CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1078/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 SANDRONI ANDREA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. ALFINI ALFIO (CF CP_1 P.IVA_2
) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 601/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 16/12/2020
CONCLUSIONI
In data 5-20/6/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, -in tesi accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.°601 del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Arezzo, depositata in data 17 dicembre 2020, emessa nell'ambito del procedimento civile n.°1715/2017 RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertata per le ragioni esposte la natura pubblica dell'area oggetto di controversia e/o la sussistenza sulla medesima di servitù ad uso pubblico, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
-in denegata e non creduta
pagina 1 di 13 ipotesi di rigetto nel merito dell'appello, riformare l'impugnata sentenza nella parte riguardante la liquidazione delle spese processuali, siccome illegittima ed eccessiva per i motivi espressi;
con vittoria di spese e di compensi di lite a carico della e dei suoi soci illimitatamente e CP_1 solidalmente responsabili per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “respingere l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 601/2020 che è stata resa dal Tribunale di Arezzo al termine della causa n.1715/2017 R. G. Tribunale di Arezzo in ogni sua parte in quanto esso è illegittimo, infondato e non provato sia nel fatto sia nel diritto per le motivazioni meglio evidenziate nel corpo dell'esposizione, così confermando la impugnata sentenza;
in via istruttoria: come richiesto sub capitolo IV della esposizione ed esclusivamente nella denegata ipotesi ivi richiamata…”) con richiesta di vittoria di spese e di competenze del presente grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame CP_1 avverso la sentenza n. 601/2020, emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 16/12/2020, che, in accoglimento della domanda proposta da aveva condannato il CP_1 Parte_1
a restituire alla società attrice la porzione di terreno rivendicata, oltre che al
[...] pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio il , esponendo: CP_1 Parte_1 Parte_1 di essere proprietaria di un terreno ubicato in , via R. Morandi, loc. Parte_1
Albergo, iscritto al N.C.T. del predetto Comune al foglio 69, particella 247, il quale era da sempre stato adibito a resede antistante l'edificio in cui è posta la sede della sociale di essa CP_1 che parte di questo terreno – dell'estensione di circa 104,50 mq – era stato utilizzato dal Pt_1 nei primi anni del 2000, per la realizzazione di un marciapiede, in assenza di autorizzazione del proprietario e di provvedimenti amministrativi;
che, pertanto, il andava condannato alla restituzione della predetta porzione di immobile, Pt_1 previa sua riduzione in pristino.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Parte_1 contestando integralmente l'attorea domanda;
nello specifico, il convenuto rilevava: che, nel gennaio 2003, la società aveva depositato, presso i competenti uffici del CP_1
per il tramite del tecnico incaricato Arch. , una d.i.a. finalizzata alla Pt_1 Persona_1 realizzazione della recinzione del terreno oggetto di causa;
che dagli elaborati grafici si evinceva che la stessa società attrice aveva individuato il confine, tra la sua proprietà e l'adiacente strada provinciale, lungo la striscia di terreno su cui aveva eretto il muretto di recinzione;
pagina 2 di 13 che, realizzato il muretto, l'area antistante, di cui la reclamava la restituzione, era stata CP_1 oggetto, nel corso del 2004, di un intervento del che, a proprie spese, aveva eliminato la Pt_1 fossetta preesistente, vi aveva collocato delle tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche e vi aveva realizzato un tratto del marciapiede che insiste lungo tutta via Morandi;
che, sino all'introduzione del presente giudizio, mai aveva eccepito alcunché ed il tratto di CP_1 marciapiede realizzato nell'area in questione era stato utilizzato in modo pacifico e continuo dalla cittadinanza, sia per il transito pedonale sia per lo smaltimento delle acque meteoriche grazie alle tubazioni sottostanti;
che, quindi, avendo proposto azione di rivendicazione, essa non aveva provato la CP_1 proprietà della porzione di terreno oggetto di controversia, non potendosi attribuire alcuna rilevanza né al titolo di acquisto né alla perizia di parte prodotti;
che, del resto, era stata la medesima società attrice, negli elaborati grafici allegati alla d.i.a. del
2003, ad individuare la linea di confine tra la particella 247 e l'adiacente strada provinciale nel tratto su cui aveva poi eretto il muretto di recinzione, con la conseguenza che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alle risultanze catastali, le quali erano state, invece, valorizzate nella perizia di parte prodotta dall'attrice; che, in ogni caso, sussistevano i presupposti per ritenere costituita una servitù di uso pubblico per effetto di dicatio ad patriam, avendo messo a disposizione il predetto bene a favore del CP_1 che, successivamente, vi aveva realizzato importanti opere a favore della collettività, Pt_1 provvedendo anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'attrice, che agiva in rivendicazione, aveva ottemperato al suo onere probatorio ex art. 948
c.c.;
(-) in proposito, nessuna indicazione decisiva poteva desumersi né dall'atto di acquisto del terreno, in cui non era specificato se nell'oggetto del trasferimento fosse ricompresa anche la porzione rivendicata, né dalla perizia prodotta dall'attrice, in ragione della sua genericità e della sua provenienza di parte, documenti che, peraltro, erano stati specificamente contestati dal
Pt_1
(-) significative, invece, si presentavano le risultanze dell'espletata prova testimoniale, con specifico riferimento alle dichiarazioni rilasciate da e da i Testimone_1 Testimone_2 quali avevano confermato che, almeno fino alla realizzazione, da parte del del Pt_1 marciapiede (in data successiva al 2003), l'attrice aveva curato la manutenzione ordinaria e pagina 3 di 13 straordinaria del terreno in contestazione, utilizzandolo quale deposito di materiali o come spazio per il parcheggio degli autoveicoli dei propri clienti, fornitori e dipendenti, impedendo l'accesso agli estranei;
(-) inoltre, il teste aveva anche confermato che, nel corso dei lavori di realizzazione Testimone_3 del marciapiede, parte attrice aveva contestato al l'indebita utilizzazione dell'area; Pt_1
(-) pertanto, non era configurabile la costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, essendo necessario un comportamento attivo e non meramente omissivo da parte del proprietario dell'area, nella specie non configurabile;
(-) difatti, l'utilizzo del terreno a favore della collettività non era conseguito alla messa a disposizione del bene da parte di bensì da una serie di opere realizzate dallo stesso CP_1
Pt_1
(-) la domanda, quindi, andava accolta e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il per i Parte_1 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva attribuito rilevanza decisiva alle prove testimoniali che, invece, erano del tutto inidonee a dimostrare il diritto di proprietà dell'attrice sull'area in questione.
Per converso, il tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione allegata alla d.i.a. depositata dalla società dove quest'ultima individuava la linea di confine non in CP_1 conformità alle risultanze catastali bensì in corrispondenza del luogo sul quale aveva eretto il muretto di recinzione.
Ad ogni modo, la società attrice non aveva fornito prova che il suo diritto di proprietà ricomprendesse anche l'area in questione, con ciò non ottemperando al suo onere probatorio ex art. 948 c.c.;
2) con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione anche per non avere ritenuto l'area in questione gravata da una servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam.
Difatti, risultava provato che, nel corso del 2004 (e cioè poco dopo la costruzione del muretto di recinzione), il avesse effettuato sulla predetta area importanti opere senza chiedere per Pt_1 le stesse alcun contributo materiale e/o economico alla società appellata e che, da allora, tale porzione di terreno fosse stata assoggettata all'uso della collettività, quale zona di transito pedonale e di smaltimento delle acque meteoriche, senza che eccepisse alcunché. CP_1
Al riguardo, aveva errato il tribunale nell'esigere un comportamento attivo del proprietario al fine di ritenere configurabile l'istituto della dicatio ad patriam, dal momento che la giurisprudenza pagina 4 di 13 riteneva sufficiente anche una sua condotta omissiva.
Inoltre, era da escludere che l'uso del terreno da parte del fosse avvenuto per mera Pt_1 tolleranza del proprietario, tenuto conto dell'utilizzo pluriennale dello stesso da parte dell'Ente.
La prova testimoniale articolata, sul punto, dalla società attrice doveva considerarsi inammissibile perché aveva ad oggetto fatti non tempestivamente allegati.
In ogni caso, le dichiarazioni del teste in ordine alle rimostranze della Tes_3 CP_1 asseritamente espresse durante e dopo l'esecuzione dei lavori sull'area, si ponevano in contrasto con quelle rese dell'Arch. dirigente dell'ufficio tecnico del il quale aveva negato CP_2 Pt_1 tale circostanza.
3) con il terzo, rilevava che il tribunale aveva errato anche nel liquidare le spese processuali, avendo fatto applicazione di uno scaglione più alto di quello effettivo (€ 1.101-5.200).
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 05/10/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-20.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3. – L'esame del gravame
3.1. – Il primo motivo è infondato nei termini che seguono, da valere anche quale integrazione ed emendazione della sentenza impugnata.
3.1.1. – Orbene, occorre in primo luogo considerare come non sussista contestazione in ordine alla qualificazione, operata dal tribunale, in termini di rivendica della domanda proposta dall'originaria attrice, di talché la questione deve ritenersi coperta da giudicato.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione
pagina 5 di 13 e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 34026/2019).
3.1.2. – Ciò posto, mette conto di evidenziare che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 14.12.2016, n. 25793).
Nella specie, non è contestato, da parte del il fatto che la particella 247 sia pervenuta a Pt_1 attraverso la catena probatoria degli atti di acquisto dalla stessa prodotti, con la CP_1 conseguenza che, alla luce del richiamato principio, deve ritenersi che l'originaria attrice abbia assolto al suo onere probatorio in ordine alla titolarità del relativo diritto dominicale.
Ciò che, infatti, è contestato è l'estensione di tale particella e, quindi, se la stessa ricomprenda o meno anche la porzione di terreno su cui è stato edificato il marciapiede.
Vero è, come affermato dal tribunale, che il titolo di acquisto prodotto dall'odierna appellata non contiene alcuna indicazione decisiva al riguardo.
Sennonché, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di azione di rivendicazione, di cui all'articolo 948 cod. civ., per l'individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio
(ovvero per stabilire esattamente l'unità immobiliare contesa), la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 17.10.2007, n. 21834).
Pertanto, i dati catastali hanno pur sempre una valenza probatoria sussidiaria, di talché essi devono essere presi in considerazione allorquando le altre emergenze processuali si appalesino, come nella specie, insufficienti.
Ora, è incontestato che il confine catastale tra la particella 247 e la via pubblica ricomprendesse, all'interno della proprietà , anche l'area sulla quale venne edificato il marciapiede. CP_1
D'altronde, nella nota del 21.1.2003, proveniente dall'ufficio tecnico del Comune di in Parte_1 [...]
