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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Ignazio Tamponi Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.8199 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA ALAGON 49 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CALLEDDA MATTEO
che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 31/5/2014 in Villanovaforru tra la sig.ra , nata a [...] il [...] ed il sig. , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Gavino Monreale il 2/1/1983, trascritto agli atti del Registro dello Stato Civile del predetto Comune
al n. 1, parte I, anno 2014, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito della sentenza presso i competenti Uffici dello Stato Civile;
2) disporre che ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente, provvederà
autonomamente al proprio sostentamento;
3) confermare l'affidamento ad entrambi i genitori dei minori figli e , con Persona_1 Per_2
collazione prevalente presso la madre, i quali dovranno ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
4) indicare quale luogo di residenza e collocazione prevalente dei due figli minori e Persona_1
quello della madre, in Villamar via Toscana n.4; Per_2
5) disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale,
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
6) stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori figli, salvo diversi accordi, il mercoledì
e giovedì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo), dopo la cena e a settimane alterne la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20,30 (21,30 durante il periodo estivo) dopo la cena;
durante le festività natalizie durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno,
la vigilia e il giorno di Natale oppure la notte di San Silvestro e il Capodanno;
in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive i minori, invece, trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi e da concordarsi preventivamente, con il padre;
7) disporre l'obbligo in capo al di versare in favore della a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori, e la somma mensile di € 400,00, da versarsi entro Persona_1 Per_2
il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita dal dicembre 2024, come per legge oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i minori nella misura del 50% (mediche, sportive e scolastiche);
8) disporre che la ricorrente continui a percepire l'assegno unico familiare per i due figli nella misura del 100%, stante la rinuncia del CP_1
9) spese legali interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato da in data 13/12/2023, con note di trattazione scritta del 10.01.2025 i Pt_1
procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 2.11.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 13.12.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
. Controparte_1 Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a VILLANOVAFORRU il 31/05/2014
tra nata a [...], il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, anno 2014 - Comune di
VILLANOVAFORRU (SU).
Sull'accordo delle parti:
2) dispone l'affido ad entrambi i genitori dei minori figli e , Persona_3 Persona_4
con collazione prevalente presso la madre, i quali dovranno ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3) dispone quale luogo di residenza e collocazione prevalente dei due figli minori e Persona_1
quello della madre, in Villamar via Toscana n.4; Per_2
4) i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenuto conto delle capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori figli, salvo diversi accordi, il mercoledì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo), dopo la cena e a settimane alterne la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20,30 (21,30 durante il periodo estivo) dopo la cena;
durante le festività natalizie durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, la vigilia e il giorno di Natale oppure la notte di San Silvestro e il Capodanno;
in occasione delle festività
pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive i minori, invece, trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi e da concordarsi preventivamente, con il padre;
6) dispone l'obbligo in capo al di versare in favore della a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori, e la somma mensile di euro 400,00, da versarsi Persona_1 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita dal dicembre 2024, come per legge oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i minori nella misura del 50% (mediche, sportive e scolastiche);
7) la ricorrente continuerà a percepire l'assegno unico familiare per i due figli nella misura del
100%, stante la rinuncia del CP_1
7) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
8) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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