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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 23/5/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8455/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Casoria (NA) il 18.06.1960 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Manzi, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento della pensione ordinaria di invalidità ex l. 222/24 nonché la condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile con una percentuale dell'82% dalla domanda amministrativa e la non sussistenza del requisito sanitario delle altre pretese fatte valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 1 luglio 2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessi ed espletati chiarimenti del CTU, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per la ricorrente l'assegno di invalidità civile con una percentuale di invalidità di 82% ed una condizione di disabilità ex art. 3 comma 1 L. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che “tenuto conto delle attuali infermità dell'istante, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse non configurino uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, poiché la ricorrente è un soggetto con titolo di studio di scuola superiore, che svolge un lavoro impiegatizio che non prevede movimentazione carichi e che come descritto nell'esame obiettivo presenta capacità mnesico cognitive adeguate e statico-deambulatorie sostanzialmente autonome. Quindi la si ritiene priva dei requisiti sanitari per il riconoscimento di inabile ad ogni proficuo lavoro”. Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazioni assistenziali richieste, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda di pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento della pensione ordinaria di invalidità ex l. 222/24 nonché della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 formulate da parte ricorrente.
Compensa le spese di lite di entrambe le fasi lette le risultanze delle CTU.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 82% dalla domanda amministrativa;
b) rigetta la domanda di pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento, della pensione ordinaria di invalidità ex l. 222/24 nonché della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
c) compensa le spese di lite;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12953 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Aversa, 27/5/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino