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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11604 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 11932 dell'anno 2023, vertente tra
- nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Meliti e Simona C.F._1
Bevilacqua, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nata a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Di Bernardino, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 19.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario nel Comune di Castelrotto (BZ) in data 02.10.1999 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Comune di Castelrotto
-Bolzano-, anno 1999, n. 20, parte 2, serie A), dal quale nascevano le figlie Per_1
(30/04/2004) e (10/04/2007); l'unione familiare, all'inizio felice, entrava Per_2 progressivamente in una crisi irreversibile, per il venir meno dell'affectio tra i coniugi;
con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 23 luglio 2019 (Prot. 1232/2019, nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
Ufficio Affari Civili, del 26/07/2019), le parti addivenivano alla loro separazione concordando l'affido condiviso delle figlie, allora minorenni, e la loro collocazione presso la madre;
il sig. si impegnava a versare alla moglie la somma di € Parte_1 78.000, contestualmente all'atto di vendita della ex casa familiare, somma destinata a permetterle di far fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile che sarebbe stato destinato a nuova abitazione familiare, nonché una ulteriore somma di € 48.000, a titolo di pagamento anticipato dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e (pari a complessivi € 800 mensili, € 400 per ciascuna figlia), per la Per_1 Per_2 durata di cinque anni (sino al mese di luglio 2024); le spese straordinarie sarebbero state sostenute da entrambi i genitori al 50%. Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore che il contributo paterno per Per_2 il mantenimento delle figlie fosse rideterminato in complessivi € 600 mensili (€300 per ciascuna figlia), ripartendosi le spese straordinarie nella misura del 70% a carico della signora stante la sua migliorata situazione economica, ad eccezione delle spese CP_1 relative all'università della figlia , da sostenersi comunque in maniera inferiore Per_1 rispetto alla madre.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di divorzio, CP_1 contestava quanto dedotto ex adverso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita. Oltre a ciò, la resistente, avuto riguardo alla condizione complessiva delle parti, chiedeva l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie fino alla somma di € 950 mensili ciascuna (per complessivi € 1.900), oltre alla metà delle spese straordinarie.
In data 13.06.2023 il Presidente f.f., sentite le parti e letti gli atti, confermava i provvedimenti della separazione.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, con sentenza non definitiva sullo status n. 17653/2023 pubbl. il 04/12/2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Con ordinanza del 24.04.2024 il Giudice istruttore, esaminati gli atti, ritenuta la superfluità della prova per testi articolata da parte ritenuta la causa documentale, CP_1 rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19.03.2025.
All'udienza fissata, il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 17653/2023 pubbl. il
04/12/2023), è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quelle riguardanti il quantum di mantenimento in favore delle figlie e non Per_1 Per_2 essendoci questioni afferenti all'affidamento, stante la loro maggiore età.
Per_ Contributo al mantenimento delle figlie ed Per_2
Le parti sono genitori di (21 anni) e (18 anni), entrambe maggiorenni e Per_1 Per_2 conviventi con la madre.
La figlia primogenita frequenta il corso di laurea di cinque anni (3+2) in Per_1
“Scienza dell'alimentazione e nutrizione umana” presso l'Università Campus Biomedico in Roma (per la quale entrambi i genitori sostengono una retta annuale di complessivi €5.600). inoltre svolge lavori saltuari a tempo determinato part Per_1 time presso delle palestre (cfr. doc. 24 parte ricorrente) percependo una somma lorda di circa € 484. La seconda figlia invece, sta ultimando il percorso di studi superiori, Per_2 frequentando l'ultimo anno presso il Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro”. Entrambe le ragazze praticano sport, a livello agonistico (spesa Parte_2 annuale di circa € 570), danza Classica e danza Moderna presso la Scuola di Per_2 Danza Eur Associazione Sportiva Dilettantistica (spese €180 per dieci mensilità, oltre
€1.000 per saggio annuale). Con l'ordinanza presidenziale venivano confermate le statuizioni separative, che prevedevano a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi € 800 mensili (somma pagata anticipatamente per cinque anni in un'unica soluzione di € 48.000) oltre al 50% delle spese straordinarie. La questione controversa del presente giudizio riguarda proprio il quantum di mantenimento delle figlie, decorsi i 5 anni dall'accordo di separazione. Secondo la madre, il contributo dovrebbe essere aumentato in modo da ricomprendere una partecipazione del padre alle spese abitative delle figlie (peraltro aumentate in quanto, a seguito di disdetta dalla precedente locazione, il nuovo canone è di € 1500 +
€300 di condominio mensile) Secondo il padre, il suo contributo al mantenimento delle figlie dovrebbe essere diminuito ad € 600 per entrambe, stante il peggioramento delle sue condizioni economiche e il miglioramento di quelle della madre.
Osserva il Collegio che, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze delle figlie, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Al momento dell'accordo di separazione, era previsto che il padre corrispondesse (oltre al mantenimento periodico) alla madre € 78.000, per permetterle di far fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile che sarebbe stato destinato a nuova abitazione familiare, contestualmente all'atto di vendita della ex casa familiare.
Per questa ragione, secondo la madre, decorsi i 5 anni, il nuovo assegno dovrebbe essere determinato in modo da ricomprendere le spese abitative.
Il sig. -come dallo stesso dichiarato all'udienza di prima comparizione e negli Parte_1 scritti difensivi- è consulente finanziario a Partita IVA presso la società AZ Capital MA GR (dal 2015) con un reddito netto di circa € 2.000 mensili (cfr. MOD 730 del 2022 periodo d'imposta 2021, reddito netto annuale € 28.949; MOD 730 del 2023 periodo d'imposta 2022, reddito netto annuale € 25.721; MOD 730 del 2024 periodo d'imposta 2023, reddito netto annuale € 24.362). Il ricorrente ha dichiarato di detenere azioni AZ il cui controvalore al 31 gennaio 2024 ammonta ad € 23.066 (cfr. doc. 21). Infine, sostiene mensilmente un canone di locazione dell'appartamento dove vive (sito in Roma, Via Accademia Albertina, 16, proprietà di famiglia) di € 900 mensili. Di contro la signora risulta dalla documentazione versata in atti- svolge Parte_3 attività di agente di commercio, informatore medico scientifico per la Farmaderma s.r.l., con compensi variabili per circa 3.000/3.500 mensili (redditi 2022 periodo d'imposta 2021, reddito netto annuale € 29.665; redditi 2023 periodo d'imposta 2022, reddito netto annuale € 35.772; redditi 2024 periodo d'imposta 2023, reddito netto annuale € 44.717). Inoltre, la signora ha dichiarato di percepire una ulteriore fonte di reddito derivante dalla quota del 50% del canone di locazione di una abitazione in Roma (Via Anonino Giuffre', 122, pervenuta giusta successione materna) cointestata con la sorella, pari a circa € 331,80 netti. Da ultimo -come evidenziato nei propri scritti conclusionali- parte resistente si è trovata ad affrontare, assieme alle figlie, un nuovo trasloco in un altro immobile (sito in Roma, Via Mar della Cina 142), per il quale sostiene un canone mensile (maggiorato rispetto al precedente immobile per il quale pagava un canone di € 1.400) di € 1.500 mensili, oltre a spese condominiali di € 300 mensili e spese di trasloco. Dall'istruttoria complessivamente svolta, è emerso che la situazione complessiva di entrambe le parti è rimasta sostanzialmente invariata. La signora si fa CP_1 interamente carico delle spese abitative delle figlie con le stesse conviventi (ad oggi ammontanti a circa € 1.800 mensili), ripartendo con il sig. le restanti spese Parte_1 straordinarie. Di contro il padre (che provvede al versamento di un contributo di € 800, oltre alla metà delle spese straordinarie), nei propri scritti difensivi, ha chiesto una riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie, evidenziando le sue difficoltà economiche e la circostanza che la figlia aveva reperito lavoretti Per_1 saltuari che le consentivano di guadagnare un po' di soldi (circa €400 mensili).
A fronte del dedotto peggioramento delle condizioni, il Collegio evidenzia che dalla documentazione prodotta emerge al contrario un miglioramento della capacità economica del Sig. che, all'epoca della separazione, dichiarava un reddito Parte_1 annuo di € 6.055,00, di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 23 luglio 2019 n. 1232/2019, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, Ufficio Affari Civili, in data 26 luglio 2019.
Vi sono elementi per ritenere non verosimili le dichiarazioni di redditi del a Parte_1 fronte delle spese sostenute e del tenore di vita (settimane bianche, locazione casa a
Sabaudia, università privata della figlia maggiore, canone di locazione), non sostenibile con i soli proventi della alienazione della casa coniugale senza pensare ad una prospettiva futura. Dall'istruttoria documentale, inoltre, è emersa una collaborazione del sig. on Parte_1 l'agenzia immobiliare del fratello (cfr. ricevute di compensi per prestazioni occasionali emesse alla ROMACASA di nel 2021 e 2022). Parte_4
La circostanza che tali informazioni non siano state inserite nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unitamente al fatto che i redditi sia al momento della separazione sia, sia pure in misura inferire, oggi, siano non commisurati al tenore di vita, lascia presumere introiti maggiori rispetto a quanto dichiarato.
In considerazione di quanto sopra, dato atto delle esigenze di vita delle figlie e Per_1
delle loro necessità e spese connesse all'età, avuto riguardo alla permanenza Per_2 delle ragazze presso ciascun genitore, con tempi prevalenti presso la madre, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ritenuto necessario che il padre debba contribuire alle spese abitative delle figlie, dispone che il sig. orrisponda alla Parte_1 signora l'importo complessivo di € 1260 mensili (€ 630 per ciascuna figlia), a CP_1 far data dal mese successivo al deposito del presente provvedimento oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT,
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11932/2023 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico , preso atto che, con Parte_5 sentenza non definitiva di status n. 17653/2023 pubbl. il 04/12/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento delle Parte_1 CP_1 figlie e entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1260 Per_1 Per_2 mensili (€ 630 per ciascuna figlia) oltre ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie nella misura del
50%; - compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 11932 dell'anno 2023, vertente tra
- nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Meliti e Simona C.F._1
Bevilacqua, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nata a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Di Bernardino, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 19.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario nel Comune di Castelrotto (BZ) in data 02.10.1999 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Comune di Castelrotto
-Bolzano-, anno 1999, n. 20, parte 2, serie A), dal quale nascevano le figlie Per_1
(30/04/2004) e (10/04/2007); l'unione familiare, all'inizio felice, entrava Per_2 progressivamente in una crisi irreversibile, per il venir meno dell'affectio tra i coniugi;
con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 23 luglio 2019 (Prot. 1232/2019, nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
Ufficio Affari Civili, del 26/07/2019), le parti addivenivano alla loro separazione concordando l'affido condiviso delle figlie, allora minorenni, e la loro collocazione presso la madre;
il sig. si impegnava a versare alla moglie la somma di € Parte_1 78.000, contestualmente all'atto di vendita della ex casa familiare, somma destinata a permetterle di far fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile che sarebbe stato destinato a nuova abitazione familiare, nonché una ulteriore somma di € 48.000, a titolo di pagamento anticipato dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e (pari a complessivi € 800 mensili, € 400 per ciascuna figlia), per la Per_1 Per_2 durata di cinque anni (sino al mese di luglio 2024); le spese straordinarie sarebbero state sostenute da entrambi i genitori al 50%. Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore che il contributo paterno per Per_2 il mantenimento delle figlie fosse rideterminato in complessivi € 600 mensili (€300 per ciascuna figlia), ripartendosi le spese straordinarie nella misura del 70% a carico della signora stante la sua migliorata situazione economica, ad eccezione delle spese CP_1 relative all'università della figlia , da sostenersi comunque in maniera inferiore Per_1 rispetto alla madre.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di divorzio, CP_1 contestava quanto dedotto ex adverso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita. Oltre a ciò, la resistente, avuto riguardo alla condizione complessiva delle parti, chiedeva l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie fino alla somma di € 950 mensili ciascuna (per complessivi € 1.900), oltre alla metà delle spese straordinarie.
In data 13.06.2023 il Presidente f.f., sentite le parti e letti gli atti, confermava i provvedimenti della separazione.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, con sentenza non definitiva sullo status n. 17653/2023 pubbl. il 04/12/2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Con ordinanza del 24.04.2024 il Giudice istruttore, esaminati gli atti, ritenuta la superfluità della prova per testi articolata da parte ritenuta la causa documentale, CP_1 rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19.03.2025.
All'udienza fissata, il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 17653/2023 pubbl. il
04/12/2023), è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quelle riguardanti il quantum di mantenimento in favore delle figlie e non Per_1 Per_2 essendoci questioni afferenti all'affidamento, stante la loro maggiore età.
Per_ Contributo al mantenimento delle figlie ed Per_2
Le parti sono genitori di (21 anni) e (18 anni), entrambe maggiorenni e Per_1 Per_2 conviventi con la madre.
La figlia primogenita frequenta il corso di laurea di cinque anni (3+2) in Per_1
“Scienza dell'alimentazione e nutrizione umana” presso l'Università Campus Biomedico in Roma (per la quale entrambi i genitori sostengono una retta annuale di complessivi €5.600). inoltre svolge lavori saltuari a tempo determinato part Per_1 time presso delle palestre (cfr. doc. 24 parte ricorrente) percependo una somma lorda di circa € 484. La seconda figlia invece, sta ultimando il percorso di studi superiori, Per_2 frequentando l'ultimo anno presso il Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro”. Entrambe le ragazze praticano sport, a livello agonistico (spesa Parte_2 annuale di circa € 570), danza Classica e danza Moderna presso la Scuola di Per_2 Danza Eur Associazione Sportiva Dilettantistica (spese €180 per dieci mensilità, oltre
€1.000 per saggio annuale). Con l'ordinanza presidenziale venivano confermate le statuizioni separative, che prevedevano a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi € 800 mensili (somma pagata anticipatamente per cinque anni in un'unica soluzione di € 48.000) oltre al 50% delle spese straordinarie. La questione controversa del presente giudizio riguarda proprio il quantum di mantenimento delle figlie, decorsi i 5 anni dall'accordo di separazione. Secondo la madre, il contributo dovrebbe essere aumentato in modo da ricomprendere una partecipazione del padre alle spese abitative delle figlie (peraltro aumentate in quanto, a seguito di disdetta dalla precedente locazione, il nuovo canone è di € 1500 +
€300 di condominio mensile) Secondo il padre, il suo contributo al mantenimento delle figlie dovrebbe essere diminuito ad € 600 per entrambe, stante il peggioramento delle sue condizioni economiche e il miglioramento di quelle della madre.
Osserva il Collegio che, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze delle figlie, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Al momento dell'accordo di separazione, era previsto che il padre corrispondesse (oltre al mantenimento periodico) alla madre € 78.000, per permetterle di far fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile che sarebbe stato destinato a nuova abitazione familiare, contestualmente all'atto di vendita della ex casa familiare.
Per questa ragione, secondo la madre, decorsi i 5 anni, il nuovo assegno dovrebbe essere determinato in modo da ricomprendere le spese abitative.
Il sig. -come dallo stesso dichiarato all'udienza di prima comparizione e negli Parte_1 scritti difensivi- è consulente finanziario a Partita IVA presso la società AZ Capital MA GR (dal 2015) con un reddito netto di circa € 2.000 mensili (cfr. MOD 730 del 2022 periodo d'imposta 2021, reddito netto annuale € 28.949; MOD 730 del 2023 periodo d'imposta 2022, reddito netto annuale € 25.721; MOD 730 del 2024 periodo d'imposta 2023, reddito netto annuale € 24.362). Il ricorrente ha dichiarato di detenere azioni AZ il cui controvalore al 31 gennaio 2024 ammonta ad € 23.066 (cfr. doc. 21). Infine, sostiene mensilmente un canone di locazione dell'appartamento dove vive (sito in Roma, Via Accademia Albertina, 16, proprietà di famiglia) di € 900 mensili. Di contro la signora risulta dalla documentazione versata in atti- svolge Parte_3 attività di agente di commercio, informatore medico scientifico per la Farmaderma s.r.l., con compensi variabili per circa 3.000/3.500 mensili (redditi 2022 periodo d'imposta 2021, reddito netto annuale € 29.665; redditi 2023 periodo d'imposta 2022, reddito netto annuale € 35.772; redditi 2024 periodo d'imposta 2023, reddito netto annuale € 44.717). Inoltre, la signora ha dichiarato di percepire una ulteriore fonte di reddito derivante dalla quota del 50% del canone di locazione di una abitazione in Roma (Via Anonino Giuffre', 122, pervenuta giusta successione materna) cointestata con la sorella, pari a circa € 331,80 netti. Da ultimo -come evidenziato nei propri scritti conclusionali- parte resistente si è trovata ad affrontare, assieme alle figlie, un nuovo trasloco in un altro immobile (sito in Roma, Via Mar della Cina 142), per il quale sostiene un canone mensile (maggiorato rispetto al precedente immobile per il quale pagava un canone di € 1.400) di € 1.500 mensili, oltre a spese condominiali di € 300 mensili e spese di trasloco. Dall'istruttoria complessivamente svolta, è emerso che la situazione complessiva di entrambe le parti è rimasta sostanzialmente invariata. La signora si fa CP_1 interamente carico delle spese abitative delle figlie con le stesse conviventi (ad oggi ammontanti a circa € 1.800 mensili), ripartendo con il sig. le restanti spese Parte_1 straordinarie. Di contro il padre (che provvede al versamento di un contributo di € 800, oltre alla metà delle spese straordinarie), nei propri scritti difensivi, ha chiesto una riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie, evidenziando le sue difficoltà economiche e la circostanza che la figlia aveva reperito lavoretti Per_1 saltuari che le consentivano di guadagnare un po' di soldi (circa €400 mensili).
A fronte del dedotto peggioramento delle condizioni, il Collegio evidenzia che dalla documentazione prodotta emerge al contrario un miglioramento della capacità economica del Sig. che, all'epoca della separazione, dichiarava un reddito Parte_1 annuo di € 6.055,00, di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 23 luglio 2019 n. 1232/2019, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, Ufficio Affari Civili, in data 26 luglio 2019.
Vi sono elementi per ritenere non verosimili le dichiarazioni di redditi del a Parte_1 fronte delle spese sostenute e del tenore di vita (settimane bianche, locazione casa a
Sabaudia, università privata della figlia maggiore, canone di locazione), non sostenibile con i soli proventi della alienazione della casa coniugale senza pensare ad una prospettiva futura. Dall'istruttoria documentale, inoltre, è emersa una collaborazione del sig. on Parte_1 l'agenzia immobiliare del fratello (cfr. ricevute di compensi per prestazioni occasionali emesse alla ROMACASA di nel 2021 e 2022). Parte_4
La circostanza che tali informazioni non siano state inserite nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unitamente al fatto che i redditi sia al momento della separazione sia, sia pure in misura inferire, oggi, siano non commisurati al tenore di vita, lascia presumere introiti maggiori rispetto a quanto dichiarato.
In considerazione di quanto sopra, dato atto delle esigenze di vita delle figlie e Per_1
delle loro necessità e spese connesse all'età, avuto riguardo alla permanenza Per_2 delle ragazze presso ciascun genitore, con tempi prevalenti presso la madre, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ritenuto necessario che il padre debba contribuire alle spese abitative delle figlie, dispone che il sig. orrisponda alla Parte_1 signora l'importo complessivo di € 1260 mensili (€ 630 per ciascuna figlia), a CP_1 far data dal mese successivo al deposito del presente provvedimento oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT,
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11932/2023 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico , preso atto che, con Parte_5 sentenza non definitiva di status n. 17653/2023 pubbl. il 04/12/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento delle Parte_1 CP_1 figlie e entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1260 Per_1 Per_2 mensili (€ 630 per ciascuna figlia) oltre ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie nella misura del
50%; - compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi