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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1240 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2025, promossa da in atti Parte 1 Parte_2 2 Parte_3 و.
generalizzati, dall'Avvocato Giuseppe Coletta, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in
Ferentino, alla Via Alfonso Bartoli, n.72, in forza della procura in calce all'atto;
-Attore-
CONTRO
Controparte_1 _in atti generalizzata, dall'Avv. Paolo Bioci con Studio in Torino, in Via Pietro Micca, n.20, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariavittoria
Fratarcangeli, sito in Frosinone, Via Federico Fellini, n.4, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al proprio atto;
-Convenuta-
E
in atti generalizzata, dall'Avv. Giuseppe Ciliberti, Controparte_2 elettivamente domiciliata in presso il suo studio legale in Roma, in Via Monte Zebio, n. 28, in virtù di delega apposta su foglio separato del proprio atto;
-Convenuta-
Oggetto: responsabilità da sinistro stradale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c., i signori Pt 1 , Pt 2 e Parte 3 hanno adito il
Tribunale affinché, accertata la responsabilità delle parti convenute, sia accolta la domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 80.000,00 per ciascun ricorrente, nella loro qualità di eredi della zia Per 1.
La stessa, affetta da gravi disabilità fisiche, è deceduta in seguito a un sinistro stradale avvenuto il 13
luglio 2010, che - secondo la ricostruzione offerta dagli attori sarebbe stato causato da una manovra
-
improvvisa e negligente compiuta dal conducente di un pulmino intestato alla [...]
Controparte_1 veicolo assicurato presso la compagnia Controparte_3
Si è costituita in giudizio la società CP 1 proprietaria del mezzo (targa BX376GV) sul quale viaggiava la Parte 1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2947, c.c.
Nel merito, veniva contestato sia la mancanza di prova del rapporto parentale tra le parti attrici e la defunta, sia l'indeterminatezza dell'importo richiesto a titolo risarcitorio.
Anche la compagnia assicurativa si è costituita in giudizio, sollevando preliminarmente anche essa l'eccezione di prescrizione e ribadendo l'assenza di prova in ordine al rapporto familiare tra la vittima e i ricorrenti.
All'udienza telematica del 23 settembre 2025, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione. Ad avviso del Tribunale l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società [...]
Controparte 1 appare fondata, non essendo stata promossa la procedura obbligatoria di negoziazione assistita nei confronti del responsabile civile.
La negoziazione assistita, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione stradale,
costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, che non può essere omessa sulla base della mera supposizione circa l'eventuale rifiuto della controparte o l'improbabilità di raggiungere un accordo. Lo scopo dell'istituto, infatti, è proprio quello di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, verificando concretamente la possibilità di un'intesa tra le parti, con evidenti benefici in termini di economia processuale, rapidità e contenimento dei costi. Tuttavia, nulla osta all'eventuale riproposizione della domanda purché venga disposto il tentativo di negoziazione assistita così come previsto ex lege.
In considerazione della natura della controversia e della non particolare complessità della causa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dichiara l'improcedibilità della domanda di parte attrici;
- compensa le spese;
Frosinone 3/10/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. Lorenzo
CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1240 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2025, promossa da in atti Parte 1 Parte_2 2 Parte_3 و.
generalizzati, dall'Avvocato Giuseppe Coletta, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in
Ferentino, alla Via Alfonso Bartoli, n.72, in forza della procura in calce all'atto;
-Attore-
CONTRO
Controparte_1 _in atti generalizzata, dall'Avv. Paolo Bioci con Studio in Torino, in Via Pietro Micca, n.20, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariavittoria
Fratarcangeli, sito in Frosinone, Via Federico Fellini, n.4, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al proprio atto;
-Convenuta-
E
in atti generalizzata, dall'Avv. Giuseppe Ciliberti, Controparte_2 elettivamente domiciliata in presso il suo studio legale in Roma, in Via Monte Zebio, n. 28, in virtù di delega apposta su foglio separato del proprio atto;
-Convenuta-
Oggetto: responsabilità da sinistro stradale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c., i signori Pt 1 , Pt 2 e Parte 3 hanno adito il
Tribunale affinché, accertata la responsabilità delle parti convenute, sia accolta la domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 80.000,00 per ciascun ricorrente, nella loro qualità di eredi della zia Per 1.
La stessa, affetta da gravi disabilità fisiche, è deceduta in seguito a un sinistro stradale avvenuto il 13
luglio 2010, che - secondo la ricostruzione offerta dagli attori sarebbe stato causato da una manovra
-
improvvisa e negligente compiuta dal conducente di un pulmino intestato alla [...]
Controparte_1 veicolo assicurato presso la compagnia Controparte_3
Si è costituita in giudizio la società CP 1 proprietaria del mezzo (targa BX376GV) sul quale viaggiava la Parte 1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2947, c.c.
Nel merito, veniva contestato sia la mancanza di prova del rapporto parentale tra le parti attrici e la defunta, sia l'indeterminatezza dell'importo richiesto a titolo risarcitorio.
Anche la compagnia assicurativa si è costituita in giudizio, sollevando preliminarmente anche essa l'eccezione di prescrizione e ribadendo l'assenza di prova in ordine al rapporto familiare tra la vittima e i ricorrenti.
All'udienza telematica del 23 settembre 2025, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione. Ad avviso del Tribunale l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società [...]
Controparte 1 appare fondata, non essendo stata promossa la procedura obbligatoria di negoziazione assistita nei confronti del responsabile civile.
La negoziazione assistita, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione stradale,
costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, che non può essere omessa sulla base della mera supposizione circa l'eventuale rifiuto della controparte o l'improbabilità di raggiungere un accordo. Lo scopo dell'istituto, infatti, è proprio quello di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, verificando concretamente la possibilità di un'intesa tra le parti, con evidenti benefici in termini di economia processuale, rapidità e contenimento dei costi. Tuttavia, nulla osta all'eventuale riproposizione della domanda purché venga disposto il tentativo di negoziazione assistita così come previsto ex lege.
In considerazione della natura della controversia e della non particolare complessità della causa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dichiara l'improcedibilità della domanda di parte attrici;
- compensa le spese;
Frosinone 3/10/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. Lorenzo
CA