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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1175/2025 C.C.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai seguenti magistrati:
Dott. FA EN Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. FE TA Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
14.05.1979, residente in [...], , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Riccardo Luzi e dall'avv. Velca Artusi, presso il cui studio, sito in Cesena (FC), via Umberto Saba n. 541, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
UN DE, presso il cui studio, sito in Oggiona con S. NO (VA), via Alessandro Volta n. 25, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Con l'intervento di
AVV. , nella sua qualità di Curatore Speciale delle minori Controparte_2 Persona_1
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Controparte_3
(VA) il 15.8.2019, con studio in BU AR (VA), via Alberto da Giussano, n.15 B;
e con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa Luisa Russo
pagina 1 di 17 OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale di BU AR n. 254/2025, emessa il 20.02.2025 e pubblicata il 21.02.2025 nell'ambito del procedimento N. R.G. 3873/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della sentenza appellata in punto sia all'affido super-esclusivo delle figlie minori, considerato anche il divario tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza impugnata sul punto come meglio argomentato al precedente punto
n.2., sia al contributo al loro mantenimento a carico del padre;
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
1) affidare in modo condiviso le figlie e ad Persona_1 Controparte_3 entrambi i genitori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
2) disporre che il padre possa tenere con sé le figlie secondo la calendarizzazione indicata nella relazione peritale di parte del 28/6/2024 e come da relazione finale con esemplificazione recepita nell'ordinanza giudiziale del 5/11/2024 e nel piano genitoriale del 13/11/2024 in atti (cit.doc.14), ovvero che “il padre possa tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in Lombardia” e, dunque:
-week end alternati con pernotto: dal venerdì dalle ore 18,00 fino alla domenica alle ore 18,00; vacanze estive: due settimane consecutive e un'altra non consecutiva;
-festività e ponti: equa suddivisione tra il padre e la madre in modo alternato;
-conferma che, anche nelle more della suindicata calendarizzazione, l'esercizio del proprio diritto di visita delle figlie minori possa avvenire in ossequio alla esemplificazione contenuta nella summenzionata ordinanza giudiziale del 5/11/2024, ovvero che “il padre possa tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in Lombardia”;
3) disporre la somma complessiva di € 700,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T. quale contributo economico delle figlie minori comprensivo delle seguenti voci come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Forlì che si allega;
4) disporre che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: pagina 2 di 17 a) si richiama l'istruttoria già articolata a pag.23 della comparsa di costituzione;
b) si producono
1. fascicolo di primo grado;
2. sentenza appellata notificata.
3. mail risposta servizio sociale del 24.03.2025, mail avv. Luzi / Artusi servizi sociali 12/24/25/28 marzo 2025”.
Per parte appellata:
“Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, pur previa dichiarazione, a mero chiarimento della statuizione appellata, che il termine di decorrenza per il pagamento a carico del Sig.
[...] ed in favore della Sig.ra del contributo di mantenimento di € Parte_1 Controparte_1
900,00# mensili decorre dalla data del 15.01.2024, confermare integralmente la sentenza nr. 254/2025 del 21.02.2025 resa dal Tribunale di BU AR.
Con vittoria delle spese legali del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: si produce doc.01) atto di appello;
doc.02) sentenza Tribunale di BU AR;
doc.03) certificato residenza Sig. ; doc.04) fascicolo di parte 1° grado;
doc.05) CUD ultimi tre Pt_1 anni;
doc.06) certificazione catastale;
doc.07) visura PRA;
doc.08) estratti conti bancari”.
Per il Curatore Speciale dei minori:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito: respingere l'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritti, per tutte le ragioni di cui in premessa, così confermando integralmente la sentenza n. 254/2025, emessa dal
Tribunale di BU AR e pubblicata in data 21.2.2025”.
Per il Procuratore Generale:
“Che la Corte d'Appello, in via preliminare, voglia respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito voglia confermare la sentenza impugnata con rigetto dell'atto di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado
e contraevano matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
01.12.2012 in Oggiona con S. NO (VA) e dalla loro unione nascevano le figlie Persona_1
pagina 3 di 17 , nata a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Controparte_3
15.08.2019.
Con ricorso depositato in data 22.09.2023 nel procedimento R.G. n. 3873/2023 instaurato presso il
Tribunale di BU AR, chiedeva: la separazione personale dei coniugi;
Controparte_1
l'affidamento delle minori in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare;
la regolamentazione delle visite padre-figlie con piano predisposto dal Tribunale;
il pagamento di un assegno mensile di euro
1400,00 per il mantenimento delle minori e la ripartizione nella misura del 50% tra i coniugi delle spese straordinarie e del mutuo acceso per la ristrutturazione dell'immobile sito in Oggiona con
TO NO, via A. Volta n. 124, – in comproprietà tra le parti – e delle somme in giacenza sui conti correnti.
In data 17.11.2023 si costituiva aderendo alla domanda di Parte_1 separazione e chiedendo l'espletamento urgente di una CTU per valutare la capacità genitoriale della madre, l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva al padre, la previsione di un contributo per il mantenimento delle figlie a carico della madre, la ripartizione al 50% del mutuo acceso per la riparazione della casa coniugale.
In data 19.12.2023, il Tribunale, rilevata preliminarmente l'inammissibilità delle domande non connesse relative alla divisione dei beni, in via provvisoria e urgente disponeva l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e l'assegnazione a questa della casa coniugale, identificata con l'immobile sito in Oggiona con TO NO (VA) via
San Vittore n. 1/A; delegava ai Servizi sociali del comune di Oggiona con S. NO la regolamentazione delle visite padre-figlie e l'effettuazione di valutazione psicodiagnostica sui genitori e sui nonni materni;
poneva a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della prole di euro 700 oltre il 50% delle spese straordinarie, disponendo la percezione del 100% dell'assegno unico a favore della madre;
nominava l'Avv. quale Curatore Speciale Controparte_2 per le minori e nominava altresì un coordinatore genitoriale.
In data 06.03.2024, il Tribunale disponeva CTU al fine di indagare la capacità genitoriale delle parti e il miglior regime di affidamento e collocamento delle minori, nonché la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e il genitore non affidatario/collocatario.
In data 28.06.2024, veniva depositata la CTU nella quale, dopo aver valutato la capacità genitoriale di entrambi i genitori come adeguata, si suggeriva il mantenimento dell'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la madre, con predisposizione dettagliata dei tempi di pagina 4 di 17 frequentazione padre-figlie. Da ultimo, il Consulente Tecnico evidenziava la necessità di un periodo di supporto educativo durante gli incontri tra padre e figlie, attraverso l'intervento di un educatore domiciliare per un periodo di almeno sei mesi, suggeriva altresì la nomina di un coordinatore genitoriale e la partecipazione a gruppi di parola – rivolti ai bambini con genitori separati – da parte soprattutto della figlia al fine di consentirle di trovare uno spazio di confronto e Per_1 supporto emotivo.
Con ordinanza del 5.11.2024, il Giudice prendeva atto dell'intervenuta interruzione dei rapporti padre-figlie da luglio 2024, così come riferito dal Curatore Speciale, e invitava i Servizi Sociali a riformulare le modalità degli incontri tra il padre e le figlie, anche alla luce dell'intervenuto cambio di domicilio del . Pt_1
In data 19.12.2024, il Consulente Tecnico depositava nota integrativa dando atto dell'avvenuta interruzione delle visite padre-figlie, nonché della scarsa partecipazione del padre agli incontri con il
Consulente stesso.
Con atto depositato il 20.12.2024, la ricorrente precisava le proprie conclusioni come segue: dichiarazione della separazione personale;
affido congiunto delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione alla stessa della casa familiare da identificarsi nell'immobile sito ad Oggiona con TO NO, via Volta n. 124 (e non in quello sito a Oggiona con TO NO, via San Vittore, n. 1/A, come invece disposto in via provvisoria dal Tribunale); conferma del contributo paterno per il mantenimento delle figlie nella misura di euro 700 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie (o, in subordine, la previsione di un contributo di euro 1.100 mensili qualora la casa familiare fosse ritenuta quella di via San Vittore n. 1/A); regolamentazione delle visite padre-figlie in conformità a quanto disposto dai Servizi Sociali e dal coordinatore genitoriale, con esclusione di obbligo di trasferta delle figlie nella dimora del padre;
in via istruttoria, audizione delle minori in punto assegnazione casa coniugale.
In pari data, il Curatore Speciale delle minori precisava le proprie conclusioni, domandando di disporre l'affido super esclusivo (o, in subordine, esclusivo) delle minori alla madre con collocamento presso quest'ultima, di delegare i Servizi Sociali per la regolamentazione delle visite padre-figlie e di confermare il contributo paterno al mantenimento della prole pari a 700 euro mensili.
Con atto depositato in data 21.12.2024, il resistente precisava le proprie conclusioni, domandando l'affido condiviso delle minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale - da identificarsi nell'immobile di Oggiona con TO NO, via San Vittore, n. 1/A pagina 5 di 17 - e la conferma del contributo paterno di 700 euro per il mantenimento delle minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlie, chiedeva di poter “tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in Lombardia” e, dunque: -week end alternati con pernotto: dal venerdì dalle ore 18,00 fino alla domenica alle ore 18,00; vacanze estive: due settimane consecutive e un'altra non consecutiva;
-festività e ponti: equa suddivisione tra il padre e la madre in modo alternato”.
Con sentenza definitiva del 20.02.2025, depositata in data 21.02.2025 e in questa sede impugnata, il
Tribunale così statuiva:
“1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Affida le minori in modo super-esclusivo alla madre, ad eccezioni delle questioni attinenti al rapporto tra padre e figlie, stabilendo che i Servizi Sociali regolino le modalità e tempistiche degli incontri paterni;
3) Nulla dispone in ordine all'assegnazione alla ricorrente la casa coniugale sita in Oggiona
TO NO - Via San Vittore n. 1/A;
4) Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente diretta a conseguire l'assegnazione della casa ubicata nel medesimo Comune in Via Volta n. 124;
5) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento delle due figlie dell'importo mensile complessivo di € 900, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano (stabilendosi che per le spese sportive le parti dovranno accordarsi);
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico relativo alle figlie;
6) Dichiara inammissibili le domande non connesse di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni del ricorso;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al reclamo e quelle relative all'espletamento della C.T.U.;
8) Pone a carico delle parti, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale delle minori, che si liquida nell'importo di € 3.000, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione delle minori al patrocinio a spese dello Stato;
9) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Il Tribunale decideva di disporre l'affido super esclusivo delle minori alla madre (ad eccezione delle questioni concernenti i rapporti tra il convenuto e la prole) in conformità a quanto relazionato dai pagina 6 di 17 Servizi sociali e dal Curatore Speciale, secondo cui il , trasferitosi in corso di causa a Cervia, Pt_1 aveva interrotto da luglio 2024 ogni contatto anche telefonico con le figlie, disattendendo altresì i tentativi degli operatori di convocarlo per rispristinare la frequentazione.
Quanto agli incontri tra il padre e le figlie, il Tribunale, condividendo sul punto le indicazioni degli operatori, riteneva di disporne l'iniziale svolgimento in Spazio Neutro, delegando la relativa calendarizzazione ai Servizi, ai quali attribuiva altresì il compito di curarne la crescente liberalizzazione in caso di esito positivo.
Il Giudice, invece, nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa familiare, rilevando che essa, identificabile con l'immobile sito in Oggiona TO NO - via San Vittore n. 1/A – e non con il diverso immobile sito in via Volta in comproprietà dei coniugi, quest'ultimo mai abitato da loro prima della separazione - era stata alienata a terzi nelle more processuali.
Quanto alle statuizioni economiche, il Tribunale decideva di aumentare il contributo paterno al mantenimento della prole disposto in sede provvisoria ad euro 900 mensili (450 euro per ciascuna figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie a carico del padre), con decorrenza dalla data dell'occupazione dell'immobile di via Volta da parte della , avuto riguardo al “divario tra CP_1 la retribuzione percepita dal (circa € 3000 al mese) e quella della (circa € 1800) e Pt_1 CP_1 all'interruzione della frequentazione tra il padre e le figlie (che comporta un aggravio del carico economico sostenuto dalla madre) e, dall'altro lato, alle spese abitative che il resistente deve sostenere
(mentre la ricorrente occupa, seppure non autorizzata, la casa di via Volta in comproprietà tra i coniugi senza versare alcuna indennità)”.
2. Il procedimento di secondo grado.
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di BU AR, con ricorso in appello depositato in data 18.04.2025 ha chiesto, in via preliminare, la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza in punto di affido super esclusivo alla madre delle figlie minori e, nel merito, la riforma della stessa, alla luce dei quattro motivi di seguito illustrati.
Con il primo motivo, l'impugnante ha lamentato che la decisione di disporre l'affido super esclusivo delle figlie minori alla madre sarebbe sprovvista di adeguata motivazione e sarebbe Controparte_1 altresì stata assunta in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per tale modalità di affido, dal momento che la consulenza tecnica aveva escluso la sussistenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli da parte dello stesso e l'istruttoria del procedimento di primo grado aveva confermato una prognosi positiva sulle sue competenze genitoriali. Il ha precisato nel Pt_1 ricorso che la ragione che lo ha portato a trasferirsi lontano dalle figlie, lungi dall'essere dettata da pagina 7 di 17 un disinteresse nei loro confronti, è da ricondurre, da un lato, ai suoi impegni di lavoro e, dall'altro lato, alla mancata disponibilità dell'abitazione sita in Oggiona con TO NO, via Volta n. 124, occupata dalla con le figlie, nonostante tale abitazione sia in comproprietà al 50% con il CP_1 marito. Infine, l'impugnante ha rappresentato che il proprio mancato riscontro alle convocazioni dei Servizi Sociali era dovuto al comportamento della controparte che continuava ad impedire qualsivoglia contatto, anche telefonico, tra il padre e le figlie, senza alcun intervento in merito da parte dei Servizi.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la discrepanza tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, laddove solo nella parte motiva il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla modalità di svolgimento delle visite padre-figlie in Spazio Neutro, mentre nel dispositivo si sarebbe limitato a delegare la regolamentazione degli incontri ai Servizi Sociali, in contrasto con i principi giurisprudenziali secondo i quali il Giudice, quando si pronuncia sull'affidamento, deve prevedere un calendario minimo di incontri con il genitore non affidatario. Tale presunta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, a parere del ricorrente, renderebbe di fatto inattuabile il provvedimento giurisdizionale appellato.
Con il terzo motivo, l'appellante ha rilevato un'ulteriore discrepanza tra motivazione e dispositivo nella parte della sentenza relativa al contributo economico paterno al mantenimento della prole. Il
Tribunale, infatti, avrebbe previsto nella motivazione la decorrenza dell'importo di 900,00 euro mensili (450,00 per ciascuna figlia) dalla data non meglio precisata dell'occupazione dell'immobile di via Volta da parte della madre, mentre nel dispositivo non avrebbe fatto menzione di tale decorrenza, con conseguente incertezza sull'effettivo dies a quo dell'obbligazione contributiva.
Con il quarto motivo di appello, da ultimo, l'appellante ha censurato la quantificazione in euro
900,00 mensili (450,00 per ciascuna figlia), del contributo paterno al mantenimento delle minori, lamentando che il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto della situazione economico- patrimoniale delle parti, e, in particolare, dell'occupazione esclusiva dell'immobile sito in Oggiona con TO NO via Volta n. 124, in regime di comproprietà tra i coniugi, da parte della
, senza corresponsione di alcuna indennità, nonché dell'effettiva capacità patrimoniale CP_1 della signora.
Con decreto presidenziale del 28.04.2025, l'esame della sospensiva è stato rimesso col merito ed è stata fissata udienza in data 25.09.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, tale udienza è stata poi anticipata al 23.09.2025, per effetto del decreto presidenziale del 09.09.2025.
pagina 8 di 17 In data 20.06.2025, l'appellante ha depositato istanza scritta volta a chiedere “la revoca dei servizi sociali o in alternativa la nomina di un esperto o altri interventi di sostegno alla famiglia, come un'assistenza psicologica o una mediazione familiare esterna ai servizi sociali, in subordine, che la pratica sia assegnata ad altri assistenti e che siano precisati i contorni dell'azione dei servizi sociali specificando che il padre ha il diritto di vista delle figlie e che il padre ha il più ampio diritto di comunicare con le figlie con ogni mezzo e che la madre non può ostacolare ne impedire tale diritti”.
A sostegno della propria istanza, l'appellante ha espresso una serie di critiche all'operato dei Servizi sociali, accusati di non essere riusciti a svolgere un'efficace mediazione con la – che, a CP_1 detta del , ostacolerebbe il rapporto padre-figlie dal dicembre 2023 (e ancor più dal mese di Pt_1 luglio 2024) – e di non essere stati disponibili e collaborativi nei confronti delle richieste del , Pt_1 nonostante le oggettive esigenze di quest'ultimo (impegni lavorativi, distanza dell'abitazione, comportamenti ostruzionistici della ): gli operatori avrebbero infatti programmato CP_1 unilateralmente gli incontri padre-figlie senza coinvolgere previamente il sig. ma anzi Pt_1 informandolo delle visite il giorno precedente, gli avrebbero imposto di vedere le bambine in un luogo vicino alla residenza delle minori senza accettare le soluzioni alternative proposte dall'odierno appellante e, in generale, non avrebbero dato adeguato ascolto alle richieste del padre di vedere le figlie.
In data 25.07.2025, si è costituito il Curatore Speciale delle minori, l'Avv. chiedendo Controparte_2 di respingere l'appello e di confermare conseguentemente la sentenza di primo grado.
Il Curatore ha anzitutto sottolineato la correttezza della decisione di disporre l'affido super esclusivo delle minori alla madre, atteso il totale disinteresse per le figlie manifestato nel corso del giudizio da parte dell'appellante, il quale è sempre stato poco collaborante e ha sempre rifiutato le proposte avanzate dal Giudice personalmente o in accoglimento delle valutazioni dei Servizi, della
CTU e del Curatore Speciale, nonostante i plurimi tentativi messi in atto da tutti gli operatori per trovare soluzioni organizzative al fine di consentire al padre di poter frequentare le minori.
Quanto alle visite padre-figlie, il Curatore si è espresso favorevolmente rispetto alla previsione iniziale dello Spazio Neutro, evidenziando come esso sia necessario per il recupero graduale della relazione tra il padre e le figlie minori, posto che i contatti tra di loro si sono interrotti a causa del comportamento del . Pt_1
Infondata, a parere del Curatore, sarebbe anche la censura riguardante l'incertezza del dies a quo dell'obbligazione contributiva – fatta decorrere dal Tribunale nella motivazione della sentenza dalla data dell'occupazione dell'immobile di via Volta 124 da parte della – posto che è CP_1 pagina 9 di 17 presente in atti una comunicazione del Comune di Oggiona con TO NO, protocollata il 4 ottobre 2023, indirizzata alla all'indirizzo di Via Volta 124, e al per conoscenza, CP_1 Pt_1 concernente la richiesta di cambio di residenza avanzata dalla , sicché la decorrenza del CP_1 contributo paterno al mantenimento della prole può facilmente individuarsi nel mese di ottobre
2023.
Da ultimo, il Curatore ha evidenziato la congruità dell'importo di 900 euro mensili stabilito dal
Tribunale quale contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, posto che l'appellante può godere di una retribuzione mensile che si aggira intorno ai 3.700 euro e che egli, da circa un anno, non frequenta più le minori.
In data 25.07.2025, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ha condiviso la decisione del Giudicante di disporre l'affido super esclusivo delle minori alla madre, rappresentando che il padre, a far data dal mese di luglio 2024 – quando gli era stato chiesto di interagire con i Servizi Sociali di AT IO (VA) e con l'educatore domiciliare al fine di programmare il graduale inserimento anche del pernottamento delle bambine presso la sua nuova residenza – ha interrotto qualsiasi rapporto, anche telefonico, con le figlie. A tale riguardo, parte appellata ha fermamente negato di aver mai impedito i contatti telefonici tre le figlie e il marito, essendosi anzi rivolta in più occasioni ai Servizi Sociali per avere un confronto su come comportarsi in merito.
Le motivazioni economiche addotte dal sig. a sostegno di tale suo allontanamento dalle Pt_1 bambine e relative ai costi di trasferta, a parere dell'appellata, risulterebbero prive di pregio, posto che, come emerge dalle ultime dichiarazioni dei redditi, la retribuzione del risulta aumentata Pt_1
e che, per tutta la durata del rapporto coniugale, egli era solito farsi carico dei costi per rientrare ogni weekend in Lombardia dalle sedi di lavoro della “ presenti in tutta Italia, dove Pt_3 si trovava di volta in volta durante la settimana lavorativa.
Ad ogni modo, parte appellata si è opposta alla possibilità di effettuare le visite padre-figlia nella nuova abitazione del padre, sita attualmente in Romagna a Bertinoro (FC) via Cavalli nr.143, e solo recentemente comunicata, alla luce della lontananza di tale luogo dalla dimora abituale delle minori, dell'avvenuta interruzione dei contatti tra padre e figlie e dell'assenza di informazioni relative a tale nuova residenza, comunicata in maniera tardiva.
L'appellata ha poi criticato le doglianze avversarie riguardanti le presunte discrepanze tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, con riferimento, rispettivamente, alla pagina 10 di 17 mancata menzione dello Spazio Neutro nella parte del dispositivo riguardante la delega ai Servizi sociali per la regolamentazione delle visite padre-figlie, nonché alla mancata indicazione del dies a quo della decorrenza del contributo paterno al mantenimento delle figlie minori.
Con riguardo al primo profilo, parte appellata ha rappresentato che l'assenza della menzione dello
Spazio Neutro nella parte dispositiva riferita alle visite padre-figlie (presente, invece, all'interno della motivazione) non integra alcuna contraddizione, nella misura in cui il Tribunale aveva delegato la regolamentazione degli incontri ai Servizi sociali, limitandosi a specificare poi all'interno della parte motiva della pronuncia i criteri a cui gli operatori avrebbero dovuto attenersi.
Con riferimento al secondo profilo, l'appellata ha precisato di aver già documentato in primo grado la data del cambio di residenza nell'immobile di Via Volta, n. 143 (cfr. doc. 15 nota difensiva del
19.01.2024), dovendosi quindi far decorrere l'importo di euro 900,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie da quella medesima data, ossia il 15.01.2024.
Da ultimo, l'appellata ha evidenziato la correttezza dell'importo di euro 900,00 mensili stabilito dal
Giudice di prime cure a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie, ritenendolo congruo rispetto alla situazione economico-reddituale delle parti, come emerge dalla documentazione in atti.
All'udienza del 23.09.2025, all'esito della Camera di Consiglio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione.
3.1 Preliminarmente deve ritenersi assorbita nella decisione del merito ogni valutazione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata da parte appellante.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, confermando la sentenza emessa in primo grado dal
Tribunale di BU AR, come integrata per le ragioni di seguito esposte con riguardo alla data della decorrenza dell'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento e come specificata con riguardo alle prescrizioni ai Servizi Sociali perché attuino una programmazione volta a favorire una progressiva ripresa delle frequentazioni e della relazione padre-figlie.
3.
2. Come anticipato, con il primo motivo l'appellante contesta l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre , ritenendo tale decisione non adeguatamente motivata e in Controparte_1 contrasto con le risultanze istruttorie, in particolare con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il procedimento di primo grado che ha espressamente valutato la sua capacità genitoriale “adeguata dal punto di vista delle cure e assistenza”.
pagina 11 di 17 Sul punto, è opportuno premettere che il legislatore impone di privilegiare l'affidamento dei figli minori in via congiunta ad entrambi i genitori, come si evince chiaramente dalla lettera dell'art. 337-ter comma 2 c.c. Tale scelta si giustifica alla luce del diritto del minore di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori, anche a seguito della separazione degli stessi, in conformità al principio di bigenitorialità. In tale quadro, l'affidamento esclusivo costituisce una scelta eccezionale che può essere disposta, avendo riguardo unicamente al preminente interesse del minore, in presenza di elementi tali da far ritenere il genitore non affidatario manifestamente inidoneo a prendersi cura del figlio e carente sotto il profilo della capacità genitoriale e educativa. Nel regime di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori, tuttavia l'art. 337-quater comma
3 c.c. fa salva la possibilità che il giudice stabilisca diversamente, prevedendo che tutte le decisioni riguardanti i figli siano adottate dal solo genitore affidatario, dando così luogo al c.d. affidamento super esclusivo o affidamento esclusivo rafforzato.
Nel caso di specie, tale modalità di affidamento disposta in sede di prima statuizione, pur fortemente derogatoria rispetto alla disciplina generale, è giustificata dalle ragioni che verranno di seguito esposte ed è stata correttamente motivata nella sentenza appellata.
Sebbene la capacità genitoriale del sia stata valutata come “adeguata dal punto di vista delle Pt_1 cure e dell'assistenza” nella CTU datata 13.06.2024, già in tale atto si evidenziava come fosse necessario un periodo di supporto educativo per la frequentazione tra il padre e le figlie minori, attraverso l'intervento di un educatore domiciliare per un periodo di almeno sei mesi. Nel periodo in cui le visite del padre avvenivano regolarmente, infatti, le figlie comunque apparivano “non abituate a riferirsi al padre nella quotidianità” e lui a sua volta necessitava di “indicazioni relative all'accoglimento dei loro stati emotivi e alle loro attese di coinvolgimento”, pertanto il Tribunale aveva disposto la presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti.
Tuttavia, nell'integrazione di CTU datata 19.12.2024 si dava atto che, dopo aver mutato il proprio domicilio ed essere stato invitato a prendere contatti con i Servizi Sociali territorialmente competenti, il aveva interrotto le proprie visite alle figlie minori, così come ogni interazione Pt_1 telefonica, ad eccezione di alcuni messaggi inviati in occasione dei compleanni di entrambe. Tale brusca interruzione, né annunciata preventivamente, né motivata alle figlie, aveva comportato la necessità di interpellare il Consulente Tecnico per riformulare le modalità di esercizio delle visite paterne;
tuttavia, i plurimi tentativi di prendere contatti con il erano ripetutamente falliti, Pt_1 come documentato dalle e-mail allegate all'integrazione di CTU già citata. pagina 12 di 17 Dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, inoltre, si evince che mentre la è sempre stata CP_1 disponibile e collaborante, il , negli unici due colloqui svolti con gli operatori (tra dicembre Pt_1
2023 e gennaio 2024), si è mostrato più oppositivo e difensivo, rifiutando il calendario degli incontri con le figlie proposto e l'intervento dell'educatore domiciliare, non riscontrandone alcuna necessità; successivamente, il non si era più presentato alle altre convocazioni dei Servizi, nonostante la Pt_1 programmazione fosse avvenuta in orari a lui utili e peraltro al di fuori degli orari lavorativi degli operatori. Dopo un primo periodo in cui il aveva rispettato le tempistiche e le modalità di Pt_1 visita delle figlie, a partire dal mese di luglio del 2024 – a seguito dell'ordinanza del Tribunale che Contr aveva previsto l'attivazione di nell'abitazione paterna, a cui avrebbe fatto seguito l'introduzione dei pernottamenti delle minori – l'appellante ha disatteso tutti i colloqui con i SS di
AT IO (divenuti competenti in base alla sua nuova residenza, modificata a maggio
2024), non consentendo quindi di stilare un calendario d'incontri con le figlie né di attivare l'intervento domiciliare richiesto. Nel mese di marzo 2025, i legali del hanno chiesto la Pt_1 calendarizzazione degli incontri padre/figlie in modo liberalizzato;
quest'ultimo, inoltre, reso edotto della necessità dello Spazio Neutro per tutelare le figlie nella graduale ripresa degli incontri, non ha aderito alla valutazione e alla proposta degli operatori;
in data 04.08.2025, l'assistente sociale della
Tutela Minori di AT IO ha informato gli operatori di Oggiona con TO NO dell'ultimo cambio di residenza del e ha invitato lo stesso a prendere contatti con i Servizi di Pt_1 nuova competenza;
le minori sono state incontrate il 14 luglio 2025 insieme al Curatore Speciale e, in occasione di tale colloquio, hanno affermato “di non voler vedere il padre, non riponendo in lui fiducia e lamentando l'assenza di interessi comuni”.
