Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4907/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PERGAMI BEATRICE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 03/04/2019, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto n. cronol. 1225/2019 del 17/04/2019;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
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- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati, come lo sono già di fatto, con reciproca libertà di residenza e di domicilio e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi concordano che la SI.ra rimanga, per questioni di comodità nella gestione Pt_2
settimanale delle figlie, in possesso delle chiavi dell'immobile adibito a casa coniugale, sita in
Campogalliano (MO) alla via Fanin n. 10, per un quarto di proprietà del SI. completa di Pt_1 tutti i mobili e le suppellettili, anch'essi di proprietà esclusiva del SI. secondo i medesimi Pt_1
accordi siglati in sede di separazione consensuale;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il loro personale mantenimento, usufruendo di sufficienti adeguati mezzi di sussistenza;
4) i coniugi, concordemente, stabiliscono per quanto riguarda le figlie, di adottare il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione presso il padre con il quale convivranno anche ai fini anagrafici, al fine di mantenere i rapporti sociali/scolastici/sportivi nel contesto nel quale le stesse sono nate e stanno tuttora crescendo;
la responsabilità dei genitori sarà esercitata congiuntamente da entrambi, salvo quella ordinaria che spetterà al genitore con il quale si trovano le minori.
5) La SI.ra avrà la facoltà di visitare le figlie e quando lo vorrà, previo Pt_2 Per_1 Per_2
accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze superiori delle stesse. La madre avrà diritto di avere con sé le figlie a settimane alterne, a seconda dei suoi turni di lavoro, secondo la regolamentazione di seguito riportata:
- una settimana il martedì sera dalle ore 16 alla mattina seguente quando le riaccompagnerà a scuola,
e il venerdì dalle ore 18 al sabato nell'ora del pranzo;
- una settimana il mercoledì sera dalle ore 18 alla mattina seguente quando le riaccompagnerà a scuola, e il sabato dall'ora di pranzo alla domenica sera dopo cena. Inoltre, durante la vacanza scolastica natalizia verrà divisa equamente tra i due genitori che avranno cura di alternare di anno in anno i periodi come di seguito suddivisi: primo periodo dal 24 dicembre ore 10:00 sino al 31 dicembre mattino ore 10:00; secondo periodo dal 31 dicembre mattina ore 10:00, sino alla mattina del 7 gennaio o primo giorno seguente lavorativo, quando le figlie verranno riaccompagnate a scuola nel rispetto dell'orario di inizio delle lezioni.
pagina 2 di 5 Per consolidata tradizione le figlie trascorreranno con la madre tutte le Vigilie del Santo Natale mentre con il padre tutti i pranzi di Natale.
La vacanza scolastica pasquale, verrà anch'essa divisa equamente, con alternanza del giorno di
Pasqua; si avrà pertanto il primo periodo dal venerdì santo dalle ore 10.00 sino alle ore 18.30 del giorno di Pasqua;
il secondo periodo da Pasqua ore 18.30 circa al mercoledì, quando le figlie verranno riaccompagnate direttamente a scuola.
Nel periodo estivo trascorreranno 3 settimane con ciascun genitore, anche se non consecutive e una con ciascun ramo parentale, ossia una con la nonna paterna ed una con i nonni materni. Gli accordi relativi alle ferie estive dovranno intercorrere, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora entrambi i coniugi lo ritenessero opportuno e nell'esclusivo interesse delle minori, potranno essere organizzate congiuntamente le festività natalizie, pasquali, nonché i giorni di compleanno.
6) I genitori, considerate le proprie situazioni reddituali/patrimoniali concordano di rinunciare reciprocamente al contributo di mantenimento di ciascuna figlia.
7) Le spese di carattere straordinario da sostenere nell'interesse dei figli come individuate nel protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, anche in relazione ai criteri da adottare per la loro assunzione saranno da porsi a carico al 50% dei genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (sms, whatsapp, e-mail,...) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 10 giorni;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) Sempre allo scopo di consentire alle minori di superare in modo sereno la separazione dei giovani e quindi venir meno della figura della coppia coniugale, entrambi i genitori si impegnano a gestire con estrema cautela le rispettive eventuali relazioni sentimentali, evitando alle figlie contatti con eventuali nuovi partners sino a che tale frequentazioni non divengano relazioni stabili, sempre e comunque secondo il principio di una prudente gradualità e della precisa identificazione delle figure materna e paterna, in modo da evitare confusioni di ruolo.
9) I coniugi si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio di passaporto e di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'eventuale espatrio delle figlie, questo dovrà essere concordato preventivamente dai coniugi e comunque non potrà essere superiore ai trenta giorni.
10) Per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più completa e leale collaborazione.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 4 di 5 I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CAMPOGALLIANO (MO) il 27/04/2013 fra nato a [...] il Parte_1
28/04/1975 e nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOGALLIANO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 4 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/3/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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