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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14894/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/04/2024 da nato a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 6 20090 CESANO BOSCONE ITALIA con l'Avv. CARLO PIAZZA
e
TR CI nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 65 20147 MILANO ITALIA con l'Avv. RAFFAELLA COSSI
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data __________
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI relative alla REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi di cui al presente atto o per quelli ritenuti di Giustizia, in accoglimento del ricorso presentato, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e dell'art. 473bis.29 c.p.c., così giudicare:
- nel merito in via principale: - revocare l'assegnazione in favore della sig.ra CI PA della casa familiare sita in Cusago (MI), Via Libertà n. 21, e, per l'effetto, ordinare alle stessa di liberare e consegnare immediatamente il predetto immobile al sig. , per le motivazioni esposte Parte_1
e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CI, disporre, ai sensi dell'art. 337 ter
VI comma c.c., l'obbligo a carico della stessa di corrispondere in favore del sig. a titolo di Pt_1 concorso nel mantenimento dei figli, un assegno perequativo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo Istat, o quella diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre al 50% delle spese extra assegno, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia,;
A) Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della sig.ra CI PA e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle settimane in cui i figli e CP_1 CP_2 si trovavano presso il padre in base ai provvedimenti di affidamento in vigore, la sig.ra CI
PA viveva presso l'abitazione del compagno, sig. nel quartiere City Testimone_1
Life di Milano?
2) Vero che durante gli anni 2022- 2023-2024 nell'intero periodo estivo da Giugno a Settembre la sig.ra CI si trasferiva a vivere a Roma nella casa dei genitori, colà lavorando in smart-working ?
3) Vero che durante gli anni 2022-2023-2024 in tutte le settimane in cui i figli si trovavano presso il padre nell'alternanza settimanale come da provvedimento in vigore, le imposte della casa familiare in
Cusago, ViaLibertà n. 21, erano sempre chiuse?
4) Vero che e nelle settimane alternate in cui dovrebbero stare con la madre secondo CP_2 CP_1
i provvedimenti vigenti, trascorrono invece tutti i pomeriggi presso il padre dove pranzano, studiano e incontrano gli amici?
5) Vero che il sig. fin dall'anno 2022 mi ha informato che la ex- coniuge, assegnataria della Parte_2 casa coniugale sita in Cusago Via Libertà 21, si trasferiva a vivere presso l'immobile assegnato esclusivamente nelle settimane in cui teneva con sé i figli?
6) Vero che fin dall'anno 2022 il sig. si lamentava con me della circostanza che la ex- Parte_2 coniuge, pur avendo in assegnazione la casa familiare, in realtà viveva presso il nuovo compagno?
7) Vero che la sig.ra CI alla data di presentazione del ricorso attualmente pendente avanti l'intestato Tribunale intrattiene una stabile relazione affettiva e co-abitativa con il sig.
[...]
Tes_1
Si indicano come testimoni:
- Via Ampere, 120, Milano;
Testimone_2
- Via Cardinale Ferrari, 27, Sesto San Giovanni;
Testimone_3
- Via Appiani, 25, Milano. Testimone_4
Con vittoria di spese
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO dichiarare inammissibile quindi infondato in fatto e diritto il ricorso proposto da Parte_1
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa famigliare, disporre in capo al un contributo per i figli a favore della convenuta per reperire analoga abitazione, Pt_1 pari ad € 800,00 mensili oltre Istat ed euro 300,00 a titolo di contributo per i figli.
IN VIA ISTRUTTORIA Si indicano a testi sulle seguenti circostanze:
residente Via Giuseppe Frua n. 22 Milano (da cap. 1 a cap.4) Testimone_1
1.Vero che la signora CI ha un rapporto affettivo con lei da alcuni anni?
2.Vero che la signora CI, quando non ha i figli con sè, trascorre alcuni giorni della settimana libera dai figli a casa sua?
3.Vero che la signora CI sta pagando la baby sitter dei suoi figli per ripagare il prestito da lei fatto di 50.000,00 euro?
4.Vero che l'abitazione in Milano acquistata dalla sua compagna, è stata fino ad oggi occupata in via esclusiva dalla di lei sorella? residente Via Riccardo Bachi n. 43 Roma (da cap. 5 a cap. 7) CP_3
5.Vero che nei periodi down della sua malattia, trascorre del tempo a Milano nella casa che sua sorella le mette a disposizione per essere maggiormente seguita e non lasciata sola?
6.Vero che i suoi genitori sono ora anziani per prestarle l'assistenza nei momenti down della sua malattia?
7.Vero che, per quanto a sua conoscenza, vengono divisi in famiglia i costi della casa al mare dei vostri genitori come l'abbonamento stagionale dell'ombrellone, il condominio e le spese del vitto?
Con vittoria di spese
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/04/2024 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale chiedendo che, in modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c., CP_4 del provvedimento della Corte d'Appello di Milano assunto in data 5.1.2023 venisse in via principale revocata l'assegnazione in favore della signora CI PA della casa familiare sita in Cusago via libertà 21 e per l'effetto venisse ordinato alla stessa di liberare e consegnare immediatamente il predetto immobile al signor in via subordinata chiedeva che, in caso di conferma Pt_1 dell'assegnazione della casa familiare alla signora CI, venisse alla medesima fatto obbligo di corrispondergli a titolo di concorso al mantenimento dei figli un assegno perequativo di euro 800 pari ad euro 400 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo indici Istat oltre al 50% delle spese extra assegno riferibili ai figli.
Ritualmente costituitasi in giudizio CI PA, integralmente contestando la richiesta di parte attrice, chiedeva in via principale e nel merito che il ricorso come proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato e in fatto e in diritto confermando per l'effetto il decreto emesso dalla Corte d'appello nel 2023. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa familiare, chiedeva che venisse disposto l'obbligo in capo al signor di Pt_1 corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 800 mensili necessaria per reperire una analoga abitazione oltre ad euro 300 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli medesimi
Ritualmente instaurato il contraddittorio le parti venivano dapprima sentite all'udienza avanti al GOT del 16 luglio 2024 e successivamente nuovamente sentire sentite all'udienza del 28.1.2025 all'esito della quale chiedevano un differimento dell'udienza evidenziando che erano emerse delle concrete ipotesi conciliative della vicenda. All'udienza del 12 Marzo 2023, alla quale il procedimento veniva rinviato in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. atteso il mancato intervento di ogni e qualsiasi accordo tra le parti, le difese delle parti richiamavano i propri scritti difensivi nei quali insistevano.
Il giudice delegato sentite le parti e i loro difensori, rigettate le richieste in via istruttoria orale formulate, ritenuta la causa matura per la decisione sulle conclusioni assunte dalle difese e trascritte in epigrafe invitava alla discussione orale della causa all'esito della quale rimetteva la controversia al collegio per la decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025
SULLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZONI IN ATTO VIGENTI
Con il presente procedimento parte attrice chiede che il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Cusago via Libertà 21 di proprietà esclusiva del signor , assegnazione confermata ad ultimo con Pt_1 decreto del 5.1.2023 dalla Corte d'Appello di Milano in favore della signora CI affinché la occupasse unitamente ai figli (nato il [...]) e (nato l'[...]) CP_2 CP_1 entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Evidenzia parte ricorrente l'insussistenza dei presupposti affinché la convenuta continuini ad essere assegnataria detto immobile avendo la signora CI acquistato in data 19.12.2022 un immobile in
Milano Via Legioni Romane 65/3 ove si sarebbe trasferita a vivere e dove avrebbe posto la propria residenza. Di conseguenza non svolgendo più detto immobile la funzione di casa familiare sarebbero venute meno le ragioni per la relativa assegnazione con conseguente obbligo per la convenuta di provvedere alla sua liberazione. In via subordinata chiede che la convenuta venga condannata a corrispondergli la somma di euro 800 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli.
Contesta parte convenuta le circostanze fattuali poste da parte ricorrente alla base della richiesta modifica ed in particolare evidenzia l'insussistenza di fatti innovativi idonei a giustificare l'invocata modifica delle statuizioni in essere anche con riferimento all'assegnazione della casa familiare. In particolare evidenzia la convenuta che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, madre e figli hanno continuato a vivere nell'immobile di Cusago che ha continuato ad essere il centro della vita e il riferimento per i figli. Non contesta la convenuta di aver provveduto ad acquistare l'immobile di
Milano via Legioni Romane peraltro precisando che l'operazione si sarebbe resa necessaria al fine di far fronte ad alcune situazioni personali familiari. Peraltro parte convenuta ha evidenziato che l'acquisto è stato possibile solo a fronte della vendita ( da lei qualificata svendita) dell'immobile di sua proprietà sito ad Anguillara nonché con l'investimento dell'intero TFR pari ad euro 75.000 a cui si è venuta ad aggiungere un prestito di euro 50.000 effettuato dall'attuale compagno dott. Tes_1 in ogni caso contraendo un mutuo di euro 120.000 complessivi con rate mensili di euro 680,00.
Precisa in particolare che lo spostamento della residenza è stato effettuato a fini fiscali ossia ai fini di poter fruire dei benefici della prima casa e che successivamente alla scadenza del termine di permanenza necessario tale residenza è stata nuovamente posta a Cusago;
che nella casa di Milano la stessa non ha mai dormito e tanto meno i ragazzi.
In merito alla domanda osserva il Collegio, richiamando un principio graniticamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ai fini di poter procedere alla modificazione di un provvedimento è necessario che si siano verificate circostanze innovative ( fatti nuovi e sopravvenienze) atte a modificare la situazione quo ante considerata ovvero a modificare l'equilibrio patrimoniale ( o non patrimoniale) i cui assetti sono consacrati nel provvedimento di cui si chiede la modifica.
Ora il fatto innovativo su cui parte ricorrente fonda la chiesta di modifica ( ossia di revoca dell'assegnazione della casa famigliare) è l'intervenuto acquisto da parte della convenuta di un nuova unità immobiliare ove a suo dire potrebbe trasferirsi a vivere ( So che ha acquistato casa a Milano, dove quindi potrebbe trasferirsi a vivere). Tale circostanza, peraltro, in assenza di elementi - che invero non sono stati forniti (anzi sono smentiti dalle stesse dichiarazioni di parte ricorrente) - che la convenuta e i figli non occupino più quell'immobile, non è da sola sufficiente all'accoglimento della richiesta avanzata da parte ricorrente. La mera circostanza di “ cambio”, peraltro temporaneo, di residenza “ anagrafica”, nulla prova o può sul punto dimostrare essendo indubbio e pacifico ( al di là di una breve parentesi disallineamento tra residenza anagrafica e domicilio) che la convenuta e il figli siano sempre stati domiciliati in Cusago nella casa di Via Libertà che ha continuato a rappresentare il centro e il fulcro delle vite dei ragazzi ( unici soggetti nel cui interesse l'assegnazione è stata disposta). Dalle stesse dichiarazioni ( verbale dell'udienza avanti al GOT) del sig. Pt_1 emerge peraltro che:
• Non so dire se PA sia andata a vivere realmente a Milano, ma certo è che si deve essere fatta trovare quando il messo comunale è andato a verificare ai fini del cambio di residenza.
• Devo dire, però, che io i ragazzi li ho sempre riportati a Cusago.
• Comunque anche adesso, capita che quando io riaccompagno i ragazzi a casa perché devo prendere qualcosa per loro, nella settimana di mia competenza, la madre non c'è.
• Preciso che però, quando i ragazzi sono collocati da lei, lei a casa c'è sempre, anche se qualche volta va a Milano con i figli.
Alla luce della situazione delineata e confermata in giudizio, non è stata fornita alcuna prova ( quelle dedotte sono state rigettate come dal provvedimento del giudice delegato che viene integralmente confermato e fatto proprio dal Collegio) del fatto che la convenuta non occupi più l'immobile a lei assegnato quale casa famigliare: la circostanza poi, che la convenuta nella settimana in cui i figli sono collocati presso il padre, si trattenga a volte a Milano dal di lei compagno non può costituire elemento fattuale per disporre la revoca dell'assegnazione essendo pacifico che l'assegnazione è stata effettuata ( e permane) in quanto tale immobile è il centro della vita e degli interessi dei figli che gravitano e continuano a gravitare a Cusago.
La domanda in via principale svolta, quindi, deve essere rigettata.
Parimenti infondata è la richiesta, in via subordinata svolta dal ricorrente, diretta ad ottenere che al ricorrente sia corrisposto a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 800,00
( 400 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Le prove documenti acquisite al giudizio, infatti, non sono idonee a dimostrare né una peggiorata condizione economico patrimoniale del ricorrente né una migliorata condizione economico patrimonaile della resistente.
Ed invero emerge che, a fronte di un collocamento per tempi sostanzialmente paritetici dei figli ( ad esclusione dei periodi di vacanza estiva dove i ragazzi fruiscono di tempi maggiori presso la madre)- non vi siano un onere di cura e di mantenimento maggiore in capo al ricorrente ( che quindi non sostiene esborsi significativamente più rilevati) rispetto agli assetti consacrati con il provvedimento della Corte D'Appello di cui oggi viene chiesta la modifica. Il sig. è proprietario al 100% Pt_1 della casa di Cusago e comproprietario con la sorella di un immobile ( villa) e di terreni in Bassano Romano ( improduttivo di reddito), ha venduto -ricavando € 20.000- un piccolo immobile a Bassano
Romano, fruisce di un reddito da pensione pari a € 2.576,33 ( 730/2023 reca un imponibile di €
43.472 con imposta netta di € 11558 addizionale regionale di € 656 e comunale di € 342 = 30.916:12=
2.576,33) deve sostenere oneri di locazione per € 450 mensili ( doc.16 parte convenuta) oltre alle spese condominiali (analoghi a quelli esistenti all'epoca della decisione della Corte d'Appello: non vi è prova dei maggiori oneri di locazione assunti con la memoria depositata il 9.1.2025 di parte ricorrente indicati in 490 e destinati ad aumentare a fine 2026), ma non è più gravato – essendo tale onere cessato nel 2023 ( doc. 7 di parte convenuta)- del pagamento della rata di mutuo della casa famigliare pari a circa € 550,00 mensili ( la rata del maggio 2023 era 549,62).
Di contro la convenuta, che in passato era proprietaria di un immobile in Anguillara e oggi è proprietaria dell'immobile di Milano acquistato attraverso i proventi della vendita dell'immobile di
Anguillara, del TFR ( 75.000,00) e di un prestito ( da restituire con rate da 600 euro doc.17 ) di €
50.000, è oggi gravata da una rata di mutuo di € 668,00 mensili , gode di un reddito da lavoro sostanzialmente invariato ( il modello 730/24 reca un impossibile di € 46439 con imposta netta di € 11.945 addizionale regionale di € 708 e comunale di € 325 = , che gode di un reddito lavoro pari a €
33461:12= 2788,00).
Anche la domanda in via subordinata svolta dal ricorrente deve, quindi, essere rigettata in assenza di prova di intervenuta modifica degli assetti economici e di squilibrio patrimoniale rispetto all'epoca dell'assunzione del provvedimento oggetto di modifica
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato
Sulle spese di lite.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che sui liquidano in € 4.349,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
14894 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. proposto da Parte_1
2. CONDANNA al pagamento in favore di CI TR delle Parte_1 spese processuali che in € 4.349,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.3.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/04/2024 da nato a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 6 20090 CESANO BOSCONE ITALIA con l'Avv. CARLO PIAZZA
e
TR CI nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 65 20147 MILANO ITALIA con l'Avv. RAFFAELLA COSSI
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data __________
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI relative alla REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi di cui al presente atto o per quelli ritenuti di Giustizia, in accoglimento del ricorso presentato, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e dell'art. 473bis.29 c.p.c., così giudicare:
- nel merito in via principale: - revocare l'assegnazione in favore della sig.ra CI PA della casa familiare sita in Cusago (MI), Via Libertà n. 21, e, per l'effetto, ordinare alle stessa di liberare e consegnare immediatamente il predetto immobile al sig. , per le motivazioni esposte Parte_1
e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CI, disporre, ai sensi dell'art. 337 ter
VI comma c.c., l'obbligo a carico della stessa di corrispondere in favore del sig. a titolo di Pt_1 concorso nel mantenimento dei figli, un assegno perequativo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo Istat, o quella diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre al 50% delle spese extra assegno, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia,;
A) Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della sig.ra CI PA e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle settimane in cui i figli e CP_1 CP_2 si trovavano presso il padre in base ai provvedimenti di affidamento in vigore, la sig.ra CI
PA viveva presso l'abitazione del compagno, sig. nel quartiere City Testimone_1
Life di Milano?
2) Vero che durante gli anni 2022- 2023-2024 nell'intero periodo estivo da Giugno a Settembre la sig.ra CI si trasferiva a vivere a Roma nella casa dei genitori, colà lavorando in smart-working ?
3) Vero che durante gli anni 2022-2023-2024 in tutte le settimane in cui i figli si trovavano presso il padre nell'alternanza settimanale come da provvedimento in vigore, le imposte della casa familiare in
Cusago, ViaLibertà n. 21, erano sempre chiuse?
4) Vero che e nelle settimane alternate in cui dovrebbero stare con la madre secondo CP_2 CP_1
i provvedimenti vigenti, trascorrono invece tutti i pomeriggi presso il padre dove pranzano, studiano e incontrano gli amici?
5) Vero che il sig. fin dall'anno 2022 mi ha informato che la ex- coniuge, assegnataria della Parte_2 casa coniugale sita in Cusago Via Libertà 21, si trasferiva a vivere presso l'immobile assegnato esclusivamente nelle settimane in cui teneva con sé i figli?
6) Vero che fin dall'anno 2022 il sig. si lamentava con me della circostanza che la ex- Parte_2 coniuge, pur avendo in assegnazione la casa familiare, in realtà viveva presso il nuovo compagno?
7) Vero che la sig.ra CI alla data di presentazione del ricorso attualmente pendente avanti l'intestato Tribunale intrattiene una stabile relazione affettiva e co-abitativa con il sig.
[...]
Tes_1
Si indicano come testimoni:
- Via Ampere, 120, Milano;
Testimone_2
- Via Cardinale Ferrari, 27, Sesto San Giovanni;
Testimone_3
- Via Appiani, 25, Milano. Testimone_4
Con vittoria di spese
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO dichiarare inammissibile quindi infondato in fatto e diritto il ricorso proposto da Parte_1
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa famigliare, disporre in capo al un contributo per i figli a favore della convenuta per reperire analoga abitazione, Pt_1 pari ad € 800,00 mensili oltre Istat ed euro 300,00 a titolo di contributo per i figli.
IN VIA ISTRUTTORIA Si indicano a testi sulle seguenti circostanze:
residente Via Giuseppe Frua n. 22 Milano (da cap. 1 a cap.4) Testimone_1
1.Vero che la signora CI ha un rapporto affettivo con lei da alcuni anni?
2.Vero che la signora CI, quando non ha i figli con sè, trascorre alcuni giorni della settimana libera dai figli a casa sua?
3.Vero che la signora CI sta pagando la baby sitter dei suoi figli per ripagare il prestito da lei fatto di 50.000,00 euro?
4.Vero che l'abitazione in Milano acquistata dalla sua compagna, è stata fino ad oggi occupata in via esclusiva dalla di lei sorella? residente Via Riccardo Bachi n. 43 Roma (da cap. 5 a cap. 7) CP_3
5.Vero che nei periodi down della sua malattia, trascorre del tempo a Milano nella casa che sua sorella le mette a disposizione per essere maggiormente seguita e non lasciata sola?
6.Vero che i suoi genitori sono ora anziani per prestarle l'assistenza nei momenti down della sua malattia?
7.Vero che, per quanto a sua conoscenza, vengono divisi in famiglia i costi della casa al mare dei vostri genitori come l'abbonamento stagionale dell'ombrellone, il condominio e le spese del vitto?
Con vittoria di spese
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/04/2024 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale chiedendo che, in modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c., CP_4 del provvedimento della Corte d'Appello di Milano assunto in data 5.1.2023 venisse in via principale revocata l'assegnazione in favore della signora CI PA della casa familiare sita in Cusago via libertà 21 e per l'effetto venisse ordinato alla stessa di liberare e consegnare immediatamente il predetto immobile al signor in via subordinata chiedeva che, in caso di conferma Pt_1 dell'assegnazione della casa familiare alla signora CI, venisse alla medesima fatto obbligo di corrispondergli a titolo di concorso al mantenimento dei figli un assegno perequativo di euro 800 pari ad euro 400 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo indici Istat oltre al 50% delle spese extra assegno riferibili ai figli.
Ritualmente costituitasi in giudizio CI PA, integralmente contestando la richiesta di parte attrice, chiedeva in via principale e nel merito che il ricorso come proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato e in fatto e in diritto confermando per l'effetto il decreto emesso dalla Corte d'appello nel 2023. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa familiare, chiedeva che venisse disposto l'obbligo in capo al signor di Pt_1 corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 800 mensili necessaria per reperire una analoga abitazione oltre ad euro 300 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli medesimi
Ritualmente instaurato il contraddittorio le parti venivano dapprima sentite all'udienza avanti al GOT del 16 luglio 2024 e successivamente nuovamente sentire sentite all'udienza del 28.1.2025 all'esito della quale chiedevano un differimento dell'udienza evidenziando che erano emerse delle concrete ipotesi conciliative della vicenda. All'udienza del 12 Marzo 2023, alla quale il procedimento veniva rinviato in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. atteso il mancato intervento di ogni e qualsiasi accordo tra le parti, le difese delle parti richiamavano i propri scritti difensivi nei quali insistevano.
Il giudice delegato sentite le parti e i loro difensori, rigettate le richieste in via istruttoria orale formulate, ritenuta la causa matura per la decisione sulle conclusioni assunte dalle difese e trascritte in epigrafe invitava alla discussione orale della causa all'esito della quale rimetteva la controversia al collegio per la decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025
SULLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZONI IN ATTO VIGENTI
Con il presente procedimento parte attrice chiede che il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Cusago via Libertà 21 di proprietà esclusiva del signor , assegnazione confermata ad ultimo con Pt_1 decreto del 5.1.2023 dalla Corte d'Appello di Milano in favore della signora CI affinché la occupasse unitamente ai figli (nato il [...]) e (nato l'[...]) CP_2 CP_1 entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Evidenzia parte ricorrente l'insussistenza dei presupposti affinché la convenuta continuini ad essere assegnataria detto immobile avendo la signora CI acquistato in data 19.12.2022 un immobile in
Milano Via Legioni Romane 65/3 ove si sarebbe trasferita a vivere e dove avrebbe posto la propria residenza. Di conseguenza non svolgendo più detto immobile la funzione di casa familiare sarebbero venute meno le ragioni per la relativa assegnazione con conseguente obbligo per la convenuta di provvedere alla sua liberazione. In via subordinata chiede che la convenuta venga condannata a corrispondergli la somma di euro 800 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli.
Contesta parte convenuta le circostanze fattuali poste da parte ricorrente alla base della richiesta modifica ed in particolare evidenzia l'insussistenza di fatti innovativi idonei a giustificare l'invocata modifica delle statuizioni in essere anche con riferimento all'assegnazione della casa familiare. In particolare evidenzia la convenuta che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, madre e figli hanno continuato a vivere nell'immobile di Cusago che ha continuato ad essere il centro della vita e il riferimento per i figli. Non contesta la convenuta di aver provveduto ad acquistare l'immobile di
Milano via Legioni Romane peraltro precisando che l'operazione si sarebbe resa necessaria al fine di far fronte ad alcune situazioni personali familiari. Peraltro parte convenuta ha evidenziato che l'acquisto è stato possibile solo a fronte della vendita ( da lei qualificata svendita) dell'immobile di sua proprietà sito ad Anguillara nonché con l'investimento dell'intero TFR pari ad euro 75.000 a cui si è venuta ad aggiungere un prestito di euro 50.000 effettuato dall'attuale compagno dott. Tes_1 in ogni caso contraendo un mutuo di euro 120.000 complessivi con rate mensili di euro 680,00.
Precisa in particolare che lo spostamento della residenza è stato effettuato a fini fiscali ossia ai fini di poter fruire dei benefici della prima casa e che successivamente alla scadenza del termine di permanenza necessario tale residenza è stata nuovamente posta a Cusago;
che nella casa di Milano la stessa non ha mai dormito e tanto meno i ragazzi.
In merito alla domanda osserva il Collegio, richiamando un principio graniticamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ai fini di poter procedere alla modificazione di un provvedimento è necessario che si siano verificate circostanze innovative ( fatti nuovi e sopravvenienze) atte a modificare la situazione quo ante considerata ovvero a modificare l'equilibrio patrimoniale ( o non patrimoniale) i cui assetti sono consacrati nel provvedimento di cui si chiede la modifica.
Ora il fatto innovativo su cui parte ricorrente fonda la chiesta di modifica ( ossia di revoca dell'assegnazione della casa famigliare) è l'intervenuto acquisto da parte della convenuta di un nuova unità immobiliare ove a suo dire potrebbe trasferirsi a vivere ( So che ha acquistato casa a Milano, dove quindi potrebbe trasferirsi a vivere). Tale circostanza, peraltro, in assenza di elementi - che invero non sono stati forniti (anzi sono smentiti dalle stesse dichiarazioni di parte ricorrente) - che la convenuta e i figli non occupino più quell'immobile, non è da sola sufficiente all'accoglimento della richiesta avanzata da parte ricorrente. La mera circostanza di “ cambio”, peraltro temporaneo, di residenza “ anagrafica”, nulla prova o può sul punto dimostrare essendo indubbio e pacifico ( al di là di una breve parentesi disallineamento tra residenza anagrafica e domicilio) che la convenuta e il figli siano sempre stati domiciliati in Cusago nella casa di Via Libertà che ha continuato a rappresentare il centro e il fulcro delle vite dei ragazzi ( unici soggetti nel cui interesse l'assegnazione è stata disposta). Dalle stesse dichiarazioni ( verbale dell'udienza avanti al GOT) del sig. Pt_1 emerge peraltro che:
• Non so dire se PA sia andata a vivere realmente a Milano, ma certo è che si deve essere fatta trovare quando il messo comunale è andato a verificare ai fini del cambio di residenza.
• Devo dire, però, che io i ragazzi li ho sempre riportati a Cusago.
• Comunque anche adesso, capita che quando io riaccompagno i ragazzi a casa perché devo prendere qualcosa per loro, nella settimana di mia competenza, la madre non c'è.
• Preciso che però, quando i ragazzi sono collocati da lei, lei a casa c'è sempre, anche se qualche volta va a Milano con i figli.
Alla luce della situazione delineata e confermata in giudizio, non è stata fornita alcuna prova ( quelle dedotte sono state rigettate come dal provvedimento del giudice delegato che viene integralmente confermato e fatto proprio dal Collegio) del fatto che la convenuta non occupi più l'immobile a lei assegnato quale casa famigliare: la circostanza poi, che la convenuta nella settimana in cui i figli sono collocati presso il padre, si trattenga a volte a Milano dal di lei compagno non può costituire elemento fattuale per disporre la revoca dell'assegnazione essendo pacifico che l'assegnazione è stata effettuata ( e permane) in quanto tale immobile è il centro della vita e degli interessi dei figli che gravitano e continuano a gravitare a Cusago.
La domanda in via principale svolta, quindi, deve essere rigettata.
Parimenti infondata è la richiesta, in via subordinata svolta dal ricorrente, diretta ad ottenere che al ricorrente sia corrisposto a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 800,00
( 400 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Le prove documenti acquisite al giudizio, infatti, non sono idonee a dimostrare né una peggiorata condizione economico patrimoniale del ricorrente né una migliorata condizione economico patrimonaile della resistente.
Ed invero emerge che, a fronte di un collocamento per tempi sostanzialmente paritetici dei figli ( ad esclusione dei periodi di vacanza estiva dove i ragazzi fruiscono di tempi maggiori presso la madre)- non vi siano un onere di cura e di mantenimento maggiore in capo al ricorrente ( che quindi non sostiene esborsi significativamente più rilevati) rispetto agli assetti consacrati con il provvedimento della Corte D'Appello di cui oggi viene chiesta la modifica. Il sig. è proprietario al 100% Pt_1 della casa di Cusago e comproprietario con la sorella di un immobile ( villa) e di terreni in Bassano Romano ( improduttivo di reddito), ha venduto -ricavando € 20.000- un piccolo immobile a Bassano
Romano, fruisce di un reddito da pensione pari a € 2.576,33 ( 730/2023 reca un imponibile di €
43.472 con imposta netta di € 11558 addizionale regionale di € 656 e comunale di € 342 = 30.916:12=
2.576,33) deve sostenere oneri di locazione per € 450 mensili ( doc.16 parte convenuta) oltre alle spese condominiali (analoghi a quelli esistenti all'epoca della decisione della Corte d'Appello: non vi è prova dei maggiori oneri di locazione assunti con la memoria depositata il 9.1.2025 di parte ricorrente indicati in 490 e destinati ad aumentare a fine 2026), ma non è più gravato – essendo tale onere cessato nel 2023 ( doc. 7 di parte convenuta)- del pagamento della rata di mutuo della casa famigliare pari a circa € 550,00 mensili ( la rata del maggio 2023 era 549,62).
Di contro la convenuta, che in passato era proprietaria di un immobile in Anguillara e oggi è proprietaria dell'immobile di Milano acquistato attraverso i proventi della vendita dell'immobile di
Anguillara, del TFR ( 75.000,00) e di un prestito ( da restituire con rate da 600 euro doc.17 ) di €
50.000, è oggi gravata da una rata di mutuo di € 668,00 mensili , gode di un reddito da lavoro sostanzialmente invariato ( il modello 730/24 reca un impossibile di € 46439 con imposta netta di € 11.945 addizionale regionale di € 708 e comunale di € 325 = , che gode di un reddito lavoro pari a €
33461:12= 2788,00).
Anche la domanda in via subordinata svolta dal ricorrente deve, quindi, essere rigettata in assenza di prova di intervenuta modifica degli assetti economici e di squilibrio patrimoniale rispetto all'epoca dell'assunzione del provvedimento oggetto di modifica
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato
Sulle spese di lite.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che sui liquidano in € 4.349,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
14894 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. proposto da Parte_1
2. CONDANNA al pagamento in favore di CI TR delle Parte_1 spese processuali che in € 4.349,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.3.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai