Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 423/2023 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 423/2023 R..G., posta in decisione con provvedimento del emesso in esito alla udienza del, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , Parte_1 C.F._1 [...]
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
, c.fisc. , elettivamente domiciliati presso lo studio
[...] C.F._3 dell'avv. FEDERICO FRANCESCO che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
E
, in persona dell'amministratore p.t., c.fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare - appello avverso la Sentenza n. 232/2023 del Tribunale di pubblicata in data 23.2.2023, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 143/2020 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 06/09/2023 Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 impugnavano la sentenza n. 232/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 23.2.2023, spiegando le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare nullo il procedimento di prime cure per difetto della condizione di procedibilità;
In via subordinata:
1
3) E per l'effetto:
- dichiarare nullo, inefficace e privo di effetti giuridici e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo n. n. 747/2019 - RG 2607/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 28.10.2019 e notificato alla signora in data 5.11.2019 Parte_3 con racc.ar. n 668433374306 e ritirato in data 15.11.2019; alla signora Parte_1
con racc. a.r. n.668433374317 in data 5.11.2019 e ritirato presso la casa
[...] comunale il 12.12.2019; al signor è stato notificato a mezzo Ufficiale Parte_2
Giudiziario in data 17.12.2019, preliminarmente per intervenuta maturata prescrizione del credito preteso e, comunque, per tutti i motivi di opposizione indicati in narrativa e qui richiamati;
- accertare e dichiarare come non dovute dai signori , Parte_3
, le somme riportate nel medesimo decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo;
- annullare e revocare il medesimo decreto ingiuntivo n. 747/2019, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
4) Rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
L'atto di appello veniva ritualmente notificato all'appellato in data 3.8.2023 ma il non si costituiva. CP_1
Fissata ex art. 349 bis cpc la udienza dell'11.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, con note sostitutive della udienza depositate in data 26.10.2023 gli appellanti dichiaravano di rinunziare al proposto gravame “con ogni conseguenziale provvedimento di legge”.
Il giudizio veniva, pertanto, assunto in decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del il quale, Controparte_1 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Si rileva che, secondo la Suprema Corte “Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, in quanto l'art. 338 cod. proc. civ., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto. Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia, perché l'art. 359 cod. proc. civ. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dunque anche quella contenuta nell'art. 306 cod. proc. civ., dovendosi escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame. Dottrina e giurisprudenza hanno poi
2 nettamente distinto tra rinunzia agli atti del giudizio e rinunzia all'azione (che se interviene dopo il giudizio di primo grado è solitamente detta rinunzia all'impugnazione), contrapponendo l'una all'altra (tale contrapposizione è implicita anche nell'art. 310 comma
1 cod. proc. civ.), e precisando che la rinunzia all'azione (e all'impugnazione)
è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria (o con l'impugnazione), e conseguentemente che essa, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, e determina il venir meno del potere dovere del giudice di pronunziare (vedi in particolare le sentenze di questa Corte, 18 marzo 1981 n. 1583, 19 maggio 1995 n. 5556). Quanto poi alla rinunzia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello che sia, l'accettazione è necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo (vedi sul punto, in particolare, le sentenze di questa Corte, 17 maggio 1982 n. 3044, 19 marzo 1990 n. 2267, 1 febbraio 1995 n. 1168).”
La Suprema Corte ha poi affermato che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite”.
Nel caso di specie gli appellanti hanno chiaramente affermato di avere rinunziato al gravame, compiendo, dunque, una rinunzia alla azione, immediatamente efficace.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Attesa la mancata costituzione di parte appellata, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_3 Parte_3
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
24/03/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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