Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2002, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2 028 /02 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4294/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 4991 Cron. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 23 ot- Giovanni Mazzarella Consigliere A Dott. tobre 2001 Dott. De Matteis Consigliere Aldo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Società ER S.a.s. di CO RI & C, in persona del socio accomandatario CO RI;
e da: 4034 AG CO AZ;
piz entrambe elettivamente domiciliate in Roma, viale Mazzini 140, Studio edz ultimo d'ufficioin Cancelleria Corte di Cassazione Can Carmen di Sotero Salis presso gli avvocati Roberto Galvagno e avv. Salvo che le rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 1 I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra che lo rappresentano e di- fendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n.3206/98, decisa il 3 giugno 1998 e pubblica- ta il 14 ottobre 1998, resa dal Tribunale di Torino nei procedi- menti riuniti n. 806/97, 807/97, 1349/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. A. Coretti nell'interesse dell'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'I.N.P.S.. Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Sede di Torino, chiedeva ed otteneva l'emissione di tre Decreti Ingiuntivi nei riguardi della Società ER e dei soci CO RI e AG CO AZ, così individuati: a) decreto n. 3211/96, emesso il 25 giugno 1996 per l'importo di somme aggiuntive ed lire 21.791.026, a titolo di contributi, interessi legali, riferiti al periodo 1 30 settembre 1994; b) decreto n. 3577/96, emesso il 27 giugno 1996 per l'importo di lire 26.875.240, a titolo di contributi, somme aggiuntive ed 2 Л interessi legali, riferiti al periodo 1 - 31 gennaio 1995; c) decreto n. 5320/96, emesso il 30 ottobre 1996 per l'importo di lire 110.950.316, a titolo di contributi, somme aggiuntive ed - 31 lu-interessi legali, riferiti al periodo 1 ottobre 1994 glio 1996. Venivano proposte distinte opposizioni, avverso ciascuno dei de- creti, da parte della Società e dei soci indicati come solidalmen- te responsabili, rilevandosi sempre il vizio di notifica, l'inesistenza del credito vantato dall'Istituto e l'insussistenza della responsabilità dei soci e ancora, per il decreto sub c), la duplicazione di richiesta per lo stesso periodo. Il Pretore di Torino così decideva in ordine alle proposte opposi- zioni, previa riunione delle stesse in relazione ai singoli prov- vedimenti monitori: a) quanto al decreto n. 3211/96, dichiarava inammissibili le oppo- sizioni, con sentenza n. 2055/97 resa all'udienza del 28 feb- braio 1997, atteso che la notifica del provvedimento era avve- nuta il 26 luglio 1996, mentre il giudizio era stato introdotto con atti depositati il 14 settembre 1996; b) quanto al decreto n. 3257/96, rigettava le opposizioni con sen- tenza n. 2238/97 emessa in data 28 febbraio 1997; c) quanto al decreto n. 5320/96, rigettava le opposizioni con sen- tenza n. 5390/97 emessa in data 26 giugno 1997. Interponevano appello avverso le tre sentenze come sopra richiama- te la Società ER S.a.s. nonché i soci CO RI e Scag- 3 gion AZ. Il Tribunale di Torino disponeva la riunione dei tre distinti pro- cedimenti così instaurati e quindi, con sentenza n. 3206/98, emes- sa in data 3 giugno - 14 ottobre 1998, respingeva tutti gli appel- li e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisio- ne. Osservava, quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta avversO il Decreto n. 3211/96, che la notifica del provvedimento monitorio alla società era stata ben effettuata, in mancanza di persona incaricata di ricevere gli at- ti, al legale rappresentante nella sua abitazione, coincidente con la sede sociale, mediante consegna alla moglie, indicata come tale nella relata, non potendo sussistere equivoco al riguardo. Del pa- ri rituale era la notifica ai due soci, precariamente assenti, а persona indicata rispettivamente come moglie e madre, così suffi- cientemente individuata. Quanto al rigetto del gravame avverso la sentenza n. 2238/97, re- lativa al decreto ingiuntivo n. 3577/96, osservava che il provve- dimento monitorio era stato emesso nei riguardi della "S.a.s. ER di CO e C. già S.n.c. ER” e quindi nei riguardi del soggetto obbligato e ben notificato mediante deposito alla Ca- sa Comunale, essendo state rispettate tutte le previste formalità. Quanto al rigetto del gravame avversO la sentenza n. 5390/97, re- lativa al decreto n. 5320/96, osservava che non vi era reiterazio- ne di richieste posto che se nell'ultimo ricorso erano stati indi- 4 cati i termini estremi dell'arco temporale cui le violazioni si riferivano, ove in effetti era incluso anche il periodo coperto dal secondo provvedimento monitorio, erano altresì precisati i me- si, diversi da quello indicato nell'altro ricorso, per i quali ve- nivano richiesti i contributi e gli accessori. Osservava ancora, con riferimento agli appelli relativi alle sen- tenze 2238/97 e 5390/97, che l'asserita e non dimostrata sussi- stenza di un irregolare appalto di manodopera poteva valere a di- mostrare la responsabilità solidale di altro soggetto, non certo ad escludere quella delle parti appellanti. Rilevava infine che la sussidiarietà dell'obbligo dei soci illimi- tatamente responsabili opera in fase di esecuzione, ma non preclude l'esercizio dell'azione volta a procurare un titolo avverso il so- cio stesso. Avverso la sentenza, notificata in data 18 dicembre 1998, propon- gono ricorso per cassazione la società ER S.a.s. in persona del socio accomandatario CO RI e AG AZ in proprio, entrambi con unico atto notificato in data 16 febbraio 1999; deducono quattro motivi. L'I.N.P.S. resiste con controricorso notificato in data 26 marzo 1999 ed eccepisce il primis l'inammissibilità del ricorso proposto da CO RI, deceduto prima della notifica dell'atto intro- duttivo del presente giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve anzitutto prendere in esame il profilo d'inammissibilità 5 del ricorso di CO RI, prospettato dall'Istituto controri- corrente e peraltro rilevabile di ufficio. Al riguardo si precisa che il CO RI è deceduto in Torino in data 25 dicembre 1998, mentre il ricorso introduttivo del pre- sente giudizio di legittimità è stato notificato in data 16 feb- braio 1999. Il rilievo è fondato. Invero secondo il costante orientamento di questa Corte di legit- timità, "il principio che nega alla morte о alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudi- zio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, per- ciò sottratto alle disposizioni degli art. 299 e 300 c.p.c., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si instaurato il rapporto processualeè dinanzi alla Corte di Cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore di parte deceduta prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 c.c. tale evento, al pari del- la morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni ef- fetto" (civ., sez. III, 9 giugno 1999, n. 5695, conf. Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 1995, n. 1131). Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso come proposto da CO RI e procedere all'esame di quello proposto da Scag- gion CO AZ. 6 1 Si precisa che i motivi prospettati sub 1), 3) e 4) attengono alla posizione di entrambi i ricorrenti, mentre quello sub 2 attiene esclusivamente alla posizione della AG CO AZ. Col primo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. X140, 145, 160 cpc e si afferma essere nulla la notificazione del decreto ingiuntivo n. 3211/96 per mancato esperimento del tentati- vo di notifica alla sede della società, per consegna a persona non addetta alla sede, per consegna a persona nemmeno generalizzata”. Si rileva ancora la nullità della notifica dei decreti ingiuntivi 3577/96 e 5320/96, effettuata mediante deposito alla Casa Comuna- le senza enunciazione delle ricerche compiute quanto alle persone fisiche dei destinatari. Le censura non è fondata. Nel ricorso non si contesta che, come posto in evidenza dal Tribu- nale la sede della società coincide con la residenza dei soci, ac- comandatario e accomandante. L'Ufficiale Giudiziario, non trovando in detta località persona incaricata di ricevere gli atti indirizzati alla Società non pote- va quindi far altro che tentare la notifica del decreto ingiuntivo n. 3211/96 al legale rappresentante nella sua residenza e, per lui, all'unica persona ivi reperita, appunto la moglie del socio accomandatario. Nei riguardi della AG CO AZ la notifica avvenne alla residenza e, in precaria assenza del destinatario, а mani 7 della madre, convivente. Non si può certo affermare che sia mancato il tentativo di notifi- ca alla sede sociale a persona ivi addetta a tale scopo, posto che unica persona rinvenuta era appunto la moglie del socio accomanda- tario;
neppure si può sostenere che non sia sufficientemente gene- ralizzata detta persona con l'indicazione del rapporto di coniugio con il destinatario della notificazione;