, con riferimento alla d.i.a. presentata da ed avente ad oggetto la Parte_1 CP_1 realizzazione del muretto di recinzione, si affermava che “l'intervento si pone in contrasto con le
NTA del vigente Regolamento Urbanistico poiché il muretto di recinzione ricade nella viabilità pubblica di previsione”, con conseguente invito ad arretrare il muretto “entro il limite della zona edificabile”.
pagina 6 di 13 L'edificazione del manufatto, pertanto, è avvenuta in ottemperanza a quanto richiesto dal Pt_1 di , con la conseguenza che non può quest'ultimo invocare tale circostanza Parte_1 Pt_1 Parte_1 come indicativa del riconoscimento, da parte dell'appellante, del fatto che il confine reale non coincidesse con quello catastale.
Parimenti non decisivo si presenta il riferimento, contenuto negli elaborati grafici allegati alla d.i.a., al “limite area edificabile coincidente con la proprietà in oggetto”, in quanto tale espressione non può interpretarsi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, come ammissione del fatto che il limite di edificabilità coincidesse con la linea di confine della proprietà CP_1
In proposito, si appalesa significativa l'indicazione, in tali elaborati, anche del confine catastale che, altrimenti, non avrebbe avuto senso rappresentare qualora la proprietaria avesse ritenuto lo stesso inattendibile.
Del resto, come si evince proprio dal primo elaborato grafico depositato da in allegato alla CP_1
d.i.a. e trasfuso nell'atto di appello, la linea di recinzione (indicata in verde) era posta oltre il limite di edificabilità dell'area (indicata in viola) ed in prossimità del confine catastale (indicato in rosa), sicché è evidente che l'appellata non ritenesse che il confine della sua proprietà coincidesse con il limite di edificabilità.
Elaborato grafico che, per comodità di consultazione, si ripropone anche di seguito:
pagina 7 di 13
Con l'espressione “limite area edificabile coincidente con la proprietà in oggetto”, peraltro proveniente dal tecnico di e non direttamente da quest'ultima, si è inteso, allora, CP_1 semplicemente indicare il limite di edificabilità dell'area che “coincideva” con la proprietà dell'attrice, e ciò, anche solo sotto il profilo letterale, non consente di escludere che la proprietà proseguisse oltre tale limite fino al confine catastale. CP_1
Al riguardo, giova pure considerare come il non abbia mosso alcuna contestazione, Pt_1 neanche nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con la presentazione della d.i.a., in ordine all'individuazione del confine catastale, con la conseguenza che, in difetto di altri elementi, deve ritenersi provato il diritto di proprietà di sull'area in questione. CP_1
3.2 – Il secondo motivo di appello è, invece, fondato nei termini che seguono, con conseguente assorbimento del terzo.
3.2.1. – Nel 2004 (quindi, dopo la costruzione del muretto di recinzione), è pacifico che il Pt_1 abbia proceduto alla realizzazione del marciapiede, destinato al transito pedonale della collettività nonché allo smaltimento delle acque meteoriche, ed alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si tratta, allora, di stabilire se ciò sia sufficiente a configurare la costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam.
La giurisprudenza ha da tempo affermato che la dicatio ad patriam rappresenta "un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività 'uti cives', indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima" (cfr. Cass., II, 14 giugno 2018, n.
15618; 21 febbraio 2017, n. 4416; I, 11 marzo 2016, n. 4851; II, 12 agosto 2002, n. 12167; I, 7 maggio 1993, n. 5262; SS.UU., 3 febbraio 1988, n. 1072).
I presupposti per l'integrazione della dicatio ad patriam consistono, dunque:
a) nell'uso esercitato "iuris servitutis publicae" da una collettività di persone;
b) nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (Cass., SS. UU., n.
1072/1988). pagina 8 di 13 Ciò posto, reputa il Collegio che sia stata qui raggiunta, da parte dell'Amministrazione, la prova della destinazione ad uso pubblico dell'area.
3.2.2 – Difatti, per quanto riguarda i requisiti sub a) e b) è incontestato l'uso del marciapiede da parte della collettività e la sua idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale, costituite dal transito pedonale e dallo smaltimento delle acque meteoriche.
In proposito, non rileva che tali requisiti siano venuti ad esistenza solo a seguito delle opere eseguite dal in quanto, ai fini della configurabilità della dicatio ad patriam, è sufficiente Pt_1 che il proprietario consenta l'uso pubblico del bene, essendo evidente che tale uso ben può consistere nella realizzazione degli interventi necessari a soddisfare le esigenze della collettività
(cfr. Cassazione civile sez. I - 25/10/1984, n. 5445).
3.2.3. – Per quanto riguarda il requisito sub c), significativo si presenta il comportamento di
[...] che, a seguito della nota del 21.1.2003 dell'ufficio tecnico comunale, con cui si CP_1 rappresentava che “l'intervento si pone in contrasto con le NTA del vigente Regolamento
Urbanistico poiché il muretto di recinzione ricade nella viabilità pubblica di previsione”, ha proceduto al suo arretramento in conformità a quanto richiesto dall'Ente.
In tal modo, non si è opposta a che la porzione di terreno per cui è causa fosse destinata CP_1
“alla viabilità pubblica” e, quindi, accettando di arretrare il muretto di recinzione l'ha, di fatto, messa a disposizione della collettività.
In proposito, irrilevanti si presentano le dichiarazioni testimoniali di (vicino di Testimone_2 casa della società appellante) e di (sorella del legale rappresentante di Testimone_1 [...]
, i quali, nel confermare le circostanze di cui ai cap. 8,9 e 10 della memoria ex art. 183, CP_1 sesto comma, n. 2 c.p.c. dell'originaria attrice (“8) D.C.V. che, in particolare, era la a CP_1 curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi, provvedendo alla loro cura, utilizzandoli per depositi di materiali o, comunque, per il parcheggio di autoveicoli di clienti, di fornitori e di dipendenti, tagliando l'erba, curando il corretto scolo delle acque meteoriche ed impedendo l'accesso agli estranei? 9) D.C.V. che la ha esercitato queste attività in loco CP_1 fino alla apposizione della recinzione attualmente esistente -e, cioè, fino all'anno 2003-? 10)
D.C.V. che, anche dopo l'apposizione della recinzione e fino alla successiva realizzazione del marciapiede da parte del , la si è occupata di Parte_1 Parte_1 CP_1 manutenere il resede rimasto esterno alla recinzione fino alla sede stradale di via Morandi, tagliando l'erba, curando il corretto scolo delle acque meteoriche ed impedendo il transito di chicchessia?”), hanno fatto riferimento, come chiaramente si evince dalla formulazione dei capitoli, ad un periodo anteriore alla realizzazione del marciapiede.
pagina 9 di 13 3.2.4. – Vero è che la teste , ex dipendente di ha confermato il cap. 12 Testimone_3 CP_1 della suddetta memoria (“D.C.V. che, già durante la costruzione del marciapiede ed anche successivamente, la ha protestato con il di in , CP_1 Pt_1 Parte_1 Parte_1 asserendo che quelle opere occupavano parte della proprietà esclusiva della ), CP_1 dichiarando: “si, è vero, conosco la circostanza in quanto venivano a telefonare in ufficio ed io ho assistito alle telefonate;
chiamava principalmente ”. Testimone_4
Trattasi, tuttavia, di deposizione eccessivamente generica non essendo precisato quale parte della proprietà sarebbe stata occupata dalla realizzazione del marciapiede (se, cioè, quella oggetto CP_1 di causa oppure una ulteriore) e nei confronti di chi tali “proteste” vennero rivolte.
In ogni caso, tali dichiarazioni si pongono in contrasto con quelle rese dall'Arch. , Testimone_5 dirigente dell'ufficio tecnico del , che ha negato tale Parte_1 Parte_1 circostanza e, comunque, non sono suscettibili neppure di riscontro estrinseco, dal momento che le presunte doglianze del legale rappresentante di non risultano in alcun modo CP_1 documentate.
Del resto, qualora avesse ritenuto illecito il comportamento dell'Ente, avrebbe CP_1 verosimilmente formalizzato per iscritto le sue eventuali contestazioni, con attivazione nelle competenti sedi per far cessare l'occupazione, mentre non è credibile che essa si sia limitata a proteste meramente verbali.
3.2.5. – Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non è necessario un comportamento attivo del proprietario al fine di ritenere integrata la dicatio ad patriam.
In proposito, si presenta pertinente il riferimento, da parte dell'impugnante, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la "dicatio ad patriam" quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, a disposizione del pubblico, assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza, senza necessità di ricorsi temporali o di atti negoziali od ablatori, potendo l'intenzione di mantenere la cosa a disposizione della collettività risultare anche da un comportamento omissivo” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 22.1.2001, n. 875).
Ciò tanto più se si considera che la realizzazione del marciapiede è avvenuta nelle immediate vicinanze della sede legale di con la conseguenza che quest'ultima era senza dubbio CP_1 in condizione di rendersi conto della sua esecuzione e di reagire immediatamente per contestarla.
pagina 10 di 13 Essendo, invece, l'appellata rimasta inerte (ed anzi, come sopra esposto, avendo accettato di arretrare la costruzione del muretto), essa ha tenuto un comportamento fortemente indicativo della sua intenzione di destinare alla collettività tale porzione di immobile.
3.2.6. – Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto da deve anche escludersi CP_1 che l'utilizzo dell'area da parte del sia avvenuta per sua tolleranza. Pt_1
Difatti, non solo tale utilizzo si è protratto, in modo indisturbato, per oltre un decennio, ma lo stesso si è concretizzato nella realizzazione di opere (marciapiede, sistema di smaltimento delle acque meteoriche) che hanno profondamente modificato lo stato dei luoghi, sicché la mancata reazione da parte del proprietario è incompatibile con suo atteggiamento di mera tolleranza.
3.2.7. – Infine, giova considerare che, ai fini della configurabilità della dicatio ad patriam, non è necessario il decorso del tempo necessario ad usucapire.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la cosiddetta "dicatio ad patriam" quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio,al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 12.8.2002, n. 12167).
Per quanto esposto si impone l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto delle domande proposte da CP_1
4 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Ebbene, il rigetto della domanda di restituzione dell'area proposta da comporta che le CP_1 spese del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a suo carico, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza.
pagina 11 di 13 Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.101-5.200):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 425,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 425,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 851,00
Fase decisionale (valore medio): € 851,00
Compenso tabellare: € 2.552,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore medio): € 536,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 536,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 992,00
Fase decisionale (valore medio): € 851,00
Compenso tabellare: € 2.915,00, oltre € 174,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 601/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 16/12/2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta da CP_1
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 174,00 per esborsi, in € 2.915,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1078/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 SANDRONI ANDREA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. ALFINI ALFIO (CF CP_1 P.IVA_2
) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 601/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 16/12/2020
CONCLUSIONI
In data 5-20/6/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, -in tesi accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.°601 del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Arezzo, depositata in data 17 dicembre 2020, emessa nell'ambito del procedimento civile n.°1715/2017 RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertata per le ragioni esposte la natura pubblica dell'area oggetto di controversia e/o la sussistenza sulla medesima di servitù ad uso pubblico, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
-in denegata e non creduta
pagina 1 di 13 ipotesi di rigetto nel merito dell'appello, riformare l'impugnata sentenza nella parte riguardante la liquidazione delle spese processuali, siccome illegittima ed eccessiva per i motivi espressi;
con vittoria di spese e di compensi di lite a carico della e dei suoi soci illimitatamente e CP_1 solidalmente responsabili per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “respingere l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 601/2020 che è stata resa dal Tribunale di Arezzo al termine della causa n.1715/2017 R. G. Tribunale di Arezzo in ogni sua parte in quanto esso è illegittimo, infondato e non provato sia nel fatto sia nel diritto per le motivazioni meglio evidenziate nel corpo dell'esposizione, così confermando la impugnata sentenza;
in via istruttoria: come richiesto sub capitolo IV della esposizione ed esclusivamente nella denegata ipotesi ivi richiamata…”) con richiesta di vittoria di spese e di competenze del presente grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame CP_1 avverso la sentenza n. 601/2020, emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 16/12/2020, che, in accoglimento della domanda proposta da aveva condannato il CP_1 Parte_1
a restituire alla società attrice la porzione di terreno rivendicata, oltre che al
[...] pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio il , esponendo: CP_1 Parte_1 Parte_1 di essere proprietaria di un terreno ubicato in , via R. Morandi, loc. Parte_1
Albergo, iscritto al N.C.T. del predetto Comune al foglio 69, particella 247, il quale era da sempre stato adibito a resede antistante l'edificio in cui è posta la sede della sociale di essa CP_1 che parte di questo terreno – dell'estensione di circa 104,50 mq – era stato utilizzato dal Pt_1 nei primi anni del 2000, per la realizzazione di un marciapiede, in assenza di autorizzazione del proprietario e di provvedimenti amministrativi;
che, pertanto, il andava condannato alla restituzione della predetta porzione di immobile, Pt_1 previa sua riduzione in pristino.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Parte_1 contestando integralmente l'attorea domanda;
nello specifico, il convenuto rilevava: che, nel gennaio 2003, la società aveva depositato, presso i competenti uffici del CP_1
per il tramite del tecnico incaricato Arch. , una d.i.a. finalizzata alla Pt_1 Persona_1 realizzazione della recinzione del terreno oggetto di causa;
che dagli elaborati grafici si evinceva che la stessa società attrice aveva individuato il confine, tra la sua proprietà e l'adiacente strada provinciale, lungo la striscia di terreno su cui aveva eretto il muretto di recinzione;
pagina 2 di 13 che, realizzato il muretto, l'area antistante, di cui la reclamava la restituzione, era stata CP_1 oggetto, nel corso del 2004, di un intervento del che, a proprie spese, aveva eliminato la Pt_1 fossetta preesistente, vi aveva collocato delle tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche e vi aveva realizzato un tratto del marciapiede che insiste lungo tutta via Morandi;
che, sino all'introduzione del presente giudizio, mai aveva eccepito alcunché ed il tratto di CP_1 marciapiede realizzato nell'area in questione era stato utilizzato in modo pacifico e continuo dalla cittadinanza, sia per il transito pedonale sia per lo smaltimento delle acque meteoriche grazie alle tubazioni sottostanti;
che, quindi, avendo proposto azione di rivendicazione, essa non aveva provato la CP_1 proprietà della porzione di terreno oggetto di controversia, non potendosi attribuire alcuna rilevanza né al titolo di acquisto né alla perizia di parte prodotti;
che, del resto, era stata la medesima società attrice, negli elaborati grafici allegati alla d.i.a. del
2003, ad individuare la linea di confine tra la particella 247 e l'adiacente strada provinciale nel tratto su cui aveva poi eretto il muretto di recinzione, con la conseguenza che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alle risultanze catastali, le quali erano state, invece, valorizzate nella perizia di parte prodotta dall'attrice; che, in ogni caso, sussistevano i presupposti per ritenere costituita una servitù di uso pubblico per effetto di dicatio ad patriam, avendo messo a disposizione il predetto bene a favore del CP_1 che, successivamente, vi aveva realizzato importanti opere a favore della collettività, Pt_1 provvedendo anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'attrice, che agiva in rivendicazione, aveva ottemperato al suo onere probatorio ex art. 948
c.c.;
(-) in proposito, nessuna indicazione decisiva poteva desumersi né dall'atto di acquisto del terreno, in cui non era specificato se nell'oggetto del trasferimento fosse ricompresa anche la porzione rivendicata, né dalla perizia prodotta dall'attrice, in ragione della sua genericità e della sua provenienza di parte, documenti che, peraltro, erano stati specificamente contestati dal
Pt_1
(-) significative, invece, si presentavano le risultanze dell'espletata prova testimoniale, con specifico riferimento alle dichiarazioni rilasciate da e da i Testimone_1 Testimone_2 quali avevano confermato che, almeno fino alla realizzazione, da parte del del Pt_1 marciapiede (in data successiva al 2003), l'attrice aveva curato la manutenzione ordinaria e pagina 3 di 13 straordinaria del terreno in contestazione, utilizzandolo quale deposito di materiali o come spazio per il parcheggio degli autoveicoli dei propri clienti, fornitori e dipendenti, impedendo l'accesso agli estranei;
(-) inoltre, il teste aveva anche confermato che, nel corso dei lavori di realizzazione Testimone_3 del marciapiede, parte attrice aveva contestato al l'indebita utilizzazione dell'area; Pt_1
(-) pertanto, non era configurabile la costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, essendo necessario un comportamento attivo e non meramente omissivo da parte del proprietario dell'area, nella specie non configurabile;
(-) difatti, l'utilizzo del terreno a favore della collettività non era conseguito alla messa a disposizione del bene da parte di bensì da una serie di opere realizzate dallo stesso CP_1
Pt_1
(-) la domanda, quindi, andava accolta e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il per i Parte_1 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva attribuito rilevanza decisiva alle prove testimoniali che, invece, erano del tutto inidonee a dimostrare il diritto di proprietà dell'attrice sull'area in questione.
