Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09249/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9249 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Demetrio Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
- dell’Amministrazione al pagamento delle competenze per le ore di straordinario relative al periodo 01 Ottobre 1996-31 Luglio 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza Comando Generale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti, sottoufficiali della Guardia di Finanza, hanno esposto:
- di aver “ svolto, nel periodo compreso tra il mese di Ottobre 1996 e il mese di Luglio 2001, delle ore di straordinario che, a tutt’oggi, risultano ancora non pagate … Sig. -OMISSIS- 1667 ore; Sig. -OMISSIS- 1192 ore; Sig. -OMISSIS-1396 ore ”;
- che “ i Ricorrenti in questione, insieme ad altri Colleghi di servizio ricorrevano, con atto depositato in data 09 Maggio 2006, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, al fine di domandarne il pagamento ”;
- che “ nella more del giudizio, prima della pubblicazione della sentenza, tutti i Ricorrenti vennero collocati in pensione ”;
- che “ con sentenza pubblicata in data 07 Novembre 2018, e quindi dodici anni dopo, la competente Curia rigettava il ricorso ”.
Con il ricorso all’odierno esame, i ricorrenti hanno chiesto, “ preso atto del ritiro in pensione dei Ricorrenti e del mancato godimento dei riposi compensativi di cui di cui alle ore di straordinario prestate ”, la condanna dell’Amministrazione resistente “ al pagamento delle competenze per le ore di straordinario relative al periodo 01 Ottobre 1996-31 Luglio 2001 … oltre interessi legali dalla data della maturazione delle retribuzioni sino al saldo effettivo ”.
A sostegno della diversità della domanda giudiziale oggi presentata rispetto a quella proposta nel 2006 le parti ricorrenti hanno rilevato che “ al momento della proposizione del ricorso, gli attuali Ricorrenti erano formalmente in servizio quindi, in una situazione fattuale e normativa diversa di quella attuale poiché, tutti, sono stati collocati in pensione … con il collocamento in pensione, la situazione dei Ricorrenti è completamente diversa da quella precedente che ha giustificato il rigetto del ricorso ” e che “ i Ricorrenti, in occasione del ricorso depositato nel 2006, non richiesero, quale domanda subordinata, quella di riconoscimento del riposo compensativo ”.
Si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.
All’udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem in ragione del fatto che i ricorrenti hanno già proposto la medesima domanda giudiziale con ricorso depositato in data 9 maggio 2006, nell’ambito del relativo giudizio RG n. 4110/2006 (definito con sentenza n. 10740/2018 di questo Tribunale).
Nella specie, dunque, deve trovare applicazione il generale principio del ne bis in idem di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, anche nel processo amministrativo, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a..
Né può dubitarsi dell’identità dei giudizi in questione, avuto riguardo alle parti in causa ed alla consistenza degli elementi identificativi dell’azione ( petitum e causa petendi ), ove si consideri che anche nel primigenio giudizio i ricorrenti avevano agito per ottenere “ l’accertamento del loro diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato nel periodo gennaio 1996 – dicembre 2003, con conseguente condanna dell’Amministrazione ministeriale intimata al pagamento delle rispettive somme ”.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Peraltro, risulta altresì fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente, ove si consideri che:
- il compenso per lo straordinario - come qualsiasi altro emolumento retributivo del pubblico dipendente - è soggetto alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
- il ricorso è stato notificato il giorno 28 agosto 2024;
- la precedente domanda giudiziale, che risale a maggio 2006, è stata definita con la sentenza (non impugnata) del Tar Lazio n. 10740 del 7 novembre 2018.
Pertanto, anche considerando l’effetto interruttivo permanente ex artt. 2943 e 2945 c.c. ascrivibile alla pendenza del giudizio introdotto nel 2006, il termine prescrizionale quinquennale risulta decorso, con la conseguenza che i crediti azionati dai ricorrenti devono ritenersi prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti a rimborsare al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
NA Scali, Primo Referendario
GI HI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HI | CE EL |
IL SEGRETARIO