trattasi invero di indi- cazione non suscettibile di equivoci, non adombrandosi neppure in via ipotetica che un soggetto non identificato si sia presentato come moglie del CO pur non essendo tale. Analoghe osservazioni valgono quanto alla notificazione effettuata alla AG AZ, essendo evidente che l'indicazione di una persona come madre di altra compiutamente generalizzata è suffi- ciente ai fini di una sicura identificazione. Quanto alla notificazione degli altri due decreti ingiuntivi, all'esame degli atti, consentito a fronte di una denuncia di error in procedendo, si rinviene una relata di notifica apposta a mezzo timbro e completata manualmente, del seguente tenore: "1 anzi non avendo rinvenuto nessuno cui per legge è consentita la consegna della copia, la stessa viene depositata nella Casa Co- munale Con tale formula polivalente e peraltro atta а ricomprendere il caso in esame, l'Ufficiale Giudiziario dà quindi atto di aver com- piuto appunto le ricerche opportune, senza rinvenire persona cui per legge (e quindi con le modalità previste per le persone giuri- 8 diche come pure per quelle diverse previste per le persone fisi- che) è consentita la consegna, e di aver quindi proceduto con le modalità previste per tale ipotesi, ovvero mediante deposito pres- so la casa comunale. Col secondo motivo, attinente in particolare alla posizione della ricorrente AG AZ, si denuncia, con implicito riferi- mento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 2304 cc e 633 cpc, nonché, con implicito riferimen- to al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contrad- dittorietà della motivazione. Si osserva che la socia accomandante non può essere chiamata a ri- spondere dei debiti sociali e in ogni caso, anche per il periodo in cui la società era in nome collettivo, può esser chiamata a ri- spondere solo dopo l'escussione del patrimonio sociale. Il motivo va disatteso La censura non attiene infatti alla ratio decidendi della sentenza impugnata, enunciata mediante richiamo al principio che la sussi- diarietà dell'obbligazione dei soci di una società di persone ope- ra in fase di esecuzione e non già in fase di cognizione, non po- tendosi contestare l'interesse del creditore a procurarsi un tito- lo nei riguardi del socio, pur se la procedura esecutiva è sotto- posta a limitazioni. Osserva ancora la Corte che, come risulta dalla denunciata senten- za, la S.a.s. ER è divenuta tale per trasformazione della S.n.c. ER, avvenuta in data 29 dicembre 1995, mentre i decreti 9 へ ingiuntivi opposti coprono un periodo che va dal settembre 1994 al luglio 1997. La responsabilità della AG AZ, salva la preventiva escussione del patrimonio sociale, è dunque piena e illimitata fino al 31 dicembre 1995 e solamente per i primi 7 mesi dell'anno 1996 subisce l'ulteriore restrizione all'ambito della quota conferita ed eventualmente non versata. Ricorrevano dunque i presupposti per l'emissione di decreto in- giuntivo nei riguardi dell'odierna ricorrente. Col terzo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1207 cc, nonché, con implicito riferi-163 terzo comma, 633 cpc, mento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e con- traddittorietà della motivazione. Si afferma che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto la possi- bilità di richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo con ricorso contenente una generica indicazione dell'ambito temporale cui i contributi richiesti si riferiscono, mentre per alcuni periodi in- termedi l'azione era stata consumata mediante richiesta di altri provvedimenti monitori. La censura non è fondata. Il Tribunale ha interpretato la domanda introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo nel senso che sono stati richiesti i con- tributi evasi nel periodo dal mese di ottobre 1994 al mese di lu- glio 1995 e riferiti peraltro ai mesi di ottobre e novembre 1994, 10 M febbraio, giugno e luglio 1995. Ha conseguentemente escluso che vi sia stata duplicazione di ri- chieste rispetto al mese di gennaio 1995, indicato nel ricorso in relazione al quale è stato emesso il secondo decreto ingiuntivo. Trattasi di giudizio di fatto che non può essere censurato in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, neppure adombrato, dal momento che la ricorrente si limita a ri- portare cifre e date senza peraltro precisare, in violazione al principio di autosufficienza, se e in quali termini tali elementi siano stati sottoposti al vaglio del Giudice di Appello. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è d'altro canto costante nell'affermare che il travisamento dei fatti (quale sarebbe appun- to l'indicazione di periodi di debenza dei contributi diversi ri- spetto a quelli prospettati dall'Istituto ricorrente), risolven- dosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostan- ze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile solamente col mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 C.P.C. (ex plurimis, Cass. 11 maggio 1997 n. 4310 Cass., 10 gennaio 1996 n. 103, Cass. 29 maggio 1995, n. 6038). Nell'ambito del motivo in esame si denuncia altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cc, nonché il difetto, insuf- ficienza e contraddittorietà della motivazione. Si Osserva che l'Istituto, richiedendo una serie di decreti in- giuntivi, ha aggravato la posizione del debitore;
si lamenta il 11 silenzio del Tribunale sull'argomento pur se il comportamento del creditore giustificava quanto meno una compensazione delle spese. Anche tale doglianza non è fondata. Invero, come riconosce la stessa parte ricorrente, si tratterebbe al più di un frazionamento della domanda per somme che potevano essere richieste con un unico ricorso per decreto ingiuntivo, evi- tandosi così l'onere per la parte obbligata di proporre una serie di opposizioni. Trattasi peraltro di una eventuale violazione del dovere di cor- rettezza, valutabile solamente sotto il profilo della compensazio- ne delle spese di lite. La ricorrente, che pure si duole del silenzio del Tribunale sul punto, non indica, in violazione del principio di autosufficienza, in quali termini la questione sarebbe stata prospettata al Giudice di Appello. D'altro canto il mero richiamo al criterio della soccombenza, enunciato nell'impugnata sentenza, assolve adeguatamente il dovere di motivare la decisione poiché la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese rientra nei poteri del giudice di merito e può formare oggetto di cen- sura in sede di legittimità solo nell'ipotesi che vengano addotte ragioni illogiche о erronee (ex pluribus Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2000, n. 12431, Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390, Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 1997, n. 9762). Col quarto motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 5 12 n dell'art. 360 cpc, il dife tto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione per essere stata dichiarata congrua e adeguata la motivazione offerta dal Pretore in modo acritico, mentre non ri- sulta che essa sia stata valutata adeguatamente. Peraltro la ratio decidendi prospettata dal Tribunale nel senso che una eventuale interposizione di manodopera non escluderebbe la responsabilità degli appellanti appare adeguata e corretta, risol- vendosi in un richiamo al principio della responsabilità solidale di appaltante ed appaltatore dettato all'art. 3 legge L. 23 otto- bre 1960, n. 1369; la stessa non viene censurata dalla ricorrente la quale si limita a criticare la valutazione offerta dal Tribuna- le circa la sussistenza di adeguati elementi probatori in ordine all'asserita interposizione e circa la coincidenza dei periodi og- getto delle cause promosse contro la società Pirelli Coordinamento Pneumatici con quelli per cui è stata accertata l'evasione contri- butiva. È agevole osservare che il controllo sulla logicità del giudizio e la congruità della motivazione non può portare ad una nuova valu- tazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice del me- rito, non essendo indicato alcun errore argomentativo e non essen- do stata censurata l'argomentazione, da sola sufficiente a sorreg- gere il decisum, che in ogni caso vi sarebbe una responsabilità solidale della società appaltatrice. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- 13 л VO, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: Dichiara inammissibile il ricorso per CO RI. Rigetta il ricorso di AG CO AZ. Condanna la società ricorrente e AG AZ in solido al- 30875 pari zd€ 16,00 le spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire oltre pari ad € 2582,28 a lire 5.000.000/per onorario. Roma, 23 ottobre 2001 IL PRESIDENTE.Vincenzo Mileo IL CONSIGLIERE ESTENSORE Aller Yer IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A I 13 FEB. 2002. S D S , 3 oggi, A 0 O T 3 1 L , 5 L . A T O S IL CANCELLIERE B E R N P I A S ' D 2 I L L 7 N A - E T G 8 D S - O 1 I O S A 1 P D N M E I E E S , G A I O G D R A E T E L S O T I T N G T A E I E L S R R E I L E D D O 14