In conclusione, i Servizi hanno pertanto confermato quanto già rilevato in primo grado, individuando nell'affido super esclusivo il regime di affido più idoneo a tutelare le minori CP_3
e alla luce delle carenze manifestate dal padre nella coltivazione del rapporto con le Per_1 stesse e dell'assenza di comunicazioni intervenuta a far data da luglio 2024.
Alla mancata adesione alla progettualità proposta dai Servizi Sociali delegati dal Tribunale nella sentenza di primo grado, si aggiunge la totale interruzione delle comunicazioni tra il padre e le figlie, indice di un disinteresse nei loro confronti, con potenziale danno per il percorso psico- evolutivo delle minori. Sotto questo profilo, invero, se è comprensibile che gli asseriti impegni lavorativi sopravvenuti lo abbiano portato a modificare la propria residenza rendendo più difficoltose le visite alle figlie minori, è opportuno evidenziare che fin dall'inizio della relazione sentimentale con la , il ha sempre lavorato in sedi distanti dall'abitazione CP_1 Pt_1 pagina 13 di 17 familiare, senza che ciò abbia mai ostacolato il suo rientro nel fine settimana e, ad ogni modo, non appare in alcun modo giustificata l'assenza di comunicazioni telefoniche. Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, tale interruzione non può essere ricondotta al comportamento della che avrebbe impedito tali comunicazioni tra il padre e le figlie, trattandosi di circostanza CP_1 che non trova alcun riscontro nelle emergenze probatorie e che, anzi, risulta smentita più volte tanto dal Curatore Speciale, quanto dagli operatori dei Servizi Sociali nelle relazioni in atti, i quali riportano che la si è costantemente confrontata con loro sul punto, mostrandosi CP_1 collaborante e disponibile.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la decisione di disporre l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre, in conformità a quanto richiesto anche dal Curatore Speciale, appare giustificata dalle circostanze del caso concreto, nel preminente interesse delle figlie minori.
Ciò posto, si ritiene opportuno specificare e disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti rinnovino il tentativo di recuperare una dimensione di piena bigenitorialità attraverso una seria programmazione e la predisposizione di un calendario di incontri con il genitore non affidatario, stante la volontà del padre di recuperare il rapporto con le figlie, manifestata attraverso la proposizione del ricorso in appello che ha dato origine al presente procedimento. Si evidenzia, tuttavia, che è opportuno che il riavvicinamento avvenga attraverso un'iniziale fase di incontri in
Spazio Neutro, trattandosi non di “una inutile e grave regressione del rapporto padre-figlie”, come sostenuto dall'appellante nel proprio ricorso, bensì di un necessario supporto nella graduale ripresa della frequentazione ed una progressiva apertura, fortemente consigliato dagli operatori professionali, soprattutto attesa l'interruzione delle comunicazioni avvenuta medio tempore e subita dalle minori. Tale progressivo recupero dei rapporti padre-figlie, per cui sarà compito dei servizi sociali anche con la collaborazione dei servizi specialistici motivare e sostenere il padre ad investire tempo e risorse nel rapporto affettivo con le figlie, è auspicabile soprattutto in vista del preminente interesse alla tutela del benessere psicofisico e di una crescita equilibrata delle figlie.
D'altra parte il fatto che non risulta che il padre abbia omesso di corrispondere quanto dovuto per il mantenimento delle figlie e la volontà di impugnare la decisione del Tribunale sono elementi indicativi di una concreta volontà di recuperare la relazione con le figlie.
Il Giudice Tutelare dovrà vigilare di modo che venga attuata e realizzata la programmazione sopra descritta.
3.3. Deve essere altresì rigettato il secondo motivo d'appello, con cui l'appellante ha censurato la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, rappresentando che nel pagina 14 di 17 dispositivo non si fa menzione delle modalità di svolgimento degli incontri tra padre e figlie, mentre nella parte motiva il Tribunale prescrive che tali incontri debbano avvenire “dapprima in spazio neutro”. Non si rileva alcuna contraddizione e, di conseguenza, anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado deve essere confermata. Nel dispositivo della sentenza appellata viene sancito l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre, come anticipato, facendo salve le
“questioni attinenti al rapporto tra padre e figlie”, per le quali il Tribunale stabilisce che i Servizi
Sociali competenti “regolino le modalità e le tempistiche degli incontri paterni”. All'interno della motivazione, il Giudice ribadisce che devono essere i Servizi Sociali a regolamentare dettagliatamente i rapporti tra il padre e le figlie, attraverso l'iniziale svolgimento di incontri in
Spazio Neutro, in conformità a quanto consigliato dagli stessi operatori e al fine di supportare le minori nella ripresa dei contatti con il genitore, in vista di una crescente liberalizzazione di tale frequentazione subordinata all'esito positivo di tali incontri. La mancata menzione della specifica modalità di frequentazione (“Spazio Neutro”) nel dispositivo, stante la delega in capo ai Servizi
Sociali a regolare le modalità e le tempistiche degli incontri, non comporta la presenza di un effettivo contrasto, il quale sussiste solo nel caso in cui il provvedimento appaia radicalmente inidoneo a consentire l'individuazione in concreto del comando giudiziale, risultando dunque impossibile ricostruire la statuizione del Giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo. Nel caso di specie, nella motivazione il Tribunale si limita a precisare una specifica modalità di frequentazione padre-figlie da attuare in una prima fase degli incontri, indicando così ai
Servizi territorialmente competenti un criterio a cui attenersi nella regolamentazione delle modalità
e delle tempistiche delle visite.
3.4. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'incertezza in merito al dies a quo della decorrenza dell'obbligazione contributiva per il mantenimento delle figlie, in quanto nel dispositivo non verrebbe precisata la data dell'occupazione dell'immobile di via Volta da parte della , da CP_1 cui il Tribunale fa decorrere l'obbligo di versare l'assegno. Anche questo motivo è infondato, in quanto in parte motiva è indicato che la determinazione del contributo come stabilito in sentenza ha decorrenza “dalla data dell'occupazione dell'immobile di via Volta” ed è documentato in atti dal certificato anagrafico prodotto (sub doc. 15 del fascicolo di primo grado) che CP_1 [...]
è formalmente residente in tale immobile a far data dal 15.01.2024 e, pertanto, risulta CP_1 esattamente individuata l'effettiva data di decorrenza.
3.5. Da ultimo, con il quarto motivo di appello viene dedotta l'erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento individuato in primo grado in euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascuna pagina 15 di 17 figlia), atteso che, a parere del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente i redditi e le sostanze dei genitori, in violazione del principio di proporzionalità. Tale censura non coglie nel segno, poiché nella sentenza impugnata la quantificazione dell'assegno di mantenimento viene così motivata: “avuto riguardo, da un lato, al divario tra la retribuzione percepita dal Pt_1
(circa 3000 euro al mese) e quella della (circa 1800 euro) e all'interruzione della CP_1 frequentazione tra il padre e le figlie (che comporta un aggravio del carico economico sostenuto dalla madre) e, dall'altro lato, alle spese abitative che il resistente deve sostenere (mentre la ricorrente occupa, seppure non autorizzata, la casa di via Volta in comproprietà tra i coniugi senza versare alcuna indennità)”.
Occorre in primo luogo rilevare che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi,”(cfr., ex multis, Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n.
16575). Da ultimo la giurisprudenza ha ribadito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”.
Ciò premesso, nel caso in esame è evidente che entrambe le situazioni reddituali e patrimoniali siano state prese in considerazione nella determinazione del quantum del contributo al mantenimento, tanto che tra gli elementi valutati vengono citati i redditi di entrambi, oltre all'occupazione dell'immobile di via Volta da parte della madre con le figlie, con una motivazione che risulta sufficiente e coerente.
Dalla documentazione in atti, peraltro, emerge che lo stipendio mensile dell'appellante è aumentato e ha raggiunto euro 3.700,00 netti e, come già evidenziato dalla sentenza di primo grado,
l'interruzione della frequentazione tra il padre e le figlie che perdura da più di un anno ha senz'altro comportato un aggravio del carico economico sostenuto dalla sola madre. Quest'ultimo è un elemento che deve essere certamente preso in considerazione nella quantificazione dell'assegno, in quanto il criterio di proporzionalità impone di valutare le risorse economiche di ciascuno dei pagina 16 di 17 coniugi, esaminando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3
e 5 c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sull'entità del contributo in termini economici.
Le spese straordinarie sono già state ripartite in sentenza nella misura del 50%tra i genitori.
3.6. In applicazione del principio di soccombenza, al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente procedimento liquidate come da dispositivo. Le spese processuali anticipate dal Curatore Speciale dei minori vengono poste a carico della parte appellante soccombente Controparte_5
e sono liquidate con separato provvedimento.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 18.04.2025 da avverso la sentenza del Tribunale di BU AR n. 254/2025 del Parte_1
20.02.2025:
1. conferma la sentenza appellata, con la precisazione che il contributo al mantenimento come determinato nella sentenza appellata deve intendersi decorrere dalla data del 15.01.2024 come chiarito in parte motiva e con le integrazioni inerenti alle prescrizioni ai Servizi Sociali riguardo alla graduale ripresa della frequentazione e della relazione padre-figlie anch'esse indicate in parte motiva;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellata che si liquidano complessivamente in €.3.966,00, oltre contributo forfettario 15%, CPA e IVA di legge, se dovute, e pone a carico dell'appellante le spese processuali sostenute dal Curatore Speciale dei Minori, che vengono liquidate in separato provvedimento;
3. Ordina la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare Milano per la vigilanza secondo quanto prescritto in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 23.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
FE TA FA EN
pagina 17 di 17
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai seguenti magistrati:
Dott. FA EN Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. FE TA Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
14.05.1979, residente in [...], , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Riccardo Luzi e dall'avv. Velca Artusi, presso il cui studio, sito in Cesena (FC), via Umberto Saba n. 541, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
UN DE, presso il cui studio, sito in Oggiona con S. NO (VA), via Alessandro Volta n. 25, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Con l'intervento di
AVV. , nella sua qualità di Curatore Speciale delle minori Controparte_2 Persona_1
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Controparte_3
(VA) il 15.8.2019, con studio in BU AR (VA), via Alberto da Giussano, n.15 B;
e con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa Luisa Russo
pagina 1 di 17 OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale di BU AR n. 254/2025, emessa il 20.02.2025 e pubblicata il 21.02.2025 nell'ambito del procedimento N. R.G. 3873/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della sentenza appellata in punto sia all'affido super-esclusivo delle figlie minori, considerato anche il divario tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza impugnata sul punto come meglio argomentato al precedente punto
n.2., sia al contributo al loro mantenimento a carico del padre;
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
1) affidare in modo condiviso le figlie e ad Persona_1 Controparte_3 entrambi i genitori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
2) disporre che il padre possa tenere con sé le figlie secondo la calendarizzazione indicata nella relazione peritale di parte del 28/6/2024 e come da relazione finale con esemplificazione recepita nell'ordinanza giudiziale del 5/11/2024 e nel piano genitoriale del 13/11/2024 in atti (cit.doc.14), ovvero che “il padre possa tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in Lombardia” e, dunque:
-week end alternati con pernotto: dal venerdì dalle ore 18,00 fino alla domenica alle ore 18,00; vacanze estive: due settimane consecutive e un'altra non consecutiva;
-festività e ponti: equa suddivisione tra il padre e la madre in modo alternato;
-conferma che, anche nelle more della suindicata calendarizzazione, l'esercizio del proprio diritto di visita delle figlie minori possa avvenire in ossequio alla esemplificazione contenuta nella summenzionata ordinanza giudiziale del 5/11/2024, ovvero che “il padre possa tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in Lombardia”;
3) disporre la somma complessiva di € 700,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T. quale contributo economico delle figlie minori comprensivo delle seguenti voci come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Forlì che si allega;
4) disporre che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: pagina 2 di 17 a) si richiama l'istruttoria già articolata a pag.23 della comparsa di costituzione;
b) si producono
1. fascicolo di primo grado;
2. sentenza appellata notificata.
3. mail risposta servizio sociale del 24.03.2025, mail avv. Luzi / Artusi servizi sociali 12/24/25/28 marzo 2025”.
Per parte appellata:
“Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, pur previa dichiarazione, a mero chiarimento della statuizione appellata, che il termine di decorrenza per il pagamento a carico del Sig.
[...] ed in favore della Sig.ra del contributo di mantenimento di € Parte_1 Controparte_1
900,00# mensili decorre dalla data del 15.01.2024, confermare integralmente la sentenza nr. 254/2025 del 21.02.2025 resa dal Tribunale di BU AR.
Con vittoria delle spese legali del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: si produce doc.01) atto di appello;
doc.02) sentenza Tribunale di BU AR;
doc.03) certificato residenza Sig. ; doc.04) fascicolo di parte 1° grado;
doc.05) CUD ultimi tre Pt_1 anni;
doc.06) certificazione catastale;
doc.07) visura PRA;
doc.08) estratti conti bancari”.
Per il Curatore Speciale dei minori:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito: respingere l'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritti, per tutte le ragioni di cui in premessa, così confermando integralmente la sentenza n. 254/2025, emessa dal
Tribunale di BU AR e pubblicata in data 21.2.2025”.
Per il Procuratore Generale:
“Che la Corte d'Appello, in via preliminare, voglia respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito voglia confermare la sentenza impugnata con rigetto dell'atto di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado
e contraevano matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
01.12.2012 in Oggiona con S. NO (VA) e dalla loro unione nascevano le figlie Persona_1
pagina 3 di 17 , nata a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Controparte_3
15.08.2019.
Con ricorso depositato in data 22.09.2023 nel procedimento R.G. n. 3873/2023 instaurato presso il
Tribunale di BU AR, chiedeva: la separazione personale dei coniugi;
Controparte_1
l'affidamento delle minori in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare;
la regolamentazione delle visite padre-figlie con piano predisposto dal Tribunale;
il pagamento di un assegno mensile di euro
1400,00 per il mantenimento delle minori e la ripartizione nella misura del 50% tra i coniugi delle spese straordinarie e del mutuo acceso per la ristrutturazione dell'immobile sito in Oggiona con
TO NO, via A. Volta n. 124, – in comproprietà tra le parti – e delle somme in giacenza sui conti correnti.
In data 17.11.2023 si costituiva aderendo alla domanda di Parte_1 separazione e chiedendo l'espletamento urgente di una CTU per valutare la capacità genitoriale della madre, l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva al padre, la previsione di un contributo per il mantenimento delle figlie a carico della madre, la ripartizione al 50% del mutuo acceso per la riparazione della casa coniugale.
In data 19.12.2023, il Tribunale, rilevata preliminarmente l'inammissibilità delle domande non connesse relative alla divisione dei beni, in via provvisoria e urgente disponeva l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e l'assegnazione a questa della casa coniugale, identificata con l'immobile sito in Oggiona con TO NO (VA) via
San Vittore n. 1/A; delegava ai Servizi sociali del comune di Oggiona con S. NO la regolamentazione delle visite padre-figlie e l'effettuazione di valutazione psicodiagnostica sui genitori e sui nonni materni;
poneva a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della prole di euro 700 oltre il 50% delle spese straordinarie, disponendo la percezione del 100% dell'assegno unico a favore della madre;
nominava l'Avv. quale Curatore Speciale Controparte_2 per le minori e nominava altresì un coordinatore genitoriale.
In data 06.03.2024, il Tribunale disponeva CTU al fine di indagare la capacità genitoriale delle parti e il miglior regime di affidamento e collocamento delle minori, nonché la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e il genitore non affidatario/collocatario.
In data 28.06.2024, veniva depositata la CTU nella quale, dopo aver valutato la capacità genitoriale di entrambi i genitori come adeguata, si suggeriva il mantenimento dell'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la madre, con predisposizione dettagliata dei tempi di pagina 4 di 17 frequentazione padre-figlie. Da ultimo, il Consulente Tecnico evidenziava la necessità di un periodo di supporto educativo durante gli incontri tra padre e figlie, attraverso l'intervento di un educatore domiciliare per un periodo di almeno sei mesi, suggeriva altresì la nomina di un coordinatore genitoriale e la partecipazione a gruppi di parola – rivolti ai bambini con genitori separati – da parte soprattutto della figlia al fine di consentirle di trovare uno spazio di confronto e Per_1 supporto emotivo.
Con ordinanza del 5.11.2024, il Giudice prendeva atto dell'intervenuta interruzione dei rapporti padre-figlie da luglio 2024, così come riferito dal Curatore Speciale, e invitava i Servizi Sociali a riformulare le modalità degli incontri tra il padre e le figlie, anche alla luce dell'intervenuto cambio di domicilio del . Pt_1
In data 19.12.2024, il Consulente Tecnico depositava nota integrativa dando atto dell'avvenuta interruzione delle visite padre-figlie, nonché della scarsa partecipazione del padre agli incontri con il
Consulente stesso.
Con atto depositato il 20.12.2024, la ricorrente precisava le proprie conclusioni come segue: dichiarazione della separazione personale;
affido congiunto delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione alla stessa della casa familiare da identificarsi nell'immobile sito ad Oggiona con TO NO, via Volta n. 124 (e non in quello sito a Oggiona con TO NO, via San Vittore, n. 1/A, come invece disposto in via provvisoria dal Tribunale); conferma del contributo paterno per il mantenimento delle figlie nella misura di euro 700 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie (o, in subordine, la previsione di un contributo di euro 1.100 mensili qualora la casa familiare fosse ritenuta quella di via San Vittore n. 1/A); regolamentazione delle visite padre-figlie in conformità a quanto disposto dai Servizi Sociali e dal coordinatore genitoriale, con esclusione di obbligo di trasferta delle figlie nella dimora del padre;
in via istruttoria, audizione delle minori in punto assegnazione casa coniugale.
In pari data, il Curatore Speciale delle minori precisava le proprie conclusioni, domandando di disporre l'affido super esclusivo (o, in subordine, esclusivo) delle minori alla madre con collocamento presso quest'ultima, di delegare i Servizi Sociali per la regolamentazione delle visite padre-figlie e di confermare il contributo paterno al mantenimento della prole pari a 700 euro mensili.
Con atto depositato in data 21.12.2024, il resistente precisava le proprie conclusioni, domandando l'affido condiviso delle minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale - da identificarsi nell'immobile di Oggiona con TO NO, via San Vittore, n. 1/A pagina 5 di 17 - e la conferma del contributo paterno di 700 euro per il mantenimento delle minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlie, chiedeva di poter “tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in Lombardia” e, dunque: -week end alternati con pernotto: dal venerdì dalle ore 18,00 fino alla domenica alle ore 18,00; vacanze estive: due settimane consecutive e un'altra non consecutiva;
-festività e ponti: equa suddivisione tra il padre e la madre in modo alternato”.
