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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 998/2022 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentata e difesa giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1 al presente atto, dall'Avv. Rossella Gallucci, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Gallucci, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rionero in Vulture piazza Capitano Plastino 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. CP_1
Via Rossini snc., rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Arabia, giusta procura per notaio Per_1
in atti,
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 6.4.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 18% di danno biologico a causa dello svolgimento sin dal 1995 di attività lavorativa (operaia addetta alla linea, reparto
UTE 6) dal 1995 al 1998; SELLATURA PORTE – dal 1998 al 2014, Parte_2
PREPARAZIONE CESTELLI;
SEQUENZIAMENTO VOLANTI e sequenziamento libretti (UTE
17) dal 2015 fino al 2016; alla guida di un mezzo elettrico, Bull con Controparte_2
tre ruote - dal 2016 e dal 2018 mansione di carrellista - appiedata all'area interscambio, sino al luglio
2020; dal 2020 al 2021), per la quale in data 25.1.2021 proponeva domanda per Parte_3
il riconoscimento delle seguenti patologie: “esiti di riparazione della cuffia dei rotatori spalla dx
(intervento del 15/01/2020), esiti di rottura della cuffia dei rotatori spalla dx, sottoposta ad intervento chirurgico di Riparazione per via artroscopica (intervento del 16/01/2020) con posizionamento di vite metallica, esiti di intervento chirurgico di Tunnel Carpale”,
L' rigettava la domanda sicchè la ricorrente si vedeva costretta a ricorrere al giudice del lavoro CP_1 per l'accertamento a seguito delle patologie già riconosciute dall' del grado di inabilità almeno CP_1 del 18% e condannare l' al pagamento della somma per danno biologico, con vittoria di spese CP_3
e onorari di causa.
Si costituiva l regolarmente citato opponendosi alla domanda per la correttezza dela valutazione CP_1
operata.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova per testi e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, riassegnata la causa, sulla discussione orale della parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Il Consulente Tecnico, dott. con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di Persona_2 condividere e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso che, a seguito dell'infortunio in itinere è affetta da “periartrite scapolo-omerale dx Parte_4 in esiti di riparazione artroscopica di lesione della cuffia dei rotatori (tendine del sovraspinoso)”
Trattasi di malattia professionale Il danno biologico è quantificabile nella misura del dieci per cento”. D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte ricorrente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto.
Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura del 9% a far data dal marzo 2021.
3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1
in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alla complessità bassa e delle fasi di causa, come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 6.4.2022, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e determina il grado di inabilità in misura del 10%;
2) Condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento della somma di euro CP_1
2.697,00 oltre Iva e CPA, a titolo di spese e onorari di causa in favore della ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla