Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 282/2023 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha delibato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 687/2023 pubblicata in data 8.6.2023 dal Tribunale di Palmi vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Rosarno (RC) Via Aimone n. 43 (C.F.: ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Cittanova (RC) alla Via Nazionale n. 206 presso e nello studio dell'avv. Giovanni Giovinazzo (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2
e difende giusto mandato in calce al presente atto (telefax 0966 472920 - Pec:
) Email_1
- appellante -
CONTRO
, (P. IVA Controparte_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore con gli Avv. Angela Maria Laganà e Dario Adornato (notificazioni e comunicazioni all'indirizzo posta elettronica certificata t.) ? Email_2
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
Con l'impugnata sentenza si è statuito come segue :
“1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha diritto a percepire il reddito di cittadinanza per 18 mesi a decorrere dal mese successivo alla proposizione della domanda del 12.9.2022;
2) condanna l' a corrispondere alla ricorrente il reddito di cittadinanza CP_1
decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda del 12.09.2022
e per il periodo complessivo di 18 mesi;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che CP_1 liquida in € 886,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito “
Avverso la sentenza propone appello parziale la lamentando che la Parte_1
liquidazione delle spese di lite avrebbe violato i parametri di legge;
ha resistito
CP_ l'
La causa è stata decisa con le forme di cui 127 ter c.p.c ,
Motivi della decisione
L' appello è limitato esclusivamente alla liquidazione delle spese di lite, deducendosi che quantificando l'importo totale di euro 886,00 il Tribunale non avrebbe tenuto conto del “valore indeterminato dichiarato in ricorso” e delle singole fasi del giudizio, violando la normativa in materia (D.M. 55/2014 pubblicato in G.U. n. 77 del 02/04/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.8.2022 pubblicato in G.U. n. 236 del 08.10.2022 ed in vigore dal 13.08.2022).
In particolare assume che, considerando il valore della causa indeterminato, in applicazione della tabella dei parametri forensi n. 4 (relativa a cause di previdenza), riducendo del 50% il parametro medio (quindi, al minimo), per la fase di studio avrebbero dovuto essere liquidati non meno di:
€ 851,00, per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.838,00, per la fase decisionale;
per un totale, quindi, di € 3.291,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
L'appello è parzialmente fondato, posto che, contrariamente a quanto assume l'appellante, Il valore ella causa è determinabile, avendo la ricorrente agito per vedere riconosciuto il diritto al reddito di cittadinanza per 18 mesi, sicché rientra nel terzo scaglione (cause fino a 26.000 €, tabella n. 4) del DM n. 147/2022, per cui si ha, per le tre fasi specificate nel gravame e nei valori minimi ( valori medi dimezzati), come domandato:
€ 464,5 per studio;
€ 388,5 per fase introduttiva;
€ 1010,5 per decisione.
Il totale è di € 1.863,5 , oltre accessori e distrazione ex art. 93 c.p.c. , come già disposti dal primo giudice.
In questi termini l'appello merita accoglimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerando che il valore è qui pari alla differenza tra le spese riconosciute in primo grado e quelle accertate in questa sede, dunque I scaglione del DM n. 147/2022 .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 687/2023 pubblicata in data 8.6.2023 dal Tribunale di
Palmi:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell' impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali del giudizio di
CP_ primo grado , già poste a carico dell' ( e distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Giovanni Giovinazzo) in € 1.863,5 per onorari oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
2)condanna l' a rimborsare all'appellante le spese del presente grado, che CP_1 liquida in € 336,5 oltre spese generali al 15 % iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Giovanni Giovinazzo .
Così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)