Con sentenza definitiva del 20.02.2025, depositata in data 21.02.2025 e in questa sede impugnata, il
Tribunale così statuiva:
“1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Affida le minori in modo super-esclusivo alla madre, ad eccezioni delle questioni attinenti al rapporto tra padre e figlie, stabilendo che i Servizi Sociali regolino le modalità e tempistiche degli incontri paterni;
3) Nulla dispone in ordine all'assegnazione alla ricorrente la casa coniugale sita in Oggiona
TO NO - Via San Vittore n. 1/A;
4) Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente diretta a conseguire l'assegnazione della casa ubicata nel medesimo Comune in Via Volta n. 124;
5) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento delle due figlie dell'importo mensile complessivo di € 900, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano (stabilendosi che per le spese sportive le parti dovranno accordarsi);
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico relativo alle figlie;
6) Dichiara inammissibili le domande non connesse di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni del ricorso;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al reclamo e quelle relative all'espletamento della C.T.U.;
8) Pone a carico delle parti, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale delle minori, che si liquida nell'importo di € 3.000, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione delle minori al patrocinio a spese dello Stato;
9) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Il Tribunale decideva di disporre l'affido super esclusivo delle minori alla madre (ad eccezione delle questioni concernenti i rapporti tra il convenuto e la prole) in conformità a quanto relazionato dai pagina 6 di 17 Servizi sociali e dal Curatore Speciale, secondo cui il , trasferitosi in corso di causa a Cervia, Pt_1 aveva interrotto da luglio 2024 ogni contatto anche telefonico con le figlie, disattendendo altresì i tentativi degli operatori di convocarlo per rispristinare la frequentazione.
Quanto agli incontri tra il padre e le figlie, il Tribunale, condividendo sul punto le indicazioni degli operatori, riteneva di disporne l'iniziale svolgimento in Spazio Neutro, delegando la relativa calendarizzazione ai Servizi, ai quali attribuiva altresì il compito di curarne la crescente liberalizzazione in caso di esito positivo.
Il Giudice, invece, nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa familiare, rilevando che essa, identificabile con l'immobile sito in Oggiona TO NO - via San Vittore n. 1/A – e non con il diverso immobile sito in via Volta in comproprietà dei coniugi, quest'ultimo mai abitato da loro prima della separazione - era stata alienata a terzi nelle more processuali.
Quanto alle statuizioni economiche, il Tribunale decideva di aumentare il contributo paterno al mantenimento della prole disposto in sede provvisoria ad euro 900 mensili (450 euro per ciascuna figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie a carico del padre), con decorrenza dalla data dell'occupazione dell'immobile di via Volta da parte della , avuto riguardo al “divario tra CP_1 la retribuzione percepita dal (circa € 3000 al mese) e quella della (circa € 1800) e Pt_1 CP_1 all'interruzione della frequentazione tra il padre e le figlie (che comporta un aggravio del carico economico sostenuto dalla madre) e, dall'altro lato, alle spese abitative che il resistente deve sostenere
(mentre la ricorrente occupa, seppure non autorizzata, la casa di via Volta in comproprietà tra i coniugi senza versare alcuna indennità)”.
2. Il procedimento di secondo grado.
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di BU AR, con ricorso in appello depositato in data 18.04.2025 ha chiesto, in via preliminare, la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza in punto di affido super esclusivo alla madre delle figlie minori e, nel merito, la riforma della stessa, alla luce dei quattro motivi di seguito illustrati.
Con il primo motivo, l'impugnante ha lamentato che la decisione di disporre l'affido super esclusivo delle figlie minori alla madre sarebbe sprovvista di adeguata motivazione e sarebbe Controparte_1 altresì stata assunta in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per tale modalità di affido, dal momento che la consulenza tecnica aveva escluso la sussistenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli da parte dello stesso e l'istruttoria del procedimento di primo grado aveva confermato una prognosi positiva sulle sue competenze genitoriali. Il ha precisato nel Pt_1 ricorso che la ragione che lo ha portato a trasferirsi lontano dalle figlie, lungi dall'essere dettata da pagina 7 di 17 un disinteresse nei loro confronti, è da ricondurre, da un lato, ai suoi impegni di lavoro e, dall'altro lato, alla mancata disponibilità dell'abitazione sita in Oggiona con TO NO, via Volta n. 124, occupata dalla con le figlie, nonostante tale abitazione sia in comproprietà al 50% con il CP_1 marito. Infine, l'impugnante ha rappresentato che il proprio mancato riscontro alle convocazioni dei Servizi Sociali era dovuto al comportamento della controparte che continuava ad impedire qualsivoglia contatto, anche telefonico, tra il padre e le figlie, senza alcun intervento in merito da parte dei Servizi.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la discrepanza tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, laddove solo nella parte motiva il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla modalità di svolgimento delle visite padre-figlie in Spazio Neutro, mentre nel dispositivo si sarebbe limitato a delegare la regolamentazione degli incontri ai Servizi Sociali, in contrasto con i principi giurisprudenziali secondo i quali il Giudice, quando si pronuncia sull'affidamento, deve prevedere un calendario minimo di incontri con il genitore non affidatario. Tale presunta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, a parere del ricorrente, renderebbe di fatto inattuabile il provvedimento giurisdizionale appellato.
Con il terzo motivo, l'appellante ha rilevato un'ulteriore discrepanza tra motivazione e dispositivo nella parte della sentenza relativa al contributo economico paterno al mantenimento della prole. Il
Tribunale, infatti, avrebbe previsto nella motivazione la decorrenza dell'importo di 900,00 euro mensili (450,00 per ciascuna figlia) dalla data non meglio precisata dell'occupazione dell'immobile di via Volta da parte della madre, mentre nel dispositivo non avrebbe fatto menzione di tale decorrenza, con conseguente incertezza sull'effettivo dies a quo dell'obbligazione contributiva.
Con il quarto motivo di appello, da ultimo, l'appellante ha censurato la quantificazione in euro
900,00 mensili (450,00 per ciascuna figlia), del contributo paterno al mantenimento delle minori, lamentando che il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto della situazione economico- patrimoniale delle parti, e, in particolare, dell'occupazione esclusiva dell'immobile sito in Oggiona con TO NO via Volta n. 124, in regime di comproprietà tra i coniugi, da parte della
, senza corresponsione di alcuna indennità, nonché dell'effettiva capacità patrimoniale CP_1 della signora.
Con decreto presidenziale del 28.04.2025, l'esame della sospensiva è stato rimesso col merito ed è stata fissata udienza in data 25.09.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, tale udienza è stata poi anticipata al 23.09.2025, per effetto del decreto presidenziale del 09.09.2025.
pagina 8 di 17 In data 20.06.2025, l'appellante ha depositato istanza scritta volta a chiedere “la revoca dei servizi sociali o in alternativa la nomina di un esperto o altri interventi di sostegno alla famiglia, come un'assistenza psicologica o una mediazione familiare esterna ai servizi sociali, in subordine, che la pratica sia assegnata ad altri assistenti e che siano precisati i contorni dell'azione dei servizi sociali specificando che il padre ha il diritto di vista delle figlie e che il padre ha il più ampio diritto di comunicare con le figlie con ogni mezzo e che la madre non può ostacolare ne impedire tale diritti”.
A sostegno della propria istanza, l'appellante ha espresso una serie di critiche all'operato dei Servizi sociali, accusati di non essere riusciti a svolgere un'efficace mediazione con la – che, a CP_1 detta del , ostacolerebbe il rapporto padre-figlie dal dicembre 2023 (e ancor più dal mese di Pt_1 luglio 2024) – e di non essere stati disponibili e collaborativi nei confronti delle richieste del , Pt_1 nonostante le oggettive esigenze di quest'ultimo (impegni lavorativi, distanza dell'abitazione, comportamenti ostruzionistici della ): gli operatori avrebbero infatti programmato CP_1 unilateralmente gli incontri padre-figlie senza coinvolgere previamente il sig. ma anzi Pt_1 informandolo delle visite il giorno precedente, gli avrebbero imposto di vedere le bambine in un luogo vicino alla residenza delle minori senza accettare le soluzioni alternative proposte dall'odierno appellante e, in generale, non avrebbero dato adeguato ascolto alle richieste del padre di vedere le figlie.
In data 25.07.2025, si è costituito il Curatore Speciale delle minori, l'Avv. chiedendo Controparte_2 di respingere l'appello e di confermare conseguentemente la sentenza di primo grado.
Il Curatore ha anzitutto sottolineato la correttezza della decisione di disporre l'affido super esclusivo delle minori alla madre, atteso il totale disinteresse per le figlie manifestato nel corso del giudizio da parte dell'appellante, il quale è sempre stato poco collaborante e ha sempre rifiutato le proposte avanzate dal Giudice personalmente o in accoglimento delle valutazioni dei Servizi, della
CTU e del Curatore Speciale, nonostante i plurimi tentativi messi in atto da tutti gli operatori per trovare soluzioni organizzative al fine di consentire al padre di poter frequentare le minori.
Quanto alle visite padre-figlie, il Curatore si è espresso favorevolmente rispetto alla previsione iniziale dello Spazio Neutro, evidenziando come esso sia necessario per il recupero graduale della relazione tra il padre e le figlie minori, posto che i contatti tra di loro si sono interrotti a causa del comportamento del . Pt_1
Infondata, a parere del Curatore, sarebbe anche la censura riguardante l'incertezza del dies a quo dell'obbligazione contributiva – fatta decorrere dal Tribunale nella motivazione della sentenza dalla data dell'occupazione dell'immobile di via Volta 124 da parte della – posto che è CP_1 pagina 9 di 17 presente in atti una comunicazione del Comune di Oggiona con TO NO, protocollata il 4 ottobre 2023, indirizzata alla all'indirizzo di Via Volta 124, e al per conoscenza, CP_1 Pt_1 concernente la richiesta di cambio di residenza avanzata dalla , sicché la decorrenza del CP_1 contributo paterno al mantenimento della prole può facilmente individuarsi nel mese di ottobre
2023.
Da ultimo, il Curatore ha evidenziato la congruità dell'importo di 900 euro mensili stabilito dal
Tribunale quale contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, posto che l'appellante può godere di una retribuzione mensile che si aggira intorno ai 3.700 euro e che egli, da circa un anno, non frequenta più le minori.
In data 25.07.2025, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ha condiviso la decisione del Giudicante di disporre l'affido super esclusivo delle minori alla madre, rappresentando che il padre, a far data dal mese di luglio 2024 – quando gli era stato chiesto di interagire con i Servizi Sociali di AT IO (VA) e con l'educatore domiciliare al fine di programmare il graduale inserimento anche del pernottamento delle bambine presso la sua nuova residenza – ha interrotto qualsiasi rapporto, anche telefonico, con le figlie. A tale riguardo, parte appellata ha fermamente negato di aver mai impedito i contatti telefonici tre le figlie e il marito, essendosi anzi rivolta in più occasioni ai Servizi Sociali per avere un confronto su come comportarsi in merito.
Le motivazioni economiche addotte dal sig. a sostegno di tale suo allontanamento dalle Pt_1 bambine e relative ai costi di trasferta, a parere dell'appellata, risulterebbero prive di pregio, posto che, come emerge dalle ultime dichiarazioni dei redditi, la retribuzione del risulta aumentata Pt_1
e che, per tutta la durata del rapporto coniugale, egli era solito farsi carico dei costi per rientrare ogni weekend in Lombardia dalle sedi di lavoro della “ presenti in tutta Italia, dove Pt_3 si trovava di volta in volta durante la settimana lavorativa.
Ad ogni modo, parte appellata si è opposta alla possibilità di effettuare le visite padre-figlia nella nuova abitazione del padre, sita attualmente in Romagna a Bertinoro (FC) via Cavalli nr.143, e solo recentemente comunicata, alla luce della lontananza di tale luogo dalla dimora abituale delle minori, dell'avvenuta interruzione dei contatti tra padre e figlie e dell'assenza di informazioni relative a tale nuova residenza, comunicata in maniera tardiva.
L'appellata ha poi criticato le doglianze avversarie riguardanti le presunte discrepanze tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, con riferimento, rispettivamente, alla pagina 10 di 17 mancata menzione dello Spazio Neutro nella parte del dispositivo riguardante la delega ai Servizi sociali per la regolamentazione delle visite padre-figlie, nonché alla mancata indicazione del dies a quo della decorrenza del contributo paterno al mantenimento delle figlie minori.
Con riguardo al primo profilo, parte appellata ha rappresentato che l'assenza della menzione dello
Spazio Neutro nella parte dispositiva riferita alle visite padre-figlie (presente, invece, all'interno della motivazione) non integra alcuna contraddizione, nella misura in cui il Tribunale aveva delegato la regolamentazione degli incontri ai Servizi sociali, limitandosi a specificare poi all'interno della parte motiva della pronuncia i criteri a cui gli operatori avrebbero dovuto attenersi.
Con riferimento al secondo profilo, l'appellata ha precisato di aver già documentato in primo grado la data del cambio di residenza nell'immobile di Via Volta, n. 143 (cfr. doc. 15 nota difensiva del
19.01.2024), dovendosi quindi far decorrere l'importo di euro 900,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie da quella medesima data, ossia il 15.01.2024.
Da ultimo, l'appellata ha evidenziato la correttezza dell'importo di euro 900,00 mensili stabilito dal
Giudice di prime cure a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie, ritenendolo congruo rispetto alla situazione economico-reddituale delle parti, come emerge dalla documentazione in atti.
All'udienza del 23.09.2025, all'esito della Camera di Consiglio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. Motivi della decisione.
3.1 Preliminarmente deve ritenersi assorbita nella decisione del merito ogni valutazione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata da parte appellante.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, confermando la sentenza emessa in primo grado dal
Tribunale di BU AR, come integrata per le ragioni di seguito esposte con riguardo alla data della decorrenza dell'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento e come specificata con riguardo alle prescrizioni ai Servizi Sociali perché attuino una programmazione volta a favorire una progressiva ripresa delle frequentazioni e della relazione padre-figlie.
3.
2. Come anticipato, con il primo motivo l'appellante contesta l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre , ritenendo tale decisione non adeguatamente motivata e in Controparte_1 contrasto con le risultanze istruttorie, in particolare con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il procedimento di primo grado che ha espressamente valutato la sua capacità genitoriale “adeguata dal punto di vista delle cure e assistenza”.
pagina 11 di 17 Sul punto, è opportuno premettere che il legislatore impone di privilegiare l'affidamento dei figli minori in via congiunta ad entrambi i genitori, come si evince chiaramente dalla lettera dell'art. 337-ter comma 2 c.c. Tale scelta si giustifica alla luce del diritto del minore di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori, anche a seguito della separazione degli stessi, in conformità al principio di bigenitorialità. In tale quadro, l'affidamento esclusivo costituisce una scelta eccezionale che può essere disposta, avendo riguardo unicamente al preminente interesse del minore, in presenza di elementi tali da far ritenere il genitore non affidatario manifestamente inidoneo a prendersi cura del figlio e carente sotto il profilo della capacità genitoriale e educativa. Nel regime di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori, tuttavia l'art. 337-quater comma
3 c.c. fa salva la possibilità che il giudice stabilisca diversamente, prevedendo che tutte le decisioni riguardanti i figli siano adottate dal solo genitore affidatario, dando così luogo al c.d. affidamento super esclusivo o affidamento esclusivo rafforzato.
Nel caso di specie, tale modalità di affidamento disposta in sede di prima statuizione, pur fortemente derogatoria rispetto alla disciplina generale, è giustificata dalle ragioni che verranno di seguito esposte ed è stata correttamente motivata nella sentenza appellata.
Sebbene la capacità genitoriale del sia stata valutata come “adeguata dal punto di vista delle Pt_1 cure e dell'assistenza” nella CTU datata 13.06.2024, già in tale atto si evidenziava come fosse necessario un periodo di supporto educativo per la frequentazione tra il padre e le figlie minori, attraverso l'intervento di un educatore domiciliare per un periodo di almeno sei mesi. Nel periodo in cui le visite del padre avvenivano regolarmente, infatti, le figlie comunque apparivano “non abituate a riferirsi al padre nella quotidianità” e lui a sua volta necessitava di “indicazioni relative all'accoglimento dei loro stati emotivi e alle loro attese di coinvolgimento”, pertanto il Tribunale aveva disposto la presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti.
Tuttavia, nell'integrazione di CTU datata 19.12.2024 si dava atto che, dopo aver mutato il proprio domicilio ed essere stato invitato a prendere contatti con i Servizi Sociali territorialmente competenti, il aveva interrotto le proprie visite alle figlie minori, così come ogni interazione Pt_1 telefonica, ad eccezione di alcuni messaggi inviati in occasione dei compleanni di entrambe. Tale brusca interruzione, né annunciata preventivamente, né motivata alle figlie, aveva comportato la necessità di interpellare il Consulente Tecnico per riformulare le modalità di esercizio delle visite paterne;
tuttavia, i plurimi tentativi di prendere contatti con il erano ripetutamente falliti, Pt_1 come documentato dalle e-mail allegate all'integrazione di CTU già citata. pagina 12 di 17 Dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, inoltre, si evince che mentre la è sempre stata CP_1 disponibile e collaborante, il , negli unici due colloqui svolti con gli operatori (tra dicembre Pt_1
2023 e gennaio 2024), si è mostrato più oppositivo e difensivo, rifiutando il calendario degli incontri con le figlie proposto e l'intervento dell'educatore domiciliare, non riscontrandone alcuna necessità; successivamente, il non si era più presentato alle altre convocazioni dei Servizi, nonostante la Pt_1 programmazione fosse avvenuta in orari a lui utili e peraltro al di fuori degli orari lavorativi degli operatori. Dopo un primo periodo in cui il aveva rispettato le tempistiche e le modalità di Pt_1 visita delle figlie, a partire dal mese di luglio del 2024 – a seguito dell'ordinanza del Tribunale che Contr aveva previsto l'attivazione di nell'abitazione paterna, a cui avrebbe fatto seguito l'introduzione dei pernottamenti delle minori – l'appellante ha disatteso tutti i colloqui con i SS di
AT IO (divenuti competenti in base alla sua nuova residenza, modificata a maggio
2024), non consentendo quindi di stilare un calendario d'incontri con le figlie né di attivare l'intervento domiciliare richiesto. Nel mese di marzo 2025, i legali del hanno chiesto la Pt_1 calendarizzazione degli incontri padre/figlie in modo liberalizzato;
quest'ultimo, inoltre, reso edotto della necessità dello Spazio Neutro per tutelare le figlie nella graduale ripresa degli incontri, non ha aderito alla valutazione e alla proposta degli operatori;
in data 04.08.2025, l'assistente sociale della
Tutela Minori di AT IO ha informato gli operatori di Oggiona con TO NO dell'ultimo cambio di residenza del e ha invitato lo stesso a prendere contatti con i Servizi di Pt_1 nuova competenza;
le minori sono state incontrate il 14 luglio 2025 insieme al Curatore Speciale e, in occasione di tale colloquio, hanno affermato “di non voler vedere il padre, non riponendo in lui fiducia e lamentando l'assenza di interessi comuni”.
In conclusione, i Servizi hanno pertanto confermato quanto già rilevato in primo grado, individuando nell'affido super esclusivo il regime di affido più idoneo a tutelare le minori CP_3
e alla luce delle carenze manifestate dal padre nella coltivazione del rapporto con le Per_1 stesse e dell'assenza di comunicazioni intervenuta a far data da luglio 2024.
Alla mancata adesione alla progettualità proposta dai Servizi Sociali delegati dal Tribunale nella sentenza di primo grado, si aggiunge la totale interruzione delle comunicazioni tra il padre e le figlie, indice di un disinteresse nei loro confronti, con potenziale danno per il percorso psico- evolutivo delle minori. Sotto questo profilo, invero, se è comprensibile che gli asseriti impegni lavorativi sopravvenuti lo abbiano portato a modificare la propria residenza rendendo più difficoltose le visite alle figlie minori, è opportuno evidenziare che fin dall'inizio della relazione sentimentale con la , il ha sempre lavorato in sedi distanti dall'abitazione CP_1 Pt_1 pagina 13 di 17 familiare, senza che ciò abbia mai ostacolato il suo rientro nel fine settimana e, ad ogni modo, non appare in alcun modo giustificata l'assenza di comunicazioni telefoniche. Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, tale interruzione non può essere ricondotta al comportamento della che avrebbe impedito tali comunicazioni tra il padre e le figlie, trattandosi di circostanza CP_1 che non trova alcun riscontro nelle emergenze probatorie e che, anzi, risulta smentita più volte tanto dal Curatore Speciale, quanto dagli operatori dei Servizi Sociali nelle relazioni in atti, i quali riportano che la si è costantemente confrontata con loro sul punto, mostrandosi CP_1 collaborante e disponibile.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la decisione di disporre l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre, in conformità a quanto richiesto anche dal Curatore Speciale, appare giustificata dalle circostanze del caso concreto, nel preminente interesse delle figlie minori.
Ciò posto, si ritiene opportuno specificare e disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti rinnovino il tentativo di recuperare una dimensione di piena bigenitorialità attraverso una seria programmazione e la predisposizione di un calendario di incontri con il genitore non affidatario, stante la volontà del padre di recuperare il rapporto con le figlie, manifestata attraverso la proposizione del ricorso in appello che ha dato origine al presente procedimento. Si evidenzia, tuttavia, che è opportuno che il riavvicinamento avvenga attraverso un'iniziale fase di incontri in
Spazio Neutro, trattandosi non di “una inutile e grave regressione del rapporto padre-figlie”, come sostenuto dall'appellante nel proprio ricorso, bensì di un necessario supporto nella graduale ripresa della frequentazione ed una progressiva apertura, fortemente consigliato dagli operatori professionali, soprattutto attesa l'interruzione delle comunicazioni avvenuta medio tempore e subita dalle minori. Tale progressivo recupero dei rapporti padre-figlie, per cui sarà compito dei servizi sociali anche con la collaborazione dei servizi specialistici motivare e sostenere il padre ad investire tempo e risorse nel rapporto affettivo con le figlie, è auspicabile soprattutto in vista del preminente interesse alla tutela del benessere psicofisico e di una crescita equilibrata delle figlie.
D'altra parte il fatto che non risulta che il padre abbia omesso di corrispondere quanto dovuto per il mantenimento delle figlie e la volontà di impugnare la decisione del Tribunale sono elementi indicativi di una concreta volontà di recuperare la relazione con le figlie.
Il Giudice Tutelare dovrà vigilare di modo che venga attuata e realizzata la programmazione sopra descritta.
3.3. Deve essere altresì rigettato il secondo motivo d'appello, con cui l'appellante ha censurato la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, rappresentando che nel pagina 14 di 17 dispositivo non si fa menzione delle modalità di svolgimento degli incontri tra padre e figlie, mentre nella parte motiva il Tribunale prescrive che tali incontri debbano avvenire “dapprima in spazio neutro”. Non si rileva alcuna contraddizione e, di conseguenza, anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado deve essere confermata. Nel dispositivo della sentenza appellata viene sancito l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre, come anticipato, facendo salve le
“questioni attinenti al rapporto tra padre e figlie”, per le quali il Tribunale stabilisce che i Servizi
Sociali competenti “regolino le modalità e le tempistiche degli incontri paterni”. All'interno della motivazione, il Giudice ribadisce che devono essere i Servizi Sociali a regolamentare dettagliatamente i rapporti tra il padre e le figlie, attraverso l'iniziale svolgimento di incontri in
Spazio Neutro, in conformità a quanto consigliato dagli stessi operatori e al fine di supportare le minori nella ripresa dei contatti con il genitore, in vista di una crescente liberalizzazione di tale frequentazione subordinata all'esito positivo di tali incontri. La mancata menzione della specifica modalità di frequentazione (“Spazio Neutro”) nel dispositivo, stante la delega in capo ai Servizi
Sociali a regolare le modalità e le tempistiche degli incontri, non comporta la presenza di un effettivo contrasto, il quale sussiste solo nel caso in cui il provvedimento appaia radicalmente inidoneo a consentire l'individuazione in concreto del comando giudiziale, risultando dunque impossibile ricostruire la statuizione del Giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo. Nel caso di specie, nella motivazione il Tribunale si limita a precisare una specifica modalità di frequentazione padre-figlie da attuare in una prima fase degli incontri, indicando così ai
Servizi territorialmente competenti un criterio a cui attenersi nella regolamentazione delle modalità
e delle tempistiche delle visite.
3.4. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'incertezza in merito al dies a quo della decorrenza dell'obbligazione contributiva per il mantenimento delle figlie, in quanto nel dispositivo non verrebbe precisata la data dell'occupazione dell'immobile di via Volta da parte della , da CP_1 cui il Tribunale fa decorrere l'obbligo di versare l'assegno. Anche questo motivo è infondato, in quanto in parte motiva è indicato che la determinazione del contributo come stabilito in sentenza ha decorrenza “dalla data dell'occupazione dell'immobile di via Volta” ed è documentato in atti dal certificato anagrafico prodotto (sub doc. 15 del fascicolo di primo grado) che CP_1 [...]
è formalmente residente in tale immobile a far data dal 15.01.2024 e, pertanto, risulta CP_1 esattamente individuata l'effettiva data di decorrenza.
3.5. Da ultimo, con il quarto motivo di appello viene dedotta l'erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento individuato in primo grado in euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascuna pagina 15 di 17 figlia), atteso che, a parere del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente i redditi e le sostanze dei genitori, in violazione del principio di proporzionalità. Tale censura non coglie nel segno, poiché nella sentenza impugnata la quantificazione dell'assegno di mantenimento viene così motivata: “avuto riguardo, da un lato, al divario tra la retribuzione percepita dal Pt_1
(circa 3000 euro al mese) e quella della (circa 1800 euro) e all'interruzione della CP_1 frequentazione tra il padre e le figlie (che comporta un aggravio del carico economico sostenuto dalla madre) e, dall'altro lato, alle spese abitative che il resistente deve sostenere (mentre la ricorrente occupa, seppure non autorizzata, la casa di via Volta in comproprietà tra i coniugi senza versare alcuna indennità)”.
Occorre in primo luogo rilevare che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi,”(cfr., ex multis, Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n.
16575). Da ultimo la giurisprudenza ha ribadito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”.
Ciò premesso, nel caso in esame è evidente che entrambe le situazioni reddituali e patrimoniali siano state prese in considerazione nella determinazione del quantum del contributo al mantenimento, tanto che tra gli elementi valutati vengono citati i redditi di entrambi, oltre all'occupazione dell'immobile di via Volta da parte della madre con le figlie, con una motivazione che risulta sufficiente e coerente.
Dalla documentazione in atti, peraltro, emerge che lo stipendio mensile dell'appellante è aumentato e ha raggiunto euro 3.700,00 netti e, come già evidenziato dalla sentenza di primo grado,
l'interruzione della frequentazione tra il padre e le figlie che perdura da più di un anno ha senz'altro comportato un aggravio del carico economico sostenuto dalla sola madre. Quest'ultimo è un elemento che deve essere certamente preso in considerazione nella quantificazione dell'assegno, in quanto il criterio di proporzionalità impone di valutare le risorse economiche di ciascuno dei pagina 16 di 17 coniugi, esaminando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3
e 5 c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sull'entità del contributo in termini economici.
Le spese straordinarie sono già state ripartite in sentenza nella misura del 50%tra i genitori.
3.6. In applicazione del principio di soccombenza, al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente procedimento liquidate come da dispositivo. Le spese processuali anticipate dal Curatore Speciale dei minori vengono poste a carico della parte appellante soccombente Controparte_5
e sono liquidate con separato provvedimento.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 18.04.2025 da avverso la sentenza del Tribunale di BU AR n. 254/2025 del Parte_1
20.02.2025:
1. conferma la sentenza appellata, con la precisazione che il contributo al mantenimento come determinato nella sentenza appellata deve intendersi decorrere dalla data del 15.01.2024 come chiarito in parte motiva e con le integrazioni inerenti alle prescrizioni ai Servizi Sociali riguardo alla graduale ripresa della frequentazione e della relazione padre-figlie anch'esse indicate in parte motiva;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellata che si liquidano complessivamente in €.3.966,00, oltre contributo forfettario 15%, CPA e IVA di legge, se dovute, e pone a carico dell'appellante le spese processuali sostenute dal Curatore Speciale dei Minori, che vengono liquidate in separato provvedimento;
3. Ordina la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare Milano per la vigilanza secondo quanto prescritto in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 23.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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