Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
All'udienza di discussione del 25.02.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello iscritta al n. 468/2024 R.G., vertente
TRA
Parte_1
con sede in , alla Via Marchiafava snc – località
[...] Pt_1
Migliaro, in persona del Commissario Liquidatore p.t., dott. (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Di P.IVA_1
Meglio, (C.F. ), nel cui studio, in Torre del Greco, al Corso C.F._1
Vittorio Emanuele n. 119, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
E
, E , quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi Di , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Persona_1
avv.ti. Domenico Ruocco e Carmine Giugliano, nel cui studio, in Nola alla Via
Anfiteatro Laterizio n. 22, elettivamente domiciliano.
1
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 4523/2023 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e verbali di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado , dante causa degli odierni Persona_1
appellati suoi gli eredi, , ed ha convenuto il Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
per ottenerne Parte_1
la condanna all'immediato rilascio, in suo favore, di parte di un più ampio complesso immobiliare di sua proprietà, sito all'interno della Zona Industriale del Comune di
Battipaglia, alla via Brodolini, al pagamento della relativa indennità di occupazione nonché al risarcimento del maggior danno, per effetto della perdurante illegittima occupazione dei detti immobili sine titulo da parte del;
al riguardo, gli Parte_1
odierni appellati hanno premesso di essere proprietari in virtù della successione di del complesso immobiliare, esteso complessivamente circa mq. Persona_1
26.734 mq, di cui mq.
6.200 coperti, pervenuto al loro dante causa per acquisto dalla società S.G.R. Banca Gestione Realizzo, con atto per notar di Persona_2
Roma, rep. n. 35073 del 27 dicembre 1997; che l'intero complesso immobiliare, all'epoca dell'acquisto, era già condotto in locazione dal Parte_1 [...]
, in virtù di un contratto di locazione, Controparte_4
successivamente scaduto alla data del 31 maggio 2003 e non più rinnovato, per effetto di tempestiva disdetta da parte del proprietario e del successivo procedimento di convalida di sfratto per finita locazione;
che in data 16 settembre 2003, il
[...]
e Parte_1 CP_5
[..
[...] avevano stipulato un nuovo contratto di locazione, inerente l'immobile in
[...]
oggetto, limitatamente, però, alla sola palazzina ad uso uffici ed a tre degli otto capannoni di cui è composto l'intero complesso immobiliare, con espressa facoltà di utilizzo dei piazzali antistanti;
-che, tuttavia, il non Parte_1
aveva provveduto al rilascio ed alla riconsegna, in favore del legittimo proprietario, degli ulteriori rimanenti capannoni facenti parte dell'intero complesso immobiliare,
non ricompresi nel nuovo contratto di locazione del 16 settembre 2003, e che, invece,
erano stati, in passato, oggetto del precedente rapporto contrattuale locatizio ormai risolto.
Si è costituito il che, in via preliminare, ha Parte_1
eccepito l'incompetenza territoriale in favore della sezione distaccata di Eboli, e, nel merito, l'inammissibilità e la infondatezza della domanda di rilascio e risarcimento danni proposta dal spiegando domanda riconvenzionale di condanna di Per_1
quest'ultimo al pagamento dell'indennità per i miglioramenti, ex art.34 e s.s. Legge
n.392/1978, nonché ai sensi degli artt.1592 e 1593 c.c. al pagamento dell'importo minore tra il valore del costo sostenuto, debitamente aggiornato di interessi e rivalutazione monetaria all'attualità, ed il valore dell'addizione al momento della riconsegna.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di C.T.U. tecnica e di altra suppletiva, volta a quantificare la richiesta di cui alla domanda riconvenzionale, e il consulente determinava in attuali € 115.686,34
il valore delle migliorie apportate all'immobile.
3 Nel corso del giudizio il Parte_1
accedeva alla procedura di liquidazione coatta
[...]
amministrativa.
Con sentenza parziale n. 1187/2016, il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda di rilascio degli immobili dichiarando improcedibile la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, ovvero di risarcimento del danno,
disponendo supplemento istruttorio onde poter più approfonditamente vagliare la domanda riconvenzionale proposta dal , volta a Parte_1
veder riconosciuto il diritto di quest'ultimo ad ottenere dagli attori il pagamento dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni prevista dal disposto degli artt. 1592 e
1593 c.c..
