Art. 3.
Per i lavori necessari a difendere le strade provinciali e comunali contro le frane o le corrosioni dei fiumi e torrenti, lo Stato potra' accordare sussidi, alle provincie in misura non maggiore del terzo della spesa ed ai Comuni o Consorzi di Comuni in misura non maggiore della meta', secondo norme da stabilirsi con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. (1) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 , concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 756 , convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1832 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In estensione della disposizione dell' art. 3 della legge 30 giugno 1904, n. 293 , ove ricorrano eccezionali esigenze della viabilita', connesse con la difesa idraulica del territorio, lo Stato potra' accordare sussidi alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi per lavori di sistemazione e rettifica delle strade provinciali, comunali e consorziali in misura non maggiore del terzo della spesa".
Per i lavori necessari a difendere le strade provinciali e comunali contro le frane o le corrosioni dei fiumi e torrenti, lo Stato potra' accordare sussidi, alle provincie in misura non maggiore del terzo della spesa ed ai Comuni o Consorzi di Comuni in misura non maggiore della meta', secondo norme da stabilirsi con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. (1) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 , concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 756 , convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1832 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In estensione della disposizione dell' art. 3 della legge 30 giugno 1904, n. 293 , ove ricorrano eccezionali esigenze della viabilita', connesse con la difesa idraulica del territorio, lo Stato potra' accordare sussidi alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi per lavori di sistemazione e rettifica delle strade provinciali, comunali e consorziali in misura non maggiore del terzo della spesa".