Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 677
CS
Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Legittimità della revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico

    La revoca di un provvedimento amministrativo è legittima anche sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico, non essendo necessaria l'illegittimità del provvedimento originario ma solo la sua inopportunità. La discrezionalità dell'Amministrazione è ampia e può essere sindacata solo in caso di irragionevolezza o mancata istruttoria. La tutela della salute è un interesse prioritario. Le considerazioni dell'ASST sulla necessità di valorizzare altre caratteristiche tecniche e sulla potenziale trasformazione dell'autoreggenza da requisito minimo a criterio premiale sono ragionevoli. La convergenza tra le valutazioni dell'aggiudicataria TH e della stazione appaltante sulla non necessità del requisito di autoreggenza rafforza la decisione di revoca. L'Amministrazione mantiene il potere di non procedere all'aggiudicazione anche dopo la conclusione della gara. La revoca dell'aggiudicazione è legittima se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive.

  • Rigettato
    Inidoneità del prodotto TH per mancanza di autoreggenza

    La revoca della procedura di gara rende improcedibili i motivi relativi all'aggiudicazione. Tuttavia, in riforma della sentenza del TAR, i motivi aggiunti proposti da TH e PI ED sono respinti.

  • Improcedibile
    Qualificazione dell'autoreggenza come requisito funzionale e non strutturale

    La revoca della procedura di gara rende improcedibile l'appello di TH. In riforma della sentenza del TAR, i motivi aggiunti proposti da TH sono respinti.

  • Rigettato
    Inidoneità del sistema di autoreggenza a biadesivo di PI ED

    La revoca della procedura di gara rende improcedibili i motivi relativi all'esclusione di PI ED. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso incidentale di TH è dichiarato improcedibile.

  • Improcedibile
    Difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento

    La revoca della procedura di gara rende improcedibile l'appello di TH. In riforma della sentenza del TAR, i motivi aggiunti proposti da TH sono respinti.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento

    La revoca della procedura di gara rende improcedibile il ricorso di PI ED. In riforma della sentenza del TAR, i motivi aggiunti proposti da PI ED sono respinti.

  • Improcedibile
    Inidoneità del sistema di autoreggenza a biadesivo di PI ED

    La revoca della procedura di gara rende improcedibile il ricorso incidentale di TH.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 677
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 677
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo