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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2604/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Valeria Liuzzo, sito in Sant'Agata di Militello via Emilia n.8, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: mancato pagamento decreto di omologa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'oggetto della domanda spiegata è costituito dal mancato pagamento delle somme dovute a seguito del Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Patti, in data 14/10/2019, nel procedimento R.G.N.
1489/2016, con il quale, alla parte ricorrente, è stato riconosciuto il diritto alla pensione per cieco parziale, ex art. 3 della Legge 138/2001, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Nel merito la domanda è fondata, risultando in atti il decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Patti, in data 14/10/2019, nel procedimento R.G.N. 1489/2016, con il quale, alla parte ricorrente, è stato riconosciuto il diritto alla pensione per cieco parziale, ex art. 3 della Legge 138/2001, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. CP_ Non appare accoglibile la tesi sostenuta dall' secondo il quale, nel caso in esame, il decreto di omologa, emesso dal Dr. in data 14/10/2019, non menziona la prestazione di riferimento, e Per_1 che non è quella indicata “cecità totale o cecità parziale ex art. 3 della Legge 138/2001”, nel citato decreto di omologa, e che ai fini della pensione di invalidità per ciechi parziali è richiesto l'accertamento del residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, per cui il decreto di omologa in questione, non può dirsi positivo al fine delle prestazioni invocate, ed è pertanto da considerare negativo.
Infatti, sul punto, per come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.20847 del
2019, in tema di ATPO di cui all'art. 445 bis cpc, la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa, può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, sicchè in mancanza di contestazioni il decreto di omologa, questo diviene definitivo e non è successivamente contestabile, ne ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.. CP_ L' sul punto, poteva proporre dissenso, cosa che non ha fatto. CP_ Non appare accoglibile l'ulteriore eccezione sollevata dall' secondo cui il provvedimento di omologa non sarebbe stato notificato.
Questo, mancata notifica, potrà comportare, quale effetto, solo la non decorrenza degli interessi dal
14/10/2019 (data di emissione del decreto di omologa) al 19/07/2021 data di deposito del presente ricorso.
Considerato che la condizione reddituale attiene solo alla fase del pagamento delle prestazioni economiche e non anche alla fase del riconoscimento dei diritti invocati e comunque eventualmente solo limitatamente alla pensione per ciechi parziali (per il riconoscimento della indennità speciale per ciechi nulla occorre provare quanto a condizione reddituale), parte ricorrente ha dato prova di avere una età superiore ad anni 18, di essere cittadino Italiano residente in Italia.
Pertanto, e per le motivazioni sopra spiegate, la domanda deve essere accolta nei termini seguenti, con la condanna dell' a corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di indennità CP_1 speciale per ciechi parziali dalla domanda, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti e non corrisposti, come sopra indicati, ovvero dalla data di deposito del presente ricorso.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Valeria Liuzzo che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, così provvede;
Parte_1
1)Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, CP_1 le somme dovute a titolo di indennità speciale per ciechi parziali, dalla domanda al soddisfo, oltre gli interessi legali di cui in motivazione;
2)Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le CP_1 spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00, per compensi, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Valeria Liuzzo;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 27/06/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2604/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Valeria Liuzzo, sito in Sant'Agata di Militello via Emilia n.8, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: mancato pagamento decreto di omologa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'oggetto della domanda spiegata è costituito dal mancato pagamento delle somme dovute a seguito del Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Patti, in data 14/10/2019, nel procedimento R.G.N.
1489/2016, con il quale, alla parte ricorrente, è stato riconosciuto il diritto alla pensione per cieco parziale, ex art. 3 della Legge 138/2001, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Nel merito la domanda è fondata, risultando in atti il decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Patti, in data 14/10/2019, nel procedimento R.G.N. 1489/2016, con il quale, alla parte ricorrente, è stato riconosciuto il diritto alla pensione per cieco parziale, ex art. 3 della Legge 138/2001, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. CP_ Non appare accoglibile la tesi sostenuta dall' secondo il quale, nel caso in esame, il decreto di omologa, emesso dal Dr. in data 14/10/2019, non menziona la prestazione di riferimento, e Per_1 che non è quella indicata “cecità totale o cecità parziale ex art. 3 della Legge 138/2001”, nel citato decreto di omologa, e che ai fini della pensione di invalidità per ciechi parziali è richiesto l'accertamento del residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, per cui il decreto di omologa in questione, non può dirsi positivo al fine delle prestazioni invocate, ed è pertanto da considerare negativo.
Infatti, sul punto, per come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.20847 del
2019, in tema di ATPO di cui all'art. 445 bis cpc, la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa, può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, sicchè in mancanza di contestazioni il decreto di omologa, questo diviene definitivo e non è successivamente contestabile, ne ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.. CP_ L' sul punto, poteva proporre dissenso, cosa che non ha fatto. CP_ Non appare accoglibile l'ulteriore eccezione sollevata dall' secondo cui il provvedimento di omologa non sarebbe stato notificato.
Questo, mancata notifica, potrà comportare, quale effetto, solo la non decorrenza degli interessi dal
14/10/2019 (data di emissione del decreto di omologa) al 19/07/2021 data di deposito del presente ricorso.
Considerato che la condizione reddituale attiene solo alla fase del pagamento delle prestazioni economiche e non anche alla fase del riconoscimento dei diritti invocati e comunque eventualmente solo limitatamente alla pensione per ciechi parziali (per il riconoscimento della indennità speciale per ciechi nulla occorre provare quanto a condizione reddituale), parte ricorrente ha dato prova di avere una età superiore ad anni 18, di essere cittadino Italiano residente in Italia.
Pertanto, e per le motivazioni sopra spiegate, la domanda deve essere accolta nei termini seguenti, con la condanna dell' a corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di indennità CP_1 speciale per ciechi parziali dalla domanda, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti e non corrisposti, come sopra indicati, ovvero dalla data di deposito del presente ricorso.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Valeria Liuzzo che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, così provvede;
Parte_1
1)Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, CP_1 le somme dovute a titolo di indennità speciale per ciechi parziali, dalla domanda al soddisfo, oltre gli interessi legali di cui in motivazione;
2)Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le CP_1 spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00, per compensi, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Valeria Liuzzo;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 27/06/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia