prosecuzione della gara risulti inopportuna o non conveniente.
In via subordinata, l’ASST difende la legittimità del provvedimento di aggiudicazione a TH S.p.a., ritenendo che il prodotto offerto rispetti i requisiti della lex specialis .
L’Amministrazione afferma che il prodotto TH assicura la caratteristica dell’autoreggenza nei limiti della sua applicazione e che la valutazione della Commissione di gara in merito sia un giudizio tecnico insindacabile.
Si contesta, poi, la decisione del TAR secondo cui la satinatura della parte distale escluderebbe la trasparenza. L’ASST afferma che tale finitura non impedisce l’ispezione visiva e, anzi, può favorire l’illuminazione.
Viene, infine, ribadito che il principio di equivalenza è applicabile anche ai requisiti minimi obbligatori, poiché la finalità della gara è raggiungere l’obiettivo pratico e il risultato clinico prefissati dall’Amministrazione, indipendentemente dalla perfetta aderenza formale dei prodotti offerti alle specifiche tecniche descritte nel bando.
5. Si è costituita in giudizio la PI ED, chiedendo il rigetto degli appelli.
Con una prima memoria depositata il 14 ottobre 2025, PI ED ha riproposto alcune doglianze asseritamente assorbite dal giudice di primo grado.
PI ED ribadisce che TH non ha fornito alcuna evidenza che i suoi anoscopi possano garantire prestazioni equivalenti a quelli richiesti. TH si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche e illazioni sulla presunta inutilità dell’autoreggenza, smentite peraltro dalla presenza di modelli autoreggenti nel catalogo della stessa TH.
PI ED eccepisce, poi, che TH avrebbe dovuto impugnare immediatamente il bando di gara se riteneva i requisiti tecnici illegittimi o inutili, invece di partecipare alla gara, accettando, senza riserve, la lex specialis .
Inoltre la società denuncia che alcune censure proposte da TH e relative al prodotto offerto da PI ED (in particolare quelle relative alle dimensioni dei dispositivi offerti per il lotto 1B e quelle sulla conformità degli stessi al Regolamento UE 2017/745) sarebbero tardive e veicolate da semplici memorie non notificate, invece che dal ricorso incidentale.
Con una seconda memoria del 14 ottobre 2025, PI ED eccepisce l’inammissibilità di nuovi motivi e nuovi documenti (n. III e IV) prodotti da TH in appello, in asserita violazione dell’art. 104 c.p.a..
In particolare il documento III (schede tecniche del Ministero della Salute) riguarda dati preesistenti al 2021, che TH avrebbe potuto acquisire prima del giudizio di primo grado.
Il documento IV è una relazione tecnica di parte, che PI ED ritiene inammissibile poiché la stessa non costituirebbe una prova sopravvenuta non disponibile precedentemente.
L’inammissibilità del documento III sarebbe alla base anche dell’inammissibilità dei motivi aggiunti. Essi si basano, appunto, su documenti acquisiti presso il Ministero della Salute a luglio 2025, ma che erano già esistenti nel 2021. Secondo la parte appellata, TH avrebbe potuto e dovuto acquisirli tempestivamente con l’ordinaria diligenza durante il giudizio di primo grado. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., la parte deve dimostrare di non aver potuto produrre i documenti in primo grado per causa a essa non imputabile; TH non ha fornito tale prova, il che renderebbe la produzione tardiva. Secondo la parte appellata, infatti, TH non ha richiesto al TAR un rinvio dell’udienza per attendere l’esito dell’accesso agli atti, né ha informato il giudice di tale iniziativa durante l’udienza pubblica, tentando invece di aggirare le preclusioni processuali in sede di appello.
In ogni caso anche i motivi aggiunti sarebbero anche infondati nel merito.
6. Si è costituita l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, chiedendo che anche in appello sia dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva.
7. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo deve essere confermato il difetto di legittimazione passiva di RE, già dichiarato dal TAR e non contestato da alcuna delle parti.
L’odierna appellante ha espressamente dichiarato nell’appello di non voler contestare tale capo della sentenza di primo grado, precisando che l’appello medesimo è stato notificato anche ad RE quale mera litis denuntiatio : pertanto, la costituzione di RE in appello deve qualificarsi quale intervento volontario, frutto di propria libera scelta, con la quale è logicamente incompatibile un’istanza – quale è, nella sostanza, quella formulata – di estromissione dal giudizio.
2. Quanto al merito, per ragioni di priorità logica, deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo dell’appello incidentale dell’ASST, che censura la sentenza del TAR nella parte in cui ha annullato la deliberazione n. 138 del 24 febbraio 2025, con la quale è stata revocata la procedura di gara, limitatamente al lotto n. 1.
Il TAR ha annullato l’atto di revoca perché la stazione appaltante non sarebbe stata in grado di dimostrare l’assoluta inidoneità delle prestazioni originariamente richieste a soddisfare i propri bisogni istituzionali. Vi sarebbe un difetto di istruttoria e di valutazione comparativa, poiché l’Amministrazione avrebbe omesso di bilanciare l’interesse pubblico alla riedizione della gara con la tutela del legittimo affidamento degli operatori economici che avevano partecipato alla procedura. Il Tribunale ha osservato che le caratteristiche che l’ASST intendeva valorizzare attraverso la revoca erano in realtà già state considerate nella lex specialis come criteri premiali, rendendo quindi illogica la pretesa di azzerare la gara per attribuire loro un maggior rilievo.
3. L’ASST censura la decisione del giudice di prime cure, rilevando innanzitutto come non sia necessario, ai fini dell’adozione di un atto di revoca, che le prestazioni inizialmente richieste dal capitolato di gara si rivelino assolutamente inidonee al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione.
Tale doglianza merita di essere accolta.
L’art. 21- quinquies , legge n. 241 del 1990, prevede che il provvedimento amministrativo possa essere revocato anche solo sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, fatta eccezione per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
In altri termini il provvedimento su cui si interviene non deve essere illegittimo, ma solo inopportuno, essendo gravato da un mero vizio di merito.
La revoca è espressione della tendenziale inesauribilità del potere amministrativo e, per tale ragione, la discrezionalità dell’Amministrazione appare assai ampia e può essere sindacata dal giudice solo in caso di irragionevolezza delle ragioni addotte a fondamento della nuova valutazione o di mancata istruttoria sugli elementi posti a base della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 novembre, 2025, n. 8691; sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927).
Ciò trova conferma anche nella previsione per cui i soggetti che subiscono pregiudizi dalla revoca devono essere indennizzati dall’Amministrazione, a dimostrazione del fatto che l’interesse del privato al mantenimento del provvedimento è recessivo rispetto all’interesse pubblico al miglior esplicarsi della discrezionalità amministrativa e, a determinate condizioni, si converte nel diritto a ricevere un ristoro monetario.
La prevalenza dell’interesse pubblico poi è ancor più marcata ove venga in rilievo la tutela della salute e le concrete modalità con cui la stessa è perseguita dalle Amministrazioni competenti.
3. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca, seppur succintamente, dà conto del fatto che i requisiti minimi originariamente richiesti appaiono limitanti rispetto alle possibilità offerte dal mercato, mentre dovrebbe essere riconosciuto maggiore peso ad altre caratteristiche “ quali la nitidezza della visione, la tipologia e l’intensità di luce ”.
Il Collegio ritiene che tali considerazioni non appaiano, di per sé, irragionevoli. La circostanza per cui le caratteristiche che dovrebbero essere meglio valorizzate fossero già sostanzialmente alla base di alcuni criteri premiali, non esclude che sia comunque possibile riformulare la legge di gara in modo che la stessa risulti più aderente alle esigenze dell’Amministrazione, ampliando o restringendo i requisiti minimi richiesti e modificando o rimodulando gli stessi criteri premiali.
In tale contesto, la stessa “ autoreggenza ” potrebbe, ad esempio, essere trasformata da requisito minimo in mero criterio premiale, per permettere una maggiore partecipazione degli operatori economici alla gara e, al contempo, valorizzare, in misura maggiore, altre caratteristiche dello strumento. Del resto è senza dubbio degno di nota che tale requisito sia stato previsto solo per il lotto n. 1 (anoscopio diagnostico a becco di flauto), ma non per il lotto n. 2 (anoscopio diagnostico tronco) e neppure per il lotto n. 3, relativo all’anoscopio operativo, che sembrerebbe essere quello in cui la caratteristica dell’autoreggenza assume la maggiore importanza, proprio per la necessità dell’operatore di utilizzare entrambe le mani. Al riguardo non può escludersi che, come sostenuto dall’ASST, vi sia stata una sorta di svista nella redazione del bando.
4. Vero è che la motivazione del provvedimento di revoca deve tener conto anche dell’interesse del privato che possa ricevere vantaggi dal provvedimento originario (si veda, ad esempio, Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2020, n. 1837), né il Collegio ignora gli orientamenti restrittivi della giurisprudenza allorché venga in rilievo la revoca di un’intera procedura di gara, rispetto alla quale è ormai intervenuta l’aggiudicazione (sulla necessità di assicurare una tutela rafforzata al legittimo affidamento formatosi in capo all’impresa aggiudicataria cfr. C.g.a.r.s., 21 ottobre 2019, n. 917; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2016, n. 2095; aderiscono a tale interpretazione anche Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4461; id., sez. VI, 3 maggio 2018, n. 2630; id., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2072).
In questo caso emerge però che, in fase procedimentale, la stessa aggiudicataria TH avesse richiesto alla stazione appaltante la sollecita conclusione del procedimento di secondo grado, senza prospettare le ragioni di doglianza poi contenute nel proprio ricorso incidentale e in un contesto in cui, appunto, il permanere dell’efficacia dell’aggiudicazione era già messo a rischio dal ricorso dell’altro operatore economico.
Del resto, l’odierna appellante, nella propria dichiarazione di equivalenza, aveva sostenuto che la caratteristica dell’autoportanza entrasse in contrasto con le modalità d’uso dell’anoscopio a becco di flauto. Si legge infatti a pag. 6 del citato documento che: « In riferimento alle specifiche del Lotto 1, che richiedono che l’anoscopio sia a becco di flauto, la caratteristica di autoportanza (condizione per cui lo strumento è reso solidale al paziente) entra in contrasto con la modalità d’uso di questa tipologia di anoscopio, ove è richiesta una continua rotazione dello stesso o ripetuta estrazione e re-introduzione dello strumento al fine di esplorare in maniera più soddisfacente e completa l’intera circonferenza del canale anale e del retto inferiore ».
In altri termini, quindi, le valutazioni dell’aggiudicataria e quelle della stazione appaltante convergono sulla necessità di eliminare il requisito di minima costituito dall’autoreggenza, che infatti non era presente nel prodotto offerto dall’aggiudicataria, la quale, in realtà, sotto la veste di una dichiarazione di equivalenza, ha fatto valere – in ciò seguita dalla Commissione di gara – proprio la non necessità del detto requisito.
Né vi è motivo di ritenere che la revoca fosse preordinata unicamente ad evitare l’aggiudicazione in favore di PI ED, in conseguenza della probabile vittoria giudiziaria di quest’ultima. Infatti, da un lato, al momento dell’adozione della revoca, il provvedimento di aggiudicazione risultava ancora pienamente efficace e, dall’altro, la complessità delle questioni sollevate con i ricorsi incrociati delle due società rendeva difficile un pronostico sull’esito della controversia.
Vi è inoltre da considerare che anche dopo la conclusione della gara, ove l’offerta vincitrice non sia ritenuta soddisfacente, l’Amministrazione mantiene il potere di non procedere all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, come previsto dalla legge e ribadito dall’art. 24 del Disciplinare di gara, il che porta a escludere che, in assenza della revoca, l’ASST avrebbe dovuto necessariamente aggiudicare la gara a PI ED.
Più in generale, la giurisprudenza non ha mancato di rilevare come la « revoca dell’aggiudicazione è legittima se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, interesse di per sé superiore all’interesse particolare dell’impresa a conservare l’aggiudicazione » (Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2022, n. 833) e tale principio trova a maggior ragione applicazione a fronte della mera aspettativa di conseguire l’aggiudicazione.
5. Per le ragioni esposte deve essere accolto il primo motivo dell’appello incidentale dell’ASST e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere confermata la legittimità e l’efficacia del provvedimento di revoca della procedura di gara.
La reviviscenza della delibera n. 138 del 24 febbraio 2025 priva di interesse l’appello della TH e il secondo motivo di appello dell’ASST, poiché essi si riferiscono agli atti di una procedura complessivamente revocata. Tali gravami sono pertanto dichiarati improcedibili.
In punto di effetti sul giudizio di primo grado, in riforma della sentenza appellata, vanno dunque respinti i motivi aggiunti proposti da TH e PI ED e conseguentemente dichiarati improcedibili i ricorsi incidentale e principale rispettivamente proposti dai predetti operatori economici.
6. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra tutte le parti in causa.
7. Va, inoltre, evidenziata la violazione del principio di sinteticità da parte dell’appellante, la cui memoria ex art. 73 c.p.a. (depositata in data 30 dicembre 2025) consta di ben 41 pagine, per un totale di 92.227 battute (spazi esclusi), che, anche eliminando due pagine (circa 4.000 battute) corrispondenti all’epigrafe e alle conclusioni, in applicazione dell’articolo 4 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167, risulta comunque abbondantemente al di sopra del limite di 70.000 caratteri stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera b ), del medesimo decreto: il tutto in assenza di alcuna autorizzazione.
Pertanto, tenuto conto del valore del contributo unificato per la presente controversia (€ 6.000,00) e dell’entità del superamento dei limiti dimensionali, il Collegio ritiene congruo applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 13- ter , comma 5, norme di attuazione del c.p.a., nella misura di 10.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il primo motivo dell’appello incidentale dell’ASST;
- dichiara improcedibili l’appello della TH S.p.a. e il secondo motivo di appello dell’ASST;
- per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i motivi aggiunti proposti in primo grado da TH S.p.a. e PI ED S.p.a. e dichiara improcedibili il ricorso principale di PI ED S.p.a. e il ricorso incidentale di TH S.p.a.;
- condanna la TH S.p.a. al pagamento della sanzione pecuniaria di 10.000,00 (diecimila/00) euro, ai sensi dell’art. 13- ter , comma 5, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE CO, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo BE Cerroni, Consigliere
BE PR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE PR | LE CO |
IL SEGRETARIO