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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1558/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. CONIGLIARO MICHELE , Parte_1
Per 0 l'avv. RICCIOLI RENATA , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e comparsa di risposta, dichiarano che è cessata la materia del contendere e chiedono la reciproca condanna alle spese.
Chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 15,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CONIGLIARO MICHELE , elettivamente domiciliato in VIA F.SCO
PADOVANI, 20 90145 PALERMO presso il difensore avv. CONIGLIARO
MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. RICCIOLI RENATA , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RICCIOLI RENATA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 6.02.2024 la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, adiva il Tribunale di Palermo e,
premesso di essere proprietaria di un locale sito in Palermo via Alcide de
Gasperi, 28/b, piano terra , dedotto che in data 31.05.2022 si era tenuta in seconda convocazione l'assemblea condominiale dello stabile di CP
, che l'assemblea aveva deliberato, tra gli altri, il punto due
[...]
dell'ordine del giorno ossia ”il progetto di ristrutturazione della portineria interna ed esterna ed istallazione della rampa per disabili che presenta un costo facciale di euro 43.000,00”, di aver avuto comunicazione della delibera con pec del 3.11.2023 unitamente ad una richiesta di consenso alla realizzazione dell'opera, rappresentava di aver esperito istanza di mediazione in data 4.12.2023
e chiedeva che venisse preliminarmente fissata l'udienza di comparizione, la sospensione inaudita altera parte della delibera nella parte impugnata, nel merito che venisse dichiarata nulla e/o inefficace al punto 2 e, in subordine, che venisse annullata per omesso avviso di convocazione, con vittoria di spese del giudizio.
A sostegno delle domande formulate eccepiva la nullità della delibera, in quanto gravemente lesiva della proprietà privata della società ricorrente e, in subordine,
l'annullabilità della stessa per vizio di convocazione.
Con decreto del 20.02.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in Palermo, Controparte_1
[...
, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni della domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva che il condominio di via Alcide de Gasperi n°30 preso atto del diniego della ricorrente alla realizzazione della rampa disabili, il cui progetto era stato approvato dall'assemblea dei condomini con la delibera impugnata, previa informativa del consiglio di edificio, provvedeva ad incaricare un nuovo tecnico per la predisposizione di un nuovo progetto che tenesse conto, altresì, delle osservazioni formulate dal dott. e gli comunicava la volontà del Pt_1
pagina 3 di 8 consiglio di indire nuova assemblea per sottoporre il progetto in fase di predisposizione alla discussione e approvazione, con conseguente revoca della delibera impugnata. Dichiarava, così, di non aderire alla mediazione.
Chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, giacché con delibera assembleare del 23 aprile 2024, l'assemblea dei condomini aveva revocato la delibera di approvazione del progetto dei lavori relativi alla rampa disabili oggetto d'impugnazione ed approvato un nuovo progetto lavori, predisposto da un nuovo tecnico di parte, con condanna alle spese del giudizio.
All'udienza del 25.06.2024 entrambe le parti dichiaravano che era cessata la materia del contendere, poiché la delibera nella parte impugnata era stata sostituita dalla delibera del 23.04.2024 e chiedevano rispettivamente la condanna alle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché con successiva delibera del 23.04.2024 il ha revocato il progetto CP
relativo alla realizzazione della rampa per disabili di cui al punto 2 della delibera impugnata, sostituendolo con diverso e nuovo progetto.
Entrambe le parti hanno dichiarato, infatti, che è cessata la materia del contendere in ordine alla delibera impugnata.
Ciò detto, parte ricorrente ha chiesto la condanna del condominio alle spese del giudizio, poiché la delibera è stata sostituita soltanto in data 23.04.2024, ossia dopo l'iscrizione della causa a ruolo avvenuta in data 6.02.2024.
Il convenuto a sua volta ha chiesto la condanna di parte ricorrente CP
alle spese del giudizio, poiché a suo dire la delibera nella parte impugnata era stata privata dell'efficacia esecutiva sulla scorta di quanto dichiarato con nota del pagina 4 di 8 3.02.2024, con cui veniva comunicato a parte ricorrente la seguente delibera del consiglio di edificio: “Il Consiglio preso atto della volontà del Dott. che Pt_1
il punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea del 31/05/2022, riguardante
l'edificazione di una rampa per disabili sulla porzione di marciapiede antistante una delle saracinesche del locale di proprietà dello stesso, venga revocato,
facendo seguito alla PEC del 02/02/2024 con la quale si anticipa la volontà dell'amministrazione di non aderire al procedimento di mediazione, il Consiglio stesso all'unanimità, che frattanto ha dato incarico ad altro tecnico di progettare una nuova rampa su diversa porzione del marciapiede, non appena tale progetto sarà completato, indirà assemblea nella quale si proporrà l'approvazione del nuovo progetto e si rinuncerà al precedente deliberando la revoca del suddetto punto all'ordine del giorno. Considerato ciò, il consiglio stesso ha rinunciato a partecipare alla mediazione proposta dal Dott. visto che, venuta meno Pt_1
la materia del contendere, ha ritenuto antieconomico per il condominio partecipare alla suddetta mediazione”.
Va, dunque, valutata la soccombenza virtuale ai fini della richiesta di condanna alle spese del giudizio.
In proposito, giova ricordare che “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio
della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del
29/11/2016 n. 24234,). Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714.
Ciò detto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
In primo luogo, si osserva che in ordine alla denunciata nullità della delibera, parte ricorrente, pur avendo allegato una lesione dell'immobile di sua proprietà a causa della realizzazione dello scivolo per disabili, non ha allegato il progetto e dunque la domanda non è supportata da prova, in quanto non è dato verificare pagina 5 di 8 l'impatto dell'opera sulla proprietà della stessa.
La domanda di nullità ai fini della valutazione della soccombenza virtuale va disattesa, mentre trova fondamento quella di annullamento, poiché parte convenuta non ha nemmeno allegato di aver proceduto alla comunicazione degli avvisi di convocazione, né tantomeno provato di aver effettivamente convocato parte ricorrente a partecipare all'assemblea del 31.05.2022nei termini di legge .
La domanda di annullamento, indi, secondo un giudizio prognostico sarebbe stata accolta.
Va, poi, osservato che la comunicazione della nota con cui il consiglio di edificio rendeva nota al ricorrente l'intenzione di convocare altra assemblea al fine di sottoporre un nuovo progetto per la realizzazione della rampa per disabili non ha di certo privato la delibera impugnata della sua efficacia esecutiva, né il condominio ha chiesto di rinviare l'incontro di mediazione affinché l'assemblea si pronunciasse sulla revoca della delibera nella parte impugnata.
Il condominio, infatti, ha comunicato soltanto la sua volontà di non aderire alla mediazione.
Va da sé che la ricorrente ha dovuto procedere ad iscrivere la causa sul ruolo per evitare la decadenza dall'impugnazione.
Da qui, la condanna alle spese del convenuto, virtualmente CP
soccombente.
Le spese vanno liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 52.000,00: parametri minimi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata, oltre la diminuzione del 50% per pronuncia di rito ex art.4 comma 9) liquidate in €
1904,50 per compensi, € 642,00 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, vanno poste in capo al convenuto. CP
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto a corrispondere in favore di parte ricorrente CP
le spese di lite, che liquida in €1904,50 per compensi, € 642,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1558/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. CONIGLIARO MICHELE , Parte_1
Per 0 l'avv. RICCIOLI RENATA , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e comparsa di risposta, dichiarano che è cessata la materia del contendere e chiedono la reciproca condanna alle spese.
Chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 15,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CONIGLIARO MICHELE , elettivamente domiciliato in VIA F.SCO
PADOVANI, 20 90145 PALERMO presso il difensore avv. CONIGLIARO
MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. RICCIOLI RENATA , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RICCIOLI RENATA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 6.02.2024 la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, adiva il Tribunale di Palermo e,
premesso di essere proprietaria di un locale sito in Palermo via Alcide de
Gasperi, 28/b, piano terra , dedotto che in data 31.05.2022 si era tenuta in seconda convocazione l'assemblea condominiale dello stabile di CP
, che l'assemblea aveva deliberato, tra gli altri, il punto due
[...]
dell'ordine del giorno ossia ”il progetto di ristrutturazione della portineria interna ed esterna ed istallazione della rampa per disabili che presenta un costo facciale di euro 43.000,00”, di aver avuto comunicazione della delibera con pec del 3.11.2023 unitamente ad una richiesta di consenso alla realizzazione dell'opera, rappresentava di aver esperito istanza di mediazione in data 4.12.2023
e chiedeva che venisse preliminarmente fissata l'udienza di comparizione, la sospensione inaudita altera parte della delibera nella parte impugnata, nel merito che venisse dichiarata nulla e/o inefficace al punto 2 e, in subordine, che venisse annullata per omesso avviso di convocazione, con vittoria di spese del giudizio.
A sostegno delle domande formulate eccepiva la nullità della delibera, in quanto gravemente lesiva della proprietà privata della società ricorrente e, in subordine,
l'annullabilità della stessa per vizio di convocazione.
Con decreto del 20.02.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in Palermo, Controparte_1
[...
, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni della domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva che il condominio di via Alcide de Gasperi n°30 preso atto del diniego della ricorrente alla realizzazione della rampa disabili, il cui progetto era stato approvato dall'assemblea dei condomini con la delibera impugnata, previa informativa del consiglio di edificio, provvedeva ad incaricare un nuovo tecnico per la predisposizione di un nuovo progetto che tenesse conto, altresì, delle osservazioni formulate dal dott. e gli comunicava la volontà del Pt_1
pagina 3 di 8 consiglio di indire nuova assemblea per sottoporre il progetto in fase di predisposizione alla discussione e approvazione, con conseguente revoca della delibera impugnata. Dichiarava, così, di non aderire alla mediazione.
Chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, giacché con delibera assembleare del 23 aprile 2024, l'assemblea dei condomini aveva revocato la delibera di approvazione del progetto dei lavori relativi alla rampa disabili oggetto d'impugnazione ed approvato un nuovo progetto lavori, predisposto da un nuovo tecnico di parte, con condanna alle spese del giudizio.
All'udienza del 25.06.2024 entrambe le parti dichiaravano che era cessata la materia del contendere, poiché la delibera nella parte impugnata era stata sostituita dalla delibera del 23.04.2024 e chiedevano rispettivamente la condanna alle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché con successiva delibera del 23.04.2024 il ha revocato il progetto CP
relativo alla realizzazione della rampa per disabili di cui al punto 2 della delibera impugnata, sostituendolo con diverso e nuovo progetto.
Entrambe le parti hanno dichiarato, infatti, che è cessata la materia del contendere in ordine alla delibera impugnata.
Ciò detto, parte ricorrente ha chiesto la condanna del condominio alle spese del giudizio, poiché la delibera è stata sostituita soltanto in data 23.04.2024, ossia dopo l'iscrizione della causa a ruolo avvenuta in data 6.02.2024.
Il convenuto a sua volta ha chiesto la condanna di parte ricorrente CP
alle spese del giudizio, poiché a suo dire la delibera nella parte impugnata era stata privata dell'efficacia esecutiva sulla scorta di quanto dichiarato con nota del pagina 4 di 8 3.02.2024, con cui veniva comunicato a parte ricorrente la seguente delibera del consiglio di edificio: “Il Consiglio preso atto della volontà del Dott. che Pt_1
il punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea del 31/05/2022, riguardante
l'edificazione di una rampa per disabili sulla porzione di marciapiede antistante una delle saracinesche del locale di proprietà dello stesso, venga revocato,
facendo seguito alla PEC del 02/02/2024 con la quale si anticipa la volontà dell'amministrazione di non aderire al procedimento di mediazione, il Consiglio stesso all'unanimità, che frattanto ha dato incarico ad altro tecnico di progettare una nuova rampa su diversa porzione del marciapiede, non appena tale progetto sarà completato, indirà assemblea nella quale si proporrà l'approvazione del nuovo progetto e si rinuncerà al precedente deliberando la revoca del suddetto punto all'ordine del giorno. Considerato ciò, il consiglio stesso ha rinunciato a partecipare alla mediazione proposta dal Dott. visto che, venuta meno Pt_1
la materia del contendere, ha ritenuto antieconomico per il condominio partecipare alla suddetta mediazione”.
Va, dunque, valutata la soccombenza virtuale ai fini della richiesta di condanna alle spese del giudizio.
In proposito, giova ricordare che “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio
della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del
29/11/2016 n. 24234,). Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714.
Ciò detto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
In primo luogo, si osserva che in ordine alla denunciata nullità della delibera, parte ricorrente, pur avendo allegato una lesione dell'immobile di sua proprietà a causa della realizzazione dello scivolo per disabili, non ha allegato il progetto e dunque la domanda non è supportata da prova, in quanto non è dato verificare pagina 5 di 8 l'impatto dell'opera sulla proprietà della stessa.
La domanda di nullità ai fini della valutazione della soccombenza virtuale va disattesa, mentre trova fondamento quella di annullamento, poiché parte convenuta non ha nemmeno allegato di aver proceduto alla comunicazione degli avvisi di convocazione, né tantomeno provato di aver effettivamente convocato parte ricorrente a partecipare all'assemblea del 31.05.2022nei termini di legge .
La domanda di annullamento, indi, secondo un giudizio prognostico sarebbe stata accolta.
Va, poi, osservato che la comunicazione della nota con cui il consiglio di edificio rendeva nota al ricorrente l'intenzione di convocare altra assemblea al fine di sottoporre un nuovo progetto per la realizzazione della rampa per disabili non ha di certo privato la delibera impugnata della sua efficacia esecutiva, né il condominio ha chiesto di rinviare l'incontro di mediazione affinché l'assemblea si pronunciasse sulla revoca della delibera nella parte impugnata.
Il condominio, infatti, ha comunicato soltanto la sua volontà di non aderire alla mediazione.
Va da sé che la ricorrente ha dovuto procedere ad iscrivere la causa sul ruolo per evitare la decadenza dall'impugnazione.
Da qui, la condanna alle spese del convenuto, virtualmente CP
soccombente.
Le spese vanno liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 52.000,00: parametri minimi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata, oltre la diminuzione del 50% per pronuncia di rito ex art.4 comma 9) liquidate in €
1904,50 per compensi, € 642,00 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, vanno poste in capo al convenuto. CP
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto a corrispondere in favore di parte ricorrente CP
le spese di lite, che liquida in €1904,50 per compensi, € 642,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 4 aprile 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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