Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita con deposito di note scritte, e vertente
TRA
( , ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 [...]
( ) residenti in [...] Contrada Pantalone, 1/B, Parte_3 C.F._3
( residente in [...], Controparte_1 C.F._4 tutti rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti resa in calce alla citazione, dall'Avv. Simone
Negro ( ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Viterbo, Via C.F._5
A. Gargana, 40.
OPPONENTI
E
con socio unico rappresentata e difesa Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura generale alle liti rilasciata da CP_3
(nella qualità Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della menzionata società CP_4
) a rogito del Notaio Dott. Rep. 6419 e Racc. 1896, registrata a Milano il 16
[...] Persona_1 giugno 2021 al n. 62593, dall'Avv. Antonio Schiavone (C.F. ) e dall'Avv. Giulia C.F._6
Galati (C.F. , che eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Romano C.F._7
Pesciaroli, sito in Viterbo, Via I. Garbini n. 59
OPPOSTI
IN FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto n. 611/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo il 25.7.2023 con cui è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 41.552,39, oltre interessi e spese, quali fideiussori di
[...] in relazione al saldo negativo del contratto di conto corrente n. Parte_4
11071230 del 30.7.1991, deducendo:
- l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- la nullità della fideiussione omnibus perché predisposta in violazione della legge 287 del 1990, articolo 2, comma 2 lettera a) e dell'articolo 1419 c.c.;
- la responsabilità della banca per abusiva concessione del credito;
- l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia previsto dalla legge numero 108 del 1996.
Gli opponenti hanno quindi proposto domanda riconvenzionale per il rimborso delle somme versate a titolo di interessi non dovuti e per il risarcimento del danno.
Nella resistenza dell'opposta, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa è stata chiamata per la decisione all'udienza del
14.5.25, sostituita con note scritte, previa assegnazione dei termini ex art. 189 cpc.
L'opposizione è infondata.
Quanto alla condizione di procedibilità per mancato esperimento della mediazione va detto che “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del
2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.” (Ordinanza n. 31209 del 2022).
Venendo all'eccezione di nullità del contrato di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE va detto che la nullità riferita all'accertamento della Banca d'Italia operato nel 2005 non consente di reputare esistente e persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (Cass. Ordinanza n.
1851 del 25/01/2025).
Nella specie gli opponenti fanno esplicito riferimento al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia con cui è stato ritenuto anticoncorrenziale lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e però il contratto di fideiussione prodotto in atti risale al 2014.
Pertanto, poiché gli opponenti non hanno neppure allegato né provato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale stipulata successivamente al 2005, seppure ad essa analoga, e idonea a determinare la nullità delle clausole predette, la domanda sul punto va rigettata.
Quanto alla abusiva concessione di credito, la documentazione prodotta dagli opponenti, su cui gravava l'onere della prova, evidenzia che la situazione debitoria della società ha iniziato ad assumere dimensioni rilevanti nel 2015, anno in cui, come emerge dalla dichiarazione del 2016, vi
è stata una significativa riduzione dei ricavi a poco più di € 400.000 e una rilevantissima perdita di oltre € 400.000, con esposizione debitoria verso banche di oltre € 800.000.
Invece, il credito di cui si è chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto è maturato in epoca antecedente tanto che a suo fondamento vi è un atto di ricognizione di debito della società del 3 giugno 2014, con correlato impegno di ripianamento mediante n. 29 versamenti mensili, dal 5.6.14 fino all'estinzione; invero, l'istanza di ripianamento in sé non dimostra lo stato di insolvenza, ben potendo la situazione di difficoltà essere transitoria tanto più ove si consideri il modesto importo del debito di circa € 30.000, mentre la significativa difficoltà è emersa successivamente così che non può validamente opporsi che la Banca abbia concesso il credito conoscendo ovvero potendo conoscere l'insolvenza del debitore.
Venendo infine alla contestazione relativa ai tassi usurari essa è riferita ad usura sopravvenuta in quanto supportata da una consulenza di parte che ha misurato i tassi in relazione a quelli vigenti tra il 2003 e il 2011, mentre non è contestato che il debito deriva dal contratto di conto corrente del
1991, che non comporta la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi poiché la disciplina in materia di usura non è retroattiva e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (ex multis Cass. civ. n. 34600 del 2022).
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 Pt_2
e così provvede:
[...] Parte_3 Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 611/2023; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.906, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi