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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/08/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 28 dell'anno 2025, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari,
[...]
presso l'avv. Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni CP_1
Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 4 maggio 2022, aveva convenuto CP_1
in giudizio l' e, dopo avere premesso di avere svolto l'attività di minatore e perforatore CP_2 autopalista dal 1969 al 1999 alle dipendenze di e poi di e di essere Controparte_3 CP_4
stato esposto alla movimentazione manuale di carichi e a prolungate posture incongrue della schiena, aveva allegato di essere titolare, in forza di giudicato, di un indennizzo del 8% per spondilodiscoartrosi del rachide cervico-dorso-lombare.
Poiché i postumi si erano aggravati, aveva proseguito egli, in data 22 luglio 2021, aveva CP_1
presentato all' convenuto domanda di aggravamento, ma la domanda, così come la Pt_1
successiva opposizione, non erano state accolte.
Ciò premesso, il ricorrente aveva, quindi, concluso, domandando che l' fosse dichiarato CP_2
tenuto a liquidare, in suo favore, il maggior indennizzo per le lesioni alla colonna corrispondente al danno biologico che sarebbe stato accertato in corso di causa e che l' fosse, quindi, Pt_1
condannato al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva dedotto la manifesta infondatezza della domanda CP_2
proposta, posto che il ricorrente era soggetto di 72 anni che aveva abbandonato l'attività
potenzialmente rischiosa negli anni 1999/2000, cosicché ogni eventuale aggravamento era da imputarsi alla fisiologica senescenza, quale fattore causale esclusivo e non a genesi lavorativa.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1564/2024 del 4 dicembre 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni del CTU nominato, aveva accolto la domanda proposta dal ricorrente e aveva dichiarato che aveva diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno CP_1
biologico pari al 14%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 22
luglio 2021, e aveva, quindi, condannato l' al pagamento, in favore del medesimo, delle CP_2
somme dovute, oltre accessori e spese di lite.
***
2 Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso
proposto da , con il favore delle spese”. CP_1
Nell'interesse dell'appellato:
“Abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis: 1) Respinga l'interposto appello. 2)
Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali e CP_2
accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, CP_2
aderendo all'elaborato peritale, aveva riconosciuto il diritto dell'appellato al maggiore indennizzo richiesto.
In primo luogo, ha sostenuto l' , il CTU nominato in primo grado aveva rassegnato Pt_1
conclusioni insufficienti e contraddittorie.
Insufficienti, ha chiarito l'appellante, in quanto l'ausiliare, in risposta alle osservazioni dell'Istituto, si era limitato ad affermare, a conferma delle proprie conclusioni, che le malattie causate dall'attività lavorativa avevano presentato un aggravamento oggettivato dagli esami strumentali esaminati.
Contraddittorie in quanto il CTU aveva anche affermato che l'aggravamento non risultava imputabile al protrarsi dell'esposizione al rischio lavorativo, ma ad un'evoluzione in peius di una patologia ad evoluzione degenerativa, così confermando quanto sostenuto dallo stesso in Pt_1
ordine alla non riconducibilità dell'aggravamento all'attività lavorativa svolta.
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il CTU avesse riconosciuto la sussistenza del
3 necessario nesso causale tra aggravamento e attività lavorativa pur avendo riscontrato nell'attuale appellato un quadro di lieve entità, come tale rilevabile in gran parte della popolazione avente pari età, anche in assenza di rischi lavorativi.
L'aggravamento, ha, perciò, concluso l' , se vi era, era da imputarsi a ben altri fattori, CP_2
generali e comuni alla popolazione di pari età, da soli in grado di giustificarlo.
***
L'appello è infondato.
Deve, innanzitutto, escludersi, a prescindere dai termini dubitativi utilizzati nell'ultima parte dell'atto di appello sopra riportata, che l' abbia, nella fattispecie, contestato la sussistenza CP_2
di un aggravamento della patologia da cui l'attuale appellato è affetto.
Nell'atto di appello, l'Istituto previdenziale ha, piuttosto, sostenuto che l'eziopatogenesi del quadro strumentale e clinico rilevato nell'attualità rispetto a quello che era stato riscontrato all'atto del riconoscimento della patologia fosse unicamente degenerativa, cioè, come aveva affermato anche il CTU, frutto dell'evoluzione in peius di una patologia ad evoluzione degenerativa, e, quindi, causalmente non riconducibile all'attività di lavoro svolta dall'assicurato sino al 1999.
Il ragionamento svolto dall' non può, peraltro, essere condiviso. CP_2
Infatti, a prescindere dall'epoca nella quale l'attività di lavoro dell'assicurato era cessata e dalla concreta riconducibilità dell'aggravamento rilevato all'attività stessa, l'aggravamento medesimo,
dovuto alla naturale evoluzione della patologia della quale era stata accertata l'origine professionale, aveva fatto sorgere il diritto dell'assicurato ad una revisione dell'indennizzo allo stesso riconosciuto.
Come di recente questa Corte ha, difatti, già affermato, con sentenza che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 59/2025 del 7 aprile 2025, relatore dott. Giorgio
Murru), deve ritenersi corretto il richiamo da parte della difesa appellata del disposto dell'art. 4 38/2000, in virtù del rinvio espresso operato dall'art. 13 comma 7 alla disciplina del Testo
Unico), il quale testualmente recita “La misura della rendita di inabilità da malattia
professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione
dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in
genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché,
quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di
recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile”.
La suddetta disposizione, secondo la costante interpretazione offertane dalla Suprema Corte,
sulla scia di quanto autorevolmente chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
46/2010, si riferisce, infatti, proprio all'aggravamento eventuale e conseguenziale dell'inabilità
derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia, mentre, invece, quando il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, si è in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, e la disciplina applicabile è
quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art. 131 (si vedano Cass. ord. n.
19784/2017 e, in termini analoghi, Cass. n. 5550/2011, nonché, più di recente, Cass. n.
1048/2018).
Nel caso di specie, come anche riconosciuto, non solo dal CTU, il quale, come già riportato aveva affermato che l'aggravamento risultava imputabile ad un'evoluzione in peius di una patologia ad evoluzione degenerativa, ma anche dal CTP dell' nelle osservazioni alla CTU CP_2
formulate in primo grado, “il peggioramento del quadro clinico obiettivo e strumentale appare
attribuibile al normale invecchiamento delle strutture corporee e non già ad un rischio
lavorativo cessato da più di 20 anni”.
Il peggioramento in discussione, cioè, aveva rinvenuto la propria origine nel normale e fisiologico processo evolutivo della patologia da cui era affetto, la quale, anche per effetto CP_1
dell'avanzare dell'età, aveva subito un progressivo aggravamento, indipendentemente
5 dall'esposizione a rischi.
Risulta, quindi, integrata la fattispecie legale delineata dall'art. 137 del D.P.R. n. 1124/1965
secondo l'interpretazione dianzi esposta, a mente della quale il diritto all'incremento dell'indennizzo non è affatto subordinato alla condizione che l'accertato maggior danno biologico si sia palesato in costanza ed in diretta connessione causale con l'esposizione ad un qualificato rischio morbigeno.
Nella fattispecie l' non ha specificamente contestato la misura del danno biologico CP_2
riconosciuta dal CTU (14%), la quale, in ogni caso, in presenza di un accertato quadro diagnostico strumentale di disco artrosi cervico lombare con plurime patologie discali in sede lombare e lieve deficit funzionale, è stata dal medesimo correttamente ricondotta al codice n. 193
delle tabelle di riferimento e quantificata secondo un valore pari a circa la metà di quello massimo previsto (27%).
***
Sulla base delle ragioni indicate, l'appello proposto dall' deve, quindi, essere rigettato e la CP_2
sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese processuali relative a questa fase del giudizio seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico dell' appellante e distratte in favore dei difensori antistatari Pt_1
dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
6 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall' ; CP_2
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di CP_2
giudizio, che liquida in complessivi €. 1.983,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari dell'appellato.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 5 agosto 2025.
L'estensore… ……………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
137 del D.P.R. n. 1124/1965 (operante anche per gli indennizzi riconosciuti ai sensi del D.lgs. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 28 dell'anno 2025, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari,
[...]
presso l'avv. Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni CP_1
Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 4 maggio 2022, aveva convenuto CP_1
in giudizio l' e, dopo avere premesso di avere svolto l'attività di minatore e perforatore CP_2 autopalista dal 1969 al 1999 alle dipendenze di e poi di e di essere Controparte_3 CP_4
stato esposto alla movimentazione manuale di carichi e a prolungate posture incongrue della schiena, aveva allegato di essere titolare, in forza di giudicato, di un indennizzo del 8% per spondilodiscoartrosi del rachide cervico-dorso-lombare.
Poiché i postumi si erano aggravati, aveva proseguito egli, in data 22 luglio 2021, aveva CP_1
presentato all' convenuto domanda di aggravamento, ma la domanda, così come la Pt_1
successiva opposizione, non erano state accolte.
Ciò premesso, il ricorrente aveva, quindi, concluso, domandando che l' fosse dichiarato CP_2
tenuto a liquidare, in suo favore, il maggior indennizzo per le lesioni alla colonna corrispondente al danno biologico che sarebbe stato accertato in corso di causa e che l' fosse, quindi, Pt_1
condannato al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva dedotto la manifesta infondatezza della domanda CP_2
proposta, posto che il ricorrente era soggetto di 72 anni che aveva abbandonato l'attività
potenzialmente rischiosa negli anni 1999/2000, cosicché ogni eventuale aggravamento era da imputarsi alla fisiologica senescenza, quale fattore causale esclusivo e non a genesi lavorativa.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1564/2024 del 4 dicembre 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni del CTU nominato, aveva accolto la domanda proposta dal ricorrente e aveva dichiarato che aveva diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno CP_1
biologico pari al 14%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 22
luglio 2021, e aveva, quindi, condannato l' al pagamento, in favore del medesimo, delle CP_2
somme dovute, oltre accessori e spese di lite.
***
2 Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso
proposto da , con il favore delle spese”. CP_1
Nell'interesse dell'appellato:
“Abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis: 1) Respinga l'interposto appello. 2)
Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali e CP_2
accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, CP_2
aderendo all'elaborato peritale, aveva riconosciuto il diritto dell'appellato al maggiore indennizzo richiesto.
In primo luogo, ha sostenuto l' , il CTU nominato in primo grado aveva rassegnato Pt_1
conclusioni insufficienti e contraddittorie.
Insufficienti, ha chiarito l'appellante, in quanto l'ausiliare, in risposta alle osservazioni dell'Istituto, si era limitato ad affermare, a conferma delle proprie conclusioni, che le malattie causate dall'attività lavorativa avevano presentato un aggravamento oggettivato dagli esami strumentali esaminati.
Contraddittorie in quanto il CTU aveva anche affermato che l'aggravamento non risultava imputabile al protrarsi dell'esposizione al rischio lavorativo, ma ad un'evoluzione in peius di una patologia ad evoluzione degenerativa, così confermando quanto sostenuto dallo stesso in Pt_1
ordine alla non riconducibilità dell'aggravamento all'attività lavorativa svolta.
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il CTU avesse riconosciuto la sussistenza del
3 necessario nesso causale tra aggravamento e attività lavorativa pur avendo riscontrato nell'attuale appellato un quadro di lieve entità, come tale rilevabile in gran parte della popolazione avente pari età, anche in assenza di rischi lavorativi.
L'aggravamento, ha, perciò, concluso l' , se vi era, era da imputarsi a ben altri fattori, CP_2
generali e comuni alla popolazione di pari età, da soli in grado di giustificarlo.
***
L'appello è infondato.
Deve, innanzitutto, escludersi, a prescindere dai termini dubitativi utilizzati nell'ultima parte dell'atto di appello sopra riportata, che l' abbia, nella fattispecie, contestato la sussistenza CP_2
di un aggravamento della patologia da cui l'attuale appellato è affetto.
Nell'atto di appello, l'Istituto previdenziale ha, piuttosto, sostenuto che l'eziopatogenesi del quadro strumentale e clinico rilevato nell'attualità rispetto a quello che era stato riscontrato all'atto del riconoscimento della patologia fosse unicamente degenerativa, cioè, come aveva affermato anche il CTU, frutto dell'evoluzione in peius di una patologia ad evoluzione degenerativa, e, quindi, causalmente non riconducibile all'attività di lavoro svolta dall'assicurato sino al 1999.
Il ragionamento svolto dall' non può, peraltro, essere condiviso. CP_2
Infatti, a prescindere dall'epoca nella quale l'attività di lavoro dell'assicurato era cessata e dalla concreta riconducibilità dell'aggravamento rilevato all'attività stessa, l'aggravamento medesimo,
dovuto alla naturale evoluzione della patologia della quale era stata accertata l'origine professionale, aveva fatto sorgere il diritto dell'assicurato ad una revisione dell'indennizzo allo stesso riconosciuto.
Come di recente questa Corte ha, difatti, già affermato, con sentenza che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 59/2025 del 7 aprile 2025, relatore dott. Giorgio
Murru), deve ritenersi corretto il richiamo da parte della difesa appellata del disposto dell'art. 4 38/2000, in virtù del rinvio espresso operato dall'art. 13 comma 7 alla disciplina del Testo
Unico), il quale testualmente recita “La misura della rendita di inabilità da malattia
professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione
dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in
genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché,
quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di
recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile”.
La suddetta disposizione, secondo la costante interpretazione offertane dalla Suprema Corte,
sulla scia di quanto autorevolmente chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
46/2010, si riferisce, infatti, proprio all'aggravamento eventuale e conseguenziale dell'inabilità
derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia, mentre, invece, quando il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, si è in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, e la disciplina applicabile è
quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art. 131 (si vedano Cass. ord. n.
19784/2017 e, in termini analoghi, Cass. n. 5550/2011, nonché, più di recente, Cass. n.
1048/2018).
Nel caso di specie, come anche riconosciuto, non solo dal CTU, il quale, come già riportato aveva affermato che l'aggravamento risultava imputabile ad un'evoluzione in peius di una patologia ad evoluzione degenerativa, ma anche dal CTP dell' nelle osservazioni alla CTU CP_2
formulate in primo grado, “il peggioramento del quadro clinico obiettivo e strumentale appare
attribuibile al normale invecchiamento delle strutture corporee e non già ad un rischio
lavorativo cessato da più di 20 anni”.
Il peggioramento in discussione, cioè, aveva rinvenuto la propria origine nel normale e fisiologico processo evolutivo della patologia da cui era affetto, la quale, anche per effetto CP_1
dell'avanzare dell'età, aveva subito un progressivo aggravamento, indipendentemente
5 dall'esposizione a rischi.
Risulta, quindi, integrata la fattispecie legale delineata dall'art. 137 del D.P.R. n. 1124/1965
secondo l'interpretazione dianzi esposta, a mente della quale il diritto all'incremento dell'indennizzo non è affatto subordinato alla condizione che l'accertato maggior danno biologico si sia palesato in costanza ed in diretta connessione causale con l'esposizione ad un qualificato rischio morbigeno.
Nella fattispecie l' non ha specificamente contestato la misura del danno biologico CP_2
riconosciuta dal CTU (14%), la quale, in ogni caso, in presenza di un accertato quadro diagnostico strumentale di disco artrosi cervico lombare con plurime patologie discali in sede lombare e lieve deficit funzionale, è stata dal medesimo correttamente ricondotta al codice n. 193
delle tabelle di riferimento e quantificata secondo un valore pari a circa la metà di quello massimo previsto (27%).
***
Sulla base delle ragioni indicate, l'appello proposto dall' deve, quindi, essere rigettato e la CP_2
sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese processuali relative a questa fase del giudizio seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico dell' appellante e distratte in favore dei difensori antistatari Pt_1
dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
6 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall' ; CP_2
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di CP_2
giudizio, che liquida in complessivi €. 1.983,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari dell'appellato.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 5 agosto 2025.
L'estensore… ……………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
137 del D.P.R. n. 1124/1965 (operante anche per gli indennizzi riconosciuti ai sensi del D.lgs. n.