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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/12/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA N.
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice Relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'8 luglio 2024, da
1) Parte_1
Nato a Como (CO) il 22 ottobre 1968
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Marco Pola del Foro di Milano
e
2) Parte_2
Nata a Milano (MI) il 24 gennaio 1978
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Marco Pola del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BI (CO), optando per il regime della separazione dei beni in data 16 settembre 2011 (atto n. 12, parte I, Uf. 01, anno 2011);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a non interferire reciprocamente l'uno nella vita dell'altro.
2) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1
la casa coniugale sita in BI (CO), Via Della Libertà n. 2/A (i genitori di Per_1
abiteranno la casa coniugale con le turnazioni di seguito indicate al punto n. 5), con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questione di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3) La casa coniugale, sita a BI (CO) in Via Della Libertà n. 2/A, viene assegnata ad entrambi i coniugi (con le turnazioni tra di loro indicate al punto n. 5) che segue), con i mobili, gli arredi e i corredi ivi esistenti sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di . Per_1
4) Sul punto, i coniugi sono d'accordo che eventuali nuove relazioni affettive non comporteranno l'ingresso di nuovi eventuali compagni nell'abitazione coniugale.
5) Il padre resterà in compagnia di , presso la casa coniugale, nel rispetto delle Per_1
seguenti modalità e salvo ogni diverso e migliore accordo:
5.1. a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalla fine dell'orario scolastico sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
5.2. martedì dalle ore 19:00 sino a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
5.3. giovedì dalle ore 19:00 sino a venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
5.4. nella settimana non coincidente con il weekend di pertinenza paterna, il padre potrà restare in compagnia di lunedì dalle ore 19:00 sino a martedì mattina con Per_1
accompagnamento a scuola e il mercoledì dalle ore 19:00 sino a giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
resta inteso che, in caso di reciproci bisogni, necessità e/o urgenze, i coniugi potranno concordare diversi orari compatibilmente con le eIGenze del figlio.
5.5. Nelle vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé per una settimana Per_1
fra giugno e luglio e per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto (periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno); in difetto di accordo o di comunicazioni tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio, negli anni pari, i primi 15 giorni di agosto e, negli anni dispari, gli ultimi 15 giorni di agosto, nonché la prima settimana di luglio (da venerdì sera al venerdì successivo). Si precisa che, nel predetto periodo di agosto, le turnazioni previste ai punti nn. 5.1), 5.2), 5.3), 5.4) sono da ritenersi sospese.
5.6. Nelle vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé Per_1
dal giorno della chiusura della scuola fino al primo gennaio, mentre la madre potrà tenere con sé dal primo gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. I genitori, ad anni Per_1
alterni, indipendentemente dalla predetta turnazione, trascorreranno (presso la casa coniugale) la sera della Vigilia di Natale o il giorno di Natale con il figlio con la precisazione che, entrambi i genitori potranno incontrare per gli auguri e per la consegna dei regali. Per_1
In caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé , negli anni pari, della Per_1
chiusura della scuola fino al primo gennaio mattina, negli anni dispari, dal primo gennaio sino alla ripresa delle lezioni.
5.7. Nelle vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni, starà con ciascun Per_1 genitore per l'intero periodo pasquale. In difetto di accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo negli anni dispari mentre la mamma potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo negli anni pari.
5.8. Nelle vacanze scolastiche di carnevale: ad anni alterni, starà con ciascun Per_1 genitore per l'intero periodo di carnevale. In difetto di accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo negli anni pari mentre la mamma potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo negli anni dispari.
5.9. Le festività scolastiche connesse al 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre,
Santo Patrono e 8 dicembre, saranno trascorse da con i genitori con la seguente Per_1
alternanza: in difetto di diverso accordo tra le parti, negli anni dispari, trascorrerà Per_1
con il padre le festività del 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre;
negli anni pari, Per_1
trascorrerà con il padre le festività del 1° maggio, Santo Patrono ed 8 dicembre.
6) Il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento per il figlio, l'importo mensile di € 1.500,00 per 12 mensilità. Detto importo andrà versato entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra . Parte_2
7) Il padre si farà altresì carico del 100% delle spese straordinarie di che, in ogni Per_1
caso, dovranno essere previamente concordate tra i genitori, secondo le linee guida del
Tribunale di Como che si riportano qui di seguito:
7.1. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
7.2. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
7.3. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari di accompagnare e riprendere i figli da scuola;
7.4. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
7.5. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
7.6. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7.7. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7.8. Le parti concordano altresì che, nelle predette spese straordinarie interamente a carico del IG. siano da ritenersi ricomprese anche le seguenti: tutte le spese relative Pt_1 all'abitazione coniugale sita in BI (CO) e precisamente tutte le utenze, spese di manutenzione, spese condominiali ordinarie e straordinarie;
la mensa scolastica di;
Per_1
le eventuali iscrizioni a centri estivi;
le spese inerenti a periodi di vacanza che passerà Per_1 con la mamma (hotel e voli); l'abbigliamento tecnico di;
le spese per il mantenimento Per_1
del cane . Per_2
8) Il IG. verserà alla moglie, quale contributo mensile al mantenimento, Parte_1
l'importo di € 1.500,00 per 12 mensilità. Detto importo andrà versato entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra . Parte_2
9) Il IG. si impegna, altresì, a sostenere un canone di locazione Parte_1
(quantificabile nell'importo massimo di € 1.000,00 mensili) per le eIGenze abitative della IG.ra per il tempo in cui quest'ultima non vivrà nella casa coniugale. Parte_2 10) Salvo diverso accordo fra le parti, il cane AC – collocato presso la casa coniugale sita in BI (CO) – seguirà gli spostamenti del figlio minore, anche con riguardo ai periodi di vacanza.
11) Il IG. autorizza sin da ora la IG.ra a domandare il 100% Parte_1 Parte_2 delle detrazioni fiscali per il figlio a carico e a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per i figli.
12) I genitori dichiarano di concedersi sin da ora reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio per essi stessi, nonché per il figlio minore.
13) Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
14) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
15) Le parti sottoscrivono anche personalmente il presente ricorso a domanda congiunta.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne
è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 16 settembre 2011 in BI (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BI (CO)
(al n. 12, parte I, Uf. 01, anno 2011 ),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BI (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 29.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice Relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'8 luglio 2024, da
1) Parte_1
Nato a Como (CO) il 22 ottobre 1968
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Marco Pola del Foro di Milano
e
2) Parte_2
Nata a Milano (MI) il 24 gennaio 1978
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Marco Pola del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BI (CO), optando per il regime della separazione dei beni in data 16 settembre 2011 (atto n. 12, parte I, Uf. 01, anno 2011);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a non interferire reciprocamente l'uno nella vita dell'altro.
2) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1
la casa coniugale sita in BI (CO), Via Della Libertà n. 2/A (i genitori di Per_1
abiteranno la casa coniugale con le turnazioni di seguito indicate al punto n. 5), con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questione di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3) La casa coniugale, sita a BI (CO) in Via Della Libertà n. 2/A, viene assegnata ad entrambi i coniugi (con le turnazioni tra di loro indicate al punto n. 5) che segue), con i mobili, gli arredi e i corredi ivi esistenti sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di . Per_1
4) Sul punto, i coniugi sono d'accordo che eventuali nuove relazioni affettive non comporteranno l'ingresso di nuovi eventuali compagni nell'abitazione coniugale.
5) Il padre resterà in compagnia di , presso la casa coniugale, nel rispetto delle Per_1
seguenti modalità e salvo ogni diverso e migliore accordo:
5.1. a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalla fine dell'orario scolastico sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
5.2. martedì dalle ore 19:00 sino a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
5.3. giovedì dalle ore 19:00 sino a venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
5.4. nella settimana non coincidente con il weekend di pertinenza paterna, il padre potrà restare in compagnia di lunedì dalle ore 19:00 sino a martedì mattina con Per_1
accompagnamento a scuola e il mercoledì dalle ore 19:00 sino a giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
resta inteso che, in caso di reciproci bisogni, necessità e/o urgenze, i coniugi potranno concordare diversi orari compatibilmente con le eIGenze del figlio.
5.5. Nelle vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé per una settimana Per_1
fra giugno e luglio e per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto (periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno); in difetto di accordo o di comunicazioni tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio, negli anni pari, i primi 15 giorni di agosto e, negli anni dispari, gli ultimi 15 giorni di agosto, nonché la prima settimana di luglio (da venerdì sera al venerdì successivo). Si precisa che, nel predetto periodo di agosto, le turnazioni previste ai punti nn. 5.1), 5.2), 5.3), 5.4) sono da ritenersi sospese.
5.6. Nelle vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé Per_1
dal giorno della chiusura della scuola fino al primo gennaio, mentre la madre potrà tenere con sé dal primo gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. I genitori, ad anni Per_1
alterni, indipendentemente dalla predetta turnazione, trascorreranno (presso la casa coniugale) la sera della Vigilia di Natale o il giorno di Natale con il figlio con la precisazione che, entrambi i genitori potranno incontrare per gli auguri e per la consegna dei regali. Per_1
In caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé , negli anni pari, della Per_1
chiusura della scuola fino al primo gennaio mattina, negli anni dispari, dal primo gennaio sino alla ripresa delle lezioni.
5.7. Nelle vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni, starà con ciascun Per_1 genitore per l'intero periodo pasquale. In difetto di accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo negli anni dispari mentre la mamma potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo negli anni pari.
5.8. Nelle vacanze scolastiche di carnevale: ad anni alterni, starà con ciascun Per_1 genitore per l'intero periodo di carnevale. In difetto di accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo negli anni pari mentre la mamma potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo negli anni dispari.
5.9. Le festività scolastiche connesse al 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre,
Santo Patrono e 8 dicembre, saranno trascorse da con i genitori con la seguente Per_1
alternanza: in difetto di diverso accordo tra le parti, negli anni dispari, trascorrerà Per_1
con il padre le festività del 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre;
negli anni pari, Per_1
trascorrerà con il padre le festività del 1° maggio, Santo Patrono ed 8 dicembre.
6) Il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento per il figlio, l'importo mensile di € 1.500,00 per 12 mensilità. Detto importo andrà versato entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra . Parte_2
7) Il padre si farà altresì carico del 100% delle spese straordinarie di che, in ogni Per_1
caso, dovranno essere previamente concordate tra i genitori, secondo le linee guida del
Tribunale di Como che si riportano qui di seguito:
7.1. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
7.2. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
7.3. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari di accompagnare e riprendere i figli da scuola;
7.4. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
7.5. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
7.6. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7.7. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7.8. Le parti concordano altresì che, nelle predette spese straordinarie interamente a carico del IG. siano da ritenersi ricomprese anche le seguenti: tutte le spese relative Pt_1 all'abitazione coniugale sita in BI (CO) e precisamente tutte le utenze, spese di manutenzione, spese condominiali ordinarie e straordinarie;
la mensa scolastica di;
Per_1
le eventuali iscrizioni a centri estivi;
le spese inerenti a periodi di vacanza che passerà Per_1 con la mamma (hotel e voli); l'abbigliamento tecnico di;
le spese per il mantenimento Per_1
del cane . Per_2
8) Il IG. verserà alla moglie, quale contributo mensile al mantenimento, Parte_1
l'importo di € 1.500,00 per 12 mensilità. Detto importo andrà versato entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra . Parte_2
9) Il IG. si impegna, altresì, a sostenere un canone di locazione Parte_1
(quantificabile nell'importo massimo di € 1.000,00 mensili) per le eIGenze abitative della IG.ra per il tempo in cui quest'ultima non vivrà nella casa coniugale. Parte_2 10) Salvo diverso accordo fra le parti, il cane AC – collocato presso la casa coniugale sita in BI (CO) – seguirà gli spostamenti del figlio minore, anche con riguardo ai periodi di vacanza.
11) Il IG. autorizza sin da ora la IG.ra a domandare il 100% Parte_1 Parte_2 delle detrazioni fiscali per il figlio a carico e a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per i figli.
12) I genitori dichiarano di concedersi sin da ora reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio per essi stessi, nonché per il figlio minore.
13) Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
14) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
15) Le parti sottoscrivono anche personalmente il presente ricorso a domanda congiunta.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne
è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 16 settembre 2011 in BI (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BI (CO)
(al n. 12, parte I, Uf. 01, anno 2011 ),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BI (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 29.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa Barbara Cao