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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Alessandra Arceri Presidente.
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1900/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Viale Parte_1 C.F._1
Monte Nero n. 17, presso lo studio dell'avv. Guido Palmieri, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 Controparte_5
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Monza (MB), via Carlo Alberto n. 37, C.F._5 presso lo studio dell'avv. IO EC, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellati
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Cassano Parte_2 C.F._6
D'Adda (MI), via Dionigi n. 44, presso lo studio dell'avv. Simona Merisi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
BI CH (C.F. ), elettivamente domiciliato in Monza (MB), via C.F._7
Zucchi n. 1, presso lo studio dell'avv. Elisa Stevenazzi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: querela di falso
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, con sentenza in materia di querela di falso, accertare e dichiarare che l'ordinanza del 23 luglio
2020 di interruzione del processo omette di menzionare la misura di interdizione della professione del 7 marzo 2020 e quindi l'avvenuta estinzione del processo, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi, sino alla sentenza poi impugnata e ora in cassazione.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Per , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel Merito
- rigettare, con qualsiasi statuizione, i motivi dedotti e le domande rassegnate dall'avv.
[...] con l'atto d'appello in esame poiché inammissibili e/o infondati, sia in fatto che in diritto, Pt_1
anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa ed in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
pagina 2 di 12 condannare l'avv. a versare in favore degli odierni appellati una somma da Parte_1
determinare in via equitativa e/o ritenuta di giustizia ex art. 96, comma 3, c.p.c., per le ragioni dedotte in atti;
In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, per i quali si chiede, in virtù dei collegamenti ipertestuali effettuati in via telematica dallo scrivente legale, la relativa liquidazione con l'aumento del 30% come disposto dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 37 del 08.03.2018 in modifica del
Decreto n. 55 del 10.03.2014”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
Nel merito:
1) respingere le domande attoree ed i motivi dedotti dall'avv. con l'atto d'appello Parte_1
in esame poiché inammissibili e/o infondati, sia in fatto che in diritto, anche per tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa ed in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) condannare a versare in favore degli odierni appellati una somma da Parte_1
determinare in via equitativa e/o ritenuta di giustizia ex art. 96, comma 3, c.p.c., per le ragioni dedotte in atti;
In ogni caso:
3) con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
Per BI CH
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO:
- rigettare, perché inammissibile e comunque destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto avverso la sentenza n. 1465/2024 emessa dal Tribunale di Monza, relatore Dott.
Davide De Giorgio, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
pagina 3 di 12 IN OGNI CASO:
- spese e competenze integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per i quali si chiede, in virtù dei collegamenti ipertestuali effettuati in via telematica dalla scrivente legale, la relativa liquidazione con l'aumento del 30% come disposto dal
Decreto del Ministero di Giustizia n. 37 del 08.03.2018 in modifica del Decreto n. 55 del
10.03.2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1465/2024 pubblicata in data 20.05.2024, il Tribunale di Monza così decideva:
“1. dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
2. visto l'art. 226 c.p.c., condanna al pagamento della pena pecuniaria di euro Parte_1
20,00;
3. rigetta ogni ulteriore e contraria istanza, eccezione e deduzione;
4. condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e le spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_3 CP_4 Controparte_5
4.360,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
5. condanna a rifondere a EC IO le spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi euro 4.800,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Elisa Stevenazzi;
6. condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi euro 4.360,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti”.
2. Con tale pronuncia veniva definito il giudizio di querela di falso, proposto in via principale dall'avv. e avente ad oggetto l'ordinanza emessa in data 23 luglio 2020 - Parte_1 nell'ambito di altro giudizio iscritto al R.G. n 5287/2019 e celebrato avanti allo stesso Tribunale di
Monza – e con la quale era stata dichiarata l'interruzione del processo.
pagina 4 di 12 3. La querela di falso aveva ad oggetto quanto dichiarato dal Giudice di Monza a verbale di udienza del 23 luglio 2020 e, in particolare, che - “con provvedimento in data odierna” - l'avv. era stato sospeso dall'esercizio della professione forense, dal 18 luglio 2020 e sino Parte_1
al 17 settembre 2020.
Secondo l'attore in primo grado, invece, il medesimo era stato sospeso dall'esercizio della professione forense sin dal 7 marzo 2020 e, dunque, tale giudizio doveva ritenersi estinto per la tardività della riassunzione effettuata dalla contro parte.
4. Il Tribunale Monza, con la pronuncia qui impugnata, dichiarava inammissibile la querela di
falso così proposta, essenzialmente, in quanto:
- in generale, la querela di falso poteva avere ad oggetto un provvedimento giurisdizionale, limitatamente alla provenienza dell'organo che l'ha sottoscritto, oltre che alla sua c.d. veste estrinseca (i.e. la data, la composizione del collegio giudicante, la sottoscrizione e similari)
ed a ciò che il giudicante attestava essere avvenuto in sua presenza;
- nel caso concreto, il riferimento, nella citata ordinanza 23 luglio 2020, al fatto che, “con provvedimento in data odierna”, l'avv. era stato sospeso dall'esercizio della Pt_1
professione forense, non poteva dirsi coperto da pubblica fede ex art. 2700 c.c.;
- inoltre, il provvedimento del C.O.A. Monza, in virtù del quale l'avv. era stato Pt_1
sospeso, risultava comunicato proprio il 23 luglio 2020 e non in data antecedente.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1465/2024 e della quale chiede Parte_1
l'integrale riforma, per tre motivi così rubricati:
I^ motivo: “Ammissibilità della querela di falso”;
II^ motivo: “Omessa decisione”;
III^ motivo: “Le spese legali – violazione dell'art. 92 cpc e la pena accessoria”.
6. Gli appellati si sono costituiti nel presente giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione impugnata, con richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
pagina 5 di 12 7. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 20.11.2024, nessuno compariva per e la causa veniva rinviata al 4 dicembre 2024, autorizzandosi la trattazione scritta Parte_1 dell'udienza; successivamente, viste le note depositate dalle parti, veniva fissata nuova udienza e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata, per la decisione, ex art. 350 bis c.p.c., al 14 maggio 2025.
8. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano veniva ritualmente notiziato della pendenza della causa e inviava note scritte datate 18.02.2025.
9. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – II. Con il primo motivo di appello, rileva che la sentenza n. 1354/2021 - Parte_1
emessa dal Tribunale di Monza a definizione di quel giudizio iscritto al R.G. n. 5287/2019 e nel corso del quale veniva emessa l'ordinanza 23 luglio 2023 - nelle more, sia passata in giudicato, a seguito del rigetto dell'appello (sentenza C.A. Milano n. 3922/2022 depositata in data 4.5.2023) e, successivamente, del ricorso per Cassazione, con ordinanza n. 36362 resa in data 29.12.2023 (doc.
n. “14.a” appellati).
L'appellante, peraltro, osserva che la sorte di detto giudizio debba ritenersi del tutto autonoma rispetto al presente giudizio di querela di falso, la quale deve, sotto tale profilo, ritenersi
ammissibile.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, in quanto strettamente connessi e con il quale la sentenza di primo grado viene impugnata per l'erronea valutazione della citata ordinanza 23 luglio 2020, nella parte in cui faceva espresso riferimento alla sola comunicazione del C.O.A. di Monza di pari data, ma non anche al fatto che la sospensione dall'esercizio della professione risultasse operante sin dal 7 marzo 2020, come da estratto dell'Albo professionale, prodotto in primo grado sub doc. n. 4).
Di conseguenza – secondo l'appellante – ciò costituisce la “negazione” di un fatto, dalla quale è conseguita l'erronea declaratoria di interruzione del processo, invece, che la sua estinzione.
pagina 6 di 12 Ciò premesso, la Corte ritiene che le censure in esame non siano fondate, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Così come evidenziato dal Tribunale di primo grado, nel rispetto dei principi di diritto ampiamente consolidati in materia, si osserva che:
(i) la querela di falso può avere ad oggetto un provvedimento giurisdizionale, nei limiti in cui lo stesso sia munito di pubblica fede e, quindi, con specifico riferimento alla “provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento - data, sottoscrizione, composizione del Collegio giudicante, ecc. - e di ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza” - (cfr. per tutte Cass. civ. 25 maggio
2006 n. 12386);1
(ii) il provvedimento giurisdizionale non è munito di pubblica fede in relazione alle valutazioni ivi espresse da parte del Giudicante e così, in particolare, “quanto agli accertamenti in fatto, alla valutazione delle prove, all'interpretazione degli atti di parte ed in genere a tutto ciò che è frutto di
un giudizio e che, in quanto tale, è soggetto ai mezzi di impugnazione espressamente previsti dalla legge. Per questi aspetti la parte che dissenta dalla decisione può far valere le sue ragioni tramite i mezzi di impugnazione previsti dalla legge” - (in tale senso, Cass. Civ. n. 24007/2017; n.
2637/2013).
pagina 7 di 12 I.B. Orbene, con riferimento al caso in esame, la querela di falso proposta da ha Parte_1 ad oggetto un “accertamento” ovvero l'individuazione, da parte del Giudice di Monza, del momento a partire dal quale il medesimo era stato sospeso dall'esercizio della professione –
(momento che veniva indicato nel giorno 23 luglio 2020, ad ogni fine ed effetto di legge).
Trattandosi di un “accertamento” e non già di un “fatto” avvenuto “alla presenza” del
Giudicante, tenuto conto dei principi indicati, deve convenirsi con il Tribunale di primo grado e, dunque, per l'inammissibilità della querela di falso nei termini così proposti.
Non portano a diversa conclusione, le prospettazioni dell'appellante, in quanto non appaiono avere colto la ratio decidendi.
In particolare, né il primo motivo, non avendo il Tribunale negato l'autonomia del presente giudizio, rispetto a quello già iscritto al R.G. n. 5287/2019 e, oggi, definito con sentenza passata in giudicato, avendo, invece, ritenuto (pg. 6 sentenza) che tale contestazione si sarebbe dovuta fare valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione;
né, il secondo motivo, con il quale l'odierno appellante prospetta l'erroneità del citato provvedimento del 23.07.2020, senza misurarsi con i limiti di proponibilità della querela di falso già delineati dal Tribunale di primo grado e in precedenza ribaditi.
III. Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere compensato le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la “novità” della questione trattata e per avere aumentato i compensi in ragione dei “collegamenti ipertestuali”, sebbene sia stato richiamato “un solo documento”.
Le censure, così proposte, non meritano accoglimento.
III.A. Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/20182, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
pagina 8 di 12 questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero”.
Nel caso in decisione, non appare sussistere la “assoluta novità della questione trattata”, così come invece prospetta parte appellante, per quanto risulta evidente dagli orientamenti della Corte di legittimità, citati sia dal Tribunale di primo grado, a sostegno della pronuncia qui impugnata, sia da questa stessa Corte di Appello.
III.B. Quanto alla maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 e successive modifiche, si premette che tale disposizione sia così formulata: “
1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
L'appellante prospetta che, nel caso di specie, l'aumento non fosse dovuto in quanto vi era il collegamento ad un unico documento.
La doglianza appare infondata, in quanto la verifica degli atti di primo grado depositati dai convenuti evidenzia molteplici collegamenti ipertestuali (a quindici documenti), così da renderne più immediata la loro consultazione.
IV. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi in ragione delle circoscritte questioni trattate e tenuto conto del valore indeterminabile della causa, a complessità bassa e dell'attività difensiva concretamente profusa che esclude la fase istruttoria.
Non sussistono i presupposti, in relazione al presente gravame, per l'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, d.m. 55/2014, in quanto – dall'esame degli atti dell'appello – i richiami ipertestuali risultano pochi e tali da non giustificare l'aumento richiesto.
Sul punto, appare meritevole di condivisione la pronuncia dalla Corte di Cassazione, resa con ordinanza n. 22762 del 27.07.2023, ove ha così motivato:
pagina 9 di 12 “[…] la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali.
Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto”.
Tenuto conto di quanto sopra e rilevato che - in questa fase di gravame, a differenza che in primo grado - il richiamo ipertestuale presente in atti è relativo a pochi documenti e di dimensioni contenute, si deve escludere la sussistenza del presupposto normativo sopra indicato.
Quanto all'appellato , i compensi vengono liquidati in favore del difensore avv. Elisa CP_6
Stevenazzi che si è dichiarata antistataria.
V. Infine, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
Secondo l'interpretazione già seguita da questa Corte e che si intende ribadire, l'abuso del diritto all'impugnazione va individuato nella “specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate
manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il
gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”.3
pagina 10 di 12 Con riferimento al caso in esame, sussiste l'abuso del diritto all'impugnazione, atteso che l'appellante non risulta essersi misurato con il diritto vivente – in precedenza richiamato e già delineato adeguatamente dal primo Giudice – e che gli avrebbe consentito, con la normale diligenza del caso, di avvertire l'infondatezza della propria prospettazione.
Pertanto, tenuto conto dei principi generali sopra indicati e ravvisata la responsabilità di parte appellante, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., appare equo liquidare una somma di pari importo rispetto alle spese legali, in favore di ciascuna parte processuale.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in decisione,
l'appellante è, altresì, tenuto al pagamento - in favore della - di una somma Controparte_7
di denaro che si individua, in via equitativa, tenuto conto del valore del procedimento e dell'attività
svolta, nella misura minima di euro 500,00.
VI. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_5 CP_4 Controparte_3 Controparte_2
, e IO EC e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
[...] Parte_2
1465/2024 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 20 maggio 2024;
propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche
a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”;
pagina 11 di 12 - condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle ulteriori spese Parte_1
del grado e che liquida, in favore di ciascuno e, quanto a IO EC, in favore del procuratore antistatario Avv. Elisa Stevenazzi, in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, ex art. 96, 3° comma, c.p.c., di un ulteriore Parte_1
importo, in favore di ciascuna parte, che liquida in misura pari alle spese legali;
- condanna al versamento, in favore della ai sensi Parte_1 Controparte_7 dell'art. 96, 4° comma, c.p.c., di euro 500,00;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Alessandra Arceri
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, ad esempio, quanto al “verbale di udienza”:
- si è ritenuto che sia coperta da fede privilegiata, l'attestazione della lettura del dispositivo in udienza (così, fra molte, Cass. Sez. L, ordinanza n. 36727 del 25 novembre 2021; Cass. Sez. L., ordinanza n. 26105 dell'11.12.2014);
- Cass. Civ., II, sentenza n. 440 del 12 gennaio 2009 ha affermato il principio generale già indicato e in base al quale:
“Al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, per cui, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 76, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”. (Fattispecie nella quale i difensori delle parti contestavano la lettura dell'ordinanza in udienza ed alla loro presenza, oltre che la comunicazione del provvedimento). 2 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in Legge 162/2014, nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; 3 Così, fra molte, Cass. Civ., I, ordinanza n. 34429 del 25 dicembre 2024;
Si ricorda che SS.UU. Civili, sentenza n. 9912 del 20 aprile 2018, quanto agli elementi costitutivi della fattispecie in esame, hanno affermato quanto segue:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Alessandra Arceri Presidente.
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1900/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Viale Parte_1 C.F._1
Monte Nero n. 17, presso lo studio dell'avv. Guido Palmieri, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 Controparte_5
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Monza (MB), via Carlo Alberto n. 37, C.F._5 presso lo studio dell'avv. IO EC, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellati
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Cassano Parte_2 C.F._6
D'Adda (MI), via Dionigi n. 44, presso lo studio dell'avv. Simona Merisi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
BI CH (C.F. ), elettivamente domiciliato in Monza (MB), via C.F._7
Zucchi n. 1, presso lo studio dell'avv. Elisa Stevenazzi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: querela di falso
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, con sentenza in materia di querela di falso, accertare e dichiarare che l'ordinanza del 23 luglio
2020 di interruzione del processo omette di menzionare la misura di interdizione della professione del 7 marzo 2020 e quindi l'avvenuta estinzione del processo, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi, sino alla sentenza poi impugnata e ora in cassazione.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Per , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel Merito
- rigettare, con qualsiasi statuizione, i motivi dedotti e le domande rassegnate dall'avv.
[...] con l'atto d'appello in esame poiché inammissibili e/o infondati, sia in fatto che in diritto, Pt_1
anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa ed in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
pagina 2 di 12 condannare l'avv. a versare in favore degli odierni appellati una somma da Parte_1
determinare in via equitativa e/o ritenuta di giustizia ex art. 96, comma 3, c.p.c., per le ragioni dedotte in atti;
In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, per i quali si chiede, in virtù dei collegamenti ipertestuali effettuati in via telematica dallo scrivente legale, la relativa liquidazione con l'aumento del 30% come disposto dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 37 del 08.03.2018 in modifica del
Decreto n. 55 del 10.03.2014”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
Nel merito:
1) respingere le domande attoree ed i motivi dedotti dall'avv. con l'atto d'appello Parte_1
in esame poiché inammissibili e/o infondati, sia in fatto che in diritto, anche per tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa ed in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) condannare a versare in favore degli odierni appellati una somma da Parte_1
determinare in via equitativa e/o ritenuta di giustizia ex art. 96, comma 3, c.p.c., per le ragioni dedotte in atti;
In ogni caso:
3) con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
Per BI CH
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO:
- rigettare, perché inammissibile e comunque destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto avverso la sentenza n. 1465/2024 emessa dal Tribunale di Monza, relatore Dott.
Davide De Giorgio, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
pagina 3 di 12 IN OGNI CASO:
- spese e competenze integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per i quali si chiede, in virtù dei collegamenti ipertestuali effettuati in via telematica dalla scrivente legale, la relativa liquidazione con l'aumento del 30% come disposto dal
Decreto del Ministero di Giustizia n. 37 del 08.03.2018 in modifica del Decreto n. 55 del
10.03.2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1465/2024 pubblicata in data 20.05.2024, il Tribunale di Monza così decideva:
“1. dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
2. visto l'art. 226 c.p.c., condanna al pagamento della pena pecuniaria di euro Parte_1
20,00;
3. rigetta ogni ulteriore e contraria istanza, eccezione e deduzione;
4. condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e le spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_3 CP_4 Controparte_5
4.360,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
5. condanna a rifondere a EC IO le spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi euro 4.800,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Elisa Stevenazzi;
6. condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi euro 4.360,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti”.
2. Con tale pronuncia veniva definito il giudizio di querela di falso, proposto in via principale dall'avv. e avente ad oggetto l'ordinanza emessa in data 23 luglio 2020 - Parte_1 nell'ambito di altro giudizio iscritto al R.G. n 5287/2019 e celebrato avanti allo stesso Tribunale di
Monza – e con la quale era stata dichiarata l'interruzione del processo.
pagina 4 di 12 3. La querela di falso aveva ad oggetto quanto dichiarato dal Giudice di Monza a verbale di udienza del 23 luglio 2020 e, in particolare, che - “con provvedimento in data odierna” - l'avv. era stato sospeso dall'esercizio della professione forense, dal 18 luglio 2020 e sino Parte_1
al 17 settembre 2020.
Secondo l'attore in primo grado, invece, il medesimo era stato sospeso dall'esercizio della professione forense sin dal 7 marzo 2020 e, dunque, tale giudizio doveva ritenersi estinto per la tardività della riassunzione effettuata dalla contro parte.
4. Il Tribunale Monza, con la pronuncia qui impugnata, dichiarava inammissibile la querela di
falso così proposta, essenzialmente, in quanto:
- in generale, la querela di falso poteva avere ad oggetto un provvedimento giurisdizionale, limitatamente alla provenienza dell'organo che l'ha sottoscritto, oltre che alla sua c.d. veste estrinseca (i.e. la data, la composizione del collegio giudicante, la sottoscrizione e similari)
ed a ciò che il giudicante attestava essere avvenuto in sua presenza;
- nel caso concreto, il riferimento, nella citata ordinanza 23 luglio 2020, al fatto che, “con provvedimento in data odierna”, l'avv. era stato sospeso dall'esercizio della Pt_1
professione forense, non poteva dirsi coperto da pubblica fede ex art. 2700 c.c.;
- inoltre, il provvedimento del C.O.A. Monza, in virtù del quale l'avv. era stato Pt_1
sospeso, risultava comunicato proprio il 23 luglio 2020 e non in data antecedente.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1465/2024 e della quale chiede Parte_1
l'integrale riforma, per tre motivi così rubricati:
I^ motivo: “Ammissibilità della querela di falso”;
II^ motivo: “Omessa decisione”;
III^ motivo: “Le spese legali – violazione dell'art. 92 cpc e la pena accessoria”.
6. Gli appellati si sono costituiti nel presente giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione impugnata, con richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
pagina 5 di 12 7. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 20.11.2024, nessuno compariva per e la causa veniva rinviata al 4 dicembre 2024, autorizzandosi la trattazione scritta Parte_1 dell'udienza; successivamente, viste le note depositate dalle parti, veniva fissata nuova udienza e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata, per la decisione, ex art. 350 bis c.p.c., al 14 maggio 2025.
8. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano veniva ritualmente notiziato della pendenza della causa e inviava note scritte datate 18.02.2025.
9. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – II. Con il primo motivo di appello, rileva che la sentenza n. 1354/2021 - Parte_1
emessa dal Tribunale di Monza a definizione di quel giudizio iscritto al R.G. n. 5287/2019 e nel corso del quale veniva emessa l'ordinanza 23 luglio 2023 - nelle more, sia passata in giudicato, a seguito del rigetto dell'appello (sentenza C.A. Milano n. 3922/2022 depositata in data 4.5.2023) e, successivamente, del ricorso per Cassazione, con ordinanza n. 36362 resa in data 29.12.2023 (doc.
n. “14.a” appellati).
L'appellante, peraltro, osserva che la sorte di detto giudizio debba ritenersi del tutto autonoma rispetto al presente giudizio di querela di falso, la quale deve, sotto tale profilo, ritenersi
ammissibile.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, in quanto strettamente connessi e con il quale la sentenza di primo grado viene impugnata per l'erronea valutazione della citata ordinanza 23 luglio 2020, nella parte in cui faceva espresso riferimento alla sola comunicazione del C.O.A. di Monza di pari data, ma non anche al fatto che la sospensione dall'esercizio della professione risultasse operante sin dal 7 marzo 2020, come da estratto dell'Albo professionale, prodotto in primo grado sub doc. n. 4).
Di conseguenza – secondo l'appellante – ciò costituisce la “negazione” di un fatto, dalla quale è conseguita l'erronea declaratoria di interruzione del processo, invece, che la sua estinzione.
pagina 6 di 12 Ciò premesso, la Corte ritiene che le censure in esame non siano fondate, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Così come evidenziato dal Tribunale di primo grado, nel rispetto dei principi di diritto ampiamente consolidati in materia, si osserva che:
(i) la querela di falso può avere ad oggetto un provvedimento giurisdizionale, nei limiti in cui lo stesso sia munito di pubblica fede e, quindi, con specifico riferimento alla “provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento - data, sottoscrizione, composizione del Collegio giudicante, ecc. - e di ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza” - (cfr. per tutte Cass. civ. 25 maggio
2006 n. 12386);1
(ii) il provvedimento giurisdizionale non è munito di pubblica fede in relazione alle valutazioni ivi espresse da parte del Giudicante e così, in particolare, “quanto agli accertamenti in fatto, alla valutazione delle prove, all'interpretazione degli atti di parte ed in genere a tutto ciò che è frutto di
un giudizio e che, in quanto tale, è soggetto ai mezzi di impugnazione espressamente previsti dalla legge. Per questi aspetti la parte che dissenta dalla decisione può far valere le sue ragioni tramite i mezzi di impugnazione previsti dalla legge” - (in tale senso, Cass. Civ. n. 24007/2017; n.
2637/2013).
pagina 7 di 12 I.B. Orbene, con riferimento al caso in esame, la querela di falso proposta da ha Parte_1 ad oggetto un “accertamento” ovvero l'individuazione, da parte del Giudice di Monza, del momento a partire dal quale il medesimo era stato sospeso dall'esercizio della professione –
(momento che veniva indicato nel giorno 23 luglio 2020, ad ogni fine ed effetto di legge).
Trattandosi di un “accertamento” e non già di un “fatto” avvenuto “alla presenza” del
Giudicante, tenuto conto dei principi indicati, deve convenirsi con il Tribunale di primo grado e, dunque, per l'inammissibilità della querela di falso nei termini così proposti.
Non portano a diversa conclusione, le prospettazioni dell'appellante, in quanto non appaiono avere colto la ratio decidendi.
In particolare, né il primo motivo, non avendo il Tribunale negato l'autonomia del presente giudizio, rispetto a quello già iscritto al R.G. n. 5287/2019 e, oggi, definito con sentenza passata in giudicato, avendo, invece, ritenuto (pg. 6 sentenza) che tale contestazione si sarebbe dovuta fare valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione;
né, il secondo motivo, con il quale l'odierno appellante prospetta l'erroneità del citato provvedimento del 23.07.2020, senza misurarsi con i limiti di proponibilità della querela di falso già delineati dal Tribunale di primo grado e in precedenza ribaditi.
III. Con il terzo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere compensato le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la “novità” della questione trattata e per avere aumentato i compensi in ragione dei “collegamenti ipertestuali”, sebbene sia stato richiamato “un solo documento”.
Le censure, così proposte, non meritano accoglimento.
III.A. Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/20182, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
pagina 8 di 12 questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero”.
Nel caso in decisione, non appare sussistere la “assoluta novità della questione trattata”, così come invece prospetta parte appellante, per quanto risulta evidente dagli orientamenti della Corte di legittimità, citati sia dal Tribunale di primo grado, a sostegno della pronuncia qui impugnata, sia da questa stessa Corte di Appello.
III.B. Quanto alla maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 e successive modifiche, si premette che tale disposizione sia così formulata: “
1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
L'appellante prospetta che, nel caso di specie, l'aumento non fosse dovuto in quanto vi era il collegamento ad un unico documento.
La doglianza appare infondata, in quanto la verifica degli atti di primo grado depositati dai convenuti evidenzia molteplici collegamenti ipertestuali (a quindici documenti), così da renderne più immediata la loro consultazione.
IV. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi in ragione delle circoscritte questioni trattate e tenuto conto del valore indeterminabile della causa, a complessità bassa e dell'attività difensiva concretamente profusa che esclude la fase istruttoria.
Non sussistono i presupposti, in relazione al presente gravame, per l'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, d.m. 55/2014, in quanto – dall'esame degli atti dell'appello – i richiami ipertestuali risultano pochi e tali da non giustificare l'aumento richiesto.
Sul punto, appare meritevole di condivisione la pronuncia dalla Corte di Cassazione, resa con ordinanza n. 22762 del 27.07.2023, ove ha così motivato:
pagina 9 di 12 “[…] la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali.
Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto”.
Tenuto conto di quanto sopra e rilevato che - in questa fase di gravame, a differenza che in primo grado - il richiamo ipertestuale presente in atti è relativo a pochi documenti e di dimensioni contenute, si deve escludere la sussistenza del presupposto normativo sopra indicato.
Quanto all'appellato , i compensi vengono liquidati in favore del difensore avv. Elisa CP_6
Stevenazzi che si è dichiarata antistataria.
V. Infine, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
Secondo l'interpretazione già seguita da questa Corte e che si intende ribadire, l'abuso del diritto all'impugnazione va individuato nella “specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate
manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il
gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”.3
pagina 10 di 12 Con riferimento al caso in esame, sussiste l'abuso del diritto all'impugnazione, atteso che l'appellante non risulta essersi misurato con il diritto vivente – in precedenza richiamato e già delineato adeguatamente dal primo Giudice – e che gli avrebbe consentito, con la normale diligenza del caso, di avvertire l'infondatezza della propria prospettazione.
Pertanto, tenuto conto dei principi generali sopra indicati e ravvisata la responsabilità di parte appellante, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., appare equo liquidare una somma di pari importo rispetto alle spese legali, in favore di ciascuna parte processuale.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in decisione,
l'appellante è, altresì, tenuto al pagamento - in favore della - di una somma Controparte_7
di denaro che si individua, in via equitativa, tenuto conto del valore del procedimento e dell'attività
svolta, nella misura minima di euro 500,00.
VI. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_5 CP_4 Controparte_3 Controparte_2
, e IO EC e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
[...] Parte_2
1465/2024 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 20 maggio 2024;
propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche
a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”;
pagina 11 di 12 - condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle ulteriori spese Parte_1
del grado e che liquida, in favore di ciascuno e, quanto a IO EC, in favore del procuratore antistatario Avv. Elisa Stevenazzi, in euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, ex art. 96, 3° comma, c.p.c., di un ulteriore Parte_1
importo, in favore di ciascuna parte, che liquida in misura pari alle spese legali;
- condanna al versamento, in favore della ai sensi Parte_1 Controparte_7 dell'art. 96, 4° comma, c.p.c., di euro 500,00;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Alessandra Arceri
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, ad esempio, quanto al “verbale di udienza”:
- si è ritenuto che sia coperta da fede privilegiata, l'attestazione della lettura del dispositivo in udienza (così, fra molte, Cass. Sez. L, ordinanza n. 36727 del 25 novembre 2021; Cass. Sez. L., ordinanza n. 26105 dell'11.12.2014);
- Cass. Civ., II, sentenza n. 440 del 12 gennaio 2009 ha affermato il principio generale già indicato e in base al quale:
“Al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, per cui, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 76, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”. (Fattispecie nella quale i difensori delle parti contestavano la lettura dell'ordinanza in udienza ed alla loro presenza, oltre che la comunicazione del provvedimento). 2 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in Legge 162/2014, nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; 3 Così, fra molte, Cass. Civ., I, ordinanza n. 34429 del 25 dicembre 2024;
Si ricorda che SS.UU. Civili, sentenza n. 9912 del 20 aprile 2018, quanto agli elementi costitutivi della fattispecie in esame, hanno affermato quanto segue:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della