Con sentenza n. 4523/2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva degli attori , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rigettato la domanda riconvenzionale proposta, perché non provata, e
[...]
condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la Parte_1
riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La erronea declaratoria di carenza di legittimazione passiva degli attori, quali eredi di , fondata sul presupposto che tutte le obbligazioni Persona_1
nascenti dal contratto di locazione hanno natura personale e non reale, e che, in ogni caso, trattandosi di subentro dell'acquirente nella posizione di Per_1
locatore del suo dante causa, non vi sarebbe prova dell'avvenuta autorizzazione da parte di quest'ultimo ad effettuare dette migliorie;
che tali deduzioni risultano, invece, precluse dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n.
4 1187/2016, relativa allo stesso giudizio, in cui il Tribunale, nel decidere parzialmente la causa, oltre ad accogliere la domanda di liberazione dei locali e dichiarare improcedibile la domanda di risarcimento del danno, stante la vis actractiva del giudice fallimentare, si è implicitamente pronunciato anche sull'an, rilevando che la stessa necessitasse di ulteriore istruttoria, dovendo determinarsi il valore del complesso al momento della restituzione per determinare la minor somma rispetto al prezzo di costo;
che, quindi, il Tribunale
ha già esaminato e superato tutte le eccezioni sollevate in corso di causa dagli odierni appellati, poiché, diversamente, non si spiegherebbe il supplemento istruttorio disposto in relazione al “quantum” ove non si fosse già accertata al sussistenza dell'”an” e la legittimazione passiva degli odierni appellati;
che tali questioni risultavano, quindi, già decise dalla sentenza parziale e non impugnate e, pertanto, coperte dal giudicato implicito, e, in ogni caso, da qualificarsi come eccezioni tardive da dichiarare comunque inammissibili;
che il Tribunale ha errato anche nell'affermare che “tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione hanno natura personale e non reale” e “pertanto, quando la proprietà
di un immobile locato per il quale siano stati eseguiti miglioramenti od addizioni,
sia trasferita ad un soggetto diverso dall'originario locatore, quest'ultimo non può
essere chiamato dal conduttore a rispondere di eventuali obbligazioni, a lui non opponibili, assunte dal precedente locatore con il rilascio di una eventuale espressa autorizzazione alla realizzazione di miglioramenti od addizioni al bene locato”; che tale affermazione è smentita dall'art. 1602 c.c., a mente del quale:
“Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”; che
5 irrilevante è l'affermazione del Tribunale secondo cui gli eredi non Per_1
sarebbero tenuti al riconoscimento di alcun importo a titolo di migliorie, in quanto nel prezzo di acquisto del compendio immobiliare si sarebbe tenuto nel debito conto delle addizioni apportate;
che, di contro, nel prezzo di acquisto si è
tenuto del relativo valore, per cui gli eredi non possono non tener Per_1
conto del disposto di cui all'art. 1602 c.c., e riconoscere che l'importo delle migliorie va regolarmente e legittimamente corrisposto ai conduttori e ciò,
soprattutto, perché il è stato titolare di un rapporto di Parte_1
locazione pienamente valido ed efficace.
2) La mancata considerazione della esistenza di un valido ed efficace contratto di locazione, avendo il Tribunale di Salerno rigettato la domanda in quanto nessuna delle parti ha esibito in giudizio il contratto di locazione, quale presupposto logico giuridico per il fondamento della pretesa;
che, di contro,
dalla sentenza n. 1187/10 emerge la accurata ed esaustiva disamina del rapporto contrattuale intercorso tra il dante causa degli appellati e il , Parte_1
disamina che presuppone la produzione del relativo contratto e coperta dal giudicato;
3) La utilizzabilità della nota del 6 maggio 1987 di autorizzazione alla realizzazione delle addizioni, che il Tribunale ha ritenuto non poter formare oggetto di valutazione in quanto documenti consegnati irritualmente al C.T.U. e, tra l'altro,
disconosciuti, poiché depositati in copia e privi di data;
che tale affermazione è
errata, sia perché l'accertamento dell'”an” della pretesa è preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza parziale, sia perché “ in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
6 commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio “ (Cass. Civ., SS.UU., 1 febbraio 2022 n. 3086); che, quindi,
alcun limite incontrava, nella fattispecie, la produzione del documento,
espressamente richiesto dal consulente tecnico di ufficio nell'ambito dei propri poteri di indagine;
che, anche in relazione al disconoscimento, va evidenziato che lo stesso non è affatto preclusivo della utilizzabilità del documento, poiché
il disconoscimento di un documento, per quanto non vada effettuato a mezzo utilizzo di particolari formule sacramentali, non può essere del tutto generico,
come in questo caso, ma deve indicare espressamente e con dovizia il motivo per il quale si ritiene che la copia non sia rispondente al documento originale
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 12730/2016); che, inoltre, il disconoscimento della copia all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti di quello relativo alla scrittura privata di cui all'art. 215 c.p.c., co. 1, n. 2, in quanto mentre in tale seconda ipotesi, in mancanza di richiesta di verificazione,
è preclusa l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c.
non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
che, pertanto, il , nel Parte_1
pieno rispetto del contraddittorio, e su espressa richiesta del Perito, ed in accordo con la controparte, ha prodotto oltre alla predetta nota, anche la deliberazione
7 del del 7 novembre 1985 e la successiva ratifica del 18 dicembre Parte_1
1987.
Si sono costituiti , ed quali eredi di , Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1
che hanno contestato il gravame chiedendone il rigetto con il favore delle spese anche del secondo grado.
All'udienza del 25.02.2025 dopo la discussione orale la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non può essere accolto.
Con i tre motivi di gravame l'appellante denunzia la declaratoria di carenza di legittimazione passiva degli appellati, deducendo che gli stessi, per effetto del subentro del loro dante causa nel precedente rapporto locativo, rispondono di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, deducendo, altresì, la piena ed effettiva vigenza del rapporto locativo e la utilizzabilità del documento comprovante la autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui gli appellati hanno beneficiato, per effetto del maggior valore acquisito dall'immobile di loro proprietà.
Le censure non sono fondate.
Al riguardo, giova premettere che, come affermato dal Tribunale, le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione hanno natura personale, e non reale.
Ne consegue che l'acquirente di un immobile locato non è tenuto a rispondere di obbligazioni assunte dal precedente locatore in virtù di espressa autorizzazione alla realizzazione di miglioramenti od addizioni al bene locato a lui non opponibile e non idoneamente pubblicizzata.
8 Invero, costituisce regola generale secondo cui nel contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore,
e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà
volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo (Cass. 2494/ 2009; Cass. 5541/ 2012).
In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore – dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc. civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'art. 1602 cod. civ., la successione ex art. 1599 cod. civ. non ha effetto retroattivo poiché il sub ingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato.
Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già
perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (Cassazione civile, sez. III, 14/08/2014, n. 17986).
Il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, sul piano sostanziale, in base all'art. 1599 cod. civ., il subentro -nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc. civ.; peraltro, il principio stabilito dall'art. 1602
cod. civ., che fissa al momento dell'acquisto del bene locato il subingresso
9 dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude,
per implicito, che il fenomeno successorio ex art. 1599 cod. civ. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo.
Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2008, n.
11895; confr. Cass. civ. sez. III, 14 agosto 2014, n. 17986).
In altri termini, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata determina, in deroga alla normale relatività dei rapporti obbligatori, la cessione legale del contratto,
con continuazione dell'originario rapporto e assunzione, da parte dell'acquirente, della stessa posizione del locatore ma, tuttavia, non determina anche il trasferimento, in capo all'acquirente, del diritto al pagamento dei canoni scaduti, non corrisposti dall'affittuario prima del trasferimento del bene né, correlativamente l'obbligo di adempiere le obbligazioni risarcitorie sorte in capo al precedente proprietario.
Difatti, il diritto alla indennità per le migliorie rinviene la propria fonte nel precedente contratto di locazione intercorso fra il e la Federazione Italiana dei Consorzi Parte_1
Agrari, proprietaria all'epoca del complesso immobiliare in questione, scaduto e non più rinnovato al 31.05.2023.
A ciò è conseguita, quindi, la ritenuta carenza di legittimazione passiva degli eredi
Per_1
Orbene, nel caso di specie, ciò che ha indotto correttamente il Tribunale a dichiarare la carenza di legittimazione degli appellati e a ritenere non provata la domanda è la
10 assenza di una specifica autorizzazione alla esecuzione delle migliorie, opponibile al nuovo locatore.
Invero, deve rilevarsi che parte appellante nel giudizio di primo grado non ha mai tempestivamente e ritualmente prodotto la autorizzazione in questione, producendola solo in sede di indagini peritali.
Tale documentazione è inammissibile e, come tale, inutilizzabile ai fini del decidere.
Difatti, in tema di preclusioni, è stato più volte affermato in giurisprudenza che nel corso di una consulenza tecnica, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice
(Cassazione civile, sez. I, 02/12/2010, n. 24549; Cassazione civile, sez. I, 27/04/2016,
n. 8403).
Solo quando il giudice si avvalga dello strumento della consulenza tecnica in una fase del processo nella quale non è ancora maturata alcuna preclusione istruttoria, il consulente può acquisire nuovi documenti, previo consenso delle parti, potendosi equiparare tale acquisizione del C.T.U. all'attività di produzione non ancora preclusa alle parti.
Di contro, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti,
non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro
11 carico, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare ( cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 31/08/2022, n. 25604).
Orbene, nel caso in esame, l'autorizzazione alle migliorie è fatto costitutivo della pretesa azionata.
Difatti, in tema di indennizzo ex art. 1592-1593 c.c., il consenso del locatore alle addizioni costituisce un fatto costitutivo del diritto fatto valere, quale “conditio sine qua non” per la proposizione e l'accoglimento della relativa domanda, per cui incombe al conduttore stesso l'onere di provare ex art. 2967 c.c. la sussistenza nella fattispecie del detto consenso (v. Cass., sez. III, 22 agosto 2007 n. 17861).
Pertanto, nel caso di specie l'acquisizione del documento è stata volta a comprovare il fatto costitutivo della pretesa fatta valere e, come tale, andava allegato e provato nell'ambito dello spirare delle preclusioni istruttorie.
A ciò si aggiunga che il Tribunale ha correttamente rilevato anche la mancanza di data certa della autorizzazione, nonché la assenza in atti di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta.
Ciò in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la preventiva e generica autorizzazione ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non è sufficiente a costituire valido consenso ad effettuare miglioramenti sulla cosa poiché, nel contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando
12 cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può
essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo (
Cassazione civile, sez. III, 06/06/2019, n. 15317
Né può ritenersi, infine, che l'accertamento sull'”an” della pretesa sia coperto da giudicato implicito contenuto nella sentenza parziale n. 1187/2016.
Invero, dalla motivazione della stessa emerge che il supplemento istruttorio è stato determinato dalla necessità di poter più approfonditamente vagliare la domanda riconvenzionale proposta dal volta al Parte_1
riconoscimento del rimborso per le migliorie.
Ne consegue, quindi, che alcuna statuizione può ritenersi contenuta nella predetta decisione riguardo alla spettanza del diritto.
Invero, secondo consolidato orientamento, il giudicato interno preclude la rilevabilità
d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra
“questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito" sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica (Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, n. 25906).
Né, peraltro, nel caso di specie, potrebbe ipotizzarsi una pronuncia implicita sulla legittimazione passiva degli eredi su cui non può formarsi giudicato interno, Per_1
13 in quanto, affinché tale questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito, occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., 13 settembre 2013, n.
20978 e Cass., 11 settembre 2011, n. 23568).
Difatti, la legitimatio ad causam si collega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., alla cui stregua nessuno può far valere, nel processo, un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e volta a prevenire una sentenza inutiliter data, la verifica, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione (cfr. Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2012, n. 1912).
Orbene, nel caso in esame, manca, dunque, ogni definitivo accertamento sia in ordine alla legittimazione passiva degli eredi sia alla spettanza del diritto. Per_1
Ciò, dunque, non ha prodotto alcun effetto vincolante per il giudice della successiva sentenza definitiva.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
in persona Parte_1
del Commissario Liquidatore p.t., nei confronti di , ed Controparte_1 CP_2 CP_3
14 quali eredi di , avverso la sentenza n. 4523/2023 del Tribunale di Persona_1
Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere agli appellati, in solido fra loro, le spese del presente grado, liquidate in complessivi €. 4996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
somma che distrae in favore degli avv.ti Domenico Ruocco e Carmine
Giugliano, dichiaratisi antistatari.
Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Salerno 25.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi
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