TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1629/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di VI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1629/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.AINO Parte_1
MARIA DOMENICA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. AINO Controparte_1
MARIA DOMENICA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 11/9/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 9/8/1997 e che dalla loro unione era nato un figlio ormai maggiorenne che era venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale, chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
25.11.2024 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emessa dal Tribunale di
VI.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 25/11/2024 che, in questa sede,
vengono integralmente trascritte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Amendolara, in C/da Gabriele,8 unitamente
ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà intestata alla SI.ra , quale unica Parte_1
proprietaria e con rinuncia da parte del SI. a qualsivoglia pretesa di qualsivoglia CP_1
natura sull'immobile, compreso uso e/o godimento dello stesso a qualsivoglia titolo e senza
che il SI. abbia alcunché a che pretendere in ordine alla ripetizione delle spese CP_1
sostenute per l'acquisto che sin d'ora si intendono rinunciate.
3. L'immobile sito in Trebisacce alla Via Gioacchino da Fiore,2 Piano T-1 verrà assegnato
al SI. , il quale proprietario ne manterrà altresì uso esclusivo, con rinuncia di CP_1
qualsivoglia pretesa sullo stesso da parte della SI.ra compreso uso e/o godimento Pt_1
dello stesso a qualsivoglia titolo.
4. L' autovettura Fiat 500 rimarrà nella proprietà e uso del SI. , mentre le Controparte_1
autovetture di proprietà della SI.ra rimarranno a uso della stessa. Firmato Da: lento Pt_1
massimo.
5. Il mutuo rimarrà a carico del solo SI. , il quale si obbliga sin da adesso Controparte_1
alla sua totale estinzione e liberazione in favore della SI.ra , rinunciando a Pt_1
qualsivoglia ripetizione di somme corrisposte e/o da corrispondere e aventi natura e/o causa
nel contratto stipulato.
6.Dato atto delle attuali condizioni per come enunciate, la SI.ra rinuncia Parte_1
a qualsivoglia contributo al suo mantenimento .”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Trebisacce
(atto n.3 Parte I Serie A anno 1997) da nata a [...] il Parte_1
28/09/1957 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
VI , 9 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di VI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1629/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.AINO Parte_1
MARIA DOMENICA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. AINO Controparte_1
MARIA DOMENICA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 11/9/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 9/8/1997 e che dalla loro unione era nato un figlio ormai maggiorenne che era venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale, chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
25.11.2024 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emessa dal Tribunale di
VI.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 25/11/2024 che, in questa sede,
vengono integralmente trascritte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Amendolara, in C/da Gabriele,8 unitamente
ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà intestata alla SI.ra , quale unica Parte_1
proprietaria e con rinuncia da parte del SI. a qualsivoglia pretesa di qualsivoglia CP_1
natura sull'immobile, compreso uso e/o godimento dello stesso a qualsivoglia titolo e senza
che il SI. abbia alcunché a che pretendere in ordine alla ripetizione delle spese CP_1
sostenute per l'acquisto che sin d'ora si intendono rinunciate.
3. L'immobile sito in Trebisacce alla Via Gioacchino da Fiore,2 Piano T-1 verrà assegnato
al SI. , il quale proprietario ne manterrà altresì uso esclusivo, con rinuncia di CP_1
qualsivoglia pretesa sullo stesso da parte della SI.ra compreso uso e/o godimento Pt_1
dello stesso a qualsivoglia titolo.
4. L' autovettura Fiat 500 rimarrà nella proprietà e uso del SI. , mentre le Controparte_1
autovetture di proprietà della SI.ra rimarranno a uso della stessa. Firmato Da: lento Pt_1
massimo.
5. Il mutuo rimarrà a carico del solo SI. , il quale si obbliga sin da adesso Controparte_1
alla sua totale estinzione e liberazione in favore della SI.ra , rinunciando a Pt_1
qualsivoglia ripetizione di somme corrisposte e/o da corrispondere e aventi natura e/o causa
nel contratto stipulato.
6.Dato atto delle attuali condizioni per come enunciate, la SI.ra rinuncia Parte_1
a qualsivoglia contributo al suo mantenimento .”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Trebisacce
(atto n.3 Parte I Serie A anno 1997) da nata a [...] il Parte_1
28/09/1957 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
VI , 9 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento