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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9391/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARELLO Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARELLO
MADDALENA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 1° agosto 2023 da
[...]
nel procedimento sovra rubricato, avverso il provvedimento del Questore di Prato n. Pt_1
89/2023 del 14 luglio 2023 e notificato il 25 luglio 2023, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/1998.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 12/02/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il provvedimento Parte_1
di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
pagina 1 di 6 Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 15 marzo 2023 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
- Risulta che l'istante è giunto in Italia nel 2017; ha presentato istanza di protezione, poi reiterata, rigettata dalla competente Commissione. Ha presentato quindi istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 nel mese di dicembre 2022;
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente non ha avviato un proprio percorso di vita e di emancipazione personale in Italia, si rileva l'assenza di un radicamento duraturo e stabile dell'istante nel tessuto sociale e economico del Paese, considerato il fatto che egli è già in Italia da ormai 7 anni.
Il Questore, in data 14 luglio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto del 11 febbraio 2024, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 15 luglio 2024 autorizzando lo scambio di note scritte, e successivamente veniva fissata udienza per l'audizione del ricorrente in data 23 ottobre 2024.
Il Pubblico Ministero in data 25 giugno 2024, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, verbale modello C3, elenco precedenti dattiloscopici.
All'udienza del 23 ottobre 2024 il ricorrente dichiarava quanto segue:
“ADR: Vivo A in un appartamento in affitto con altri connazionali;
CP_2
ADR: Lavoro in un kebab;
sono dipendente a tempo indeterminato;
Guadagno circa 800 euro mensili;
al giorno mediamente lavoro quattro ore ma, spesso mi viene chiesto lo straordinario;
ADR: Sono fidanzato in Pakistan;
ADR: Ho degli amici e esco con loro ogni tanto per mangiare fuori;
ADR: Sono arrivato in Italia nel 2012; ho lasciato il mio Paese per motivi familiari;
avevo problemi con la famiglia di mio zio;
ho avuto delle minacce;
ADR: i soldi per il mio viaggio li ha messi mio padre.”
All'udienza del 12 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la difesa del ricorrente dichiarava che in capo al ricorrente non è in essere nessuna domanda di Protezione Internazionale;
il Giudice delegato rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 6 Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla pagina 3 di 6 vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, è arrivato in Italia nel 2017; in questi anni ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro;
ha infatti prodotto in giudizio le buste paghe annualità 2024 -2024,
Cud 2022-2023- 2024, estratto previdenziale aggiornato e contratto di lavoro in essere presso Sadar
Kebab di Anjum Waseem. Nonostante ancora i redditi percepiti dal ricorrente siano ancora bassi, significativo risulta l'impegno sostenuto dallo stesso per integrarsi;
adeguata in base ai redditi anche la soluzione alloggiativa con altri suoi connazionali per dividere le spese della locazione.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto pagina 4 di 6 riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento
“quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto all'esito del deposito della delibera di ammissione.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass.
S.U. n. 24413\2021, oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent. n. 18583\2012).
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F. - Parte_1 C.F._1
CUI il diritto alla protezione speciale;
C.F._2
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. Compensa le spese di lite;
4. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore. pagina 5 di 6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9391/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARELLO Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARELLO
MADDALENA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 1° agosto 2023 da
[...]
nel procedimento sovra rubricato, avverso il provvedimento del Questore di Prato n. Pt_1
89/2023 del 14 luglio 2023 e notificato il 25 luglio 2023, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/1998.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 12/02/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il provvedimento Parte_1
di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
pagina 1 di 6 Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 15 marzo 2023 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
- Risulta che l'istante è giunto in Italia nel 2017; ha presentato istanza di protezione, poi reiterata, rigettata dalla competente Commissione. Ha presentato quindi istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 nel mese di dicembre 2022;
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente non ha avviato un proprio percorso di vita e di emancipazione personale in Italia, si rileva l'assenza di un radicamento duraturo e stabile dell'istante nel tessuto sociale e economico del Paese, considerato il fatto che egli è già in Italia da ormai 7 anni.
Il Questore, in data 14 luglio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto del 11 febbraio 2024, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 15 luglio 2024 autorizzando lo scambio di note scritte, e successivamente veniva fissata udienza per l'audizione del ricorrente in data 23 ottobre 2024.
Il Pubblico Ministero in data 25 giugno 2024, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, verbale modello C3, elenco precedenti dattiloscopici.
All'udienza del 23 ottobre 2024 il ricorrente dichiarava quanto segue:
“ADR: Vivo A in un appartamento in affitto con altri connazionali;
CP_2
ADR: Lavoro in un kebab;
sono dipendente a tempo indeterminato;
Guadagno circa 800 euro mensili;
al giorno mediamente lavoro quattro ore ma, spesso mi viene chiesto lo straordinario;
ADR: Sono fidanzato in Pakistan;
ADR: Ho degli amici e esco con loro ogni tanto per mangiare fuori;
ADR: Sono arrivato in Italia nel 2012; ho lasciato il mio Paese per motivi familiari;
avevo problemi con la famiglia di mio zio;
ho avuto delle minacce;
ADR: i soldi per il mio viaggio li ha messi mio padre.”
All'udienza del 12 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la difesa del ricorrente dichiarava che in capo al ricorrente non è in essere nessuna domanda di Protezione Internazionale;
il Giudice delegato rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 6 Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla pagina 3 di 6 vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, è arrivato in Italia nel 2017; in questi anni ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro;
ha infatti prodotto in giudizio le buste paghe annualità 2024 -2024,
Cud 2022-2023- 2024, estratto previdenziale aggiornato e contratto di lavoro in essere presso Sadar
Kebab di Anjum Waseem. Nonostante ancora i redditi percepiti dal ricorrente siano ancora bassi, significativo risulta l'impegno sostenuto dallo stesso per integrarsi;
adeguata in base ai redditi anche la soluzione alloggiativa con altri suoi connazionali per dividere le spese della locazione.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto pagina 4 di 6 riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento
“quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto all'esito del deposito della delibera di ammissione.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass.
S.U. n. 24413\2021, oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent. n. 18583\2012).
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F. - Parte_1 C.F._1
CUI il diritto alla protezione speciale;
C.F._2
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. Compensa le spese di lite;
4. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore. pagina 5 di 6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6