CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1835/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1835/2020 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...]1, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Ermes Coffrini e Marcello Coffrini del foro di Reggio Emilia e dall'Avv. Daniela
Brioli del foro di Bologna, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC dei predetti difensori;
APPELLANTI nei confronti di
(C.F. e P. IVA Controparte_1
) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Reggio Emilia, via M. Fanti n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ruscelloni del foro di Reggio
Emilia, con domicilio eletto in Bologna alla Galleria Marconi n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Scrimieri del foro di Bologna;
APPELLATA
e di
(C.F. ) e ARCH. (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) quali titolari dello “STUDIO ASSOCIATO AD” (C.F. ) con C.F._4 P.IVA_2 sede in Reggio Emilia, via della Costituzione n. 31, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Grisendi del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via P.
1 Borsellino n. 22;
APPELLATI
nonché di
C.F. ) in persona del procuratore ad negotia pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Lusetti del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via P.
Borsellino n. 2;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1132/2020 del 10 novembre 2020 del Tribunale di Reggio
Emilia, avente ad oggetto altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'1 aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e note depositate telematicamente e, dunque, per gli appellanti e Controparte_5 [...]
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa e contraria istanza, previa Parte_2 sospensione della sua esecutività, nei termini più sopra indicati, riformare in toto la sentenza n.
1132/2020 del 10/11/2020, notificata via pec il 12 novembre successivo, assunta dal Tribunale di Reggio
Emilia, con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, a cominciare dall'accoglimento delle domande azionate in primo grado, con le conclusioni in tale sede rassegnate, affidando alla valutazione equitativa della Corte il risarcimento del danno non quantificato in primo grado dal Tribunale” conclusioni di primo grado che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa e contraria istanza, previa, se ritenuta necessaria e/o opportuna, disapplicazione degli atti amministrativi assunti dal , che hanno consentito alla società convenuta la realizzazione Controparte_6 dell'intervento edilizio contestato, nella parte in cui questo incombe, anche in sopraelevazione, sulla proprietà degli attori: a) in primis, in applicazione dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., ordinare e conseguentemente condannare la parte convenuta alla riduzione in pristino di quanto realizzato, fino ad arrivare al rispetto della normativa in tema distanze, con riferimento alla proprietà attorea. Ferma la condanna al risarcimento del danno provocato almeno fino alla avvenuta riduzione in pristino;
b) in subordine, in alternativa a quanto in primis richiesto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno provocato a parte attrice, alla imprescindibile condizione che, nella sua quantificazione, questo
Ill.mo Tribunale tenga conto anche dell'utilità che la società convenuta può conseguire, tanto in termini di risparmio della spesa comportante la rimessa in pristino, che dalla utilità economica che può ricavare
(od ha già ricavato) dalla vendita delle svariate unità immobiliari, ricavate non rispettando la normativa 2 in tema di distanze. Essendo il danno in re ipsa, se ne affida la quantificazione al giudizio equitativo del
Tribunale. Il tutto con condanna altresì di parte convenuta al pagamento, sulle somme che verranno quantificate, degli interessi dal dovuto al saldo effettivo. Vinte le spese di lite, con ristoro del contributo unificato”, per l'appellata con socio unico: “Rigettare l'appello promosso da Controparte_7 [...] vverso la sentenza n.1132/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Emilia in Parte_3 data 10.11.2020, siccome inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., o comunque perché infondato in fatto e in diritto o come meglio;
- Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di lite del presente giudizio e conferma della liquidazione delle spese effettuata nella sentenza di primo grado. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da - Parte_4 condannare in solido tra loro, o secondo le rispettive accertate responsabilità, gli architetti
[...]
e per tutti i titoli dedotti o come meglio, a risarcire direttamente agli CP_2 Controparte_3 appellanti i danni da questi richiesti all'appellata ltre alle spese, diritti ed onorari di Controparte_7 lite del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da - condannare in Parte_5 solido tra loro, o secondo le rispettive accertate responsabilità, gli architetti e CP_2 CP_3 per tutti i titoli dedotti o come meglio, a tenere indenne e a manlevare l'appellata
[...] CP_7 per tutto quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere e/o risarcire agli appellanti
[...] ivi compresi spese, competenze e onorari del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
-
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio;
In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da
[...]
- accertare il diritto di regresso di nei confronti degli architetti Parte_6 Controparte_7 [...]
per tutti i titoli dedotti o come meglio, per tutto quanto la stessa fosse CP_2 Controparte_3 tenuta a corrispondere e/o risarcire agli appellanti ivi compresi spese, competenze e onorari del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio”, per gli appellati Arch. e Arch. “Ogni contraria CP_2 Controparte_3 istanza, eccezione e deduzione rigettata, In via principale Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni esposte in atti, dichiarare infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto rigettare l'appello formulato dai sigg. e confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte. In subordine CP_5 Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, anche nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle doglianze degli appellanti e conseguente condanna della appellata ad Controparte_7 un, anche minimo, risarcimento a favore dei sigg. e rigettare, poiché infondata, per CP_5 Parte_2 difetto - per quanto esposto in atti - dell'elemento della colpa grave o del dolo, ogni domanda (condanna dei terzi chiamati al pagamento diretto agli attori-appellanti o manleva) svolta in primo grado dalla
3 convenuta stessa avverso i terzi chiamati architetti e dello TU CP_2 Controparte_3
AS AD, riformulata in appello;
In ulteriore subordine Piaccia all'Ecc.ma Corte, nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle doglianze degli appellanti e conseguente condanna della appellata ad un, anche minimo, risarcimento a favore dei sigg. e Controparte_7 CP_5
rigettare in forza dell'istituto della compensatio lucri cum damno, ogni domanda (condanna Parte_2 dei terzi chiamati al pagamento diretto agli attori-appellanti o manleva) svolta in primo grado dalla convenuta avverso gli architetti e dello TU AS AD, riproposta CP_2 Controparte_3 in appello, riconoscendo, per quanto esposto in atti, come dall'attività professionale dei terzi chiamati in causa, ancorché non esente da vizi, abbia comunque ottenuto un arricchimento;
In ogni Controparte_7 caso Piaccia all'Ecc.ma Corte, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una qualche domanda formulata dagli appellanti e/o dalla società con socio unico, in Controparte_7 persona del legale rappresentante, con sede in via M. Fanti 2, Reggio Emilia cod. fisc. , P.IVA_1 avverso i chiamati con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento diretto a favore degli attori- appellanti ovvero rifusione alla convenuta appellata di quanto da questa risarcito agli attori-appellanti, rigettare integralmente le eccezioni formulate da con sede legale in via Controparte_4
Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (BO), C.F. e P.IVA , in ordine alla copertura assicurativa P.IVA_3 di TU AD e degli Architetti e e, per l'effetto dichiarare CP_2 CP_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a mantenere indenne e comunque a
[...] manlevare gli Architetti C.F. e c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
ovvero lo TU AS AD (C.F. ) dagli effetti economici della C.F._4 P.IVA_2 eventuale condanna a favore della società o dei sigg. e e, pertanto, Controparte_7 CP_5 Parte_2 condannare la stessa Compagnia di assicurazioni a risarcire direttamente Controparte_4 la società o gli attori-appellanti, ovvero a rifondere agli Architetti e Controparte_7 CP_2 CP_3 ovvero allo TU AS AD (C.F. le somme liquidate o pagate a favore della
[...] P.IVA_2 società o degli attori-appellanti, spese legali di soccombenza comprese. Con vittoria di Controparte_7 spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge. In ogni caso con condanna di in forza dell'art. 1917 Controparte_4 comma 3° cc., a rifondere agli Architetti e ovvero allo TU AS CP_2 Controparte_3
AD le spese dagli stessi sostenute per resistere alle domande di cui al presente giudizio ed al giudizio di primo grado nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata anche relativamente alla liquidazione delle spese di soccombenza” e per l'appellata “Voglia la Controparte_4
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'appello proposto da CP_5
e perché infondato in fatto e diritto e sfornito di prova, rigettando altresì tutte
[...] Parte_2 le domande proposte, in via subordinata, da nei confronti del terzo chiamato Controparte_7 [...]
[...
[...] architetti ed perché infondate in fatto e diritto anche ai CP_8 Controparte_3 CP_2 sensi dell'art. 2236 c.c., e comunque sfornite di prova;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento dell'appello e delle domande di manleva e/o di regresso svolte da Controparte_7 nei confronti di TU AS AD e/o di qualunque domanda siccome proposta o ritenuta estesa nei confronti di TU AS AD, rigettare le domande proposte da Parte_7 ed nei confronti di per
[...] CP_2 Controparte_4 esclusione/inoperatività della copertura/garanzia assicurativa, ai sensi dall'art.
3.4 n. 4 sez. Resp. Civ.
CGA della polizza 1/2562/122/113157699; in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di garanzia assicurativa in forza di polizza “Multirischi del professionista
Ingegnere e Architetto” 1/2562/122/113157699, nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento dell'appello e di qualsivoglia condanna dello TU AS AD , accertate e delimitate le singole percentuali/quote di responsabilità dello TU AD, dire tenuta ai sensi Controparte_4 dell'art.
3.9 delle CGA della sezione responsabilità civile, ad indennizzare l'assicurato per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato stesso, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone, comunque entro i limiti contrattuali tutti, con particolare riferimento al massimo indennizzabile di 300.000 euro di cui all'art. 3.4
n. 4 sez. resp. civ. CGA ed in ulteriore subordine entro il limite del massimale generale di 3.000.000 euro
e applicazione della franchigia di 10.000 euro;
in ogni caso, con vittoria spese processuali dei due gradi di giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 18.01.2017, e Controparte_5 [...]
premesso di essere comproprietari di una unità immobiliare posta agli ultimi 2 piani di un edificio Parte_2 condominiale sito nel centro storico di Reggio Emilia e costruito in aderenza ad un fabbricato in proprietà di con socio unico (si tratta di un edificio originariamente adibito a sede delle Poste centrali, Controparte_7 successivamente acquistato dalla predetta società), che ha chiesto e ottenuto nel luglio 2015 CP_7
l'inserimento dell'immobile di sua proprietà nel Piano di Recupero Urbano (PRU) comprendente altri palazzi della zona (Palazzo Busetti e l'ex Palazzo INPS), realizzando un intervento di totale demolizione del preesistente edificio e la costruzione di una nuova struttura, che il fabbricato così realizzato presenta, rispetto al precedente, un incremento di superficie (da mq 3804 a mq 5713), di volumetria (da mc 22.413 a mc 27.885)
e di altezza (da mt 12-13 a mt 23-24), che la costruzione viola le norme in materie di distanze contenute nel
5 Codice Civile e nel decreto interministeriale n. 1444/1968 nonché nel Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) con particolare riferimento al punto 5.2.2 il quale prevede che, in caso di interventi realizzati su edifici posti sul confine o in aderenza ad altri edifici, non è possibile “eccedere in lunghezza ed in altezza lungo il confine la lunghezza ed altezza a confine dall'edificio preesistente”, salvo eventuale accordo con il vicino, accordo, nel caso di specie, non sussistente, tutto ciò premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia con socio unico al fine di sentirla condannare, ai sensi dell'art. 872 comma 2 Controparte_7
c.c. c.c., al risarcimento per equivalente dei danni patiti a causa della violazione delle norme che disciplinano le distanze, la cui quantificazione tenga conto dell'utile conseguito e/o conseguibile dalla convenuta in termini di risparmio degli oneri di rimessa in pristino e di sfruttamento sotto il profilo commerciale della porzione di fabbricato in contestazione.
Con comparsa depositata il 30.03.2017, si costituiva contestando la domanda attorea, poiché Controparte_7 infondata in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto. In primo luogo la società convenuta eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie sia del D.M. n. 1444/1968, richiamato quale legge speciale dall'art. 871 c.c., sia dell'art. 873 c.c. in quanto, in buona sostanza, tale normativa non riguarderebbe le costruzioni in appoggio o in aderenza, quale è invece quella in esame. In secondo luogo, faceva rilevare l'inapplicabilità del RUE invocato dagli attori, sul quale prevarrebbe invece il Piano Operativo Comunale (POC) che consente di derogare alle norme in materia di distanze, altezze e volumetria previste sia dal RUE che dal DM n. 1444/1968, deroga che nel caso di specie si giustifica per essere l'intervento di ristrutturazione eseguito da CP_7 connotato da un preminente interesse pubblico, come risulta dal Piano Strutturale Comunale (PSC) del
Comune di Reggio Emilia. Eccepiva infine l'inammissibilità per indeterminatezza della domanda risarcitoria e in ogni caso la sua infondatezza nel merito. Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa gli Arch. e titolari dello TU AS AD, quali progettisti e direttori dei CP_2 Controparte_3 lavori, affinché, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, essi rispondessero direttamente nei confronti degli attori ovvero fossero condannati a manlevare la convenuta stessa. Differita l'udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo, si costituivano in data 27.09.2017 i terzi chiamati Arch. e Arch. CP_2 CP_3 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di diritti reali. Nel marito deducevano la legittimità dell'intervento eseguito da in base alla normativa regionale (L. reg. Emilia Romagna n. 20/2000) e alla normativa urbanistica CP_7
(PRU, PSC e POC) in quanto giustificato da ragioni di interesse pubblico e infine contestavano la domanda risarcitoria sia sotto il profilo dell'an sia del quantum. Domandavano in ogni caso, pur ritenendo infondata la domanda attorea e del pari infondata la chiamata in garanzia e le richieste formulate dalla società convenuta, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di tali domande, per essere garantiti e manlevati di quanto dovessero essere tenuti a versare, differirsi l'udienza al fine di chiamare in causa
[...] con la quale avevano in essere un contratto di assicurazione “Multirischi del Controparte_4
6 Professionista Ingegnere Architetto”. Differita dunque l'udienza, si costituiva il 26.01.2018 Controparte_4 associandosi in primo luogo alle difese svolte dagli Arch. e e dalla convenuta in CP_2 CP_3 CP_7 ordine alla legittimità dell'intervento eseguito;
contestava poi la sussistenza di una responsabilità in capo ai due professionisti assicurati, i quali avrebbero agito nel rispetto della diligenza professionale, delle norme di legge e dell'iter burocratico-amministrativo stabilito dal e la domanda risarcitoria Controparte_6 proposta dagli attori. Eccepiva infine l'inoperatività della copertura assicurativa in quanto i danni descritti dagli attori non rientrerebbero nella garanzia base perdite patrimoniali contrattualmente prevista. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010 (da ritenersi svolto in conformità ai principi espressi da Cass. n. 8473/19) e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente. Era inoltre disposta ed espletata c.t.u. al fine di verificare, previa compiuta descrizione dei luoghi oggetto di causa, la sussistenza delle violazioni lamentate dagli attori in riferimento alle norme legislative e regolamentari, edilizie e urbanistiche, in materia di distanze, quantificare il danno subito dagli attori in conseguenza delle violazioni eventualmente riscontrate, con particolare riferimento alla diminuzione del valore della loro proprietà, tenendo conto dell'eventuale compensazione derivante dalla riqualificazione dell'area attraverso l'intervento eseguito dalla società convenuta e tentare la conciliazione, all'uopo nominando il Geom. Dopo il deposito della c.t.u. in data 26.11.2019, il Giudice istruttore, Controparte_9 ritenuta la necessità di acquisire chiarimenti, chiedeva al C.TU. di meglio chiarire “se vi è stata violazione da parte della convenuta delle norme civilistiche in materia di distanze;
se la sopraelevazione eseguita abbia compresso i diritti spettanti agli attori e correlati al diritto di proprietà (es. diritto di sopraelevazione), in base alle norme civilistiche o urbanistiche”. Resi i chiarimenti da parte del C.T.U. in data 01.07.2020, la causa era rinviata per la decisione. All'udienza allo scopo fissata il 4 novembre 2020, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note conclusive già depositate, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice tratteneva la causa in decisione. Con sentenza depositata il 10.11.2020, il Giudice del Tribunale di Reggio
Emilia - preliminarmente chiarito che gli attori hanno lamentato che l'intervento edilizio eseguito da CP_7 sull'edificio di sua proprietà e, in particolare, la sopraelevazione che ne è derivata, violerebbe le norme in materia di distanze fra edifici contenute nel Codice civile, nel D.M. n. 1444/68 e nel Regolamento Edilizio
Urbanistico, cagionando loro pregiudizi risarcibili ai sensi dell'art. 872 comma 2 c.c., richiamate le risultanze della consulenza tecnica di ufficio con successivi chiarimenti, ove si rileva, in particolare, che il fabbricato in proprietà di , già in epoca antecedente l'esecuzione delle opere per cui è causa, era costruito in CP_7 aderenza al fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare degli attori e lo sovrastava, che l'edificio è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione, all'esito di un complesso ed articolato iter autorizzativo, che detto intervento, qualificato di pubblico interesse, è stato inserito nel Programma di Riqualificazione Urbanistica del centro storico cittadino, che consente la sopraelevazione dell'edificio originario in deroga sia alle norme del richiamato Decreto Interministeriale sia alle previsioni
7 sull'altezza degli edifici e sulle distanze previste dagli strumenti di qualificazione urbanistica comunale e ha comportato una sopraelevazione dell'edificio della società convenuta con l'aggiunta dei piani quinto e sesto, che l'opera risulta conforme ai titoli abilitativi e nel rispetto del PRU e del POC e non ha modificato l'assetto planimetrico di superficie coperta e sedime del fabbricato preesistente e che l'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare degli attori pacificamente non rientra nel PRU ed è pertanto soggetta agli strumenti ordinari della pianificazione urbanistica ed in particolare al RUE comunale che, nel caso che occupa, non consente modifiche planivolumetriche sull'esistente, osservato dunque come il nodo centrale della causa sia proprio questo, sostenendo gli attori che la mancata inclusione della loro proprietà nel PRU implichi che la stessa sia soggetta alla normativa generale in materia di distanze e non quindi a quella derogatoria contenuta nel piano stesso, cui è invece pacificamente soggetto l'immobile di e pretendendo dunque il rispetto nei loro CP_7 confronti di tale normativa generale, ritenuto come la prospettazione attorea non sia condivisibile posto che, in estrema sintesi, in caso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione urbana, recupero funzionale ecc., è la legge regionale applicabile ratione temporis ovvero la legge regionale n. 17/2014, che ha introdotto i commi
3 bis e 3 ter all'art. 7 ter della legge regionale n. 20/2000, a permettere l'esecuzione di interventi senza il rispetto delle distanze minime previste dal D.M. n. 1444/1968 anche a prescindere dall'esistenza di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, con la conseguente inconferenza sia della giurisprudenza citata dagli attori al fine di sostenere che eventuali normative derogatorie si applicherebbero solamente agli edifici che rientrano nel piano, sia delle osservazioni svolte dagli stessi secondo cui in caso di sopraelevazioni l'ultima parte del comma 3 bis imporrebbe comunque il rispetto delle distanze minime previste dall'art. 9 del citato
Decreto Ministeriale, considerato non ricorrere motivi per discostarsi dagli accertamenti svolti dal C.T.U. i quali sono l'esito di un ampio esame della documentazione e di una dettagliata analisi dello stato dei luoghi e acclarato che la costruzione realizzata dalla convenuta società è conforme ai titoli autorizzativi e alla normativa speciale in materia di distanze tra edifici, ritenuta evidentemente infondata la domanda degli attori, con conseguente assorbimento delle domande proposte da nei confronti dei terzi chiamati ed CP_7 CP_2
e da questi ultimi nei confronti di e condanna degli attori alla refusione delle spese di lite CP_3 CP_4 non solo in favore della convenuta ma anche in favore dei terzi la cui chiamata in causa è stata determinata dalle loro domande - rigettava le domande degli attori e , dichiarando Controparte_5 Parte_2 assorbite le domande proposte dalla convenuta e dai terzi chiamati e condannava gli attori, CP_2 CP_3 in solido tra loro, a pagare le spese di lite in favore della convenuta, dei terzi chiamati e CP_2 CP_3
e della terza chiamata liquidate in euro 6.000,00 per compenso
[...] Controparte_4 professionale, oltre ad oneri di legge ed anticipazioni, e poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
2.- Con appello ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 25.11.2020, i Sig.ri CP_7
e hanno impugnato detta sentenza chiedendone l'integrale riforma, in Controparte_5 Parte_2
8 particolare, laddove è stata rigettata la loro domanda volta a vedere condannata la società ai sensi Controparte_7 dell'art. 872 comma 2 c.c. al risarcimento per equivalente dei danni subiti a causa della violazione delle norme che regolano le distanze e nella parte in cui gli attori sono stati condannati alla refusione delle spese di lite anche nei confronti dei terzi chiamati, ritenendo detto provvedimento viziato, non corretto e quindi meritevole di riforma. Lamentano in primo luogo gli appellanti con il primo e anche con il quinto motivo di gravame violazione o non corretta applicazione del comma 3 bis dell'art. 7 ter legge regionale n. 20/2000 da parte del
Giudice di prime cure il quale avrebbe omesso di considerare la decisiva circostanza che le deroghe previste dal comma 3 bis non riguardano le prescrizioni previste dall'art. 9 del D.M. n. 1444/68, stante il seguente chiaro inciso: “….laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 del medesimo decreto o quelle degli edifici antistanti preesistenti se inferiori”. Sostengono dunque gli stessi che il predetto comma 3 bis ponga dei limiti a tutti gli incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento, sia quelli realizzati con la “sopraelevazione dell'edificio originario” (quale quello di cui si discute) sia quelli realizzati con “ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario”. Il secondo motivo di gravame concerne una asserita sostanziale coincidenza tra le prospettazioni difensive attoree in ordine al rapporto tra leggi regionali e disciplina delle distanze e alcune pronunce della Corte costituzionale. Più specificamente deduce parte appellante come consolidato orientamento del Giudice delle leggi - il quale ha in più occasioni affermato che la competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici è rigorosamente circoscritta al suo scopo, ovvero il governo del territorio, che ne detta anche le modalità di esercizio e che nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza statale e regionale il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/68, dotato di efficacia precettiva ed inderogabile - abbia con ogni probabilità indotto la Regione Emilia-Romagna a subordinare la deroga prevista appunto dal comma 3 bis della citata legge regionale a che “siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 del medesimo decreto o quelle degli edifici preesistenti, se inferiori”.
Nonostante si sia più volte evidenziata negli atti di primo grado la necessità di dare una interpretazione della legge regionale conforme alla Costituzione, il Tribunale di Reggio Emilia non vi avrebbe prestato la minima attenzione.
Con il terzo motivo di appello, i Sig.ri e censurano la sentenza impugnata laddove si è CP_5 Parte_2 ritenuto che l'intervento di , rientrando nell'ambito di un Piano di Riqualificazione Urbana, è soggetto CP_7 alla disciplina derogatoria prevista dall'allora vigente legge regionale n. 20/2000 e sue modifiche ed integrazioni, a prescindere dal fatto che l'edificio confinante fosse inserito o meno nel medesimo PRU. A conforto di tale tesi, richiamano nuovamente giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato il quale nel 2019, basando le sue conclusioni anche sull'orientamento della Cassazione, ha avuto occasione di puntualizzare che l'art. 9 del D.M. n. 1444/68, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrati di edifici antistanti, va rispettato in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di
9 intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario e dunque non eludibile. Con il quarto motivo di gravame, evidenziano l'inadeguatezza di uno strumento urbanistico, quale il PRU, a derogare al D.M. 1444/68. Peraltro viene rilevato come gli obiettivi del Piano di Riqualificazione Urbana indicati dalla L.R. n. 19/1998, ovvero il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza, l'arricchimento delle dotazioni dei servizi del verde pubblico e delle occorrenti opere infrastrutturali e la riduzione della congestione urbana, siano rimasti nel caso in esame “sulla carta”, visto l'incremento straordinario di volumetria che è stato consentito e, nel contempo,
l'assenza di qualsiasi spazio verde. Con il sesto motivo, e criticano la Controparte_5 Parte_2 sentenza del Tribunale di Reggio Emilia anche nella parte in cui il Giudice, aderendo alle conclusioni della c.t.u., ha inquadrato l'intervento di cui trattasi nell'ambito di una ristrutturazione edilizia anziché in quella di
“nuova costruzione”. In primo grado si era ampiamente evidenziato come la Cassazione sia ferma nel ritenere che la sopraelevazione di un fabbricato comporti una nuova costruzione, con il connesso obbligo di rispettare le distanze dai confini previste al riguardo. Deducono poi gi appellanti come, benché l'azione proposta sia stata basata sulla violazione della normativa in tema di distanze, significativamente la sentenza appellata non abbia fatto alcun accenno ad essa. In particolare, osservano che l'art. 873 c.c. affida ai regolamenti locali la possibilità di stabilire distanze maggiori rispetto ai tre metri dai confini di proprietà in esso previsti e che il
RUE del Comune di Reggio Emilia all'art.
5.2 prevede per le nuove costruzioni una distanza minima di dieci metri e all'art.
5.2.2. una norma specifica secondo la quale eventuali eccedenze sono ammissibili solo previo accordo sottoscritto con il confinante, accordo nella fattispecie che occupa mai esistito.
Con l'ottavo motivo di gravame, si dolgono gli appellanti di quanto osservato e ritenuto dal Giudice di primo grado in ordine alla rilevanza del titolo autorizzativo che “si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato attuatore e non è estendibile ai rapporti tra quest'ultimo e il terzo confinante, quest'ultimo avrebbe dovuto dolersi, eventualmente, nei confronti della P.A. della eventuale mancata valutazione del proprio interesse, e azionando strumenti diversi….”. Fanno rilevare infatti al riguardo che per il privato leso nella sua posizione di diritto soggettivo, derivante dalla violazione delle norme civilistiche ovvero urbanistiche in materia di distanze, rimarrebbe integra la possibilità di agire per il risarcimento del danno e/o per la riduzione in pristino, senza alcun condizionamento derivante dal mancato ricorso al giudice amministrativo, e ciò anche in forza della clausola di salvezza contenuta nell'ultimo comma dell'art. 11 del TU in materia di edilizia.
Con il nono motivo di gravame, i Sig.ri e censurano la sentenza di primo grado nella parte CP_5 Parte_2 in cui il Giudice non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento danno e/o sulla richiesta di riduzione in pristino. Se nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione i predetti si erano dichiarati disponibili a limitare la domanda al risarcimento del danno ma alla imprescindibile condizione che nella sua quantificazione si tenesse conto del vantaggio ottenibile da parte della convenuta, visto l'esito della c.t.u. che negava persino l'abuso commesso, nelle conclusioni finali di primo grado richiedevano in primo luogo la restitutio in integrum, problematica questa non affrontata dal Giudice di prime cure il quale si sarebbe limitato più
10 semplicemente a ritenere non violata la normativa in materia di distanze. Da ultimo lamentano gli appellanti la disposta condanna alla rifusione delle spese processuali anche in favore dei terzi chiamati verso i quali non avevano azionato alcuna domanda e che si sarebbero limitati o a chiedere la manleva oppure ad insistere genericamente per il ristoro delle spese di lite.
Tanto dedotto, gli appellanti, convenendo in giudizio solo dando semplice notizia del proposto Controparte_7 gravame alle altre parti, chiedono alla Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza, di:
● previa sospensione della sua esecutività, riformare in toto la sentenza n. 1132/2020 del 10.11.2020, notificata il 12 novembre successivo, assunta dal Tribunale di Reggio Emilia, con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, a cominciare dall'accoglimento delle domande azionate in primo grado, con le conclusioni in tale sede rassegnate, affidando alla valutazione equitativa della Corte il risarcimento del danno non quantificato in primo grado dal Tribunale;
● con la puntualizzazione che nei confronti dei soggetti così notiziati, la domanda proposta da parte appellante
è limitata unicamente alla contestazione della tassazione delle spese di lite a loro favore, così come fatta dalla sentenza impugnata, mentre per i residui altri aspetti, le domande svolte in atto di citazione nel presente grado, continuano a riferirsi unicamente alla posizione della società ; CP_7
Con vittoria di spese legali, per entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 18 febbraio 2021, si è regolarmente costituita l'appellata CP_7 con socio unico, facendo rilevare preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti
[...] dei terzi chiamati in primo grado ovvero gli Architetti e e la società CP_2 CP_3 Controparte_4 solo “notiziati” dalla parte appellante, pur riguardando il capo della sentenza relativo alle spese, che pure viene impugnato, anche la loro posizione ed essendovi domanda di garanzia della . CP_7
Ha poi contestato decisamente l'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, la sentenza di primo grado meriterebbe integrale conferma, per essere congruamente motivata ed immune da vizi logici ed errori giuridici. Più specificamente, deduce , quanto al primo e quinto motivo di gravame, come, CP_7 diversamente da quanto rilevato da e sia agevole rilevare che l'inciso di cui all'art. 3 bis CP_5 Parte_2 riguarda gli incentivi volumetrici che possono essere realizzati con “ampliamento fuori sagoma” mentre per quelli realizzati con la “sopraelevazione dell'edificio originario” quale appunto quello realizzato da , CP_7 in base alle evidenze documentali e stando alle risultanze della c.t.u., si possono derogare gli artt. 7, 8 e 9 del
D.M. n. 1444/1968. L'interpretazione prospettata dagli appellanti non coglierebbe nel segno, poiché, se così fosse, non avrebbe avuto alcun senso prevedere nella stessa norma, per gli incentivi volumetrici realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, la realizzazione “anche in deroga agli articoli 7, 8, e 9 del D.M.
1444/68 ”, per poi subito dopo richiedere il rispetto dello stesso articolo 9 del citato D.M., mentre invece un senso lo ha se il rispetto per le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 è richiesto per i soli interventi
“fuori sagoma dell'edificio originario”, proprio perché particolarmente inclini ad impattare sulle distanze. In
11 ordine al secondo motivo di appello concernente una presunta sostanziale convergenza tra le tesi sostenute dagli attori in punto al rapporto tra leggi regionali e disciplina delle distanze e alcune pronunce della Corte
Costituzionale cui sarebbe conseguito l'adeguamento della Regione Emilia Romagna prevedendo, appunto, il limite del rispetto delle distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968 alla disciplina derogatoria concernente gli incentivi volumetrici, l'appellata ne evidenzia l'infondatezza per le ragioni già compiutamente esposte in primo grado, aggiungendo inoltre come sia la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 41/2017) ad avallare la possibilità da parte delle Regioni di introdurre deroghe alle distanze minime tra fabbricati. Parimenti destituito di ogni fondamento si rivela, ad avviso dell'appellata, anche il terzo motivo di gravame, dimenticando gli appellanti la dirimente circostanza che è il D.P.R. n. 380/2001, quindi una fonte almeno di pari grado rispetto al DM n. 1444/1968, a prevedere per le Regioni la facoltà di derogare in determinati casi, con proprie leggi e regolamenti, la disciplina del citato decreto ministeriale. Per quanto concerne il quarto motivo di appello che si limiterebbe a sviluppare il concetto di inadeguatezza di uno strumento urbanistico, quale il PRU, a derogare al DM n. 1444, sottolinea come tale motivo possa CP_7 essere ben confutato citando la legge che lo prevede ovvero la legge regionale all'epoca vigente (20/2000). La società appellata deduce poi, quanto al sesto motivo articolato dai Sig.ri e di non avere Pt_3 Parte_2 alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. Geom. il quale ha ritenuto CP_9
l'intervento di cui trattasi una ristrutturazione edilizia, quanto al settimo motivo di gravame, che il mancato ottenimento del permesso del vicino di eccedere in altezza a confine dell'edificio preesistente previsto dal
Regolamento Edilizio Urbanistico del resterebbe assorbito da quanto diffusamente Controparte_6 evidenziato relativamente al contesto urbanistico in cui si è sviluppata la ristrutturazione di , Parte_8 considerata di pubblico interesse e, in ordine all'ottavo motivo, che, come ribadito più volte in primo grado, la circostanza del tutto pacifica che l'intervento ” è ricompreso nel PRU e nel POC basterebbe Parte_8
a giustificare le deroghe anche nei rapporti con i privati confinanti. Da ultimo, per quanto Controparte_7 concerne la censura alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia per la mancanza di una pronuncia sulla richiesta di risarcimento danno e/o riduzione in pristino, fa rilevare come dovrebbe essere chiaro a tutti che, avendo l'impugnata sentenza rigettato la domanda di accertamento delle asserite violazioni, non vi era necessità alcuna di una statuizione sulla domanda risarcitoria.
La parte appellata chiede quindi alla Corte di:
● In rito e preliminarmente, integrare il contraddittorio nei confronti degli Architetti e CP_2 CP_3
e di parti del procedimento di primo grado;
[...] Controparte_4
● Nel merito, rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza n. 1132/2020 Parte_4 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10.11.2020, siccome inammissibile ex art. 348bis
c.p.c., o comunque perché infondato in fatto e in diritto o come meglio, con vittoria di spese, diritti, ed onorari di lite del presente giudizio e conferma della liquidazione delle spese effettuata nella sentenza di primo grado;
12 In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da condannare in solido tra loro, o secondo le rispettive accertate responsabilità, gli Parte_4 architetti e per tutti i titoli dedotti o come meglio, a risarcire CP_2 Controparte_3 direttamente agli appellanti i danni da questi richiesti all'appellata ltre alle spese, diritti Controparte_7 ed onorari di lite del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da
[...] condannare in solido tra loro, o secondo le rispettive accertate responsabilità, gli architetti Parte_6
e per tutti i titoli dedotti o come meglio, a tenere indenne e a CP_2 Controparte_3 manlevare l'appellata er tutto quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere Controparte_7
e/o risarcire agli appellanti ivi compresi spese, competenze e onorari del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da accertare il diritto di regresso di Parte_4 CP_7 nei confronti degli architetti e per tutti i titoli dedotti o come
[...] CP_2 Controparte_3 meglio, per tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere e/o risarcire agli appellanti ivi compresi spese, competenze e onorari del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 22 febbraio 2021, si sono costituiti regolarmente gli Architetti
[...]
e deducendo in primo luogo l'infondatezza dei motivi di appello proposti da CP_2 Controparte_3 CP_5
e in punto di fatto. Più nello specifico, hanno evidenziato la caratterizzazione dell'opera realizzata Parte_2 da avente natura di intervento di interesse pubblico, fatto, questo, non contestato dalla parte Controparte_7 appellante, l'aumento di volumetria per realizzazione di sopraelevazione sulla stessa area di sedime dell'edificio preesistente e il rispetto delle distanze fissate dall'art. 9 del D.M. 1444/68, così come emerso dalla consulenza tecnica di ufficio. Anche in punto di diritto risultano privi di fondamento, ad avviso degli appellati,
i motivi di gravame articolati dai Sig.ri In sintesi, deducono gli Architetti come il concetto Parte_4 di “nuova costruzione” sia quello disciplinato dalla normativa edilizia-urbanistica e non già dalla circostanza che “di fatto” vi sia una demolizione e costruzione. La “nuova costruzione” non è un concetto di fatto, ma è un concetto disciplinato dal legislatore con definizione normativa e relativa classificazione degli interventi edilizi e con la conseguente disciplina specifica ad ognuno di essi assegnata, l'edificazione posta in essere da
è stata disciplinata dall'amministrazione comunale quale “riqualificazione urbanistica” (secondo le CP_7 normative specifiche richiamate negli atti di pianificazione - PRU - nelle convenzioni tra proprietà e
[...]
e negli accordi di programma) e una tale classificazione nella tipologia della “riqualificazione Controparte_6 urbanistica” non è stata impugnata dai Sig.ri e innanzi al Giudice Amministrativo. Ancora, CP_5 Parte_2 fanno rilevare gli appellati come la normativa specifica applicabile agli interventi di riqualificazione urbanistica quale quello realizzato da varrebbe a dimostrare che non sussiste alcuna violazione della CP_7
13 normativa in materia di distanze. Gli Architetti e evidenziano altresì l'infondatezza del CP_2 CP_3 motivo di gravame in ordine alle spese di lite che li riguarda direttamente con ogni conseguenza in ordine alla mancanza di rituale vocatio in ius. Più nello specifico, deducono non essere vero che in primo grado i terzi chiamati non abbiano chiesto la condanna degli attori al pagamento delle spese di causa;
infatti gli Architetti, oltre ad avere insistito per il rigetto di ogni domanda attorea, hanno altresì chiesto la vittoria nelle spese e competenze di giudizio - quanto sopra esposto non muta per il semplice fatto che i terzi chiamati, per il caso della loro soccombenza, hanno chiesto la condanna della propria compagnia assicurativa a pagare anche le spese processuali eventualmente poste a loro carico.
Per quanto attiene alla domanda di garanzia-manleva svolta in primo grado avverso i professionisti CP_2
e dalla convenuta , gli stessi ne ribadiscono l'infondatezza per due ordini di ragioni, la prima CP_3 CP_7 attinente alla mancanza dell'elemento della colpa professionale, la seconda legata all'istituto della compensatio lucri cum damno. In ordine alla chiamata in causa svolta in primo grado della compagnia assicurativa l fine di essere da questa garantiti e manlevati nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande CP_4 attoree e della convenuta , avendo la terza chiamata disconosciuto la copertura assicurativa, CP_7 CP_4 gli Arch. e hanno di contro ribadito la sussistenza, sulla base della polizza assicurativa CP_2 CP_3 stipulata, dell'obbligo della terza chiamata di manlevarli da quanto fossero tenuti a pagare Controparte_4 alla . CP_7
I notiziati-appellati Architetti e hanno dunque domandato alla Corte di Appello di: CP_2 CP_3
- In via principale, dichiarare infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare l'appello formulato da e confermando la sentenza di primo grado;
Controparte_5 Parte_2
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle doglianze degli appellanti e conseguente condanna della appellata ad un, anche minimo, risarcimento a Controparte_7 favore dei Sig.ri e rigettare, poiché infondata, ogni domanda (condanna dei terzi chiamati CP_5 Parte_2 al pagamento diretto agli attori-appellanti o manleva) svolta in primo grado dalla convenuta stessa avverso i terzi chiamati architetti e dello TU AS AD, se ed in quanto CP_2 Controparte_3 riformulata in appello;
- In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale, delle doglianze degli appellanti e conseguente condanna della appellata ad un, anche minimo, risarcimento a favore Controparte_7 di e rigettare in forza dell'istituto della compensatio lucri cum damno, ogni domanda svolta Pt_9 Parte_2 in primo grado dalla convenuta avverso gli architetti e TU AS CP_2 Controparte_10
AD, se ed in quanto riproposta in appello, riconoscendo, per quanto esposto in atti, come dall'attività professionale dei terzi chiamati in causa, ancorché non esente da vizi, abbia comunque ottenuto Controparte_7 un arricchimento;
14 - In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una qualche domanda formulata dalla società avverso i chiamati con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento diretto Controparte_7
a favore degli attori-appellanti ovvero rifusione alla convenuta appellata di quanto da questa risarcito agli attori-appellanti, dichiarare tenuta a mantenere indenne e comunque a Controparte_4 manlevare gli Architetti e dagli effetti economici della eventuale condanna a CP_2 Controparte_3 favore della società o dei Sig.ri e e, pertanto, condannare la stessa Controparte_7 CP_5 Parte_2 CP_11
[... assicurazioni a risarcire direttamente la società o gli attori- Controparte_4 Controparte_7 appellanti, ovvero a rifondere agli Architetti e le somme liquidate o pagate a CP_2 Controparte_3 favore della società o degli attori-appellanti, spese legali di soccombenza comprese. Con vittoria Controparte_7 di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre oneri di legge. In ogni caso con condanna di in forza dell'art. 1917 comma 3 c.c., a rifondere agli Architetti Controparte_4 CP_2
e le spese dagli stessi sostenute per resistere alle domande di cui al presente giudizio ed al Controparte_3 giudizio di primo grado nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata anche relativamente alla liquidazione delle spese di soccombenza.
In data 10 marzo 2021, si è da ultimo costituita la quale ha contestato l'appello Controparte_4 proposto da e deducendone la totale infondatezza e chiedendone il rigetto. Controparte_5 Parte_2
In particolare, osserva l'appellata compagnia assicurativa come, nonostante i diversi motivi proposti,
l'impugnazione si fondi, di fatto, sulla presunta errata interpretazione ed applicazione dell'art. 9 D.M. n.
1444/1968 e del comma 3 bis dell'art. 7 ter L.R. n. 20/2000 e glissi sul presupposto fondamentale delle deroghe alla normativa in materia di distanze minime tra fabbricati, ovvero l'inserimento dell'intervento Parte_8
nel PRU del centro storico di Reggio Emilia, in quanto intervento di pubblico interesse. Diversamente
[...] da quanto dedotto dagli odierni appellanti, l'intervento realizzato da sarebbe del tutto regolare Controparte_7 rispetto alla normativa di cui al DM. 1444/68 e alla L.R. n. 20/2000 e la decisione del Tribunale sarebbe conforme al testo del citato comma 3 bis, trattandosi di aumento volumetrico conseguenza di sopraelevazione.
Nel caso in esame, la derogabilità, ad avviso di è ancora più palese in quanto il fabbricato non CP_4 eccede in alcun modo rispetto all'area di sedime. Ancora, secondo parte appellata gli appellanti, i CP_4 quali sostengono che il Tribunale non abbia considerato la violazione del RUE, in particolare dell'art. 5.2.2, non valutano correttamente il fatto che l'intervento non rientrava nel RUE bensì nel POC, in quanto intervento di riqualificazione urbana di pubblica utilità.
In ogni caso, in termini di quantum debeatur della pretesa risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti, deduce la compagnia assicurativa l'assoluta indeterminatezza di tale domanda, come evidenziato anche dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali. Per quanto concerne la domanda di manleva formulata dalla , sottolinea CP_7
l'appellata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a TU AD in qualità di progettista e direttore dei lavori, posto che i due professionisti coinvolti avrebbero svolto l'attività di progettazione e di direzione
15 lavori nel rispetto delle regole dell'arte e di tutti i provvedimenti autorizzativi emessi dal Controparte_6
al termine di un complesso iter. Da ultimo, in ordine al rapporto assicurativo in essere tra
[...] [...]
e TU AS AD, l'appellata nuovamente fa rilevare l'inoperatività della garanzia Controparte_4 assicurativa in relazione alla fattispecie dedotta.
Tanto argomentato, domanda alla Corte, contrariis reiectis, di: Controparte_4
- In via principale, rigettare l'appello proposto da e perché infondato in Controparte_5 Parte_2 fatto e diritto e sfornito di prova, rigettando altresì tutte le domande proposte, in via subordinata, da CP_7 nei confronti del terzo chiamato in
[...] Controparte_12 CP_2 quanto infondate in fatto e diritto anche ai sensi dell'art. 2236 c.c. e comunque sfornite di prova;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento dell'appello e delle domande di manleva e/o di regresso svolte da nei confronti di TU AS AD, rigettare le domande Controparte_7 proposte da ed nei confronti di Parte_7 CP_2 [...]
per esclusione/inoperatività della copertura/garanzia assicurativa;
Controparte_4
- In via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di garanzia assicurativa in forza di polizza “Multirischi del professionista Ingegnere e Architetto”, nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento dell'appello e di qualsivoglia condanna dello TU AS AD , accertate e delimitate le singole percentuali/quote di responsabilità dello TU AD, dichiarare tenuta ad CP_4 indennizzare l'assicurato per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato stesso, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone, comunque entro i limiti contrattuali tutti, con particolare riferimento al massimo indennizzabile di
300.000 euro di cui all'art.
3.4 n. 4 sez. resp. civ. CGA ed in ulteriore subordine entro il limite del massimale generale di 3.000.000 euro e applicazione della franchigia di 10.000 euro;
In ogni caso, spese processuali dei due gradi di giudizio.
4.- All'udienza del 16.03.2021, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si sono riportate alle rispettive note di udienza, gli appellanti insistendo in particolare sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e la Corte con ordinanza resa in pari data, ritenuto che la delibazione dei motivi di gravame non consente di ravvisare la riformabilità della sentenza impugnata in termini di manifesta erroneità della stessa, che in siffatta situazione irrilevante diviene il periculum rappresentato dagli appellanti e che, peraltro,
l'istante ha addotto una generica difficoltà ad adempiere a quanto statuito dall'impugnata sentenza e non un pregiudizio specifico e della rilevanza richiesta dalla legge perché possa disporsi la richiesta sospensione, ha rigettato la sospensiva richiesta dagli appellanti e rinviato la causa per i medesimi incombenti, onde permettere il pieno contraddittorio sulla costituzione in giudizio di avvenuta in data 10.03.2021. All'udienza CP_4 del 25 marzo 2021 svoltasi sempre in modalità cartolare, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate e la Corte ha
16 rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata in data 1 aprile
2025, le parti hanno precisato come da rispettivi atti introduttivi e note depositate telematicamente e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie (prova per testi e c.t.u.) riproposte dagli appellati Architetti e CP_2 CP_3
in quanto superflue ai fini della decisione, tenuto conto della documentazione tutta versata in atti e
[...] delle allegazioni, deduzioni difensive e domande di tutte le parti. Passando ora al merito, reputa la Corte in primo luogo come sia senz'altro opportuno chiarire, in sintesi, il quadro legislativo di riferimento e dunque le leggi statali e regionali nonché i regolamenti comunali in più occasioni richiamati da tutte le parti sia pur con differenti accenti e diverse interpretazioni al fine di avvalorare le proprie richieste.
La normativa generale in materia di distanze tra i fabbricati è posta dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968, il quale prevede testualmente: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; - ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. Le zone cui fa riferimento la disposizione sono le c.d. zone territoriali omogenee, descritte dall'art. 2 dello stesso D.M. 1444/68: “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
17 considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad
1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse
- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.
L'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), introdotto dal D.L. n. 69/13, prevede che: “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. Proprio in attuazione di tale disposizione, la Regione Emilia Romagna con la L. reg. n. 17/2014 ha introdotto i commi 3 bis e 3 ter all'art. 7 ter L. reg. 20/2000 (successivamente abrogata dalla L. reg.
24/2017), vigenti quindi all'epoca dei fatti per cui è causa, i quali prevedevano: “3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del
Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo
A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”.
18 Ciò esposto e venendo ad esaminare i motivi di appello, ritiene la Corte come il primo e il quinto motivo di gravame possano essere esaminati congiuntamente concernendo entrambi l'asserita non corretta interpretazione fornita dal giudice di primo grado del comma 3 bis sopra richiamato vigente al tempo dei fatti per cui è causa, posto che il C.T.U. Geom. nell'elaborato peritale riferisce che l'intervento Controparte_9 realizzato dalla ha comportato una sopraelevazione dell'edificio di proprietà della medesima (e, per CP_7 quanto qui di rilevo, della porzione rivolta verso la proprietà degli odierni appellanti), con l'aggiunta dei piani quinto e sesto, non modificando l'assetto planimetrico di superficie coperta e sedime del fabbricato preesistente, che risultava già in aderenza e sovrastante l'edificio degli attori - più precisamente l'ampliamento in altezza realizzato su parte del corpo centrale risulta ad una distanza superiore ai tre metri, l'ampliamento in altezza del corpo nord dei piani quinto e sesto è stato realizzato in aderenza sul fondo Parte_4
Ora, sostengono gli appellanti che il predetto articolo ponga dei limiti a tutti gli incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento, sia a quelli realizzati con la “sopraelevazione dell'edificio originario” (come nel caso in esame), sia a quelli realizzati con “ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario”; traggono il proprio convincimento dalla circostanza che l'articolo in questione si chiude con la seguente prescrizione:
“laddove siano, comunque, rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 e di quelli di edifici antistanti”.
Trattasi, ad avviso della Corte, di interpretazione che non coglie nel segno posto che, se così fosse, non avrebbe avuto logica alcuna prevedere nella medesima norma, per gli incrementi volumetrici ottenuti con la sopraelevazione dell'edificio originario, la realizzazione “anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del D.M.
1444/68” per poi subito dopo pretendere il rispetto dello stesso articolo 9 del citato DM, mentre invece un senso lo ha se il rispetto per le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 viene richiesto per i soli interventi fuori sagoma dell'edificio originario (vedasi, al riguardo, II, 02.05.2023, n. 261 Controparte_13 secondo cui “Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga al D.M. n. 1444 del 1968, artt. 7, 8 e 9; nel secondo periodo, che riguarda l'ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario, si prevede invece che "siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori". In effetti, ragionando a contrario, la norma andrebbe a contraddirsi, prevedendo prima la possibilità di deroga dell'art. 9 e poi l'obbligo di rispettarla…..Dalla chiara lettura della norma emerge senza margini di incertezza che per quanto riguarda l'ampliamento di edifici esistenti il legislatore regionale non introduce alcuna deroga agli artt. 7, 8 e 9 del medesimo D.M. n.
1444 del 1968, previsti per la sola diversa fattispecie della sopraelevazione”). A conferma della corretta applicazione della norma da parte del Tribunale di Reggio Emilia, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che, in ipotesi di intervento inserito nel PRU, le norme sulle distanze sono derogabili anche quando il fabbricato oggetto di intervento presenti volumi superiori a quelli originari (Consiglio di Stato Sez. II,
19 28.10.2020, n. 6589) e nel caso in esame la derogabilità è ancor più palese, in quanto il fabbricato non eccede rispetto all'area di sedime originaria.
Tali motivi di gravame non meritano quindi accoglimento.
Quanto al secondo motivo di gravame in parte connesso al primo, concernente una presunta sostanziale convergenza tra le tesi sostenute dagli attori in ordine al rapporto tra leggi regionali e disciplina delle distanze e talune pronunce della Corte costituzionale - la Regione Emilia Romagna si sarebbe adeguata all'orientamento del Giudice delle leggi prevedendo appunto il limite del rispetto delle distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 D.M. n. 1444/68 alla disciplina derogatoria riguardante gli incrementi volumetrici -, reputa la Corte come trattasi di assunto difensivo che non coglie nel segno o, meglio, non in grado di scalfire quanto sopra osservato in merito agli incrementi volumetrici realizzati con la sopraelevazione dell'edificio. E' infatti la stessa Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 41/2017, a riconoscere ed avvallare in buona sostanza la facoltà, per le Regioni di introdurre deroghe alla normativa concernente le distanze minime tra fabbricati, affermando che “…Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi coerente, rispetto alle indicazioni interpretative offerte dalla Corte e ribadite dal disposto di cui all'art 2-bis del TUE, il riferimento che la norma impugnata reca ai piani urbanistici attuativi (PUA), assimilabili ai piani particolareggiati o di lottizzazione e dunque riconducibili a quella tipologia di atti menzionati nell'art. 9, ultimo comma del d.m. n. 1444 del 1968, più volte richiamato, cui va riconosciuta la possibilità di derogare al regime delle distanze. D'altro canto la stessa giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la deroga alle distanze minime potrà essere contenuta, oltre che in piani particolareggiati o di lottizzazione, in ogni strumento urbanistico equivalente sotto il profilo della sostanza e delle finalità, purché caratterizzato da una progettazione dettagliata e definita degli interventi (sentenza n. 6 del 2013). Ne consegue che devono ritenersi ammissibili le deroghe predisposte nel contesto dei piani urbanistici attuativi, in quanto strumenti funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, secondo quanto richiesto, al fine di attivare le deroghe in esame, dall'art 2-bis del TUE, in linea con l'interpretazione nel tempo tracciata da questa Corte (ex multis, sentenze n. 231, n. 189, n. 185, n. 178 del 2016 e n. 134 del 2014)”. Nel caso in esame, come si dirà meglio in seguito, la deroga è infatti contenuta nel comma 3 bis che fa riferimento ad interventi realizzati nell'ambito di un piano di riqualificazione urbana.
Con il terzo motivo, censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'intervento di , rientrando nell'ambito di un Programma di Riqualificazione Urbana (P.R.U.), è CP_7 soggetto alla disciplina derogatoria prevista dall'allora vigente legge regionale n. 20/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, a prescindere dal fatto che l'edificio confinante fosse inserito o meno nel medesimo
PRU, citando a conforto della propria posizione alcune sentenze della Suprema Corte. Ora, è pacifico in quanto non oggetto di contestazione, provato documentalmente e accertato dal C.T.U. che l'intervento realizzato da
[...]
[...] rientrasse nell'ambito di un Programma di Riqualificazione Urbanistica (PRU) del centro storico Pt_10 cittadino, il quale consente la sopraelevazione dell'edificio originario in deroga sia alle norme del Decreto
Interministeriale 1444/1968 sia alle previsioni sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra i fabbricati previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica ed è altrettanto pacifico che l'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare degli appellanti non rientra nel PRU, ed è pertanto soggetto agli strumenti ordinari della pianificazione urbanistica. Come osservato dal Giudice di prime cure, il nodo centrale della causa attiene proprio a tale punto, sostenendo i Sig.ri e che la mancata inclusione della loro proprietà Pt_3 Parte_2 nel PRU implichi che la stessa sia soggetta alla normativa generale in materia di distanze e non quindi a quella derogatoria contenuta nel piano stesso, cui è invece soggetto, senza dubbio alcuno, l'immobile della società odierna appellata.
Ritiene la Corte che tale assunto difensivo non sia condivisibile e vada dunque disatteso. Non considerano infatti gli appellanti che è il D.P.R. n. 380/2001 denominato “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e quindi una fonte almeno di pari grado rispetto al DM 1444/1968 a prevedere per le Regioni la possibilità di derogare, in determinati casi, con proprie leggi e regolamenti alla disciplina dettata dal predetto DM (art. 2 bis DPR 380/2001) e infatti è proprio in attuazione di tale norma che la Regione Emilia Romagna, con propria legge n. 17/2014, ha introdotto i commi 3 bis e 3 ter alla legge regionale n. 20/2000 (poi abrogata dalla legge regionale n. 24/2017 ma vigente all'epoca dei fatti per cui è causa), così come del resto è scritto nell'incipit dello stesso comma 3 bis: “In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380…”. Come condivisibilmente osservato e ritenuto dal Giudice di prime cure, la duplice deroga in punto a distanze e incentivi volumetrici, consentita dall'art. 3 bis L. reg. n. 20/2000 per le particolari tipologie di edifici ivi descritte, riguarda l'art. 9 D.M. n.
1444/68 nella sua interezza, non essendo previste specificazioni di sorta, e si riferisce pertanto anche all'ultimo comma della disposizione secondo il quale “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”, in altri termini, in caso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione urbana, recupero funzionale ecc., è la legge regionale, in attuazione di una legge statale, a consentire l'esecuzione di interventi senza il rispetto delle distanze minime previste dal D.M. 1444/68 anche a prescindere dall'esistenza di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. Nel caso di specie,
l'intervento realizzato da rientra nell'ambito di un Programma di Riqualificazione Urbana, trova CP_7 fondamento e causa in ragioni di interesse pubblico ed è soggetto alla disciplina derogatoria di cui si è detto sopra, a prescindere dal fatto che l'edificio confinante, costruito in aderenza, fosse inserito o meno nel medesimo PRU - di qui la superfluità se non l'inconferenza delle pronunce citate dagli appellanti.
Parimenti infondato ai fini della decisione si rivela anche il quarto motivo di appello relativo ad una pretesa inadeguatezza di uno strumento urbanistico quale il PRU a derogare alle prescrizioni di cui al DM 1444/68,
21 posto che è la legge regionale a prevederlo, in attuazione del DPR n. 380/2001. Prive di valore dirimente risultano le affermazioni degli appellanti circa il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel PRU e la relazione del dirigente del settore urbanistica del Controparte_6
Venendo ad esaminare il sesto motivo di gravame concernente un asserito errato inquadramento dell'intervento di cui trattasi nell'ambito di una ristrutturazione edilizia anziché in quello di “nuova costruzione”, evidenzia la Corte come il Geom. nell'elaborato peritale del primo grado - dai Controparte_9 cui accertamenti e conclusioni non sussiste motivo per discostarsi, essendo frutto di un esame ampio ed approfondito della documentazione e di un'analisi dettagliata dei luoghi, condotti dall'Ausiliario nel rispetto del principio del contraddittorio e rispondendo puntualmente alle osservazioni dei consulenti delle parti e ai chiarimenti richiesti dal Tribunale - dia atto e affermi che il fabbricato in proprietà di , già in epoca CP_7 antecedente l'esecuzione dei lavori per cui è causa, era costruito in aderenza all'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare degli appellanti e lo sovrastava, è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione, all'esito di un iter autorizzativo complesso e dettagliato, risulta conforme ai titoli abilitativi e rispettoso del PRU e del POC e non ha modificato l'assetto planimetrico di superficie coperta e sedime del fabbricato preesistente che risultava già in aderenza e sovrastante l'edificio della parte appellante. In ogni caso, anche a volere ritenere l'intervento realizzato “una nuova costruzione” il che non è, posto che è lo stesso comma 3 bis a prevedere espressamente per quanto qui interessa che gli edifici esistenti oggetto di interventi di riqualificazione urbana possono essere “demoliti e ricostruiti”, risulta comunque determinante e prevalente la natura pubblica dell'interesse alla base dell'opera consentita e il suo inserimento all'interno del PRU. Va altresì sottolineato come l'edificazione di sia stata disciplinata CP_7 dall'amministrazione comunale quale “riqualificazione urbanistica”, secondo le normative specifiche richiamate negli atti di pianificazione - PRU - e nelle convenzioni e accordi vari tra proprietà e
[...]
e tale classificazione non è stata impugnata dagli odierni appellanti nell'apposita sede. CP_6
Passando ora al settimo motivo di appello con cui i Sig.ri e lamentano che nella sentenza CP_5 Parte_2 impugnata non sarebbe stato fatto alcun cenno alla normativa in tema di distanze, osserva la Corte in primo luogo come, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la sentenza gravata, in vari punti della motivazione, richiami espressamente la normativa in materia di distanze e come il C.T.U. nei chiarimenti resi in data 01.07.2020 concluda affermando che non vi è stata violazione da parte di delle norme Controparte_7 civilistiche in materia di distanze e che l'intervento realizzato dalla società non preclude la possibilità per la proprietà attorea della richiesta di inserimento nel P.R.U. con i relativi oneri e benefici derivanti da eventuale convenzione ed atto di accordo con il che ne potrebbero scaturire. Sostengono poi gli appellanti che CP_6 il Tribunale non abbia considerato l'avvenuta violazione del RUE che all'art.
5.2.2 prevedeva la necessità di un accordo sottoscritto con il confinante, per eccedere in lunghezza e in altezza, con il fabbricato posto in aderenza. Reputa la Corte che gli appellanti omettano di considerare che l'intervento per cui è causa rientrava
22 nel POC in quanto intervento di riqualificazione urbana di pubblica utilità; il POC, strumento urbanistico sovraordinato al RUE, nel caso dell'opera in questione, ha legittimato l'intervento di ristrutturazione del
Palazzo , l'inserimento dell'opera nel PRU e nel POC, alla luce della legge regionale n. 20 del 2000 Pt_8 sopra richiamata, escludeva la necessità del consenso vincolante del fabbricato in aderenza. I motivi di interesse pubblico possono desumersi anche dalla L. reg. n. 15/2013. Peraltro, deve ricordarsi come sancito anche dal Consiglio di Stato che le distanze tra fabbricati previste dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968 “sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile (cfr. Cons. stato, sez. IV, 3 agosto 2016, n. 3510)……la finalità del DM n.
1444 del 1968 di prescrivere precise distanze tra fabbricati è infatti quella di garantire sia l'interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell'edilizia, sia l'interesse pubblico alla salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane e lesive della salute degli abitanti degli immobili (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016
n. 856)…” (sentenza Cons. Stato Sez. IV n. 2086/2017). Al riguardo il C.T.U. precisa: “….E' parere dello scrivente che l'intervento realizzato da è stato realizzato in zona Omogenea A - così come da Controparte_7 definizione dell'art. 2 sopra richiamato. I limiti di altezza dell'intervento realizzato da Controparte_7 rispondono ai requisiti dell'art. 8 trattandosi quanto realizzato inferiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. I limiti di distanza dell'intervento realizzato da non sono in contrasto Controparte_7 con i requisiti fissati dall'art. 9 in quanto non è stata variata la distanza preesistente tra i volumi in precedenza edificati;
i commi secondo e terzo del detto art. 9, come chiarito dalla legge 55/2019, viene precisato si applichino solo alle zone di espansione (zona C)”. Non merita accoglimento dunque il settimo motivo di appello.
Deve essere rigettato infine pure l'ottavo motivo di appello stante la legittimità dell'intervento eseguito per come sopra esposto e ritenuto assorbito il nono motivo. Quanto alla liquidazione delle spese effettuata nella sentenza impugnata anche nei confronti e in favore dei terzi chiamati, di cui si duole l'appellante, chiedendo la riforma della sentenza anche sotto tale profilo, ritiene la Corte la correttezza di tale statuizione;
la chiamata in causa da parte di dei due professionisti Arch. e quali progettisti e direttori Controparte_7 CP_2 CP_3 dei lavori e quella eseguita da parte dai predetti professionisti di risultavano Controparte_4 astrattamente fondate o comunque non abnormi o manifestamente prive di fondatezza. Costituisce infatti orientamento consolidato in giurisprudenza che, in forza del principio di causazione, che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute e domande proposte dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del
23 chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. III, ord. 06.12.2019, n. 31889).
Conclusivamente, l'appello proposto da e non è fondato e va dunque Controparte_5 Parte_2 respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e degli appellati, non già semplici , e - Controparte_7 CP_14 CP_2 Controparte_3 quali titolari dello TU AS AD - e e si liquidano nel dispositivo Controparte_4 secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RESPINGE l'appello proposto da e avverso la sentenza Controparte_5 Parte_2
n. 1132/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 10.11.2020;
II- CONDANNA gli appellanti e , in solido, alla rifusione, Controparte_5 Parte_11 in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_15
ARCH e ARCH. , quali titolari dello STUDIO ASSOCIATO CP_2 Controparte_3
AD, e n persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_4 di lite che si liquidano, per ciascuna delle tre parti appellate, in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 21.07.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
24 Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1835/2020 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...]1, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Ermes Coffrini e Marcello Coffrini del foro di Reggio Emilia e dall'Avv. Daniela
Brioli del foro di Bologna, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC dei predetti difensori;
APPELLANTI nei confronti di
(C.F. e P. IVA Controparte_1
) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Reggio Emilia, via M. Fanti n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ruscelloni del foro di Reggio
Emilia, con domicilio eletto in Bologna alla Galleria Marconi n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Scrimieri del foro di Bologna;
APPELLATA
e di
(C.F. ) e ARCH. (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) quali titolari dello “STUDIO ASSOCIATO AD” (C.F. ) con C.F._4 P.IVA_2 sede in Reggio Emilia, via della Costituzione n. 31, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Grisendi del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via P.
1 Borsellino n. 22;
APPELLATI
nonché di
C.F. ) in persona del procuratore ad negotia pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Lusetti del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via P.
Borsellino n. 2;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1132/2020 del 10 novembre 2020 del Tribunale di Reggio
Emilia, avente ad oggetto altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'1 aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e note depositate telematicamente e, dunque, per gli appellanti e Controparte_5 [...]
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa e contraria istanza, previa Parte_2 sospensione della sua esecutività, nei termini più sopra indicati, riformare in toto la sentenza n.
1132/2020 del 10/11/2020, notificata via pec il 12 novembre successivo, assunta dal Tribunale di Reggio
Emilia, con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, a cominciare dall'accoglimento delle domande azionate in primo grado, con le conclusioni in tale sede rassegnate, affidando alla valutazione equitativa della Corte il risarcimento del danno non quantificato in primo grado dal Tribunale” conclusioni di primo grado che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa e contraria istanza, previa, se ritenuta necessaria e/o opportuna, disapplicazione degli atti amministrativi assunti dal , che hanno consentito alla società convenuta la realizzazione Controparte_6 dell'intervento edilizio contestato, nella parte in cui questo incombe, anche in sopraelevazione, sulla proprietà degli attori: a) in primis, in applicazione dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., ordinare e conseguentemente condannare la parte convenuta alla riduzione in pristino di quanto realizzato, fino ad arrivare al rispetto della normativa in tema distanze, con riferimento alla proprietà attorea. Ferma la condanna al risarcimento del danno provocato almeno fino alla avvenuta riduzione in pristino;
b) in subordine, in alternativa a quanto in primis richiesto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno provocato a parte attrice, alla imprescindibile condizione che, nella sua quantificazione, questo
Ill.mo Tribunale tenga conto anche dell'utilità che la società convenuta può conseguire, tanto in termini di risparmio della spesa comportante la rimessa in pristino, che dalla utilità economica che può ricavare
(od ha già ricavato) dalla vendita delle svariate unità immobiliari, ricavate non rispettando la normativa 2 in tema di distanze. Essendo il danno in re ipsa, se ne affida la quantificazione al giudizio equitativo del
Tribunale. Il tutto con condanna altresì di parte convenuta al pagamento, sulle somme che verranno quantificate, degli interessi dal dovuto al saldo effettivo. Vinte le spese di lite, con ristoro del contributo unificato”, per l'appellata con socio unico: “Rigettare l'appello promosso da Controparte_7 [...] vverso la sentenza n.1132/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Emilia in Parte_3 data 10.11.2020, siccome inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., o comunque perché infondato in fatto e in diritto o come meglio;
- Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di lite del presente giudizio e conferma della liquidazione delle spese effettuata nella sentenza di primo grado. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da - Parte_4 condannare in solido tra loro, o secondo le rispettive accertate responsabilità, gli architetti
[...]
e per tutti i titoli dedotti o come meglio, a risarcire direttamente agli CP_2 Controparte_3 appellanti i danni da questi richiesti all'appellata ltre alle spese, diritti ed onorari di Controparte_7 lite del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da - condannare in Parte_5 solido tra loro, o secondo le rispettive accertate responsabilità, gli architetti e CP_2 CP_3 per tutti i titoli dedotti o come meglio, a tenere indenne e a manlevare l'appellata
[...] CP_7 per tutto quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere e/o risarcire agli appellanti
[...] ivi compresi spese, competenze e onorari del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
-
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio;
In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da
[...]
- accertare il diritto di regresso di nei confronti degli architetti Parte_6 Controparte_7 [...]
per tutti i titoli dedotti o come meglio, per tutto quanto la stessa fosse CP_2 Controparte_3 tenuta a corrispondere e/o risarcire agli appellanti ivi compresi spese, competenze e onorari del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio”, per gli appellati Arch. e Arch. “Ogni contraria CP_2 Controparte_3 istanza, eccezione e deduzione rigettata, In via principale Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni esposte in atti, dichiarare infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto rigettare l'appello formulato dai sigg. e confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte. In subordine CP_5 Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, anche nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle doglianze degli appellanti e conseguente condanna della appellata ad Controparte_7 un, anche minimo, risarcimento a favore dei sigg. e rigettare, poiché infondata, per CP_5 Parte_2 difetto - per quanto esposto in atti - dell'elemento della colpa grave o del dolo, ogni domanda (condanna dei terzi chiamati al pagamento diretto agli attori-appellanti o manleva) svolta in primo grado dalla
3 convenuta stessa avverso i terzi chiamati architetti e dello TU CP_2 Controparte_3
AS AD, riformulata in appello;
In ulteriore subordine Piaccia all'Ecc.ma Corte, nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle doglianze degli appellanti e conseguente condanna della appellata ad un, anche minimo, risarcimento a favore dei sigg. e Controparte_7 CP_5
rigettare in forza dell'istituto della compensatio lucri cum damno, ogni domanda (condanna Parte_2 dei terzi chiamati al pagamento diretto agli attori-appellanti o manleva) svolta in primo grado dalla convenuta avverso gli architetti e dello TU AS AD, riproposta CP_2 Controparte_3 in appello, riconoscendo, per quanto esposto in atti, come dall'attività professionale dei terzi chiamati in causa, ancorché non esente da vizi, abbia comunque ottenuto un arricchimento;
In ogni Controparte_7 caso Piaccia all'Ecc.ma Corte, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una qualche domanda formulata dagli appellanti e/o dalla società con socio unico, in Controparte_7 persona del legale rappresentante, con sede in via M. Fanti 2, Reggio Emilia cod. fisc. , P.IVA_1 avverso i chiamati con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento diretto a favore degli attori- appellanti ovvero rifusione alla convenuta appellata di quanto da questa risarcito agli attori-appellanti, rigettare integralmente le eccezioni formulate da con sede legale in via Controparte_4
Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (BO), C.F. e P.IVA , in ordine alla copertura assicurativa P.IVA_3 di TU AD e degli Architetti e e, per l'effetto dichiarare CP_2 CP_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a mantenere indenne e comunque a
[...] manlevare gli Architetti C.F. e c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
ovvero lo TU AS AD (C.F. ) dagli effetti economici della C.F._4 P.IVA_2 eventuale condanna a favore della società o dei sigg. e e, pertanto, Controparte_7 CP_5 Parte_2 condannare la stessa Compagnia di assicurazioni a risarcire direttamente Controparte_4 la società o gli attori-appellanti, ovvero a rifondere agli Architetti e Controparte_7 CP_2 CP_3 ovvero allo TU AS AD (C.F. le somme liquidate o pagate a favore della
[...] P.IVA_2 società o degli attori-appellanti, spese legali di soccombenza comprese. Con vittoria di Controparte_7 spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge. In ogni caso con condanna di in forza dell'art. 1917 Controparte_4 comma 3° cc., a rifondere agli Architetti e ovvero allo TU AS CP_2 Controparte_3
AD le spese dagli stessi sostenute per resistere alle domande di cui al presente giudizio ed al giudizio di primo grado nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata anche relativamente alla liquidazione delle spese di soccombenza” e per l'appellata “Voglia la Controparte_4
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'appello proposto da CP_5
e perché infondato in fatto e diritto e sfornito di prova, rigettando altresì tutte
[...] Parte_2 le domande proposte, in via subordinata, da nei confronti del terzo chiamato Controparte_7 [...]
[...
[...] architetti ed perché infondate in fatto e diritto anche ai CP_8 Controparte_3 CP_2 sensi dell'art. 2236 c.c., e comunque sfornite di prova;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento dell'appello e delle domande di manleva e/o di regresso svolte da Controparte_7 nei confronti di TU AS AD e/o di qualunque domanda siccome proposta o ritenuta estesa nei confronti di TU AS AD, rigettare le domande proposte da Parte_7 ed nei confronti di per
[...] CP_2 Controparte_4 esclusione/inoperatività della copertura/garanzia assicurativa, ai sensi dall'art.
3.4 n. 4 sez. Resp. Civ.
CGA della polizza 1/2562/122/113157699; in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di garanzia assicurativa in forza di polizza “Multirischi del professionista
Ingegnere e Architetto” 1/2562/122/113157699, nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento dell'appello e di qualsivoglia condanna dello TU AS AD , accertate e delimitate le singole percentuali/quote di responsabilità dello TU AD, dire tenuta ai sensi Controparte_4 dell'art.
3.9 delle CGA della sezione responsabilità civile, ad indennizzare l'assicurato per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato stesso, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone, comunque entro i limiti contrattuali tutti, con particolare riferimento al massimo indennizzabile di 300.000 euro di cui all'art. 3.4
n. 4 sez. resp. civ. CGA ed in ulteriore subordine entro il limite del massimale generale di 3.000.000 euro
e applicazione della franchigia di 10.000 euro;
in ogni caso, con vittoria spese processuali dei due gradi di giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 18.01.2017, e Controparte_5 [...]
premesso di essere comproprietari di una unità immobiliare posta agli ultimi 2 piani di un edificio Parte_2 condominiale sito nel centro storico di Reggio Emilia e costruito in aderenza ad un fabbricato in proprietà di con socio unico (si tratta di un edificio originariamente adibito a sede delle Poste centrali, Controparte_7 successivamente acquistato dalla predetta società), che ha chiesto e ottenuto nel luglio 2015 CP_7
l'inserimento dell'immobile di sua proprietà nel Piano di Recupero Urbano (PRU) comprendente altri palazzi della zona (Palazzo Busetti e l'ex Palazzo INPS), realizzando un intervento di totale demolizione del preesistente edificio e la costruzione di una nuova struttura, che il fabbricato così realizzato presenta, rispetto al precedente, un incremento di superficie (da mq 3804 a mq 5713), di volumetria (da mc 22.413 a mc 27.885)
e di altezza (da mt 12-13 a mt 23-24), che la costruzione viola le norme in materie di distanze contenute nel
5 Codice Civile e nel decreto interministeriale n. 1444/1968 nonché nel Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) con particolare riferimento al punto 5.2.2 il quale prevede che, in caso di interventi realizzati su edifici posti sul confine o in aderenza ad altri edifici, non è possibile “eccedere in lunghezza ed in altezza lungo il confine la lunghezza ed altezza a confine dall'edificio preesistente”, salvo eventuale accordo con il vicino, accordo, nel caso di specie, non sussistente, tutto ciò premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia con socio unico al fine di sentirla condannare, ai sensi dell'art. 872 comma 2 Controparte_7
c.c. c.c., al risarcimento per equivalente dei danni patiti a causa della violazione delle norme che disciplinano le distanze, la cui quantificazione tenga conto dell'utile conseguito e/o conseguibile dalla convenuta in termini di risparmio degli oneri di rimessa in pristino e di sfruttamento sotto il profilo commerciale della porzione di fabbricato in contestazione.
Con comparsa depositata il 30.03.2017, si costituiva contestando la domanda attorea, poiché Controparte_7 infondata in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto. In primo luogo la società convenuta eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie sia del D.M. n. 1444/1968, richiamato quale legge speciale dall'art. 871 c.c., sia dell'art. 873 c.c. in quanto, in buona sostanza, tale normativa non riguarderebbe le costruzioni in appoggio o in aderenza, quale è invece quella in esame. In secondo luogo, faceva rilevare l'inapplicabilità del RUE invocato dagli attori, sul quale prevarrebbe invece il Piano Operativo Comunale (POC) che consente di derogare alle norme in materia di distanze, altezze e volumetria previste sia dal RUE che dal DM n. 1444/1968, deroga che nel caso di specie si giustifica per essere l'intervento di ristrutturazione eseguito da CP_7 connotato da un preminente interesse pubblico, come risulta dal Piano Strutturale Comunale (PSC) del
Comune di Reggio Emilia. Eccepiva infine l'inammissibilità per indeterminatezza della domanda risarcitoria e in ogni caso la sua infondatezza nel merito. Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa gli Arch. e titolari dello TU AS AD, quali progettisti e direttori dei CP_2 Controparte_3 lavori, affinché, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, essi rispondessero direttamente nei confronti degli attori ovvero fossero condannati a manlevare la convenuta stessa. Differita l'udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo, si costituivano in data 27.09.2017 i terzi chiamati Arch. e Arch. CP_2 CP_3 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di diritti reali. Nel marito deducevano la legittimità dell'intervento eseguito da in base alla normativa regionale (L. reg. Emilia Romagna n. 20/2000) e alla normativa urbanistica CP_7
(PRU, PSC e POC) in quanto giustificato da ragioni di interesse pubblico e infine contestavano la domanda risarcitoria sia sotto il profilo dell'an sia del quantum. Domandavano in ogni caso, pur ritenendo infondata la domanda attorea e del pari infondata la chiamata in garanzia e le richieste formulate dalla società convenuta, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di tali domande, per essere garantiti e manlevati di quanto dovessero essere tenuti a versare, differirsi l'udienza al fine di chiamare in causa
[...] con la quale avevano in essere un contratto di assicurazione “Multirischi del Controparte_4
6 Professionista Ingegnere Architetto”. Differita dunque l'udienza, si costituiva il 26.01.2018 Controparte_4 associandosi in primo luogo alle difese svolte dagli Arch. e e dalla convenuta in CP_2 CP_3 CP_7 ordine alla legittimità dell'intervento eseguito;
contestava poi la sussistenza di una responsabilità in capo ai due professionisti assicurati, i quali avrebbero agito nel rispetto della diligenza professionale, delle norme di legge e dell'iter burocratico-amministrativo stabilito dal e la domanda risarcitoria Controparte_6 proposta dagli attori. Eccepiva infine l'inoperatività della copertura assicurativa in quanto i danni descritti dagli attori non rientrerebbero nella garanzia base perdite patrimoniali contrattualmente prevista. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010 (da ritenersi svolto in conformità ai principi espressi da Cass. n. 8473/19) e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente. Era inoltre disposta ed espletata c.t.u. al fine di verificare, previa compiuta descrizione dei luoghi oggetto di causa, la sussistenza delle violazioni lamentate dagli attori in riferimento alle norme legislative e regolamentari, edilizie e urbanistiche, in materia di distanze, quantificare il danno subito dagli attori in conseguenza delle violazioni eventualmente riscontrate, con particolare riferimento alla diminuzione del valore della loro proprietà, tenendo conto dell'eventuale compensazione derivante dalla riqualificazione dell'area attraverso l'intervento eseguito dalla società convenuta e tentare la conciliazione, all'uopo nominando il Geom. Dopo il deposito della c.t.u. in data 26.11.2019, il Giudice istruttore, Controparte_9 ritenuta la necessità di acquisire chiarimenti, chiedeva al C.TU. di meglio chiarire “se vi è stata violazione da parte della convenuta delle norme civilistiche in materia di distanze;
se la sopraelevazione eseguita abbia compresso i diritti spettanti agli attori e correlati al diritto di proprietà (es. diritto di sopraelevazione), in base alle norme civilistiche o urbanistiche”. Resi i chiarimenti da parte del C.T.U. in data 01.07.2020, la causa era rinviata per la decisione. All'udienza allo scopo fissata il 4 novembre 2020, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note conclusive già depositate, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice tratteneva la causa in decisione. Con sentenza depositata il 10.11.2020, il Giudice del Tribunale di Reggio
Emilia - preliminarmente chiarito che gli attori hanno lamentato che l'intervento edilizio eseguito da CP_7 sull'edificio di sua proprietà e, in particolare, la sopraelevazione che ne è derivata, violerebbe le norme in materia di distanze fra edifici contenute nel Codice civile, nel D.M. n. 1444/68 e nel Regolamento Edilizio
Urbanistico, cagionando loro pregiudizi risarcibili ai sensi dell'art. 872 comma 2 c.c., richiamate le risultanze della consulenza tecnica di ufficio con successivi chiarimenti, ove si rileva, in particolare, che il fabbricato in proprietà di , già in epoca antecedente l'esecuzione delle opere per cui è causa, era costruito in CP_7 aderenza al fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare degli attori e lo sovrastava, che l'edificio è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione, all'esito di un complesso ed articolato iter autorizzativo, che detto intervento, qualificato di pubblico interesse, è stato inserito nel Programma di Riqualificazione Urbanistica del centro storico cittadino, che consente la sopraelevazione dell'edificio originario in deroga sia alle norme del richiamato Decreto Interministeriale sia alle previsioni
7 sull'altezza degli edifici e sulle distanze previste dagli strumenti di qualificazione urbanistica comunale e ha comportato una sopraelevazione dell'edificio della società convenuta con l'aggiunta dei piani quinto e sesto, che l'opera risulta conforme ai titoli abilitativi e nel rispetto del PRU e del POC e non ha modificato l'assetto planimetrico di superficie coperta e sedime del fabbricato preesistente e che l'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare degli attori pacificamente non rientra nel PRU ed è pertanto soggetta agli strumenti ordinari della pianificazione urbanistica ed in particolare al RUE comunale che, nel caso che occupa, non consente modifiche planivolumetriche sull'esistente, osservato dunque come il nodo centrale della causa sia proprio questo, sostenendo gli attori che la mancata inclusione della loro proprietà nel PRU implichi che la stessa sia soggetta alla normativa generale in materia di distanze e non quindi a quella derogatoria contenuta nel piano stesso, cui è invece pacificamente soggetto l'immobile di e pretendendo dunque il rispetto nei loro CP_7 confronti di tale normativa generale, ritenuto come la prospettazione attorea non sia condivisibile posto che, in estrema sintesi, in caso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione urbana, recupero funzionale ecc., è la legge regionale applicabile ratione temporis ovvero la legge regionale n. 17/2014, che ha introdotto i commi
3 bis e 3 ter all'art. 7 ter della legge regionale n. 20/2000, a permettere l'esecuzione di interventi senza il rispetto delle distanze minime previste dal D.M. n. 1444/1968 anche a prescindere dall'esistenza di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, con la conseguente inconferenza sia della giurisprudenza citata dagli attori al fine di sostenere che eventuali normative derogatorie si applicherebbero solamente agli edifici che rientrano nel piano, sia delle osservazioni svolte dagli stessi secondo cui in caso di sopraelevazioni l'ultima parte del comma 3 bis imporrebbe comunque il rispetto delle distanze minime previste dall'art. 9 del citato
Decreto Ministeriale, considerato non ricorrere motivi per discostarsi dagli accertamenti svolti dal C.T.U. i quali sono l'esito di un ampio esame della documentazione e di una dettagliata analisi dello stato dei luoghi e acclarato che la costruzione realizzata dalla convenuta società è conforme ai titoli autorizzativi e alla normativa speciale in materia di distanze tra edifici, ritenuta evidentemente infondata la domanda degli attori, con conseguente assorbimento delle domande proposte da nei confronti dei terzi chiamati ed CP_7 CP_2
e da questi ultimi nei confronti di e condanna degli attori alla refusione delle spese di lite CP_3 CP_4 non solo in favore della convenuta ma anche in favore dei terzi la cui chiamata in causa è stata determinata dalle loro domande - rigettava le domande degli attori e , dichiarando Controparte_5 Parte_2 assorbite le domande proposte dalla convenuta e dai terzi chiamati e condannava gli attori, CP_2 CP_3 in solido tra loro, a pagare le spese di lite in favore della convenuta, dei terzi chiamati e CP_2 CP_3
e della terza chiamata liquidate in euro 6.000,00 per compenso
[...] Controparte_4 professionale, oltre ad oneri di legge ed anticipazioni, e poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
2.- Con appello ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 25.11.2020, i Sig.ri CP_7
e hanno impugnato detta sentenza chiedendone l'integrale riforma, in Controparte_5 Parte_2
8 particolare, laddove è stata rigettata la loro domanda volta a vedere condannata la società ai sensi Controparte_7 dell'art. 872 comma 2 c.c. al risarcimento per equivalente dei danni subiti a causa della violazione delle norme che regolano le distanze e nella parte in cui gli attori sono stati condannati alla refusione delle spese di lite anche nei confronti dei terzi chiamati, ritenendo detto provvedimento viziato, non corretto e quindi meritevole di riforma. Lamentano in primo luogo gli appellanti con il primo e anche con il quinto motivo di gravame violazione o non corretta applicazione del comma 3 bis dell'art. 7 ter legge regionale n. 20/2000 da parte del
Giudice di prime cure il quale avrebbe omesso di considerare la decisiva circostanza che le deroghe previste dal comma 3 bis non riguardano le prescrizioni previste dall'art. 9 del D.M. n. 1444/68, stante il seguente chiaro inciso: “….laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 del medesimo decreto o quelle degli edifici antistanti preesistenti se inferiori”. Sostengono dunque gli stessi che il predetto comma 3 bis ponga dei limiti a tutti gli incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento, sia quelli realizzati con la “sopraelevazione dell'edificio originario” (quale quello di cui si discute) sia quelli realizzati con “ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario”. Il secondo motivo di gravame concerne una asserita sostanziale coincidenza tra le prospettazioni difensive attoree in ordine al rapporto tra leggi regionali e disciplina delle distanze e alcune pronunce della Corte costituzionale. Più specificamente deduce parte appellante come consolidato orientamento del Giudice delle leggi - il quale ha in più occasioni affermato che la competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici è rigorosamente circoscritta al suo scopo, ovvero il governo del territorio, che ne detta anche le modalità di esercizio e che nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza statale e regionale il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/68, dotato di efficacia precettiva ed inderogabile - abbia con ogni probabilità indotto la Regione Emilia-Romagna a subordinare la deroga prevista appunto dal comma 3 bis della citata legge regionale a che “siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 del medesimo decreto o quelle degli edifici preesistenti, se inferiori”.
Nonostante si sia più volte evidenziata negli atti di primo grado la necessità di dare una interpretazione della legge regionale conforme alla Costituzione, il Tribunale di Reggio Emilia non vi avrebbe prestato la minima attenzione.
Con il terzo motivo di appello, i Sig.ri e censurano la sentenza impugnata laddove si è CP_5 Parte_2 ritenuto che l'intervento di , rientrando nell'ambito di un Piano di Riqualificazione Urbana, è soggetto CP_7 alla disciplina derogatoria prevista dall'allora vigente legge regionale n. 20/2000 e sue modifiche ed integrazioni, a prescindere dal fatto che l'edificio confinante fosse inserito o meno nel medesimo PRU. A conforto di tale tesi, richiamano nuovamente giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato il quale nel 2019, basando le sue conclusioni anche sull'orientamento della Cassazione, ha avuto occasione di puntualizzare che l'art. 9 del D.M. n. 1444/68, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrati di edifici antistanti, va rispettato in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di
9 intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario e dunque non eludibile. Con il quarto motivo di gravame, evidenziano l'inadeguatezza di uno strumento urbanistico, quale il PRU, a derogare al D.M. 1444/68. Peraltro viene rilevato come gli obiettivi del Piano di Riqualificazione Urbana indicati dalla L.R. n. 19/1998, ovvero il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza, l'arricchimento delle dotazioni dei servizi del verde pubblico e delle occorrenti opere infrastrutturali e la riduzione della congestione urbana, siano rimasti nel caso in esame “sulla carta”, visto l'incremento straordinario di volumetria che è stato consentito e, nel contempo,
l'assenza di qualsiasi spazio verde. Con il sesto motivo, e criticano la Controparte_5 Parte_2 sentenza del Tribunale di Reggio Emilia anche nella parte in cui il Giudice, aderendo alle conclusioni della c.t.u., ha inquadrato l'intervento di cui trattasi nell'ambito di una ristrutturazione edilizia anziché in quella di
“nuova costruzione”. In primo grado si era ampiamente evidenziato come la Cassazione sia ferma nel ritenere che la sopraelevazione di un fabbricato comporti una nuova costruzione, con il connesso obbligo di rispettare le distanze dai confini previste al riguardo. Deducono poi gi appellanti come, benché l'azione proposta sia stata basata sulla violazione della normativa in tema di distanze, significativamente la sentenza appellata non abbia fatto alcun accenno ad essa. In particolare, osservano che l'art. 873 c.c. affida ai regolamenti locali la possibilità di stabilire distanze maggiori rispetto ai tre metri dai confini di proprietà in esso previsti e che il
RUE del Comune di Reggio Emilia all'art.
5.2 prevede per le nuove costruzioni una distanza minima di dieci metri e all'art.
5.2.2. una norma specifica secondo la quale eventuali eccedenze sono ammissibili solo previo accordo sottoscritto con il confinante, accordo nella fattispecie che occupa mai esistito.
Con l'ottavo motivo di gravame, si dolgono gli appellanti di quanto osservato e ritenuto dal Giudice di primo grado in ordine alla rilevanza del titolo autorizzativo che “si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato attuatore e non è estendibile ai rapporti tra quest'ultimo e il terzo confinante, quest'ultimo avrebbe dovuto dolersi, eventualmente, nei confronti della P.A. della eventuale mancata valutazione del proprio interesse, e azionando strumenti diversi….”. Fanno rilevare infatti al riguardo che per il privato leso nella sua posizione di diritto soggettivo, derivante dalla violazione delle norme civilistiche ovvero urbanistiche in materia di distanze, rimarrebbe integra la possibilità di agire per il risarcimento del danno e/o per la riduzione in pristino, senza alcun condizionamento derivante dal mancato ricorso al giudice amministrativo, e ciò anche in forza della clausola di salvezza contenuta nell'ultimo comma dell'art. 11 del TU in materia di edilizia.
Con il nono motivo di gravame, i Sig.ri e censurano la sentenza di primo grado nella parte CP_5 Parte_2 in cui il Giudice non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento danno e/o sulla richiesta di riduzione in pristino. Se nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione i predetti si erano dichiarati disponibili a limitare la domanda al risarcimento del danno ma alla imprescindibile condizione che nella sua quantificazione si tenesse conto del vantaggio ottenibile da parte della convenuta, visto l'esito della c.t.u. che negava persino l'abuso commesso, nelle conclusioni finali di primo grado richiedevano in primo luogo la restitutio in integrum, problematica questa non affrontata dal Giudice di prime cure il quale si sarebbe limitato più
10 semplicemente a ritenere non violata la normativa in materia di distanze. Da ultimo lamentano gli appellanti la disposta condanna alla rifusione delle spese processuali anche in favore dei terzi chiamati verso i quali non avevano azionato alcuna domanda e che si sarebbero limitati o a chiedere la manleva oppure ad insistere genericamente per il ristoro delle spese di lite.
Tanto dedotto, gli appellanti, convenendo in giudizio solo dando semplice notizia del proposto Controparte_7 gravame alle altre parti, chiedono alla Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza, di:
● previa sospensione della sua esecutività, riformare in toto la sentenza n. 1132/2020 del 10.11.2020, notificata il 12 novembre successivo, assunta dal Tribunale di Reggio Emilia, con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, a cominciare dall'accoglimento delle domande azionate in primo grado, con le conclusioni in tale sede rassegnate, affidando alla valutazione equitativa della Corte il risarcimento del danno non quantificato in primo grado dal Tribunale;
● con la puntualizzazione che nei confronti dei soggetti così notiziati, la domanda proposta da parte appellante
è limitata unicamente alla contestazione della tassazione delle spese di lite a loro favore, così come fatta dalla sentenza impugnata, mentre per i residui altri aspetti, le domande svolte in atto di citazione nel presente grado, continuano a riferirsi unicamente alla posizione della società ; CP_7
Con vittoria di spese legali, per entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 18 febbraio 2021, si è regolarmente costituita l'appellata CP_7 con socio unico, facendo rilevare preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti
[...] dei terzi chiamati in primo grado ovvero gli Architetti e e la società CP_2 CP_3 Controparte_4 solo “notiziati” dalla parte appellante, pur riguardando il capo della sentenza relativo alle spese, che pure viene impugnato, anche la loro posizione ed essendovi domanda di garanzia della . CP_7
Ha poi contestato decisamente l'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, la sentenza di primo grado meriterebbe integrale conferma, per essere congruamente motivata ed immune da vizi logici ed errori giuridici. Più specificamente, deduce , quanto al primo e quinto motivo di gravame, come, CP_7 diversamente da quanto rilevato da e sia agevole rilevare che l'inciso di cui all'art. 3 bis CP_5 Parte_2 riguarda gli incentivi volumetrici che possono essere realizzati con “ampliamento fuori sagoma” mentre per quelli realizzati con la “sopraelevazione dell'edificio originario” quale appunto quello realizzato da , CP_7 in base alle evidenze documentali e stando alle risultanze della c.t.u., si possono derogare gli artt. 7, 8 e 9 del
D.M. n. 1444/1968. L'interpretazione prospettata dagli appellanti non coglierebbe nel segno, poiché, se così fosse, non avrebbe avuto alcun senso prevedere nella stessa norma, per gli incentivi volumetrici realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, la realizzazione “anche in deroga agli articoli 7, 8, e 9 del D.M.
1444/68 ”, per poi subito dopo richiedere il rispetto dello stesso articolo 9 del citato D.M., mentre invece un senso lo ha se il rispetto per le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 è richiesto per i soli interventi
“fuori sagoma dell'edificio originario”, proprio perché particolarmente inclini ad impattare sulle distanze. In
11 ordine al secondo motivo di appello concernente una presunta sostanziale convergenza tra le tesi sostenute dagli attori in punto al rapporto tra leggi regionali e disciplina delle distanze e alcune pronunce della Corte
Costituzionale cui sarebbe conseguito l'adeguamento della Regione Emilia Romagna prevedendo, appunto, il limite del rispetto delle distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968 alla disciplina derogatoria concernente gli incentivi volumetrici, l'appellata ne evidenzia l'infondatezza per le ragioni già compiutamente esposte in primo grado, aggiungendo inoltre come sia la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 41/2017) ad avallare la possibilità da parte delle Regioni di introdurre deroghe alle distanze minime tra fabbricati. Parimenti destituito di ogni fondamento si rivela, ad avviso dell'appellata, anche il terzo motivo di gravame, dimenticando gli appellanti la dirimente circostanza che è il D.P.R. n. 380/2001, quindi una fonte almeno di pari grado rispetto al DM n. 1444/1968, a prevedere per le Regioni la facoltà di derogare in determinati casi, con proprie leggi e regolamenti, la disciplina del citato decreto ministeriale. Per quanto concerne il quarto motivo di appello che si limiterebbe a sviluppare il concetto di inadeguatezza di uno strumento urbanistico, quale il PRU, a derogare al DM n. 1444, sottolinea come tale motivo possa CP_7 essere ben confutato citando la legge che lo prevede ovvero la legge regionale all'epoca vigente (20/2000). La società appellata deduce poi, quanto al sesto motivo articolato dai Sig.ri e di non avere Pt_3 Parte_2 alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. Geom. il quale ha ritenuto CP_9
l'intervento di cui trattasi una ristrutturazione edilizia, quanto al settimo motivo di gravame, che il mancato ottenimento del permesso del vicino di eccedere in altezza a confine dell'edificio preesistente previsto dal
Regolamento Edilizio Urbanistico del resterebbe assorbito da quanto diffusamente Controparte_6 evidenziato relativamente al contesto urbanistico in cui si è sviluppata la ristrutturazione di , Parte_8 considerata di pubblico interesse e, in ordine all'ottavo motivo, che, come ribadito più volte in primo grado, la circostanza del tutto pacifica che l'intervento ” è ricompreso nel PRU e nel POC basterebbe Parte_8
a giustificare le deroghe anche nei rapporti con i privati confinanti. Da ultimo, per quanto Controparte_7 concerne la censura alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia per la mancanza di una pronuncia sulla richiesta di risarcimento danno e/o riduzione in pristino, fa rilevare come dovrebbe essere chiaro a tutti che, avendo l'impugnata sentenza rigettato la domanda di accertamento delle asserite violazioni, non vi era necessità alcuna di una statuizione sulla domanda risarcitoria.
La parte appellata chiede quindi alla Corte di:
● In rito e preliminarmente, integrare il contraddittorio nei confronti degli Architetti e CP_2 CP_3
e di parti del procedimento di primo grado;
[...] Controparte_4
● Nel merito, rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza n. 1132/2020 Parte_4 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10.11.2020, siccome inammissibile ex art. 348bis
c.p.c., o comunque perché infondato in fatto e in diritto o come meglio, con vittoria di spese, diritti, ed onorari di lite del presente giudizio e conferma della liquidazione delle spese effettuata nella sentenza di primo grado;
12 In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da condannare in solido tra loro, o secondo le rispettive accertate responsabilità, gli Parte_4 architetti e per tutti i titoli dedotti o come meglio, a risarcire CP_2 Controparte_3 direttamente agli appellanti i danni da questi richiesti all'appellata ltre alle spese, diritti Controparte_7 ed onorari di lite del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da
[...] condannare in solido tra loro, o secondo le rispettive accertate responsabilità, gli architetti Parte_6
e per tutti i titoli dedotti o come meglio, a tenere indenne e a CP_2 Controparte_3 manlevare l'appellata er tutto quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere Controparte_7
e/o risarcire agli appellanti ivi compresi spese, competenze e onorari del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto da accertare il diritto di regresso di Parte_4 CP_7 nei confronti degli architetti e per tutti i titoli dedotti o come
[...] CP_2 Controparte_3 meglio, per tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere e/o risarcire agli appellanti ivi compresi spese, competenze e onorari del procedimento di primo grado e di questo procedimento;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 22 febbraio 2021, si sono costituiti regolarmente gli Architetti
[...]
e deducendo in primo luogo l'infondatezza dei motivi di appello proposti da CP_2 Controparte_3 CP_5
e in punto di fatto. Più nello specifico, hanno evidenziato la caratterizzazione dell'opera realizzata Parte_2 da avente natura di intervento di interesse pubblico, fatto, questo, non contestato dalla parte Controparte_7 appellante, l'aumento di volumetria per realizzazione di sopraelevazione sulla stessa area di sedime dell'edificio preesistente e il rispetto delle distanze fissate dall'art. 9 del D.M. 1444/68, così come emerso dalla consulenza tecnica di ufficio. Anche in punto di diritto risultano privi di fondamento, ad avviso degli appellati,
i motivi di gravame articolati dai Sig.ri In sintesi, deducono gli Architetti come il concetto Parte_4 di “nuova costruzione” sia quello disciplinato dalla normativa edilizia-urbanistica e non già dalla circostanza che “di fatto” vi sia una demolizione e costruzione. La “nuova costruzione” non è un concetto di fatto, ma è un concetto disciplinato dal legislatore con definizione normativa e relativa classificazione degli interventi edilizi e con la conseguente disciplina specifica ad ognuno di essi assegnata, l'edificazione posta in essere da
è stata disciplinata dall'amministrazione comunale quale “riqualificazione urbanistica” (secondo le CP_7 normative specifiche richiamate negli atti di pianificazione - PRU - nelle convenzioni tra proprietà e
[...]
e negli accordi di programma) e una tale classificazione nella tipologia della “riqualificazione Controparte_6 urbanistica” non è stata impugnata dai Sig.ri e innanzi al Giudice Amministrativo. Ancora, CP_5 Parte_2 fanno rilevare gli appellati come la normativa specifica applicabile agli interventi di riqualificazione urbanistica quale quello realizzato da varrebbe a dimostrare che non sussiste alcuna violazione della CP_7
13 normativa in materia di distanze. Gli Architetti e evidenziano altresì l'infondatezza del CP_2 CP_3 motivo di gravame in ordine alle spese di lite che li riguarda direttamente con ogni conseguenza in ordine alla mancanza di rituale vocatio in ius. Più nello specifico, deducono non essere vero che in primo grado i terzi chiamati non abbiano chiesto la condanna degli attori al pagamento delle spese di causa;
infatti gli Architetti, oltre ad avere insistito per il rigetto di ogni domanda attorea, hanno altresì chiesto la vittoria nelle spese e competenze di giudizio - quanto sopra esposto non muta per il semplice fatto che i terzi chiamati, per il caso della loro soccombenza, hanno chiesto la condanna della propria compagnia assicurativa a pagare anche le spese processuali eventualmente poste a loro carico.
Per quanto attiene alla domanda di garanzia-manleva svolta in primo grado avverso i professionisti CP_2
e dalla convenuta , gli stessi ne ribadiscono l'infondatezza per due ordini di ragioni, la prima CP_3 CP_7 attinente alla mancanza dell'elemento della colpa professionale, la seconda legata all'istituto della compensatio lucri cum damno. In ordine alla chiamata in causa svolta in primo grado della compagnia assicurativa l fine di essere da questa garantiti e manlevati nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande CP_4 attoree e della convenuta , avendo la terza chiamata disconosciuto la copertura assicurativa, CP_7 CP_4 gli Arch. e hanno di contro ribadito la sussistenza, sulla base della polizza assicurativa CP_2 CP_3 stipulata, dell'obbligo della terza chiamata di manlevarli da quanto fossero tenuti a pagare Controparte_4 alla . CP_7
I notiziati-appellati Architetti e hanno dunque domandato alla Corte di Appello di: CP_2 CP_3
- In via principale, dichiarare infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare l'appello formulato da e confermando la sentenza di primo grado;
Controparte_5 Parte_2
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle doglianze degli appellanti e conseguente condanna della appellata ad un, anche minimo, risarcimento a Controparte_7 favore dei Sig.ri e rigettare, poiché infondata, ogni domanda (condanna dei terzi chiamati CP_5 Parte_2 al pagamento diretto agli attori-appellanti o manleva) svolta in primo grado dalla convenuta stessa avverso i terzi chiamati architetti e dello TU AS AD, se ed in quanto CP_2 Controparte_3 riformulata in appello;
- In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale, delle doglianze degli appellanti e conseguente condanna della appellata ad un, anche minimo, risarcimento a favore Controparte_7 di e rigettare in forza dell'istituto della compensatio lucri cum damno, ogni domanda svolta Pt_9 Parte_2 in primo grado dalla convenuta avverso gli architetti e TU AS CP_2 Controparte_10
AD, se ed in quanto riproposta in appello, riconoscendo, per quanto esposto in atti, come dall'attività professionale dei terzi chiamati in causa, ancorché non esente da vizi, abbia comunque ottenuto Controparte_7 un arricchimento;
14 - In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una qualche domanda formulata dalla società avverso i chiamati con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento diretto Controparte_7
a favore degli attori-appellanti ovvero rifusione alla convenuta appellata di quanto da questa risarcito agli attori-appellanti, dichiarare tenuta a mantenere indenne e comunque a Controparte_4 manlevare gli Architetti e dagli effetti economici della eventuale condanna a CP_2 Controparte_3 favore della società o dei Sig.ri e e, pertanto, condannare la stessa Controparte_7 CP_5 Parte_2 CP_11
[... assicurazioni a risarcire direttamente la società o gli attori- Controparte_4 Controparte_7 appellanti, ovvero a rifondere agli Architetti e le somme liquidate o pagate a CP_2 Controparte_3 favore della società o degli attori-appellanti, spese legali di soccombenza comprese. Con vittoria Controparte_7 di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre oneri di legge. In ogni caso con condanna di in forza dell'art. 1917 comma 3 c.c., a rifondere agli Architetti Controparte_4 CP_2
e le spese dagli stessi sostenute per resistere alle domande di cui al presente giudizio ed al Controparte_3 giudizio di primo grado nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata anche relativamente alla liquidazione delle spese di soccombenza.
In data 10 marzo 2021, si è da ultimo costituita la quale ha contestato l'appello Controparte_4 proposto da e deducendone la totale infondatezza e chiedendone il rigetto. Controparte_5 Parte_2
In particolare, osserva l'appellata compagnia assicurativa come, nonostante i diversi motivi proposti,
l'impugnazione si fondi, di fatto, sulla presunta errata interpretazione ed applicazione dell'art. 9 D.M. n.
1444/1968 e del comma 3 bis dell'art. 7 ter L.R. n. 20/2000 e glissi sul presupposto fondamentale delle deroghe alla normativa in materia di distanze minime tra fabbricati, ovvero l'inserimento dell'intervento Parte_8
nel PRU del centro storico di Reggio Emilia, in quanto intervento di pubblico interesse. Diversamente
[...] da quanto dedotto dagli odierni appellanti, l'intervento realizzato da sarebbe del tutto regolare Controparte_7 rispetto alla normativa di cui al DM. 1444/68 e alla L.R. n. 20/2000 e la decisione del Tribunale sarebbe conforme al testo del citato comma 3 bis, trattandosi di aumento volumetrico conseguenza di sopraelevazione.
Nel caso in esame, la derogabilità, ad avviso di è ancora più palese in quanto il fabbricato non CP_4 eccede in alcun modo rispetto all'area di sedime. Ancora, secondo parte appellata gli appellanti, i CP_4 quali sostengono che il Tribunale non abbia considerato la violazione del RUE, in particolare dell'art. 5.2.2, non valutano correttamente il fatto che l'intervento non rientrava nel RUE bensì nel POC, in quanto intervento di riqualificazione urbana di pubblica utilità.
In ogni caso, in termini di quantum debeatur della pretesa risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti, deduce la compagnia assicurativa l'assoluta indeterminatezza di tale domanda, come evidenziato anche dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali. Per quanto concerne la domanda di manleva formulata dalla , sottolinea CP_7
l'appellata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a TU AD in qualità di progettista e direttore dei lavori, posto che i due professionisti coinvolti avrebbero svolto l'attività di progettazione e di direzione
15 lavori nel rispetto delle regole dell'arte e di tutti i provvedimenti autorizzativi emessi dal Controparte_6
al termine di un complesso iter. Da ultimo, in ordine al rapporto assicurativo in essere tra
[...] [...]
e TU AS AD, l'appellata nuovamente fa rilevare l'inoperatività della garanzia Controparte_4 assicurativa in relazione alla fattispecie dedotta.
Tanto argomentato, domanda alla Corte, contrariis reiectis, di: Controparte_4
- In via principale, rigettare l'appello proposto da e perché infondato in Controparte_5 Parte_2 fatto e diritto e sfornito di prova, rigettando altresì tutte le domande proposte, in via subordinata, da CP_7 nei confronti del terzo chiamato in
[...] Controparte_12 CP_2 quanto infondate in fatto e diritto anche ai sensi dell'art. 2236 c.c. e comunque sfornite di prova;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento dell'appello e delle domande di manleva e/o di regresso svolte da nei confronti di TU AS AD, rigettare le domande Controparte_7 proposte da ed nei confronti di Parte_7 CP_2 [...]
per esclusione/inoperatività della copertura/garanzia assicurativa;
Controparte_4
- In via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di garanzia assicurativa in forza di polizza “Multirischi del professionista Ingegnere e Architetto”, nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento dell'appello e di qualsivoglia condanna dello TU AS AD , accertate e delimitate le singole percentuali/quote di responsabilità dello TU AD, dichiarare tenuta ad CP_4 indennizzare l'assicurato per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato stesso, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone, comunque entro i limiti contrattuali tutti, con particolare riferimento al massimo indennizzabile di
300.000 euro di cui all'art.
3.4 n. 4 sez. resp. civ. CGA ed in ulteriore subordine entro il limite del massimale generale di 3.000.000 euro e applicazione della franchigia di 10.000 euro;
In ogni caso, spese processuali dei due gradi di giudizio.
4.- All'udienza del 16.03.2021, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si sono riportate alle rispettive note di udienza, gli appellanti insistendo in particolare sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e la Corte con ordinanza resa in pari data, ritenuto che la delibazione dei motivi di gravame non consente di ravvisare la riformabilità della sentenza impugnata in termini di manifesta erroneità della stessa, che in siffatta situazione irrilevante diviene il periculum rappresentato dagli appellanti e che, peraltro,
l'istante ha addotto una generica difficoltà ad adempiere a quanto statuito dall'impugnata sentenza e non un pregiudizio specifico e della rilevanza richiesta dalla legge perché possa disporsi la richiesta sospensione, ha rigettato la sospensiva richiesta dagli appellanti e rinviato la causa per i medesimi incombenti, onde permettere il pieno contraddittorio sulla costituzione in giudizio di avvenuta in data 10.03.2021. All'udienza CP_4 del 25 marzo 2021 svoltasi sempre in modalità cartolare, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate e la Corte ha
16 rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata in data 1 aprile
2025, le parti hanno precisato come da rispettivi atti introduttivi e note depositate telematicamente e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie (prova per testi e c.t.u.) riproposte dagli appellati Architetti e CP_2 CP_3
in quanto superflue ai fini della decisione, tenuto conto della documentazione tutta versata in atti e
[...] delle allegazioni, deduzioni difensive e domande di tutte le parti. Passando ora al merito, reputa la Corte in primo luogo come sia senz'altro opportuno chiarire, in sintesi, il quadro legislativo di riferimento e dunque le leggi statali e regionali nonché i regolamenti comunali in più occasioni richiamati da tutte le parti sia pur con differenti accenti e diverse interpretazioni al fine di avvalorare le proprie richieste.
La normativa generale in materia di distanze tra i fabbricati è posta dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968, il quale prevede testualmente: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; - ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. Le zone cui fa riferimento la disposizione sono le c.d. zone territoriali omogenee, descritte dall'art. 2 dello stesso D.M. 1444/68: “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
17 considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad
1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse
- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.
L'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), introdotto dal D.L. n. 69/13, prevede che: “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. Proprio in attuazione di tale disposizione, la Regione Emilia Romagna con la L. reg. n. 17/2014 ha introdotto i commi 3 bis e 3 ter all'art. 7 ter L. reg. 20/2000 (successivamente abrogata dalla L. reg.
24/2017), vigenti quindi all'epoca dei fatti per cui è causa, i quali prevedevano: “3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del
Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo
A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”.
18 Ciò esposto e venendo ad esaminare i motivi di appello, ritiene la Corte come il primo e il quinto motivo di gravame possano essere esaminati congiuntamente concernendo entrambi l'asserita non corretta interpretazione fornita dal giudice di primo grado del comma 3 bis sopra richiamato vigente al tempo dei fatti per cui è causa, posto che il C.T.U. Geom. nell'elaborato peritale riferisce che l'intervento Controparte_9 realizzato dalla ha comportato una sopraelevazione dell'edificio di proprietà della medesima (e, per CP_7 quanto qui di rilevo, della porzione rivolta verso la proprietà degli odierni appellanti), con l'aggiunta dei piani quinto e sesto, non modificando l'assetto planimetrico di superficie coperta e sedime del fabbricato preesistente, che risultava già in aderenza e sovrastante l'edificio degli attori - più precisamente l'ampliamento in altezza realizzato su parte del corpo centrale risulta ad una distanza superiore ai tre metri, l'ampliamento in altezza del corpo nord dei piani quinto e sesto è stato realizzato in aderenza sul fondo Parte_4
Ora, sostengono gli appellanti che il predetto articolo ponga dei limiti a tutti gli incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento, sia a quelli realizzati con la “sopraelevazione dell'edificio originario” (come nel caso in esame), sia a quelli realizzati con “ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario”; traggono il proprio convincimento dalla circostanza che l'articolo in questione si chiude con la seguente prescrizione:
“laddove siano, comunque, rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 e di quelli di edifici antistanti”.
Trattasi, ad avviso della Corte, di interpretazione che non coglie nel segno posto che, se così fosse, non avrebbe avuto logica alcuna prevedere nella medesima norma, per gli incrementi volumetrici ottenuti con la sopraelevazione dell'edificio originario, la realizzazione “anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del D.M.
1444/68” per poi subito dopo pretendere il rispetto dello stesso articolo 9 del citato DM, mentre invece un senso lo ha se il rispetto per le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 viene richiesto per i soli interventi fuori sagoma dell'edificio originario (vedasi, al riguardo, II, 02.05.2023, n. 261 Controparte_13 secondo cui “Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga al D.M. n. 1444 del 1968, artt. 7, 8 e 9; nel secondo periodo, che riguarda l'ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario, si prevede invece che "siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori". In effetti, ragionando a contrario, la norma andrebbe a contraddirsi, prevedendo prima la possibilità di deroga dell'art. 9 e poi l'obbligo di rispettarla…..Dalla chiara lettura della norma emerge senza margini di incertezza che per quanto riguarda l'ampliamento di edifici esistenti il legislatore regionale non introduce alcuna deroga agli artt. 7, 8 e 9 del medesimo D.M. n.
1444 del 1968, previsti per la sola diversa fattispecie della sopraelevazione”). A conferma della corretta applicazione della norma da parte del Tribunale di Reggio Emilia, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che, in ipotesi di intervento inserito nel PRU, le norme sulle distanze sono derogabili anche quando il fabbricato oggetto di intervento presenti volumi superiori a quelli originari (Consiglio di Stato Sez. II,
19 28.10.2020, n. 6589) e nel caso in esame la derogabilità è ancor più palese, in quanto il fabbricato non eccede rispetto all'area di sedime originaria.
Tali motivi di gravame non meritano quindi accoglimento.
Quanto al secondo motivo di gravame in parte connesso al primo, concernente una presunta sostanziale convergenza tra le tesi sostenute dagli attori in ordine al rapporto tra leggi regionali e disciplina delle distanze e talune pronunce della Corte costituzionale - la Regione Emilia Romagna si sarebbe adeguata all'orientamento del Giudice delle leggi prevedendo appunto il limite del rispetto delle distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 D.M. n. 1444/68 alla disciplina derogatoria riguardante gli incrementi volumetrici -, reputa la Corte come trattasi di assunto difensivo che non coglie nel segno o, meglio, non in grado di scalfire quanto sopra osservato in merito agli incrementi volumetrici realizzati con la sopraelevazione dell'edificio. E' infatti la stessa Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 41/2017, a riconoscere ed avvallare in buona sostanza la facoltà, per le Regioni di introdurre deroghe alla normativa concernente le distanze minime tra fabbricati, affermando che “…Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi coerente, rispetto alle indicazioni interpretative offerte dalla Corte e ribadite dal disposto di cui all'art 2-bis del TUE, il riferimento che la norma impugnata reca ai piani urbanistici attuativi (PUA), assimilabili ai piani particolareggiati o di lottizzazione e dunque riconducibili a quella tipologia di atti menzionati nell'art. 9, ultimo comma del d.m. n. 1444 del 1968, più volte richiamato, cui va riconosciuta la possibilità di derogare al regime delle distanze. D'altro canto la stessa giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la deroga alle distanze minime potrà essere contenuta, oltre che in piani particolareggiati o di lottizzazione, in ogni strumento urbanistico equivalente sotto il profilo della sostanza e delle finalità, purché caratterizzato da una progettazione dettagliata e definita degli interventi (sentenza n. 6 del 2013). Ne consegue che devono ritenersi ammissibili le deroghe predisposte nel contesto dei piani urbanistici attuativi, in quanto strumenti funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, secondo quanto richiesto, al fine di attivare le deroghe in esame, dall'art 2-bis del TUE, in linea con l'interpretazione nel tempo tracciata da questa Corte (ex multis, sentenze n. 231, n. 189, n. 185, n. 178 del 2016 e n. 134 del 2014)”. Nel caso in esame, come si dirà meglio in seguito, la deroga è infatti contenuta nel comma 3 bis che fa riferimento ad interventi realizzati nell'ambito di un piano di riqualificazione urbana.
Con il terzo motivo, censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'intervento di , rientrando nell'ambito di un Programma di Riqualificazione Urbana (P.R.U.), è CP_7 soggetto alla disciplina derogatoria prevista dall'allora vigente legge regionale n. 20/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, a prescindere dal fatto che l'edificio confinante fosse inserito o meno nel medesimo
PRU, citando a conforto della propria posizione alcune sentenze della Suprema Corte. Ora, è pacifico in quanto non oggetto di contestazione, provato documentalmente e accertato dal C.T.U. che l'intervento realizzato da
[...]
[...] rientrasse nell'ambito di un Programma di Riqualificazione Urbanistica (PRU) del centro storico Pt_10 cittadino, il quale consente la sopraelevazione dell'edificio originario in deroga sia alle norme del Decreto
Interministeriale 1444/1968 sia alle previsioni sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra i fabbricati previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica ed è altrettanto pacifico che l'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare degli appellanti non rientra nel PRU, ed è pertanto soggetto agli strumenti ordinari della pianificazione urbanistica. Come osservato dal Giudice di prime cure, il nodo centrale della causa attiene proprio a tale punto, sostenendo i Sig.ri e che la mancata inclusione della loro proprietà Pt_3 Parte_2 nel PRU implichi che la stessa sia soggetta alla normativa generale in materia di distanze e non quindi a quella derogatoria contenuta nel piano stesso, cui è invece soggetto, senza dubbio alcuno, l'immobile della società odierna appellata.
Ritiene la Corte che tale assunto difensivo non sia condivisibile e vada dunque disatteso. Non considerano infatti gli appellanti che è il D.P.R. n. 380/2001 denominato “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e quindi una fonte almeno di pari grado rispetto al DM 1444/1968 a prevedere per le Regioni la possibilità di derogare, in determinati casi, con proprie leggi e regolamenti alla disciplina dettata dal predetto DM (art. 2 bis DPR 380/2001) e infatti è proprio in attuazione di tale norma che la Regione Emilia Romagna, con propria legge n. 17/2014, ha introdotto i commi 3 bis e 3 ter alla legge regionale n. 20/2000 (poi abrogata dalla legge regionale n. 24/2017 ma vigente all'epoca dei fatti per cui è causa), così come del resto è scritto nell'incipit dello stesso comma 3 bis: “In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380…”. Come condivisibilmente osservato e ritenuto dal Giudice di prime cure, la duplice deroga in punto a distanze e incentivi volumetrici, consentita dall'art. 3 bis L. reg. n. 20/2000 per le particolari tipologie di edifici ivi descritte, riguarda l'art. 9 D.M. n.
1444/68 nella sua interezza, non essendo previste specificazioni di sorta, e si riferisce pertanto anche all'ultimo comma della disposizione secondo il quale “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”, in altri termini, in caso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione urbana, recupero funzionale ecc., è la legge regionale, in attuazione di una legge statale, a consentire l'esecuzione di interventi senza il rispetto delle distanze minime previste dal D.M. 1444/68 anche a prescindere dall'esistenza di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. Nel caso di specie,
l'intervento realizzato da rientra nell'ambito di un Programma di Riqualificazione Urbana, trova CP_7 fondamento e causa in ragioni di interesse pubblico ed è soggetto alla disciplina derogatoria di cui si è detto sopra, a prescindere dal fatto che l'edificio confinante, costruito in aderenza, fosse inserito o meno nel medesimo PRU - di qui la superfluità se non l'inconferenza delle pronunce citate dagli appellanti.
Parimenti infondato ai fini della decisione si rivela anche il quarto motivo di appello relativo ad una pretesa inadeguatezza di uno strumento urbanistico quale il PRU a derogare alle prescrizioni di cui al DM 1444/68,
21 posto che è la legge regionale a prevederlo, in attuazione del DPR n. 380/2001. Prive di valore dirimente risultano le affermazioni degli appellanti circa il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel PRU e la relazione del dirigente del settore urbanistica del Controparte_6
Venendo ad esaminare il sesto motivo di gravame concernente un asserito errato inquadramento dell'intervento di cui trattasi nell'ambito di una ristrutturazione edilizia anziché in quello di “nuova costruzione”, evidenzia la Corte come il Geom. nell'elaborato peritale del primo grado - dai Controparte_9 cui accertamenti e conclusioni non sussiste motivo per discostarsi, essendo frutto di un esame ampio ed approfondito della documentazione e di un'analisi dettagliata dei luoghi, condotti dall'Ausiliario nel rispetto del principio del contraddittorio e rispondendo puntualmente alle osservazioni dei consulenti delle parti e ai chiarimenti richiesti dal Tribunale - dia atto e affermi che il fabbricato in proprietà di , già in epoca CP_7 antecedente l'esecuzione dei lavori per cui è causa, era costruito in aderenza all'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare degli appellanti e lo sovrastava, è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione, all'esito di un iter autorizzativo complesso e dettagliato, risulta conforme ai titoli abilitativi e rispettoso del PRU e del POC e non ha modificato l'assetto planimetrico di superficie coperta e sedime del fabbricato preesistente che risultava già in aderenza e sovrastante l'edificio della parte appellante. In ogni caso, anche a volere ritenere l'intervento realizzato “una nuova costruzione” il che non è, posto che è lo stesso comma 3 bis a prevedere espressamente per quanto qui interessa che gli edifici esistenti oggetto di interventi di riqualificazione urbana possono essere “demoliti e ricostruiti”, risulta comunque determinante e prevalente la natura pubblica dell'interesse alla base dell'opera consentita e il suo inserimento all'interno del PRU. Va altresì sottolineato come l'edificazione di sia stata disciplinata CP_7 dall'amministrazione comunale quale “riqualificazione urbanistica”, secondo le normative specifiche richiamate negli atti di pianificazione - PRU - e nelle convenzioni e accordi vari tra proprietà e
[...]
e tale classificazione non è stata impugnata dagli odierni appellanti nell'apposita sede. CP_6
Passando ora al settimo motivo di appello con cui i Sig.ri e lamentano che nella sentenza CP_5 Parte_2 impugnata non sarebbe stato fatto alcun cenno alla normativa in tema di distanze, osserva la Corte in primo luogo come, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la sentenza gravata, in vari punti della motivazione, richiami espressamente la normativa in materia di distanze e come il C.T.U. nei chiarimenti resi in data 01.07.2020 concluda affermando che non vi è stata violazione da parte di delle norme Controparte_7 civilistiche in materia di distanze e che l'intervento realizzato dalla società non preclude la possibilità per la proprietà attorea della richiesta di inserimento nel P.R.U. con i relativi oneri e benefici derivanti da eventuale convenzione ed atto di accordo con il che ne potrebbero scaturire. Sostengono poi gli appellanti che CP_6 il Tribunale non abbia considerato l'avvenuta violazione del RUE che all'art.
5.2.2 prevedeva la necessità di un accordo sottoscritto con il confinante, per eccedere in lunghezza e in altezza, con il fabbricato posto in aderenza. Reputa la Corte che gli appellanti omettano di considerare che l'intervento per cui è causa rientrava
22 nel POC in quanto intervento di riqualificazione urbana di pubblica utilità; il POC, strumento urbanistico sovraordinato al RUE, nel caso dell'opera in questione, ha legittimato l'intervento di ristrutturazione del
Palazzo , l'inserimento dell'opera nel PRU e nel POC, alla luce della legge regionale n. 20 del 2000 Pt_8 sopra richiamata, escludeva la necessità del consenso vincolante del fabbricato in aderenza. I motivi di interesse pubblico possono desumersi anche dalla L. reg. n. 15/2013. Peraltro, deve ricordarsi come sancito anche dal Consiglio di Stato che le distanze tra fabbricati previste dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968 “sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile (cfr. Cons. stato, sez. IV, 3 agosto 2016, n. 3510)……la finalità del DM n.
1444 del 1968 di prescrivere precise distanze tra fabbricati è infatti quella di garantire sia l'interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell'edilizia, sia l'interesse pubblico alla salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane e lesive della salute degli abitanti degli immobili (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016
n. 856)…” (sentenza Cons. Stato Sez. IV n. 2086/2017). Al riguardo il C.T.U. precisa: “….E' parere dello scrivente che l'intervento realizzato da è stato realizzato in zona Omogenea A - così come da Controparte_7 definizione dell'art. 2 sopra richiamato. I limiti di altezza dell'intervento realizzato da Controparte_7 rispondono ai requisiti dell'art. 8 trattandosi quanto realizzato inferiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. I limiti di distanza dell'intervento realizzato da non sono in contrasto Controparte_7 con i requisiti fissati dall'art. 9 in quanto non è stata variata la distanza preesistente tra i volumi in precedenza edificati;
i commi secondo e terzo del detto art. 9, come chiarito dalla legge 55/2019, viene precisato si applichino solo alle zone di espansione (zona C)”. Non merita accoglimento dunque il settimo motivo di appello.
Deve essere rigettato infine pure l'ottavo motivo di appello stante la legittimità dell'intervento eseguito per come sopra esposto e ritenuto assorbito il nono motivo. Quanto alla liquidazione delle spese effettuata nella sentenza impugnata anche nei confronti e in favore dei terzi chiamati, di cui si duole l'appellante, chiedendo la riforma della sentenza anche sotto tale profilo, ritiene la Corte la correttezza di tale statuizione;
la chiamata in causa da parte di dei due professionisti Arch. e quali progettisti e direttori Controparte_7 CP_2 CP_3 dei lavori e quella eseguita da parte dai predetti professionisti di risultavano Controparte_4 astrattamente fondate o comunque non abnormi o manifestamente prive di fondatezza. Costituisce infatti orientamento consolidato in giurisprudenza che, in forza del principio di causazione, che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute e domande proposte dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del
23 chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. III, ord. 06.12.2019, n. 31889).
Conclusivamente, l'appello proposto da e non è fondato e va dunque Controparte_5 Parte_2 respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e degli appellati, non già semplici , e - Controparte_7 CP_14 CP_2 Controparte_3 quali titolari dello TU AS AD - e e si liquidano nel dispositivo Controparte_4 secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RESPINGE l'appello proposto da e avverso la sentenza Controparte_5 Parte_2
n. 1132/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 10.11.2020;
II- CONDANNA gli appellanti e , in solido, alla rifusione, Controparte_5 Parte_11 in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_15
ARCH e ARCH. , quali titolari dello STUDIO ASSOCIATO CP_2 Controparte_3
AD, e n persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_4 di lite che si liquidano, per ciascuna delle tre parti appellate, in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 21.07.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
24 Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
25