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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11592 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di Appello nella causa iscritta al n. 6656/2022
R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24.11.2025
TRA
c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Gennaro Lallo con studio in Napoli, al C.so Secondigliano n. 230/C, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
- APPELLANTE
E
con sede legale in Mogliano Controparte_1
Veneto (TV), via Marocchesa n.14 (P. IVA ) nella P.IVA_1 qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada Controparte_1
P.I. , in persona dei sigg.ri
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa in virtù di procura
[...] Controparte_3 generale alle liti per notaio (Rep. 186905, Racc. 30367) Per_1 dall'Avv. Andrea Marasco e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla P.zza Carità, n. 32, convenuta
- APPELLATA
Oggetto: lesione personale – appello avverso la Sentenza n°
33276/23 emessa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data
26/07/2023
Conclusioni: come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli le Controparte_4 nella qualità di per la Campania
[...] C.F._2 esponendo: - che il giorno 8/11/2015 alle ore 14.45 circa, allorquando l'appellante percorreva a piedi in Napoli il C.so Secondigliano in direzione Miano nell'attraversare la sede stradale veniva investita da un motociclo non identificato, il cui conducente, subito dopo l'investimento, si allontanava facendo perdere le sue tracce e senza fermarsi a prestare il dovuto soccorso;
- che la stessa, a seguito delle lesioni subite, veniva trasportata presso il P.O. “Cardarelli di Napoli”, ove le venivano prestate le prime cure ed ove le diagnosticavano lesioni di tipo" Traumatismo di sedi multiple"; tanto premesso, essendo rimaste senza esito le richieste di risarcimento inoltrate alla compagnia assicurativa, chiedeva al Giudice di Pace di Napoli la condanna della CP_5 nella qualità di al Controparte_4 C.F._2 risarcimento delle lesioni patite con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza di comparizione si costituiva le Controparte_4
n.q. impugnando in fatto e diritto la domanda concludendo
[...] per il rigetto della stessa vinte le spese e competenze di lite .
Ammessa ed espletata la fase istruttoria il Giudice di Pace, fatte rassegnare le conclusioni, si riservava la causa in decisione. Con sentenza n. 33276/2023 depositata il 26/07/2023, il Giudice di
Pace così provvedeva: “rigetta la domanda. Compensa le spese."
Con atto di citazione tempestivamente proposto Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 33276/2023 denunciandone la errata motivazione in ordine alla valutazione
- 2 - della prova testimoniale assunta nel giudizio, posta poi a fondamento della decisione nonché la omessa ammissione della
CTU medico legale.
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
È opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine all'onere della prova in capo al soggetto danneggiato da un veicolo rimasto sconosciuto.
Giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cassazione civile, sez. III,
18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre
- 3 - 2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della
L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Infatti, entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass.
n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n.
23434/2014).
Orbene, nella vicenda in esame risulta depositata agli atti - sia del fascicolo di primo grado che del fascicolo di appello – l'atto di denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli presentata in data 19.10.2017 . Inoltre la teste all'udienza del 20.12.2022 così dichiarava: " Testimone_1
- 4 - Ricordo che era una domenica del mese di novembre era quasi l'inizio , dell'anno 2015 verso le ore 14.45 circa ed io mi trovavo in
Napoli al Corso di Secondigliano, in compagnia della Sig.ra
. Preciso che noi eravamo a piedi quando ad un certo punto Pt_1 decidemmo di attraversare. Ricordo che una volta giunti sulle strisce pedonali iniziammo ad attraversare, quando dalla nostra sinistra, sopraggiungeva un ciclomotore che investiva mia NI facendola cadere;
Preciso che mia NI stava sulla mia sinistra;
Ricordo che il conducente del motorino dopo l'urto si dileguava senza prestare i dovuti soccorsi;
Preciso che il conducente del motoveicolo dopo l'investimento non cadeva e proseguiva la sua marcia;
Ricordo che mia NI una volta rialzata ho visto che sanguinava alla bocca;
Ricordo di aver chiamato alcuni amici che l'accompagnarono in Ospedale;
Non ricordo l'Ospedale; Non ricordo se sono intervenute autorità; Preciso che la direzione del ciclomotore era quella di Miano;
Non ricordo se vi era traffico intenso;
Non ricordo le caratteristiche della strada ma stavamo sulle strisce.
In merito poi alla attendibilità e rilevanza della riportata testimonianza, questo Tribunale reputa in primo luogo di dover affermare il principio già espresso dalla Corte di legittimità in particolare, Cass. 18896/2015, Cass. S.U. 789/1963, secondo il quale “il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, e, in secondo luogo, di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere la
- 5 - testimonianza inattendibile perché troppo generica”. Inoltre, quanto al giudizio di attendibilità del testimone va confermato che esso afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). In tale valutazione occorre tener conto che è dato di comune esperienza il fatto che la memoria a lungo termine, qual è quella che consente di richiamare fatti recepiti dai nostri sensi anni prima, come nel caso che ci occupa, presuppone, in ogni caso, un grado di attenzione, che costituisce presupposto indispensabile per l'elaborazione del ricordo. In altri termini, quanto più basso è il grado di attenzione, tanto minore è il materiale elaborato dalla memoria. Ebbene, appare evidente che il grado di attenzione di un soggetto che abbia assistito, per qualche frazione di secondo, a un evento imprevisto, non può essere che prossimo allo zero, sicché il ricordo di tali fatti, a tanti anni di distanza, non può che essere molto sommario. Pertanto, nella fattispecie in esame, i “non ricordo “ della teste sono perfettamente giustificati dal fatto che la testimonianza è stata raccolta a distanza di sette anni dal sinistro .
Non è poi privo di rilevo il fatto che nella denuncia querela presentata a distanza di circa nove giorni dal sinistro veniva indicato il nominativo di quale persona Testimone_1 presente al fatto e poi escussa come teste e che all'atto del ricovero in ospedale l'appellante dichiarava quale motivo del ricovero “ incidente in strada “ . Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene di accogliere il gravame e conseguentemente riformare la sentenza di prime cure atteso che la signora aveva sufficientemente Pt_1
- 6 - provato il sinistro, la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo, nonché la circostanza della impossibilità di riconoscere il veicolo investitore.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di
Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
- 7 - 2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno. Tanto premesso, nella caso di specie, il Dott. Sapio Consulente tecnico nominato nel presente giudizio di appello, ha accertato che la : “in conseguenza Pt_1 del sinistro stradale dell'8/11/15 (pedone investito da motociclo) riportò un trauma cranio-facciale chiuso non commotivo con frattura di tipo I secondo Ellis dell'incisivo centrale superiore destro (elemento 1.1), successivamente, affrontata con trattamento odontoiatrico. Detta lesione appare compatibile e congrua con il sinistro stradale di cui si discute, tenendo conto che la frattura del suddetto elemento dentario fu posta in evidenza nell'immediatezza
- 8 - dell'evento traumatico allorquando la paziente fu osservata dai Sanitari di PS. Peraltro, nella medesima occasione furono documentati, nella stessa regione anatomica della frattura dentaria, altri rilievi obiettivi notoriamente indicativi di patologia acuta a carattere traumatico (escoriazione gengivale con ecchimosi labiale superiore), come tipicamente osservabile in un pedone rovinato al suolo in seguito ad investimento da parte di motoveicolo
Avendo il CTU riconosciuto all'appellante un danno permanente pari allo 0,5 tale danno non è liquidabile alla luce della ordinanza della Corte di Cassazione – VI Sez. Civile n. 13736/20 del
03/07/20 “in quanto lo 0,5%, accertato in sede di indagini peritali, costituisce percentuale di invalidità permanente la quale, ancor prima che non esser prevista in tabella, non ha riscontro sul piano medico legale”. Per quanto riguarda la invalidità temporanea parziale il CTU
ha precisato che possono riconoscersi “complessivi 20 Per_2 giorni di cui 5 al 50%, e 15 al 10%” .
Pertanto all'appellante va riconosciuto l'importo di euro 224,72 Nessun ulteriore importo può essere riconosciuto. Infatti nel giudizio di primo grado l'attrice si limitava a chiedere il risarcimento del danno biologico oltre “ad euro 3000 quale ristoro delle spese odontoiatriche come da relazione medica” . Nella relazione medica agli atti il dott. fa un generico accenno a Per_3 cure odontoiatriche e nella scheda di calcolo dell'indennizzo si fa riferimento a “spese documentate” pari ad euro 3000,00, spese di cui non vi è traccia agli atti. Del resto va ricordato il principio secondo cui, "in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente"", ma a condizione che
"essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone" ( Cass. 1190/2015 ), giacchè, anche
- 9 - quando la consulenza "può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova", resta pur sempre "necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti" (Cass.. 24620/2007) Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt.
138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica
(cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte
(Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti, diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, il danno da sofferenza
- 10 - deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord.
n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, ha sottolineato come “tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013). Nella fattispecie in esame l'appellante nel giudizio di primo grado si è limitato a domandare il ristoro del pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza sicchè la richiesta di tale voce di danno nel presente giudizio non può esserle riconosciuta.
Quanto agli interessi la esiguità della somma liquidata in valori monetari attuali fa presumere una integrale destinazione al consumo. Pertanto nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi compensativi e vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. Le spese di patrocinio vanno liquidate ex D.M. 147/2022 tenuto conto del valore del decisum, , delle questioni trattate, dell'attività processuale effettivamente svolta in euro 145,00 per spese ed euro
346,00 per compenso quelle di primo grado ed in euro 172,00 per
- 11 - spese ed euro 462,00 per compenso quelle di secondo grado, il tutto oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura rimasta ignota unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 224,72 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in euro 145,00 per spese ed euro 346,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e per il giudizio di secondo grado in euro 172,00 per spese ed euro 462,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all' avv. Lallo antistatario;
4. Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 12 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di Appello nella causa iscritta al n. 6656/2022
R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24.11.2025
TRA
c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Gennaro Lallo con studio in Napoli, al C.so Secondigliano n. 230/C, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
- APPELLANTE
E
con sede legale in Mogliano Controparte_1
Veneto (TV), via Marocchesa n.14 (P. IVA ) nella P.IVA_1 qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada Controparte_1
P.I. , in persona dei sigg.ri
[...] P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa in virtù di procura
[...] Controparte_3 generale alle liti per notaio (Rep. 186905, Racc. 30367) Per_1 dall'Avv. Andrea Marasco e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla P.zza Carità, n. 32, convenuta
- APPELLATA
Oggetto: lesione personale – appello avverso la Sentenza n°
33276/23 emessa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data
26/07/2023
Conclusioni: come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli le Controparte_4 nella qualità di per la Campania
[...] C.F._2 esponendo: - che il giorno 8/11/2015 alle ore 14.45 circa, allorquando l'appellante percorreva a piedi in Napoli il C.so Secondigliano in direzione Miano nell'attraversare la sede stradale veniva investita da un motociclo non identificato, il cui conducente, subito dopo l'investimento, si allontanava facendo perdere le sue tracce e senza fermarsi a prestare il dovuto soccorso;
- che la stessa, a seguito delle lesioni subite, veniva trasportata presso il P.O. “Cardarelli di Napoli”, ove le venivano prestate le prime cure ed ove le diagnosticavano lesioni di tipo" Traumatismo di sedi multiple"; tanto premesso, essendo rimaste senza esito le richieste di risarcimento inoltrate alla compagnia assicurativa, chiedeva al Giudice di Pace di Napoli la condanna della CP_5 nella qualità di al Controparte_4 C.F._2 risarcimento delle lesioni patite con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza di comparizione si costituiva le Controparte_4
n.q. impugnando in fatto e diritto la domanda concludendo
[...] per il rigetto della stessa vinte le spese e competenze di lite .
Ammessa ed espletata la fase istruttoria il Giudice di Pace, fatte rassegnare le conclusioni, si riservava la causa in decisione. Con sentenza n. 33276/2023 depositata il 26/07/2023, il Giudice di
Pace così provvedeva: “rigetta la domanda. Compensa le spese."
Con atto di citazione tempestivamente proposto Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 33276/2023 denunciandone la errata motivazione in ordine alla valutazione
- 2 - della prova testimoniale assunta nel giudizio, posta poi a fondamento della decisione nonché la omessa ammissione della
CTU medico legale.
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
È opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine all'onere della prova in capo al soggetto danneggiato da un veicolo rimasto sconosciuto.
Giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cassazione civile, sez. III,
18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre
- 3 - 2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della
L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Infatti, entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass.
n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n.
23434/2014).
Orbene, nella vicenda in esame risulta depositata agli atti - sia del fascicolo di primo grado che del fascicolo di appello – l'atto di denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli presentata in data 19.10.2017 . Inoltre la teste all'udienza del 20.12.2022 così dichiarava: " Testimone_1
- 4 - Ricordo che era una domenica del mese di novembre era quasi l'inizio , dell'anno 2015 verso le ore 14.45 circa ed io mi trovavo in
Napoli al Corso di Secondigliano, in compagnia della Sig.ra
. Preciso che noi eravamo a piedi quando ad un certo punto Pt_1 decidemmo di attraversare. Ricordo che una volta giunti sulle strisce pedonali iniziammo ad attraversare, quando dalla nostra sinistra, sopraggiungeva un ciclomotore che investiva mia NI facendola cadere;
Preciso che mia NI stava sulla mia sinistra;
Ricordo che il conducente del motorino dopo l'urto si dileguava senza prestare i dovuti soccorsi;
Preciso che il conducente del motoveicolo dopo l'investimento non cadeva e proseguiva la sua marcia;
Ricordo che mia NI una volta rialzata ho visto che sanguinava alla bocca;
Ricordo di aver chiamato alcuni amici che l'accompagnarono in Ospedale;
Non ricordo l'Ospedale; Non ricordo se sono intervenute autorità; Preciso che la direzione del ciclomotore era quella di Miano;
Non ricordo se vi era traffico intenso;
Non ricordo le caratteristiche della strada ma stavamo sulle strisce.
In merito poi alla attendibilità e rilevanza della riportata testimonianza, questo Tribunale reputa in primo luogo di dover affermare il principio già espresso dalla Corte di legittimità in particolare, Cass. 18896/2015, Cass. S.U. 789/1963, secondo il quale “il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, e, in secondo luogo, di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere la
- 5 - testimonianza inattendibile perché troppo generica”. Inoltre, quanto al giudizio di attendibilità del testimone va confermato che esso afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). In tale valutazione occorre tener conto che è dato di comune esperienza il fatto che la memoria a lungo termine, qual è quella che consente di richiamare fatti recepiti dai nostri sensi anni prima, come nel caso che ci occupa, presuppone, in ogni caso, un grado di attenzione, che costituisce presupposto indispensabile per l'elaborazione del ricordo. In altri termini, quanto più basso è il grado di attenzione, tanto minore è il materiale elaborato dalla memoria. Ebbene, appare evidente che il grado di attenzione di un soggetto che abbia assistito, per qualche frazione di secondo, a un evento imprevisto, non può essere che prossimo allo zero, sicché il ricordo di tali fatti, a tanti anni di distanza, non può che essere molto sommario. Pertanto, nella fattispecie in esame, i “non ricordo “ della teste sono perfettamente giustificati dal fatto che la testimonianza è stata raccolta a distanza di sette anni dal sinistro .
Non è poi privo di rilevo il fatto che nella denuncia querela presentata a distanza di circa nove giorni dal sinistro veniva indicato il nominativo di quale persona Testimone_1 presente al fatto e poi escussa come teste e che all'atto del ricovero in ospedale l'appellante dichiarava quale motivo del ricovero “ incidente in strada “ . Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene di accogliere il gravame e conseguentemente riformare la sentenza di prime cure atteso che la signora aveva sufficientemente Pt_1
- 6 - provato il sinistro, la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo, nonché la circostanza della impossibilità di riconoscere il veicolo investitore.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di
Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno
c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e
"con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass.
- 7 - 2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato
"dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca
"pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno. Tanto premesso, nella caso di specie, il Dott. Sapio Consulente tecnico nominato nel presente giudizio di appello, ha accertato che la : “in conseguenza Pt_1 del sinistro stradale dell'8/11/15 (pedone investito da motociclo) riportò un trauma cranio-facciale chiuso non commotivo con frattura di tipo I secondo Ellis dell'incisivo centrale superiore destro (elemento 1.1), successivamente, affrontata con trattamento odontoiatrico. Detta lesione appare compatibile e congrua con il sinistro stradale di cui si discute, tenendo conto che la frattura del suddetto elemento dentario fu posta in evidenza nell'immediatezza
- 8 - dell'evento traumatico allorquando la paziente fu osservata dai Sanitari di PS. Peraltro, nella medesima occasione furono documentati, nella stessa regione anatomica della frattura dentaria, altri rilievi obiettivi notoriamente indicativi di patologia acuta a carattere traumatico (escoriazione gengivale con ecchimosi labiale superiore), come tipicamente osservabile in un pedone rovinato al suolo in seguito ad investimento da parte di motoveicolo
Avendo il CTU riconosciuto all'appellante un danno permanente pari allo 0,5 tale danno non è liquidabile alla luce della ordinanza della Corte di Cassazione – VI Sez. Civile n. 13736/20 del
03/07/20 “in quanto lo 0,5%, accertato in sede di indagini peritali, costituisce percentuale di invalidità permanente la quale, ancor prima che non esser prevista in tabella, non ha riscontro sul piano medico legale”. Per quanto riguarda la invalidità temporanea parziale il CTU
ha precisato che possono riconoscersi “complessivi 20 Per_2 giorni di cui 5 al 50%, e 15 al 10%” .
Pertanto all'appellante va riconosciuto l'importo di euro 224,72 Nessun ulteriore importo può essere riconosciuto. Infatti nel giudizio di primo grado l'attrice si limitava a chiedere il risarcimento del danno biologico oltre “ad euro 3000 quale ristoro delle spese odontoiatriche come da relazione medica” . Nella relazione medica agli atti il dott. fa un generico accenno a Per_3 cure odontoiatriche e nella scheda di calcolo dell'indennizzo si fa riferimento a “spese documentate” pari ad euro 3000,00, spese di cui non vi è traccia agli atti. Del resto va ricordato il principio secondo cui, "in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente"", ma a condizione che
"essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone" ( Cass. 1190/2015 ), giacchè, anche
- 9 - quando la consulenza "può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova", resta pur sempre "necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti" (Cass.. 24620/2007) Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt.
138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale. Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica
(cioè, del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte
(Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti, diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, il danno da sofferenza
- 10 - deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord.
n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, ha sottolineato come “tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013). Nella fattispecie in esame l'appellante nel giudizio di primo grado si è limitato a domandare il ristoro del pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza sicchè la richiesta di tale voce di danno nel presente giudizio non può esserle riconosciuta.
Quanto agli interessi la esiguità della somma liquidata in valori monetari attuali fa presumere una integrale destinazione al consumo. Pertanto nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi compensativi e vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. Le spese di patrocinio vanno liquidate ex D.M. 147/2022 tenuto conto del valore del decisum, , delle questioni trattate, dell'attività processuale effettivamente svolta in euro 145,00 per spese ed euro
346,00 per compenso quelle di primo grado ed in euro 172,00 per
- 11 - spese ed euro 462,00 per compenso quelle di secondo grado, il tutto oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura rimasta ignota unico responsabile del sinistro de quo;
2. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 224,72 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in euro 145,00 per spese ed euro 346,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e per il giudizio di secondo grado in euro 172,00 per spese ed euro 462,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all' avv. Lallo antistatario;
4. Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
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