Per converso, il tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione allegata alla d.i.a. depositata dalla società dove quest'ultima individuava la linea di confine non in CP_1 conformità alle risultanze catastali bensì in corrispondenza del luogo sul quale aveva eretto il muretto di recinzione.
Ad ogni modo, la società attrice non aveva fornito prova che il suo diritto di proprietà ricomprendesse anche l'area in questione, con ciò non ottemperando al suo onere probatorio ex art. 948 c.c.;
2) con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione anche per non avere ritenuto l'area in questione gravata da una servitù di uso pubblico costituita per dicatio ad patriam.
Difatti, risultava provato che, nel corso del 2004 (e cioè poco dopo la costruzione del muretto di recinzione), il avesse effettuato sulla predetta area importanti opere senza chiedere per Pt_1 le stesse alcun contributo materiale e/o economico alla società appellata e che, da allora, tale porzione di terreno fosse stata assoggettata all'uso della collettività, quale zona di transito pedonale e di smaltimento delle acque meteoriche, senza che eccepisse alcunché. CP_1
Al riguardo, aveva errato il tribunale nell'esigere un comportamento attivo del proprietario al fine di ritenere configurabile l'istituto della dicatio ad patriam, dal momento che la giurisprudenza pagina 4 di 13 riteneva sufficiente anche una sua condotta omissiva.
Inoltre, era da escludere che l'uso del terreno da parte del fosse avvenuto per mera Pt_1 tolleranza del proprietario, tenuto conto dell'utilizzo pluriennale dello stesso da parte dell'Ente.
La prova testimoniale articolata, sul punto, dalla società attrice doveva considerarsi inammissibile perché aveva ad oggetto fatti non tempestivamente allegati.
In ogni caso, le dichiarazioni del teste in ordine alle rimostranze della Tes_3 CP_1 asseritamente espresse durante e dopo l'esecuzione dei lavori sull'area, si ponevano in contrasto con quelle rese dell'Arch. dirigente dell'ufficio tecnico del il quale aveva negato CP_2 Pt_1 tale circostanza.
3) con il terzo, rilevava che il tribunale aveva errato anche nel liquidare le spese processuali, avendo fatto applicazione di uno scaglione più alto di quello effettivo (€ 1.101-5.200).
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 05/10/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-20.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3. – L'esame del gravame
3.1. – Il primo motivo è infondato nei termini che seguono, da valere anche quale integrazione ed emendazione della sentenza impugnata.
3.1.1. – Orbene, occorre in primo luogo considerare come non sussista contestazione in ordine alla qualificazione, operata dal tribunale, in termini di rivendica della domanda proposta dall'originaria attrice, di talché la questione deve ritenersi coperta da giudicato.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione
pagina 5 di 13 e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 34026/2019).
3.1.2. – Ciò posto, mette conto di evidenziare che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 14.12.2016, n. 25793).
Nella specie, non è contestato, da parte del il fatto che la particella 247 sia pervenuta a Pt_1 attraverso la catena probatoria degli atti di acquisto dalla stessa prodotti, con la CP_1 conseguenza che, alla luce del richiamato principio, deve ritenersi che l'originaria attrice abbia assolto al suo onere probatorio in ordine alla titolarità del relativo diritto dominicale.
Ciò che, infatti, è contestato è l'estensione di tale particella e, quindi, se la stessa ricomprenda o meno anche la porzione di terreno su cui è stato edificato il marciapiede.
Vero è, come affermato dal tribunale, che il titolo di acquisto prodotto dall'odierna appellata non contiene alcuna indicazione decisiva al riguardo.
Sennonché, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di azione di rivendicazione, di cui all'articolo 948 cod. civ., per l'individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio
(ovvero per stabilire esattamente l'unità immobiliare contesa), la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 17.10.2007, n. 21834).
Pertanto, i dati catastali hanno pur sempre una valenza probatoria sussidiaria, di talché essi devono essere presi in considerazione allorquando le altre emergenze processuali si appalesino, come nella specie, insufficienti.
Ora, è incontestato che il confine catastale tra la particella 247 e la via pubblica ricomprendesse, all'interno della proprietà , anche l'area sulla quale venne edificato il marciapiede. CP_1
D'altronde, nella nota del 21.1.2003, proveniente dall'ufficio tecnico del Comune di in Parte_1 [...]
, con riferimento alla d.i.a. presentata da ed avente ad oggetto la Parte_1 CP_1 realizzazione del muretto di recinzione, si affermava che “l'intervento si pone in contrasto con le
NTA del vigente Regolamento Urbanistico poiché il muretto di recinzione ricade nella viabilità pubblica di previsione”, con conseguente invito ad arretrare il muretto “entro il limite della zona edificabile”.
pagina 6 di 13 L'edificazione del manufatto, pertanto, è avvenuta in ottemperanza a quanto richiesto dal Pt_1 di , con la conseguenza che non può quest'ultimo invocare tale circostanza Parte_1 Pt_1 Parte_1 come indicativa del riconoscimento, da parte dell'appellante, del fatto che il confine reale non coincidesse con quello catastale.
Parimenti non decisivo si presenta il riferimento, contenuto negli elaborati grafici allegati alla d.i.a., al “limite area edificabile coincidente con la proprietà in oggetto”, in quanto tale espressione non può interpretarsi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, come ammissione del fatto che il limite di edificabilità coincidesse con la linea di confine della proprietà CP_1
In proposito, si appalesa significativa l'indicazione, in tali elaborati, anche del confine catastale che, altrimenti, non avrebbe avuto senso rappresentare qualora la proprietaria avesse ritenuto lo stesso inattendibile.
Del resto, come si evince proprio dal primo elaborato grafico depositato da in allegato alla CP_1
d.i.a. e trasfuso nell'atto di appello, la linea di recinzione (indicata in verde) era posta oltre il limite di edificabilità dell'area (indicata in viola) ed in prossimità del confine catastale (indicato in rosa), sicché è evidente che l'appellata non ritenesse che il confine della sua proprietà coincidesse con il limite di edificabilità.
Elaborato grafico che, per comodità di consultazione, si ripropone anche di seguito:
pagina 7 di 13
Con l'espressione “limite area edificabile coincidente con la proprietà in oggetto”, peraltro proveniente dal tecnico di e non direttamente da quest'ultima, si è inteso, allora, CP_1 semplicemente indicare il limite di edificabilità dell'area che “coincideva” con la proprietà dell'attrice, e ciò, anche solo sotto il profilo letterale, non consente di escludere che la proprietà proseguisse oltre tale limite fino al confine catastale. CP_1
Al riguardo, giova pure considerare come il non abbia mosso alcuna contestazione, Pt_1 neanche nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con la presentazione della d.i.a., in ordine all'individuazione del confine catastale, con la conseguenza che, in difetto di altri elementi, deve ritenersi provato il diritto di proprietà di sull'area in questione. CP_1
3.2 – Il secondo motivo di appello è, invece, fondato nei termini che seguono, con conseguente assorbimento del terzo.
3.2.1. – Nel 2004 (quindi, dopo la costruzione del muretto di recinzione), è pacifico che il Pt_1 abbia proceduto alla realizzazione del marciapiede, destinato al transito pedonale della collettività nonché allo smaltimento delle acque meteoriche, ed alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si tratta, allora, di stabilire se ciò sia sufficiente a configurare la costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam.
La giurisprudenza ha da tempo affermato che la dicatio ad patriam rappresenta "un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività 'uti cives', indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima" (cfr. Cass., II, 14 giugno 2018, n.
15618; 21 febbraio 2017, n. 4416; I, 11 marzo 2016, n. 4851; II, 12 agosto 2002, n. 12167; I, 7 maggio 1993, n. 5262; SS.UU., 3 febbraio 1988, n. 1072).
I presupposti per l'integrazione della dicatio ad patriam consistono, dunque:
a) nell'uso esercitato "iuris servitutis publicae" da una collettività di persone;
b) nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (Cass., SS. UU., n.
1072/1988). pagina 8 di 13 Ciò posto, reputa il Collegio che sia stata qui raggiunta, da parte dell'Amministrazione, la prova della destinazione ad uso pubblico dell'area.
3.2.2 – Difatti, per quanto riguarda i requisiti sub a) e b) è incontestato l'uso del marciapiede da parte della collettività e la sua idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale, costituite dal transito pedonale e dallo smaltimento delle acque meteoriche.
In proposito, non rileva che tali requisiti siano venuti ad esistenza solo a seguito delle opere eseguite dal in quanto, ai fini della configurabilità della dicatio ad patriam, è sufficiente Pt_1 che il proprietario consenta l'uso pubblico del bene, essendo evidente che tale uso ben può consistere nella realizzazione degli interventi necessari a soddisfare le esigenze della collettività
(cfr. Cassazione civile sez. I - 25/10/1984, n. 5445).
3.2.3. – Per quanto riguarda il requisito sub c), significativo si presenta il comportamento di
[...] che, a seguito della nota del 21.1.2003 dell'ufficio tecnico comunale, con cui si CP_1 rappresentava che “l'intervento si pone in contrasto con le NTA del vigente Regolamento
Urbanistico poiché il muretto di recinzione ricade nella viabilità pubblica di previsione”, ha proceduto al suo arretramento in conformità a quanto richiesto dall'Ente.
In tal modo, non si è opposta a che la porzione di terreno per cui è causa fosse destinata CP_1
“alla viabilità pubblica” e, quindi, accettando di arretrare il muretto di recinzione l'ha, di fatto, messa a disposizione della collettività.
In proposito, irrilevanti si presentano le dichiarazioni testimoniali di (vicino di Testimone_2 casa della società appellante) e di (sorella del legale rappresentante di Testimone_1 [...]
, i quali, nel confermare le circostanze di cui ai cap. 8,9 e 10 della memoria ex art. 183, CP_1 sesto comma, n. 2 c.p.c. dell'originaria attrice (“8) D.C.V. che, in particolare, era la a CP_1 curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi, provvedendo alla loro cura, utilizzandoli per depositi di materiali o, comunque, per il parcheggio di autoveicoli di clienti, di fornitori e di dipendenti, tagliando l'erba, curando il corretto scolo delle acque meteoriche ed impedendo l'accesso agli estranei? 9) D.C.V. che la ha esercitato queste attività in loco CP_1 fino alla apposizione della recinzione attualmente esistente -e, cioè, fino all'anno 2003-? 10)
D.C.V. che, anche dopo l'apposizione della recinzione e fino alla successiva realizzazione del marciapiede da parte del , la si è occupata di Parte_1 Parte_1 CP_1 manutenere il resede rimasto esterno alla recinzione fino alla sede stradale di via Morandi, tagliando l'erba, curando il corretto scolo delle acque meteoriche ed impedendo il transito di chicchessia?”), hanno fatto riferimento, come chiaramente si evince dalla formulazione dei capitoli, ad un periodo anteriore alla realizzazione del marciapiede.
pagina 9 di 13 3.2.4. – Vero è che la teste , ex dipendente di ha confermato il cap. 12 Testimone_3 CP_1 della suddetta memoria (“D.C.V. che, già durante la costruzione del marciapiede ed anche successivamente, la ha protestato con il di in , CP_1 Pt_1 Parte_1 Parte_1 asserendo che quelle opere occupavano parte della proprietà esclusiva della ), CP_1 dichiarando: “si, è vero, conosco la circostanza in quanto venivano a telefonare in ufficio ed io ho assistito alle telefonate;
chiamava principalmente ”. Testimone_4
Trattasi, tuttavia, di deposizione eccessivamente generica non essendo precisato quale parte della proprietà sarebbe stata occupata dalla realizzazione del marciapiede (se, cioè, quella oggetto CP_1 di causa oppure una ulteriore) e nei confronti di chi tali “proteste” vennero rivolte.
In ogni caso, tali dichiarazioni si pongono in contrasto con quelle rese dall'Arch. , Testimone_5 dirigente dell'ufficio tecnico del , che ha negato tale Parte_1 Parte_1 circostanza e, comunque, non sono suscettibili neppure di riscontro estrinseco, dal momento che le presunte doglianze del legale rappresentante di non risultano in alcun modo CP_1 documentate.
Del resto, qualora avesse ritenuto illecito il comportamento dell'Ente, avrebbe CP_1 verosimilmente formalizzato per iscritto le sue eventuali contestazioni, con attivazione nelle competenti sedi per far cessare l'occupazione, mentre non è credibile che essa si sia limitata a proteste meramente verbali.
3.2.5. – Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non è necessario un comportamento attivo del proprietario al fine di ritenere integrata la dicatio ad patriam.
In proposito, si presenta pertinente il riferimento, da parte dell'impugnante, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la "dicatio ad patriam" quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini, a disposizione del pubblico, assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza, senza necessità di ricorsi temporali o di atti negoziali od ablatori, potendo l'intenzione di mantenere la cosa a disposizione della collettività risultare anche da un comportamento omissivo” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 22.1.2001, n. 875).
Ciò tanto più se si considera che la realizzazione del marciapiede è avvenuta nelle immediate vicinanze della sede legale di con la conseguenza che quest'ultima era senza dubbio CP_1 in condizione di rendersi conto della sua esecuzione e di reagire immediatamente per contestarla.
pagina 10 di 13 Essendo, invece, l'appellata rimasta inerte (ed anzi, come sopra esposto, avendo accettato di arretrare la costruzione del muretto), essa ha tenuto un comportamento fortemente indicativo della sua intenzione di destinare alla collettività tale porzione di immobile.
3.2.6. – Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto da deve anche escludersi CP_1 che l'utilizzo dell'area da parte del sia avvenuta per sua tolleranza. Pt_1
Difatti, non solo tale utilizzo si è protratto, in modo indisturbato, per oltre un decennio, ma lo stesso si è concretizzato nella realizzazione di opere (marciapiede, sistema di smaltimento delle acque meteoriche) che hanno profondamente modificato lo stato dei luoghi, sicché la mancata reazione da parte del proprietario è incompatibile con suo atteggiamento di mera tolleranza.
3.2.7. – Infine, giova considerare che, ai fini della configurabilità della dicatio ad patriam, non è necessario il decorso del tempo necessario ad usucapire.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la cosiddetta "dicatio ad patriam" quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio,al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 12.8.2002, n. 12167).
Per quanto esposto si impone l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto delle domande proposte da CP_1
4 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Ebbene, il rigetto della domanda di restituzione dell'area proposta da comporta che le CP_1 spese del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a suo carico, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza.
pagina 11 di 13 Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.101-5.200):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 425,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 425,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 851,00
Fase decisionale (valore medio): € 851,00
Compenso tabellare: € 2.552,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore medio): € 536,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 536,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 992,00
Fase decisionale (valore medio): € 851,00
Compenso tabellare: € 2.915,00, oltre € 174,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 601/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 16/12/2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta da CP_1
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 174,00 per esborsi, in € 2.915,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 12 di 13 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13