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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/07/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1259/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1259/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nata AO (CS) il 31.01.1975 e Parte_1 C.F._1 residente in Fuscaldo (CS) alla contrada Parrantoni snc,
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 e residente in Fuscaldo (CS) alla contrada Parrantoni snc,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Alfano, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente giudizio presso il proprio indirizzo pec e tele/fax 0982.582984 così Email_1 indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68, e presso il cui studio, sito in AO (CS) Via Falcone e Borsellino n. 2, le parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 16.12.2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di comunione dei beni in AO (Cs) in data 4.06.2000 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 30, Parte 2 Serie A, anno 2000, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nate due figlie: PT
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), attualmente iscritta al
[...] C.F._3 III anno della Facoltà di Psicologia presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_4 C.F._4 attualmente iscritta al lIV anno presso il Liceo Scienze Umane Pizzini-Pisani di AO.
I coniugi ricorrenti hanno altresì rilevato:
- che svolge la professione di segretaria part-time nella scuola Parte_1 dell'infanzia L'Albero Azzurro di AO, mentre è autista-magazziniere Parte_2 presso Oscar Altomare S.r.l. con sede in Rende;
- che con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale, è Parte_1 proprietaria esclusiva, per effetto della donazione della quota di ½ da parte del coniuge con atto notarile Rep. n. 49360 - Racc. n. 30497 del 25.09.2024, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Fuscaldo alla Contrada Parrantoni, già Loc.tà Chianette snc, identificato in catasto al fg. 52, p.lla 242 sub 2, nonché dei terreni agricoli siti in AO al fg. 10, p.lle 1241 e 33; ed è titolare del conto corrente bancario n. 4150271 acceso presso la Filiale di AO nel maggio 2024, con IBAN CP_1 [...], dove, ad oggi, è addebitata la rata del mutuo di € 346,73 mensili che grava sulla casa coniugale;
mentre è proprietario Parte_2 della vettura tipo FIAT PANDA, tg. CZ510LB, a lui trasferita dal coniuge ed è titolare del conto corrente bancario n. 959645, cointestato fino al maggio 2024 con la sig.ra e acceso presso la Filiale di AO, ove era originariamente Pt_1 CP_1 addebitata la rata del mutuo della casa coniugale i cui estratti degli ultimi tre anni sono allegati al presente atto;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 13.05.2025
2 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 30 aprile 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà Pt_4 collocata presso la madre. I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra per effetto del Parte_1 sopra citato atto di donazione resterà assegnata alla stessa che vi abiterà con le figlie e il padre, già trasferitosi nel Comune di Rende, sposterà la residenza presso nuova abitazione.
4. Il sig. , al fine di garantire alla figlia il diritto di mantenere un Parte_2 rapporto equilibrato e continuativo con il padre, potrà vederla e tenerla con sé secondo le modalità decise, di volta in volta, di comune accordo con la stessa e previo congruo preavviso alla madre.
5. In difetto di intesa sulle modalità di frequentazione, nel rispetto delle esigenze della figlia minore, il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le modalità appresso riportate: a) due giorni a settimana dalla fine delle lezioni alle 20:00 e a settimane alternate dal sabato alle ore 10:00 alle 20:00 di domenica;
b) nel periodo natalizio, il giorno 24 oppure il giorno 25 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 10,00 del giorno seguente, il giorno 31 dicembre oppure il giorno 1° gennaio dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno seguente e il giorno 5 oppure il 6 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno seguente, in maniera alternata con la madre oltre le visite settimanali come sopra;
c) nel periodo pasquale, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta dalle ore 10:00 alle ore 10.00 del giorno seguente, in maniera alternata con la madre, e così per tutti gli altri giorni di festa oltre le visite settimanali come sopra;
d) nel periodo estivo, oltre le visite settimanali come sopra, il padre potrà tenere con sé la figlia per 1 settimana nel mese di luglio e per una settimana nel mese di
3 agosto, con comunicazione alla madre entro il 15 giugno al fine di consentire ogni opportuna organizzazione;
e) i genitori, nell'ipotesi di malattia delle figlie, s'impegnano ad avvisare tempestivamente l'altro genitore e a mantenerlo aggiornato sulle loro condizioni di salute;
6. Quale contributo per il mantenimento delle figlie, il sig. , tenuto conto Parte_2 della sua attuale situazione economica e lavorativa, verserà alla sig.ra a Parte_1 somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposta entro il giorno 16 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario n. 4150271, alla stessa intestato e accesso presso la Filiale di AO, con IBAN [...] o su altro CP_1 conto o carta che la moglie dovesse in futuro comunicare. Quale assegno di mantenimento per il coniuge il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 50,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTA, da corrispondere entro il giorno 16 di ogni mese con le modalità sopra indicate.
7. Le spese extra assegno, che dovranno essere documentate, saranno poste a carico dei genitori al 50% e saranno corrisposte, a chi le abbia anticipate, entro il 5 giorno del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Sulla base del Protocollo adottato dall'intestato Tribunale (N. 2130/2017 Prot. U.) e delle allegate Linee Guida, dette spese sono individuate per come appresso: spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori: a) sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. Tutte le spese mediche sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
b) scolastiche, tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio- superiore, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni della famiglia); c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida); spese extra assegno che richiedono il necessario accordo, espresso o tacito (a fronte della richiesta scritta della madre il padre dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta) dei genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso, una valutazione giudiziale di rispondenza alla spesa all'interesse del figlio o alla necessità e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio
4 nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggi fuori sede inerenti alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica ecc…), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
8. L'Assegno unico di cui al D.Lgs. 230/2021 e s.m.i., attualmente pari a € 313,00 continuerà ad essere richiesto interamente dalla madre.
9. L'importo del mutuo gravante sulla casa coniugale resterà a totale carico della sig.ra , che ha già acceso conto corrente personale presso la Parte_1 CP_1
filiale di AO, sul quale è stato trasferito l'addebito delle relative rate.
[...]
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e nella Parte_2 Parte_5 causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1259/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 T_
, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di
[...] separazione dei beni in AO (Cs) in data 4.06.2000 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 30, Parte 2 Serie A, anno 2000;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto delle condizioni e degli impegni tra i coniugi sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AO (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AO (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
AO, così deciso il 13 maggio 2025 Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1259/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nata AO (CS) il 31.01.1975 e Parte_1 C.F._1 residente in Fuscaldo (CS) alla contrada Parrantoni snc,
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 e residente in Fuscaldo (CS) alla contrada Parrantoni snc,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Alfano, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente giudizio presso il proprio indirizzo pec e tele/fax 0982.582984 così Email_1 indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68, e presso il cui studio, sito in AO (CS) Via Falcone e Borsellino n. 2, le parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 16.12.2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di comunione dei beni in AO (Cs) in data 4.06.2000 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 30, Parte 2 Serie A, anno 2000, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nate due figlie: PT
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), attualmente iscritta al
[...] C.F._3 III anno della Facoltà di Psicologia presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_4 C.F._4 attualmente iscritta al lIV anno presso il Liceo Scienze Umane Pizzini-Pisani di AO.
I coniugi ricorrenti hanno altresì rilevato:
- che svolge la professione di segretaria part-time nella scuola Parte_1 dell'infanzia L'Albero Azzurro di AO, mentre è autista-magazziniere Parte_2 presso Oscar Altomare S.r.l. con sede in Rende;
- che con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale, è Parte_1 proprietaria esclusiva, per effetto della donazione della quota di ½ da parte del coniuge con atto notarile Rep. n. 49360 - Racc. n. 30497 del 25.09.2024, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Fuscaldo alla Contrada Parrantoni, già Loc.tà Chianette snc, identificato in catasto al fg. 52, p.lla 242 sub 2, nonché dei terreni agricoli siti in AO al fg. 10, p.lle 1241 e 33; ed è titolare del conto corrente bancario n. 4150271 acceso presso la Filiale di AO nel maggio 2024, con IBAN CP_1 [...], dove, ad oggi, è addebitata la rata del mutuo di € 346,73 mensili che grava sulla casa coniugale;
mentre è proprietario Parte_2 della vettura tipo FIAT PANDA, tg. CZ510LB, a lui trasferita dal coniuge ed è titolare del conto corrente bancario n. 959645, cointestato fino al maggio 2024 con la sig.ra e acceso presso la Filiale di AO, ove era originariamente Pt_1 CP_1 addebitata la rata del mutuo della casa coniugale i cui estratti degli ultimi tre anni sono allegati al presente atto;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 13.05.2025
2 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 30 aprile 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà Pt_4 collocata presso la madre. I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra per effetto del Parte_1 sopra citato atto di donazione resterà assegnata alla stessa che vi abiterà con le figlie e il padre, già trasferitosi nel Comune di Rende, sposterà la residenza presso nuova abitazione.
4. Il sig. , al fine di garantire alla figlia il diritto di mantenere un Parte_2 rapporto equilibrato e continuativo con il padre, potrà vederla e tenerla con sé secondo le modalità decise, di volta in volta, di comune accordo con la stessa e previo congruo preavviso alla madre.
5. In difetto di intesa sulle modalità di frequentazione, nel rispetto delle esigenze della figlia minore, il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le modalità appresso riportate: a) due giorni a settimana dalla fine delle lezioni alle 20:00 e a settimane alternate dal sabato alle ore 10:00 alle 20:00 di domenica;
b) nel periodo natalizio, il giorno 24 oppure il giorno 25 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 10,00 del giorno seguente, il giorno 31 dicembre oppure il giorno 1° gennaio dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno seguente e il giorno 5 oppure il 6 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno seguente, in maniera alternata con la madre oltre le visite settimanali come sopra;
c) nel periodo pasquale, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta dalle ore 10:00 alle ore 10.00 del giorno seguente, in maniera alternata con la madre, e così per tutti gli altri giorni di festa oltre le visite settimanali come sopra;
d) nel periodo estivo, oltre le visite settimanali come sopra, il padre potrà tenere con sé la figlia per 1 settimana nel mese di luglio e per una settimana nel mese di
3 agosto, con comunicazione alla madre entro il 15 giugno al fine di consentire ogni opportuna organizzazione;
e) i genitori, nell'ipotesi di malattia delle figlie, s'impegnano ad avvisare tempestivamente l'altro genitore e a mantenerlo aggiornato sulle loro condizioni di salute;
6. Quale contributo per il mantenimento delle figlie, il sig. , tenuto conto Parte_2 della sua attuale situazione economica e lavorativa, verserà alla sig.ra a Parte_1 somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposta entro il giorno 16 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario n. 4150271, alla stessa intestato e accesso presso la Filiale di AO, con IBAN [...] o su altro CP_1 conto o carta che la moglie dovesse in futuro comunicare. Quale assegno di mantenimento per il coniuge il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 50,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTA, da corrispondere entro il giorno 16 di ogni mese con le modalità sopra indicate.
7. Le spese extra assegno, che dovranno essere documentate, saranno poste a carico dei genitori al 50% e saranno corrisposte, a chi le abbia anticipate, entro il 5 giorno del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Sulla base del Protocollo adottato dall'intestato Tribunale (N. 2130/2017 Prot. U.) e delle allegate Linee Guida, dette spese sono individuate per come appresso: spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori: a) sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. Tutte le spese mediche sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
b) scolastiche, tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio- superiore, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni della famiglia); c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida); spese extra assegno che richiedono il necessario accordo, espresso o tacito (a fronte della richiesta scritta della madre il padre dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta) dei genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso, una valutazione giudiziale di rispondenza alla spesa all'interesse del figlio o alla necessità e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio
4 nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggi fuori sede inerenti alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica ecc…), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
8. L'Assegno unico di cui al D.Lgs. 230/2021 e s.m.i., attualmente pari a € 313,00 continuerà ad essere richiesto interamente dalla madre.
9. L'importo del mutuo gravante sulla casa coniugale resterà a totale carico della sig.ra , che ha già acceso conto corrente personale presso la Parte_1 CP_1
filiale di AO, sul quale è stato trasferito l'addebito delle relative rate.
[...]
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e nella Parte_2 Parte_5 causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1259/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 T_
, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di
[...] separazione dei beni in AO (Cs) in data 4.06.2000 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 30, Parte 2 Serie A, anno 2000;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto delle condizioni e degli impegni tra i coniugi sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AO (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AO (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
AO, così deciso il 13 maggio 2025 Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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