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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 281 decies e seguenti Cod. proc. Civ.)
nella causa civile n. 156/2024 v.g. promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e da nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Ghana) il 13 settembre 1966 (c.f.: ) rappresentati e difesi dagli C.F._2
avv.ti Luca Carpitella e Michele Dorizzi per mandato e domiciliati come in atti –
ricorrenti -
Governo (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato – resistente –
contro
, nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Carpitella e Michele C.F._3
Dorizzi per mandato e domiciliata come in atti – istante -
e con l'intervento del Procuratore Generale
***
riconoscimento sentenza straniera – adozione
***
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 8 marzo 2024, notificato con decreto,
[...]
nato a [...] il [...] cittadino italiano e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], ciascuno in Parte_2
proprio ed in qualità di esercenti la patria potestà sulla minore Controparte_2
, nata ad [...] il [...] residenti in adivano
[...] CP_1
la Corte d'Appello di Venezia chiedendo il riconoscimento del decreto di adozione pronunciato dalla Corte di Giustizia Distrettuale di CC (Ghana) in loro favore per la minore . Esponevano che: Controparte_2 Parte_3
risiedeva in Italia da anni ed aveva ottenuto la cittadinanza italiana svolgendo regolare lavoro retribuito;
si era sposato civilmente in Ghana con Parte_3 [...]
e che l'atto era stato trascritto in Italia;
la figlia adottiva – Parte_2
come tale riconosciuta con decreto di adozione della Corte di Giustizia di CC - era la loro nipote perché il padre biologico era figlio di e di Per_1 Parte_1
i genitori biologici e Parte_2 Persona_2 Persona_3
, non potendo accudire la piccola , avevano dato
[...] Controparte_2
il consenso per l'adozione della figlia biologica in favore dei nonni Parte_1
e in Ghana e che nel 2013 la minore Parte_2 [...]
, figlia adottiva secondo il diritto ghanese, si era ricongiunta Controparte_2
con i nonni in Italia recandosi a A fronte del rifiuto dell'Ufficiale di Stato CP_1
civile di trascrivere il decreto di adozione, chiedevano il riconoscimento del provvedimento dando conto che così come Parte_2 [...]
, studentessa in erano titolari di permesso di Controparte_2 CP_1
soggiorno per motivi familiari e risiedevano con sempre a Parte_1 CP_1
nell'abitazione familiare. In diritto rilevavano che la L. n. 218/1995 prevedeva il riconoscimento automatico dell'adozione da parte dell'ufficiale dello stato civile,
mentre il vaglio del Tribunale dei Minorenni previsto dalla legge sulle adozioni era eccezionale ed era limitato alla c.d. adozione internazionale. Il riconoscimento del decreto avrebbe dovuto avvenire in presenza di quattro condizioni: competenza dell'Autorità che aveva emesso l'atto; efficacia nell'ordinamento estero considerato;
non contrarietà all'ordine pubblico e rispetto dei diritti di difesa. Trattandosi di adozione nazionale estera, soggiungevano i ricorrenti, erano da applicare gli artt. 65 e Si costituiva il per il Sindaco del Comune di affermando Controparte_1 CP_1
la propria legittimazione ma contrastando la domanda perché il riconoscimento dell'adozione avrebbe comportato, in senso contrario all'ordine pubblico, il rapporto di fratellanza tra la minore ed il proprio padre in violazione degli artt. 65 e 66 della legge n. 218/1995. Parimenti rilevava che in relazione all'atto di adozione sarebbe stato competente il Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della legge n. 218/1995.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso
Acquisito l'originale del decreto di adozione, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , nata ad [...] Controparte_2
(Ghana) il 10 marzo 2006, maggiorenne, che si costituiva chiedendo il riconoscimento del decreto, la causa veniva rimessa alla decisone per l'udienza del 7 aprile 2025, con modalità telematiche non in presenza, previo deposito di scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte d'Appello.
3.1.- Sussiste la legittimazione del per il Sindaco del comune di Controparte_1
Ufficiale del Governo. Infatti (Cass. S.U. sentenza n. 12193 del 8 maggio CP_1
2019) in presenza del rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, si dà luogo, se non determinata da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della l. n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il , legittimato a spiegare intervento in causa Controparte_1
e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile. Poiché si fa questione, anche, di trascrizione del decreto di adozione nei registri dello Stato civile del comune, il Ministero dell'interno,
articolazione superiore del Sindaco, ufficiale del Governo, è legittimato.
3.2.- é nata ad [...] il [...], Controparte_2
dopo l'introduzione di questo giudizio (di cui al ricorso depositato il 8 marzo 2024) è
divenuta maggiorenne;
per tale ragione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
3.3.- Sussiste la competenza funzionale della Corte d'Appello secondo il procedimento disciplinato dall'art. 67 L. 218/1005. Infatti (Cass. S.U. n. 9006 del 31 marzo 2021)
occorre distinguere tra l'ipotesi del riconoscimento dell'adozione piena disposta all'estero (anche con le modalità dell'adozione c.d. mite) e per la quale devono applicarsi le norme di cui gli artt. 64, 65, 66 della legge n. 218/1995, come nel caso, e quella della "adozione internazionale" contemplata dalla L. n. 184 del 1983, volta a creare un nuovo legale familiare tra la minore e l'adottante, destinato a soppiantare i precedenti legami famigliari con la famiglia d'origine e per la quale la competenza avrebbe dovuto dirsi del Tribunale per i Minorenni. Proprio in un caso di sentenza di adozione ottenuta da una coppia mista (cittadino italiano naturalizzato statunitense e cittadino statunitense) per un minore, cittadino statunitense, è stata affermata la competenza della Corte d'Appello secondo la disciplina del riconoscimento di cui agli artt. 64, 65 e 66 della stessa L. 218/1995 perché, stante il richiamo operato da tale norma (art. 41) alle disposizioni delle leggi speciali in tema di adozione dei minori regolate dagli artt. da 29 a 39 quater L. 183/1984 -- che in ottemperanza alla disciplina della Convenzione dell'Aja regolava l'adozione di minori stranieri disciplinando le varie fasi dalla idoneità degli adottanti fino alla decisione sullo status -- era applicabile tale normativa in presenza di specifici requisiti soggettivi, requisiti nel caso inesistenti.
Tale seconda alternativa era applicabile solo nel caso in cui entrambi i richiedenti, a norma dell'art. 29 bis comma 1 L. 183/1984, fossero cittadini italiani, ipotesi assente in questo caso perché si tratta, in particolare, di adozione chiesta da un cittadino del
Ghana, anche con cittadinanza italiana e di una cittadina del Ghana.
La controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis, è assoggettato al procedimento disciplinato dall'art. 67 L. 218/1995; il rito applicabile è delineato da tale norma ex art. 30 D.Lgs. 150 del 2001 e la competenza in unico grado è della Corte
d'Appello.
4.1.- La domanda per il riconoscimento del decreto è fondata. L'assoluta novità della questione di causa, per la quale non risultano precedenti giurisprudenziali in termini,
giustifica a norma dell'art. 92 2^ co. Cod. proc. Civ. la compensazione delle spese.
4.2.- Il Ministero dell' anche per il sindaco di ha contrastato il CP_1 CP_1
riconoscimento del decreto per contrarietà all'ordine pubblico rilevando che attraverso la delibazione l'adottata sarebbe divenuta per la legge italiana sorella del proprio genitore e figlia dei nonni oltre che sorella del proprio padre;
questo perché, come allegato anche dagli istanti, il padre adottivo risulta a sua volta Parte_1
padre del genitore biologico ( ) di Persona_2 Controparte_2
il quale genitore biologico, unitamente alla madre biologica - si Persona_3
sostiene - non potendo accudire , aveva prestato il Controparte_2
consenso per l'adozione della figlia biologica in favore dei nonni e Parte_1
Parte_2 La prospettazione del non è condivisibile. CP_1
4.3.1.- Varrà considerare, in generale, che (Cass. ordinanza n. 8462 del 24 marzo 2023)
in tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del
1995, ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico" e la stessa, secondo tale orientamento, non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò
in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito.
Essendo in predicato un decreto di adozione di minore (al tempo) che importerebbe la recisione dei rapporti della stessa con i genitori naturali;
essendo parimenti in questione un dictum, su materia di diritti personalissimi va da sé che la parte dispositiva dovrà esser valutata attentamente ed in una con quella contenutistica che varrà a ricostruire la stessa.
4.3.2.- Il dictum del decreto della Corte di CC, che reso la adottata figlia del nonno e sorella del proprio genitore, va letto alla luce della complessiva motivazione dalla quale emergono i seguenti aspetti:
-) la descrizione dell'alloggio degli adottanti in unitamente a quello in Ghana;
CP_1
la storia coniugale degli adottanti;
le generalità della minore Persona_4
(nell'atto di intervento si legge, diversamente: );
[...] Persona_5 -) gli antefatti come di seguito “La minore ha 10 mesi ed Persona_4
è la nipote dei richiedenti. I suoi genitori sono il Sig. e la Sig.ra Persona_2 [...]
. Come Indicato precedentemente, il padre della bambina è l'unico figlio Per_3
della seconda richiedente. A quanto dice, siccome suo figlio si è sposato, si è sentita così sola che quando hanno avuto la loro figlia ha deciso con il loro permesso di prenderla in custodia e vivere con lei. Si sono accordati prontamente e da allora la bambina è nelle sue cure ed è diventata sua figlia. Lei e suo marito hanno deciso di formalizzare il loro rapporto con lei in modo che la bambina diventi legalmente loro figlia”;
-) osservazione e valutazione: si afferma il legame con la minore ed il consenso dei genitori della bambina, il lavoro stabile dei richiedenti e la capacità di mantenimento;
-) la raccomandazione finale per l'adozione che risulta nell'interesse della minore.
Da parte del funzionario presentatore.
Poi l'accoglimento con la pronuncia del decreto di adozione del 18 gennaio 2007.
4.4.- Quanto all'ordine pubblico internazionale, per il riconoscimento delle sentenze straniere (Cass. S.U. sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022) lo stesso svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale. L'ordine pubblico (art. 16, comma 1, della legge n. 218/1995)
impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti e si identifica con l'“ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente -, caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo,
così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (tra le altre: Cass. n. 19405/2013; Cass. n. 19599/2016; Cass.,
S.U., n. 12193/2019; Cass., S.U., n. 38162/2022).
5.1.- Ritiene la Corte d'Appello che il decreto di adozione, del quale si chiede il riconoscimento nella Repubblica italiana, non sia contrario all'ordine pubblico internazionale.
In fatto è vero che il riconoscimento dell'efficacia in Italia del decreto di adozione renderebbe , genitore biologico della adottata Persona_2 Controparte_2
, fratello biologico della stessa perché figlio del comune genitore
[...]
biologico E' tuttavia vero che con il decreto rimarrebbero alcuni Persona_6
divieti, come prescritto dall'art. 27 della legge 184 del 1983.
5.2.- Come dato conto dalla giurisprudenza italiana e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, l'adozione costituisce l'"extrema ratio"
(Cass. ordinanza n. 4746 del 14 febbraio 2022 e Cassazione sentenza n. 13435 del 30
giugno 2016).
5.3.- E' vero che (Cass. sez. 1^ sentenza n. 8506 del 19 novembre 1987) in tema d'adozione internazionale, ed al fine della declaratoria d'efficacia del provvedimento d'adozione o d'affidamento preadottivo dell'autorità straniera, od altro provvedimento dalla stessa emesso in materia di tutela e protezione del minore (artt. 31 e 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184), le circostanze che tali provvedimenti, in conformità della legge dello stato estero, si ricolleghino ad un accordo fra adottanti e genitori (o legali rappresentanti) dell'adottando, a titolo di autorizzazione preventiva o successiva omologazione, ovvero siano destinati a produrre effetti diversi rispetto a quelli assegnati dall'ordinamento interno alla suddetta declaratoria (art. 33 della citata legge),
non sono di per sé ostative, purché i provvedimenti medesimi non si limitino a recepire o coprire convenzioni private, ma siano rivolti a tutelare l'interesse del minore, in stato d'abbandono, di acquisire una famiglia idonea, ed altresì esprimano il consenso ad un suo allontanamento in via definitiva dalla comunità di origine, con espatrio in altro
Paese, atteso che, nel concorso di queste condizioni, la diversità di disciplina non interferisce sui principi fondamentali dello stato in tema di diritto di famiglia e dei minori, i quali soltanto sono posti come limite inderogabili a quella delibazione. Tali
accordi, e le pronunce che li validano, debbono rispondere all'esigenza di tutela del minore in stato di reale abbandono che, invero, costituisce il cardine alla disciplina tanto che, in mancanza, gli accordi non possono trovare tutela.
5.4.- Gli effetti del decreto della Corte di CC, che pur altera il rapporto parentale di discendenza diretta della minore determinando la possibile recisione dei rapporti con i genitori biologici, non possono dirsi contrari all'ordine pubblico.
Da un lato, in fatto, perché la statuizione è stata resa considerando ed appurando che attraverso la stessa viene soddisfatto l'interesse della minore e dall'altro che sussiste la capacità accudente dei nonni, pur in una situazione in cui pare assente l'abbandono totale. Nell'ordinamento italiano (Cass. ordinanza n. 20322 del 23 giugno 2022) è previsto l'istituto dell'adozione c.d. mite che ha il proprio fondamento normativo nell'art. 44,
comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 e consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore,
che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. Il tutto a differenza dell'adozione c.d. legittimante che costituisce, invece, l'"extrema ratio", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.
Sotto tale profilo, dunque, il decreto non può dirsi contrario all'ordine pubblico.
In secondo luogo, specularmente, il fatto che attraverso il riconoscimento del decreto il padre posse divenire fratello della adottanda non costituisce elemento dirimente in quanto l'ordinamento interno, con valenza anche per l'ordine pubblico, ammette la c.d.
adozione mite da parte dei nonni (Cass. ordinanza n. 21173 del 31 luglio 2023) che quindi trova piena ammissibilità nell'ordinamento italiano tanto che nemmeno sotto tale profilo si ammetterebbe la violazione dell'ordine pubblico. L'istituto ha poi trovato piena conformità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2023 da cui emerge che l'attuale disciplina dell'adozione piena non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine, ritenendo così infondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate sull'articolo 27, co. 3, della legge n. 184 del 1983.
p.q.m.
- accoglie il ricorso;
- dichiara il riconoscimento nella Repubblica italiana del decreto della Corte
Distrettuale di CC (Ghana) importante adozione di Parte_4
, nata ad CC (Ghana) il [...], in [...] nato a
[...] Parte_1
EK (Ghana) il 06.03.1966 e di nata a Parte_2
AK (Ghana) il 13.09.1966;
compensa le spese;
dispone d'ufficio a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 che in caso di diffusione del presente decreto in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 11 aprile 2025
Il presidente estensore
Dott. Massimo Coltro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
67 della L. 218/1995.