Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 382/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 382/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 383/2021 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 18.05.2021 a conclusione del giudizio n.
362/2016 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni da reato”, vertente tra
FO EL, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Campobasso, P.zza Cuoco
n. 12 presso lo studio dell'avv. Costantino D'Angelo che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
-APPELLANTE-
e
Palese n. 19/A presso lo studio dell'avv. Gianluca Priston, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia
Alboreo per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 22.05.2024
entro i termini perentori assegnati con decreto del 26.04.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 23 maggio 2024, assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 3.02.2016, RC LA deduceva di aver subito da FO EL,
suo ex coniuge, una serie di atti minacciosi e violenti protrattisi per molto tempo e un tentativo di omicidio in data 11.03.2011, per il quale il FO era stato irrevocabilmente condannato dal Tribunale
di Trani a pena detentiva, con riserva di liquidazione del danno in separato giudizio.
Pertanto citava il FO dinanzi al Tribunale di Campobasso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento delle spiegate domande risarcitorie ed attesa la esistenza delle
sentenze penali e civili, passate in giudicato, si chiede condannarsi il convenuto al pagamento della
somma di € 25.000,00, così come determinata ex art. 1226 c.c., per le causali in narrativa descritte,
ovvero in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannarsi il convenuto al pagamento
delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo , in via preliminare, la nullità della citazione per assoluta genericità, in subordine la prescrizione del diritto, nel merito contestava l'an e il quantum
della domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese di lite.
In fase istruttoria venivano assunte le prove testimoniali ammesse. All'esito il Tribunale adito, con sentenza n. 383/2021, accoglieva la domanda e condannava parte convenuta al pagamento della somma di € 25.000,00, oltre accessori del credito e spese di lite, a titolo di risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale.
Con citazione notificata il 26.11.2021 e iscritta a ruolo il successivo 29 novembre, FO EL ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, per i motivi di seguito precisati, e ne ha chiesto l'integrale riforma, con rigetto della domanda risarcitoria avversaria, vinte le spese del doppio grado del giudizio
Con comparsa del 23.02.2022, si è costituita l'appellata RC LA eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dall'appellata è stata superata dalla rimessione della causa in decisione.
Nel merito, propriamente, nel primo motivo di gravame il FO ha dedotto che la sentenza gravata sarebbe viziata per i seguenti motivi: ”Violazione di legge, in particolare dei disposti degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. – Carenza, manifesta illogicità della motivazione – Motivazione
apparente”.
In dettaglio l'appellante lamenta che la esposizione dei fatti rilevanti in causa e, soprattutto, delle ragioni giuridiche della decisione sono stati esposti in forma talmente concisa dal renderla prossima al tamquam non esset.
Ciò premesso, si evidenzia in primo luogo la contraddittorietà in cui incorre l'appellante nel momento in cui afferma ( a pag. 3 dell'appello) che il primo giudice si sarebbe limitato ad una mera ricostruzione delle pregresse vicende giudiziarie (civili e penali) che hanno coinvolto le parti e avrebbe riassunto principalmente le pregresse vicende processuali intercorse tra le parti: è evidente che tale deduzione è in contrasto con quanto dedotto in apertura del primo motivo ove viene sottolineata la forma “concisa” dei fatti rilevanti in causa. In realtà il Tribunale descrive le vicende processuali (civili e penali) che hanno interessato le parti e poste base della pretesa risarcitoria della RC in maniera chiara e dettagliata e tutt'affatto che apparente
Si sottolinea, in proposito, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui ai fini della conformità
della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e all'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., è
necessario e sufficiente che il giudicante esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata (Cass. 27.07.2006
n. 17145 e successive conformi).
In più si evidenzia che la novella introdotta dalla L. 69/09 che ha modificato la lett. d) dell'art. 132
c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c. con la eliminazione dello svolgimento dl processo che può essere omesso e, per quanto riguarda la parte motiva, è sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ora, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha valutato la fondatezza della domanda attorea sulla base dell'esame degli atti prodotti dalla RC (ben individuati specificati dal giudice a quo a pag. 4 della sentenza), dell'applicabilità delle norme previste dagli artt.
185 c.p. e 2059 c.c. invocate dalla parte attuale appellata, per giungere alla sua conclusione seguendo un corretto iter argomentativo e logico ed evidenziando, infine, che la norma prevista dal codice penale è una norma autonoma rispetto all'art. 2043 c.c., indicando la giurisprudenza di riferimento.
Ne consegue che il primo motivo addotto dall'appellante è infondato.
Si evidenzia, infatti, che il Supremo Collegio ha ritenuto sussistente il vizio di mancanza di motivazione “agli effetti di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. allorquando la motivazione manchi del tutto,
nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue
la enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero che essa formalmente esista
come parte del documento, ma le sue argomentazioni sano svolte in modo talmente contraddittorio
da non permettere di individuarla, ossia, di riconoscerla come giustificazione del decisum” (Cass.
20112/09, conforme Cass. 25433/15) o, ancora, laddove la motivazione consista nella mera dichiarazione di sufficienza dei motivi esposti da una delle parti in giudizio, ovvero nel richiamo a documenti ed atti ad essa allegati ma non identificati (Cass. 305/20).
Ne consegue che, nel caso, il Tribunale non è incorso in alcun vizio di carenza/manifesta illogicità
della motivazione pervenendo ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame
(Cass. 3167/2022).
Anche il secondo motivo di gravame: Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con
conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. – Violazione di legge con riferimento
all'art. 1226c.c., è privo di pregio.
Premesso che l'asserita errata valutazione delle prove comporterebbe la violazione dell'art. 116 c.p.c.
e non dell'art. 115 c.p.c. così come enunciato dalla difesa dell'appellante, tuttavia in nessun vizio è
incorso il giudice di primo grado nel momento in cui ha posto a fondamento della decisione le prove fornite dalla RC e, in particolare, le sentenze penali definitive di condanna del FO per il tentativo di omicidio in danno del coniuge, la sentenza civile di separazione che ha attribuito all'appellante l'addebito e che costituisce illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale,
l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito all'attrice e l'audizione dei testimoni addotti.
E' evidente che erra l'appellante nel momento in cui ritiene che l'allora attrice non abbia fornito la prova del danno sofferto, è agli atti la sentenza penale del Tribunale di Trani da cui si evince (pag. 1
della motivazione) che la sig. RC, a seguito dell'aggressione subita dal coniuge, veniva trasportata presso il presidio ospedaliero di Barletta ove le veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo con prognosi di 5 giorni che richiedeva il ricovero nel reparto di chirurgia, e sono pure agli atti le deposizioni dei testi che hanno confermato l'enorme patema d'animo della signora, la paura di uscire di casa da sola e la modifica delle abitudini della propria vita quotidiana.
Correttamente, quindi, il Tribunale, ha riconosciuto il danno morale soggettivo consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del soggetto offeso, risarcimento che va a coprire la funzione di pretium doloris, e nel danno non patrimoniale deve essere ricondotto sia il danno morale soggettivo, intendendosi il dolore, il patema d'animo, lo stato di angoscia transeunte, danno sottoposto ai limiti indicati dall'art. 2059 c.c., che il danno biologico.
La Suprema Corte ha ribadito che “… il Giudice di merito deve tener conto, ai fini risarcitori, di tutte
le conseguenze in pejus derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa … si deve procedere ad una
compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso
a tutti i necessari mezzi di prova” (Cass. 23469/18).
Ai fini del risarcimento del danno morale soggettivo ex art. 185 c.p. non è necessaria una lesione della salute o un altro evento produttivo di danno patrimoniale;
infatti il danno morale è risarcibile anche nei casi di reato tentato o di reato di pericolo i quali sono in grado di determinare ugualmente per il soggetto passivo quelle sofferenze e patemi d'animo che rappresentano il contenuto del danno morale.
E' poi costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la liquidazione del danno morale sfugge necessariamente ad una valutazione analitica restando affidata ad apprezzamenti equitativi;
la valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze della fattispecie, in modo da adeguare il risarcimento al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità (Cass. civ. 748/00;
Cass. civ. 14752/00; Cass. civ. 19211/2015 e Cass. civ. ord. 24473/20).
Orbene il Tribunale nel suo percorso argomentativo motivazionale ha seguito l'orientamento innanzi citato nel momento in cui ha ritenuto equo liquidare a titolo di danno morale la somma di € 25.000,00
“tenendo conto dell'annosa vicenda giudiziaria che ha coinvolto la parte attrice, con conseguenti
patimenti emotivi che ne sono derivati”.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 25.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 382/2021 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 26.11.2021 da FO
EL nei confronti di RC LA, avverso la sentenza n. 383/2021 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 18.05.2021 a conclusione del giudizio n.
362/2016 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata che determina in complessivi € 4.176,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
3.01.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico