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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 183 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Losso e Nicola Gaetano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Paola (CS), corso Roma n. 3, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Sollazzo, presso il cui studio, in Napoli, piazza Vanvitelli n. 15, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 12 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di qualsiasi contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta Rev – Gestione Crediti Società per azioni e per essa la sua procuratrice generale speciale ad intraprendere Controparte_1 azione esecutiva e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o improponibile e/o inammissibile l'Atto di Precetto opposto notificato in data 15 novembre 2022 per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione di legge;
- con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del procuratore costituito”; per l'opposta: “si chiede al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Rigetti la domanda di sospensione in quanto inammissibile ed infondata;
b) Accerti e dichiari l'infondatezza dell'avversa opposizione;
c) In ogni caso accerti e dichiari la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
d) Per l'effetto, rigetti tutte le avverse richieste;
e) Con vittoria di spese e competenze di causa con condanna per lite temeraria”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il Parte_1 precetto per rilascio immobili notificatole il 15.11.2022 dalla Controparte_1
mandataria di assumendo, ad unico motivo, il difetto di
[...] Controparte_2 titolarità del credito, e di conseguente legittimazione attiva alla richiesta di rilascio, della Contr
, proclamatasi cessionaria senza tuttavia allegazione del relativo contratto, e rassegnando quindi le suestese conclusioni. Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria Controparte_1 la rappresentava che già nella conclusionale del giudizio in cui Controparte_2 formatosi il titolo per il rilascio (la sentenza n. 9211/2021 del Tribunale di Napoli), era stata documentata l'intervenuta fusione della originaria concedente Commercio e Finanza Leasing e Factoring s.p.a. nella Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., e, poi, di quest'ultima nella nonché la cessione in blocco dei rapporti ai sensi del Controparte_3 Contr d.lgs. n. 180/2015 alla , società veicolo della , costituitasi anche in CP_4 appello (ancora pendente, ma con rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado) quale cessionaria, ed anche destinataria, in quanto tale, di una proposta transattiva da parte della stigmatizzava quindi come palese Pt_1 abuso del processo l'ulteriore opposizione proposta da quest'ultima avverso il precetto per rilascio, documentando nuovamente, in ogni caso, la titolarità degli immobili, e rassegnando le ritrascritte conclusioni. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 12 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza, con termini per conclusionali e repliche. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve essere di conseguenza respinta. Va preliminarmente rilevato come la cessione oggetto di causa, che fonda la titolarità degli immobili in capo alla non rientri nello schema delle Controparte_2 ordinarie operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco, trattandosi invece di cessione ex d.lgs. n. 180/2015 (di regolamentazione della crisi bancaria), avvenuta quindi non in base ad atto di natura privatistica, bensì di provvedimento autoritativo della , il n. CP_4
1553673/2016, allegato. Ed allora, rimangono ampiamente sufficienti a dimostrare la titolarità degli immobili di cui precettata la restituzione, i documenti allegati, ossia, nell'ordine, (a) gli avvisi in G.U. delle fusioni per incorporazione di Commercio e Finanza s.p.a. in Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., e poi di quest'ultima in (b) il comunicato CP_3 [...]
in G.U. n. 46/2017 di pubblicizzazione della cessione a del portafoglio CP_4 CP_2 dei crediti a sofferenza, (c) il successivo citato provvedimento della n. CP_4
1553673/2016, che ha materialmente disposto quella cessione in blocco, specificando che, in essa, erano inclusi gli immobili e relativi accessori oggetto dei contratti di leasing, come quelli oggetto dell'intimazione di rilascio odiernamente opposta, (d) le certificazioni notarili di attestazione che il leasing oggetto di causa rientra tra quelli ceduti in base al provvedimento della , (e) le visure dell'Agenzia delle Entrate dalle quali si CP_4 evince che ciascun immobile risulta formalmente intestato alla odierna opposta CP_2
Il tutto ulteriormente asseverato dal possesso del titolo restitutorio.
2 Del resto, la sostanziale pretestuosità dell'ennesima opposizione giudiziale tentata dalla si inferisce plasticamente dalla sua condotta processuale, non essendo state Pt_1 depositate, a fronte della ridetta mole di documenti, e nel tentativo di confutarli, né le memorie 183, comma 6, c.p.c (vecchio rito), né la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Non serve altro a motivare il prefato rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza;
ritiene tuttavia il Tribunale che l'astratta possibilità, ammessa dalla stessa opposta, di utile contestazione della titolarità della posizione sostanziale nell'opposizione a precetto, escluda che si versi in una conclamata ipotesi di responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla;
Parte_1
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per competenze professionali calcolate tra il medio ed il massimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 25 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
3
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 183 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Losso e Nicola Gaetano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Paola (CS), corso Roma n. 3, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Sollazzo, presso il cui studio, in Napoli, piazza Vanvitelli n. 15, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 12 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di qualsiasi contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta Rev – Gestione Crediti Società per azioni e per essa la sua procuratrice generale speciale ad intraprendere Controparte_1 azione esecutiva e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o improponibile e/o inammissibile l'Atto di Precetto opposto notificato in data 15 novembre 2022 per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale statuizione di legge;
- con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del procuratore costituito”; per l'opposta: “si chiede al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Rigetti la domanda di sospensione in quanto inammissibile ed infondata;
b) Accerti e dichiari l'infondatezza dell'avversa opposizione;
c) In ogni caso accerti e dichiari la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
d) Per l'effetto, rigetti tutte le avverse richieste;
e) Con vittoria di spese e competenze di causa con condanna per lite temeraria”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il Parte_1 precetto per rilascio immobili notificatole il 15.11.2022 dalla Controparte_1
mandataria di assumendo, ad unico motivo, il difetto di
[...] Controparte_2 titolarità del credito, e di conseguente legittimazione attiva alla richiesta di rilascio, della Contr
, proclamatasi cessionaria senza tuttavia allegazione del relativo contratto, e rassegnando quindi le suestese conclusioni. Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria Controparte_1 la rappresentava che già nella conclusionale del giudizio in cui Controparte_2 formatosi il titolo per il rilascio (la sentenza n. 9211/2021 del Tribunale di Napoli), era stata documentata l'intervenuta fusione della originaria concedente Commercio e Finanza Leasing e Factoring s.p.a. nella Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., e, poi, di quest'ultima nella nonché la cessione in blocco dei rapporti ai sensi del Controparte_3 Contr d.lgs. n. 180/2015 alla , società veicolo della , costituitasi anche in CP_4 appello (ancora pendente, ma con rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado) quale cessionaria, ed anche destinataria, in quanto tale, di una proposta transattiva da parte della stigmatizzava quindi come palese Pt_1 abuso del processo l'ulteriore opposizione proposta da quest'ultima avverso il precetto per rilascio, documentando nuovamente, in ogni caso, la titolarità degli immobili, e rassegnando le ritrascritte conclusioni. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 12 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza, con termini per conclusionali e repliche. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve essere di conseguenza respinta. Va preliminarmente rilevato come la cessione oggetto di causa, che fonda la titolarità degli immobili in capo alla non rientri nello schema delle Controparte_2 ordinarie operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco, trattandosi invece di cessione ex d.lgs. n. 180/2015 (di regolamentazione della crisi bancaria), avvenuta quindi non in base ad atto di natura privatistica, bensì di provvedimento autoritativo della , il n. CP_4
1553673/2016, allegato. Ed allora, rimangono ampiamente sufficienti a dimostrare la titolarità degli immobili di cui precettata la restituzione, i documenti allegati, ossia, nell'ordine, (a) gli avvisi in G.U. delle fusioni per incorporazione di Commercio e Finanza s.p.a. in Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., e poi di quest'ultima in (b) il comunicato CP_3 [...]
in G.U. n. 46/2017 di pubblicizzazione della cessione a del portafoglio CP_4 CP_2 dei crediti a sofferenza, (c) il successivo citato provvedimento della n. CP_4
1553673/2016, che ha materialmente disposto quella cessione in blocco, specificando che, in essa, erano inclusi gli immobili e relativi accessori oggetto dei contratti di leasing, come quelli oggetto dell'intimazione di rilascio odiernamente opposta, (d) le certificazioni notarili di attestazione che il leasing oggetto di causa rientra tra quelli ceduti in base al provvedimento della , (e) le visure dell'Agenzia delle Entrate dalle quali si CP_4 evince che ciascun immobile risulta formalmente intestato alla odierna opposta CP_2
Il tutto ulteriormente asseverato dal possesso del titolo restitutorio.
2 Del resto, la sostanziale pretestuosità dell'ennesima opposizione giudiziale tentata dalla si inferisce plasticamente dalla sua condotta processuale, non essendo state Pt_1 depositate, a fronte della ridetta mole di documenti, e nel tentativo di confutarli, né le memorie 183, comma 6, c.p.c (vecchio rito), né la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Non serve altro a motivare il prefato rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza;
ritiene tuttavia il Tribunale che l'astratta possibilità, ammessa dalla stessa opposta, di utile contestazione della titolarità della posizione sostanziale nell'opposizione a precetto, escluda che si versi in una conclamata ipotesi di responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla;
Parte_1
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per competenze professionali calcolate tra il medio ed il massimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 25 febbraio 2025
Il giudice
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