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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000815284000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2025 depositato il
06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020249000815284000, ricevuta in data 29.01.2024, relativamente alla cartella esattoriale n. 03020110021540581000. Premetteva che la cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione impugnata era stata annullata da questa Corte con sentenza n. 2877/2023 , emessa in data 13.12.2023.
Deduceva di avere notificato, in data 02.02.2024, la predetta sentenza sia all'Agenzia delle Entrate
RI sia alla Regione Calabria e che la stessa non era stata appellata, per cui era divenuta definitiva.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e della sottesa cartella, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI e chiedeva dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, alla luce della sentenza n. 2877/2023, emessa in data 13.12.2023.
Con successiva memoria il ricorrente rilevava che la sentenza era stata depositata il 13.12.2023 mentre la notifica dell'intimazione impugnata era avvenuta il 29.01.2024. Ribadiva le richieste come già formulate con il ricorso introduttivo.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, sentito il relatore e vista la richiesta di estinzione del giudizio prodotta dall'Agenzia delle
Entrate RI, deve dare atto che è cessata la materia del contendere.
Premesso questo, la regolamentazione delle spese di lite deve avvenire secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Deve osservarsi, al riguardo, che la richiesta di estinzione del giudizio è stata chiesta, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, avvenuta il 7 marzo 2024.
Appare equo, pertanto, tenuto conto, anche, della correttezza del comportamento processuale dell'ente resistente compensare le spese di lite per metà, restando la restante metà a carico di Agenzia Entrate
RI, in relazione alla soccombenza virtuale ed alla considerazione di aver dato causa alla lite con l'emanazione dell'atto di intimazione di pagamento impugnato.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, oltre che delle spese vive per contributo unificato, della concreta attività difensiva svolta e della conciliazione prima dell'udienza di discussione e del modesto valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso in NZ alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000815284000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2025 depositato il
06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020249000815284000, ricevuta in data 29.01.2024, relativamente alla cartella esattoriale n. 03020110021540581000. Premetteva che la cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione impugnata era stata annullata da questa Corte con sentenza n. 2877/2023 , emessa in data 13.12.2023.
Deduceva di avere notificato, in data 02.02.2024, la predetta sentenza sia all'Agenzia delle Entrate
RI sia alla Regione Calabria e che la stessa non era stata appellata, per cui era divenuta definitiva.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e della sottesa cartella, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI e chiedeva dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, alla luce della sentenza n. 2877/2023, emessa in data 13.12.2023.
Con successiva memoria il ricorrente rilevava che la sentenza era stata depositata il 13.12.2023 mentre la notifica dell'intimazione impugnata era avvenuta il 29.01.2024. Ribadiva le richieste come già formulate con il ricorso introduttivo.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, sentito il relatore e vista la richiesta di estinzione del giudizio prodotta dall'Agenzia delle
Entrate RI, deve dare atto che è cessata la materia del contendere.
Premesso questo, la regolamentazione delle spese di lite deve avvenire secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Deve osservarsi, al riguardo, che la richiesta di estinzione del giudizio è stata chiesta, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, avvenuta il 7 marzo 2024.
Appare equo, pertanto, tenuto conto, anche, della correttezza del comportamento processuale dell'ente resistente compensare le spese di lite per metà, restando la restante metà a carico di Agenzia Entrate
RI, in relazione alla soccombenza virtuale ed alla considerazione di aver dato causa alla lite con l'emanazione dell'atto di intimazione di pagamento impugnato.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, oltre che delle spese vive per contributo unificato, della concreta attività difensiva svolta e della conciliazione prima dell'udienza di discussione e del modesto valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso in NZ alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025