Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sabrina Favali e dall'avv. Monica Tabacco, elettivamente domiciliata in
Torino, C.so Moncalieri n.1, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: assegno sociale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.1.025 la sig.ra ha esposto: Parte_1
- di avere presentato domanda di assegno sociale il 4.4.2023, respinta dall' per CP_1
mancanza della visura catastale nazionale;
- di avere presentato in data 13.3.2024 nuova domanda di assegno sociale, anche questa respinta, questa volta per carenza della domanda ove non si precisava se la struttura in cui viveva la ricorrente la ospitasse a titolo gratuito o oneroso;
- di avere presentato infine domanda di assegno sociale in data 8.8.2024, accolta dall' con erogazione della prestazione a decorrere dall'1.9.2024. CP_1
1
Si è ritualmente costituito l' , deducendo la mancata proposizione del ricorso CP_1 amministrativo avverso i provvedimenti di diniego, l'acquiescenza rispetto ai medesimi e la correttezza dell'operato dell' , conforme a quanto previsto dalla determina n. CP_2
111 del 21.12.2020.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato che il ricorso amministrativo presentato avverso i primi due provvedimenti di rigetto è stato presentato e respinto in data 26.3.2025, in quanto “non risultano […] rispettati i termini di cui alla circolare n.
131 del 2022 secondo la quale la mancata integrazione della documentazione nei termini (45 per la definizione della domanda e ulteriore 30 al fine di consentire
l'integrazione documentale necessaria) comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un'eventuale domanda di esame, fondato unicamente sulla presentazione cattiva della comunicazione di richiesta, non può essere accolta”.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
1.
In ordine ai termini indicati dall' per l'integrazione della domanda amministrativa CP_1 si richiama l'orientamento della locale Corte d'Appello secondo cui: “L' infatti, si CP_1
è arrogato il potere di stabilire termini di decadenza per la parte istante, che risultano del tutto estranei alle previsioni di legge. La domanda del 2007 è stata completata dall'assicurato con la trasmissione di quegli stessi documenti richiesti dall'Istituto in relazione alla prima istanza, che dunque, con l'invio del 2009 si salda nel completamento di un unico iter procedimentale. Ogni altra determinazione, ad avviso del collegio, risulta arbitraria e dunque illegittima, in quanto sganciata da ogni dovuta considerazione del dato normativo che, come sopra richiamato, prevede solo l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 47 cit., che nel caso di specie pacificamente non ricorre.
[…]. Né può prevalere sulla necessità di tutela della certezza del cittadino, il valore della ragionevole durata del procedimento amministrativo, che nel caso di specie viene invocato solo contro il singolo e non a sua tutela, secondo la ratio che allo stesso dovrebbe essere prevalentemente sottesa” (Corte di Appello di Torino, sent. n.
942/2011 R.G. 1474/2010; conforme, recentemente, Trib. Torino, 15/04/2025 n. 1025;
Trib. Milano, 28/01/2025 n. 396).
2 Quanto alla dedotta acquiescenza della ricorrente si osserva che per pacifica giurisprudenza, “l'acquiescenza è istituto abdicativo della tutela impugnatoria integrando una causa di conservazione dell'atto, derivante dall'accettazione dei suoi effetti da parte del soggetto che, a causa di quell'atto, ha patito un pregiudizio del proprio interesse. La stessa deve avere ad oggetto lo specifico provvedimento impugnabile, essendo irrilevante l'accettazione di atti diversi, anche di contenuto simile. L'acquiescenza può essere esplicita, laddove resa mediante un'espressa dichiarazione, o tacita, se il soggetto compie atti univoci e concordanti, denotanti
l'inequivocabile volontà di accettare il provvedimento, o comunque se serba una condotta del tutto incompatibile con la volontà di impugnare” (Trib. Milano 21/06/2024
n. 3219).
Nel caso di specie, l'accettazione degli effetti derivanti dal rigetto delle domande respinte non può ricavarsi dalla proposizione delle successive domande amministrative in quanto:
- i provvedimenti amministrativi di diniego sono stati impugnati dapprima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale;
- appare evidente, stante le precarie condizioni economiche della ricorrente, che le domande successive devono intendersi proposte “a scopo cautelativo, per conseguire la prestazione sia pure con decorrenza dalla data della sua presentazione e non per rinunciare alla precedente” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3222 del 10/10/1975; Trib. Genova, 05/03/2024, n. 307);
- le precarie condizioni psicofisiche e sociali della ricorrente descritte nelle relazioni in atti (doc. 14, 15 e 16) escludono la possibilità di ricavare implicitamente dal comportamento della ricorrente alcuna volontà genuinamente espressa.
Avendo pertanto la ricorrente documentato il possesso dei requisiti di legge per beneficiare dell'assegno sin dal mese successivo alla presentazione della domanda, il ricorso deve trovare accoglimento.
L' , costituendosi in giudizio, si è difatti limitato ad invocare ragioni ostative di CP_1
carattere meramente procedimentale e non sostanziale.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria e tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni affrontate, con la
3 richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto della signora all'assegno sociale ai sensi Parte_1
dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4.04.2023 e, conseguentemente,
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dall'1.5.2023 al 31.8.2024, oltre interessi legali;
3. condanna altresì l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in solido in favore dell'avv. Favali e dell'avv. Tabacco, antistatarie.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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