Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1035 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Simona Iavazzo Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1035 /2025 tra:
con il patrocinio dell'avv. Francesco Padalino, giusta procura in atti;
Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Francesco Navarra, giusta procura in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione– convenzione di negoziazione assistita;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 maggio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con accordo di negoziazione assistita in tema di separazione, depositato presso la Procura di
GI il 28.02.2025, i coniugi in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in GI il
20.05.2015 (atto n. 51, parte I, anno 2015) e che dall'unione nascevano i figli Persona_1
(il 9.09.2018) e (il 16.04.2021), chiedevano l'autorizzazione
[...] Persona_2 dell'accordo di separazione alle condizioni di cui allo stesso.
Con atto depositato il 5.03.2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di GI trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale, ex art. 6, n. 2, ultima parte del d.l. 12 settembre 2014, n.
132, non ritenendo conforme all'interesse dei minori l'accordo di negoziazione assistita depositato dalle parti.
All'udienza del 12.05.2025, le parti rendevano i chiarimenti richiesti e integravano le condizioni di separazione nell'interesse della prole e, all'esito, il Giudice si riservava di riferire immediamente al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che non constino fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di addivenire ad una pronuncia di separazione nei termini di cui all'accordo di negoziazione assistita, come integrato a verbale dell'udienza del
12.05.2025 a seguito delle modifiche indicate dal Tribunale.
Ritiene il Collegio che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti.
Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso dei minori, con collocazione stabile presso il padre e ampie modalità di visita per la madre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico della madre per i figli
(euro 100,00 ciascuno), che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti per come documentata in atti, dell'esigenza della madre di sostenere nuove spese di alloggio e degli ampi tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in GI il 20.05.2015;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
GI (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 51, parte I);
3. autorizza l'accordo e dichiara efficaci le condizioni indicate nella convenzione di negoziazione assistita del 27.02.2025, come integrata e modificata a verbale dell'udienza del 12.05.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in GI nella camera di consiglio del Tribunale, in data 15/05/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro